COMUNE DI FANO ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
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- Geronima Orsini
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1 COMUNE DI FANO ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI NON OCCASIONALI RESI PER SOLIDARIETA' E SENZA FINI DI LUCRO (L.R. 30 MAGGIO 2012, N.15)
2 Art.1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento da parte del Comune di attività e servizi non occasionali resi per solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, mediante la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni definite al successivo art. 2. Art.2 - Destinatari 1. Destinatarie degli affidamenti disposti dal Comune sono le Organizzazioni di Volontariato (OdV) liberamente costituite che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, i quali pertanto, non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo con l'organizzazione di riferimento. 2. Le OdV possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi esclusivamente per assicurare la continuità delle attività o particolari qualifiche e/o specializzazioni. L'attività volontaria deve essere quantitativamente o qualitativamente prevalente e di suddetta prevalenza deve risultare dal progetto redatto dal Comune e posto quale disciplinare prestazionale per l'affidamento, 3. L'Associazione di volontariato deve essere regolarmente iscritta nei registri delle organizzazioni di volontariato della Regione Marche da almeno 6 mesi e deve poter dimostrare attitudine e capacità operativa, ai sensi di quanto disposto dagli artt.3 e 7 della L.266/91, sulla base dei criteri di priorità di convenzionamento individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'art. 5, comma 3 della Legge Regionale 30 maggio 2012, n.15, fatte salve le norme transitorie di cui all'art. 12 del presente regolamento. Art.3 Attività e prestazioni 1. Le attività ed i servizi affidati devono volgere al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e riguardano in particolare: a) le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità, con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale caratterizzate da malattia, povertà, diversità e marginalità; b) la promozione e la tutela dei diritti della persona e della qualità della vita; c) la prevenzione e il superamento della varie ipotesi di rischio di calamità naturali e antropiche; d) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento; e) la protezione e la tutela degli animali; f) la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonchè la promozione e lo sviluppo delle attività connesse; g) l'animazione, l'educazione, la formazione e l'orientamento delle giovani generazioni; h) l'educazione e la formazione degli adulti; i) la promozione dell'attività sportiva non agonistica, ludico-ricreativa; l) l'assistenza e la vigilanza integrativa in tutte le attività elencate ai precedenti punti. Art.4 Modalità di affidamento 1. Per l'affidamento delle attività di cui all'art. 3 il Comune ricorre a procedure comparative sulla base di criteri di massima forniti all'interno di un disciplinare prestazionale, a fronte di un rimborso spese massimo presunto predeterminato dal Settore committente all'atto di avvio della procedura.
3 2. L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet del Comune di Fano, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento. 3. I termini per la presentazione delle offerte corredate di specifico progetto di intervento redatto sulla base del disciplinare prestazionale non possono essere inferiori a gg.10 dall'avvio della procedura di gara. 4. Nell'avviso devono essere indicati i valori percentuali di preferenza riferiti almeno ai seguenti criteri di valutazione, sulla base delle considerazioni di volta in volta effettuate in riferimento al servizio oggetto di affidamento: a) numero dei volontari impiegati nel servizio richiesto; b) anni di esperienza nel settore specifico; c) dotazione strumentale e formazione dei volontari in relazione all'attività da svolgere; d) specifiche per il corretto svolgimento dell'attività. 4. Le offerte devono essere inviate in busta chiusa al Protocollo del Comune di Fano e contenere la firma per accettazione del disciplinare prestazionale, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ex art.47 del D.P.R. 445/2000 relativa all'iscrizione nel registro delle Associazioni di volontariato della Regione Marche. 6. L'aggiudicazione spetta al Dirigente del Settore competente con propria Determinazione, dando atto che il rimborso spese massimo riconosciuto all'affidatario garantisce la mera copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'associazione. 7. Dell'esito della procedura di gara viene data notizia con le medesime modalità previste al precedente comma La stipula della convenzione avviene con scrittura privata registrata solo in caso d'uso a spese dell'associazione affidataria. Art.5 Durata delle convenzioni 1. Le convenzioni non potranno avere durata superiore ad anni tre e potranno contenere la previsione di un periodo di proroga del servizio pari ad un massimo di mesi quattro qualora siano già state avviate le nuove procedure di affidamento. Art.6 Tracciabilita' e Verifica regolarità contributiva (Durc) 1. Le convenzioni per gli affidamenti dei servizi e delle attività di cui al presente Regolamento sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n.136/ In considerazione della natura non commerciale delle prestazioni richieste, non risulta necessaria l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (Durc).Occorrerà in ogni caso acquisire dall'odv una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/2000) relativa agli elementi necessari per la verifica d'ufficio del DURC. Nella determina a contrarre, nella convenzione di affidamento e negli atti di liquidazione dei rimborsi spese dovuti, deve essere riportata la seguente dicitura: " Prestazione di natura non commerciale non riconducibile alla forma contrattuale, pertanto non soggetta, nello specifico, agli obblighi di verifica della regolarità contributiva". 3. Nel caso in cui le Organizzazioni di volontariato di cui al presente regolamento, affidatarie dei servizi o delle attività indicate nell'art. 3, abbiano anche dei dipendenti, occorre procedere alla verifica della regolarità contributiva nei loro confronti.
4 Art.7 Modalità di liquidazione 1. Il Comune liquida il rimborso spese nel rispetto della convenzione, previa presentazione di nota contabile dettagliata da parte dell'organizzazione, nella quale risultino le spese effettivamente sostenute, con esclusivo riferimento al servizio affidato, così come richieste nello schema di modello approvato dal Comune. 2. La liquidazione avverrà nei termini indicati in Convenzione, dando atto che gli stessi si intendono sospesi nelle more dell'acquisizione di tutta la documentazione di spettanza dell Organizzazione, nel caso in cui non siano stati forniti tutti i dati richiesti dagli uffici per effettuare i necessari riscontri. 3. Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le spese rendicontate quale controllo della veridicità dell'autodichiarazione rilasciata dall'organizzazione. 4. Trattandosi di Associazioni registrate, nel documento contabile presentato dovrà essere riportata la seguente dicitura Fuori campo Iva ai sensi dell'art.8 della L.266/1991-Esente da bollo ai sensi dell'art.8, comma 1 della L.266/1991. Art.8 Ammontare del rimborso 1. In caso di variazione delle spese sostenute dall'organizzazione affidataria, dovute a causa dell'incremento dei prezzi oggettivamente riscontrabili, il Responsabile del Servizio Comunale competente per materia, potrà procedere all'adeguamento del rimborso dovuto o alla rimodulazione delle prestazioni da rendere, nel rispetto delle disponibilità finanziaria e di quanto espressamente riportato in Convenzione. Art. 9 Obblighi assicurativi 1. Le organizzazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa RCT a copertura di eventuali danni causati nell'espletamento delle attività da parte dei propri volontari, fermo restando il rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi, se dovuti, per l'eventuale personale dipendente. 2. Prima della sottoscrizione della convenzione copia/e della/e polizza/e deve/devono essere inviata/ e all'ufficio competente del settore committente del Comune. Art Attività di vigilanza e controllo 1. Tutti i servizi e le attività resi dalle Organizzazioni affidatarie, in un contesto di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti destinatari, sono sottoposti, da parte degli uffici comunali competenti per materia a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, se esistenti e, comunque, di rispetto degli obblighi assunti in convenzione. 2. Le modalità ed i termini dei controlli saranno indicati nelle relative convenzioni. 3. I servizi e le attività resi dalle Organizzazioni affidatarie, entro 30 giorni dalla conclusione della erogazione devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del Procedimento del servizio comunale committente.
5 Art. 11- Inadempimento contrattuale 1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli periodici effettuati, sia evidenziato il mancato rispetto delle condizioni riportate in convenzione da parte dell'organizzazione affidataria, il Dirigente o il Responsabile del servizio comunale committente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento. Art.12 Norme transitorie 1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento Regionale di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, nella determina a contrarre il dirigente dovrà tener conto dei requisiti di cui all'art.4. Art.13 Disposizioni finali 1. Al fine di uniformare le modalità di individuazione delle Associazioni affidatarie e di espletamento delle verifiche sul servizio effettuato, si demanda l'approvazione dello schema di domanda di partecipazione, di convenzione-tipo, di nota contabile corredata di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.165/2001, per maggiore uniformità. Art.14 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme dell'ordinamento tempo per tempo vigenti in materia. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione con la quale si procederà all'approvazione.
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