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1 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Ordine dei Geometri Seminario Sicurtech Village Pescara 28 aprile 2016 Il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012" Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco DVD Ing.Venanzio Balassone Comando Prov.le VVF Pescara

2 Argomenti trattati La protezione attiva Organismi europei di normalizzazione, norme di prodotto e di impianto Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. Il DM 5 marzo 2007 Il DM 20 dicembre 2012: analisi del testo La Uni e Uni 12845

3 Richiami di prevenzione Il rischio di ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta definito da due fattori: La frequenza, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo. La magnitudo, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento. Da cui ne deriva la definizione di: Rischio = Frequenza x Magnitudo

4 Il rischio incendio Probabilità Elevata Medio Alta Protezione Area di rischio Inaccettabile Medio Bassa Prevenzione Bassissima Magnitudo Trascurabile Modesta Notevole Ingente

5 La prevenzione incendi secondo l art 13 del D Lgs 139/2006 La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire,secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze

6 La prevenzione incendi : prevenzione e protezione PREVENZIONE INCENDI prevenzione propriamente detta protezione misure precauzionali d'esercizio protezione attiva protezione passiva

7 Protezione passiva e attiva Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come già illustrato sulla Magnitudo dell evento incendio. Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla necessità o meno dell intervento di un operatore o dell azionamento di un impianto. Protezione PASSIVA (NON c'è il bisogno di un INTERVENTO) Protezione ATTIVA (c'è il bisogno di un INTERVENTO)

8 La protezione attiva L insieme delle misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell incendio, alla segnalazione e all azione di spegnimento dello stesso. estintori rete idrica antincendi impianti di rivelazione automatica d incendio impianti di spegnimento automatici dispositivi di segnalazione e d allarme evacuatori di fumo e calore

9 Impianti di protezione attiva

10 Impianti di protezione attiva

11 Che cosa è una norma europea (EN) Gli standard sono intorno a noi, anche se non sempre siamo consapevoli di loro. Un esempio di uno standard ampiamente utilizzato è il formato A4 per fogli di carta. Una norma è un documento che stabilisce i requisiti per uno specifico elemento, materiale, componente, sistema o servizio, o descrive in dettaglio un particolare metodo o una procedura. Standard per facilitare il commercio internazionale garantendo la compatibilità e l'interoperabilità dei componenti, prodotti e servizi. Per portare benefici alle imprese e ai consumatori in termini di riduzione dei costi, migliorare le prestazioni e migliorare la sicurezza.

12 Che cosa è una norma europea (EN) Gli standard sono sviluppati e definiti attraverso un processo di condivisione delle conoscenze per costruire un consenso tra gli esperti tecnici nominati dalle parti interessate - tra le imprese, i consumatori e le associazioni ambientaliste,... La definizione formale di uno standard è un "documento, stabilito per consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che prevede, per l'uso comune e ripetuto, regole, linee guida o caratteristiche per le attività o i loro risultati. Ci sono diversi tipi di standard. In sostanza, gli standard sono i requisiti e/o raccomandazioni in materia di prodotti, sistemi, processi o servizi. Gli standard possono anche essere un modo per descrivere un metodo di misura o di prova o di stabilire una terminologia comune all'interno di un settore specifico.

13 Che cosa è una norma europea (EN) Norme europee (EN) sono documenti che sono stati ratificati da una delle tre Organizzazioni europee di normalizzazione (OEN), il CEN, CENELEC o ETSI; riconosciuto come competente in materia di normazione tecnica volontaria per quanto riguarda il regolamento UE 1025/2012. Anche se si occupano di diversi settori di attività, CEN, CENELEC e ETSI cooperano in alcuni settori di interesse comune, come ad esempio il settore delle macchine o tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essi condividono anche politiche comuni su temi in cui vi è comune accordo. Una norma europea "porta con sé l'obbligo di attuare a livello nazionale, per essere riconosciuto lo status di norma nazionale e con il ritiro di qualsiasi norma nazionale contrastante". Pertanto, una norma europea (EN) diventa automaticamente una norma nazionale in ciascuno dei 33 paesi membri del CEN-CENELEC.

14 CEN-CENELEC Le attività di normalizzazione del CEN e CENELEC riguardano prodotti, processi e servizi in una vasta gamma di settori particolari. Anche se i loro settori di competenza sono generalmente diversi, CEN e CENELEC cooperano in alcuni settori di interesse comune, come ad esempio il settore delle macchine o tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Inoltre, condividono politiche comuni in una serie di questioni. Negli ultimi anni, le attività CEN e CENELEC si sono fortemente concentrate sulle nuove sfide,in campi e settori in cui non erano stati precedentemente sviluppate attività di standardizzazione. Questi nuovi campi sono principalmente tecnologie innovative come le nanotecnologie, le reti intelligenti, la progettazione ecocompatibile e veicoli elettrici.

15 CEN-CENELEC Attività CEN specifiche comprendono: Accessibilità, aria e spazio, bioprodotti, chimica, edilizia, prodotti di consumo, energy e utilità, l'ambiente, il cibo, la salute e la sicurezza, l'assistenza sanitaria, riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC), ICT, innovazione, sicurezza delle macchine, materiali, di misura, le nanotecnologie, le attrezzature a pressione, sicurezza e difesa, i servizi, il trasporto e l'imballaggio. Attività specifiche CENELEC riguardano la standardizzazione elettrotecnica in settori quali: I veicoli elettrici, reti intelligenti, contatori intelligenti, elettrodomestici, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la compatibilità elettromagnetica (EMC), ingegneria elettrica, le comunicazioni in fibra ottica, le celle a combustibile, attrezzature mediche, le ferrovie, le reti intelligenti, contatori intelligenti, solare (fotovoltaico ) sistemi elettrici, etc. Un numero crescente di settori vengono affrontati sia da CEN e CENELEC nel quadro delle loro attività comuni. Questi includono: l'accessibilità, i veicoli elettrici, reti intelligenti, ICT, attrezzature mediche, sicurezza delle macchine, ferrovie, ecc

16 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. TUTTE LE DIRETTIVE, ESCLUSA LA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE, PREVEDONO LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DIRETTAMENTE AI R.E.S. TUTTE LE DIRETTIVE PREVEDONO anche LO STRUMENTO DELLE NORME ARMONIZZATE LA CONFORMITA AD UNA NORMA ARMONIZZATA CONFERISCE PRESUNZIONE DI CONFORMITA AI REQUISITI ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE APPLICABILI AL PRODOTTO DISCIPLINATE DA TALE NORMA I Requisiti Essenziali sono applicabili alle opere e influenzano le caratteristiche tecniche di un prodotto A differenza di altre Direttive, l applicabilità dei requisiti essenziali non riguarda quindi direttamente il prodotto, bensì l opera che lo contiene.

17 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. REQUISITI ESSENZIALI riferiti alle opere R E n. 1 Resistenza meccanica e stabilità R E n. 2 Sicurezza in caso d incendio R E n. 3 Igiene, salute e ambiente R E n. 4 Sicurezza d uso R E n. 5 Protezione contro il rumore R E n. 6 Risparmio energetico e isolamento termico

18 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. REQUISITO ESSENZIALE N.2 SICUREZZA IN CASO D INCENDIO GARANTIRE PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO LA CAPACITA PORTANTE DELL OPERA LIMITARE LA PRODUZIONE E LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E DEL FUMO ALL INTERNO DELL OPERA LIMITARE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO ALLE OPERE VICINE PERMETTERE AGLI OCCUPANTI DI LASCIARE L OPERA OPPURE DI ESSERE SOCCORSI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO

19 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. Il Regolamento (UE) 305/2011 CPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n. 88 del 4 aprile 2011, ha introdotto regole armonizzate: 1. per l espressione delle prestazioni, in relazione alla specifiche caratteristiche essenziali 2. per l apposizione della marcatura CE andando ad abrogare a partire al 1 luglio la Direttiva 89/106/CEE CPD. Tale Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione governa la produzione e distribuzione dei materiale dei prodotti nel mondo dell edilizia per il prossimo futuro.

20 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. Cinque invece i concetti-chiave del Regolamento: 1. Un sistema di specifiche tecniche armonizzate 2. Un condiviso sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 3. Un sistema di Organismi Notificati 4. La Dichiarazione di Prestazione (DoP) 5. La Marcatura CE specifica tecnica armonizzata= norme armonizzate e documento per la valutazione europea

21 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. Definizione di prodotto da costruzione, qualsiasi prodotto o kit, fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Rispetto alla Direttiva CPD i requisiti di base delle opere di costruzione sono 7 (e non più 6): uso sostenibile delle risorse naturali (NEW) La Dichiarazione di prestazione: La Dichiarazione di Conformità CPD è sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP),attraverso la compilazione della DoP - basata sull utilizzo di un norma armonizzata o di una ETA il fabbricante si assume la responsabilità del prodotto da costruzione e delle relative prestazioni dichiarate. Esempio di DoP

22 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. LE NORME ARMONIZZATE E L ETA Le norme armonizzate sono state identificate come la via privilegiata per la compilazione della DoP e l apposizione della marcatura CE secondo CPR. Le norme armonizzate in particolare: 1. Aiutano il Fabbricante nella valutazione della prestazione del proprio prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali 2. Riportano l uso previsto per il prodotto coperto 3. Determinano quale controllo della produzione in fabbrica (FPC) 4. Riportano i dettagli tecnici necessari per l implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Al momento non esistono norme armonizzate CPR ma solo CPD. Le norme armonizzate CPD verranno mano a mano revisionate, in modo da aggiornare gli ANNEX ZA a quelle che sono le specificità del Regolamento CPR. I Fabbricanti posso continuare ad utilizzare le attuali norme armonizzate CPD per immettere sul mercato (anche dopo il 1 luglio) nuovi prodotti da costruzione marcati CE secondo CPR.

23 Dalla Direttiva 89/106/CEE CPD al Regolamento (UE) 305/2011 CPR. Nel caso in cui un prodotto da costruzione non sia coperto da una norma armonizzata e il Fabbricante vuole immetterlo sul mercato apponendo la marcatura CE secondo CPR, è necessario intraprendere la procedura della Valutazione Tecnica Europea (VTE/ETA) LE NORME ARMONIZZATE Decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell interno: Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione..sistemi per il controllo dei fumi e del calore.impianti fissi antincendio componenti per sistemi a CO2 impianti estinzione a gas Elencano le Norme Armonizzate di riferimento per gli stessi impianti.

24 DM 20/12/2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Indice Generalità Progettazione,installazione e manutenzione Documentazione Disposizioni particolari Aspetti di vulnerabilità al sisma

25 Generalità Sulla Gazzetta Ufficiale N. 3 del 4 Gennaio 2013: DECRETO 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ENTRATO IN VIGORE IL 04 APRILE 2013

26 Generalità Si disciplina (art. 1): PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE degli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR151/2011).

27 Generalità La necessità di installare impianti di protezione attiva contro l incendio può discendere da : 1) Disposizioni legislative specifiche di prevenzione incendi (regole tecniche); 2) Valutazione del rischio relativo all incendio; 3) Indicazione specifica dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell ambito dei procedimenti di prevenzione incendi (DPR 151/2011).

28 Generalità Sono considerati impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva contro l incendio (art dell allegato tecnico) Impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; Impianti di estinzione o controllo dell incendio (automatici o manuali); Impianti di controllo del fumo e del calore.

29 Generalità di nuova costruzione Si applica agli impianti (art. 2): esistenti alla data di entrata in vigore (4 aprile2013) nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale (definita come trasformazione della tipologia dell impianto originale natura dell impianto o dell agente estinguente o ampliamento della sua dimensione tipica es. impianti di rivelazione ed allarme incendio, numero dei rivelatori; impianti di estinzione e controllo, numero degli erogatori,ecc. oltre 50%)

30 attività RIR (D.Lg.vo , n. 334) ; edifici interesse storico e artistico destinati a biblioteche ed archivi (DPR n.418); edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie,esposizioni e mostre (DM n. 569); impianti distribuzione stradale di GPL per autotrazione (DPR , n. 340); depositi di GPL in serbatoi fissi ; depositi di soluzioni idroalcoliche (DM 18/5/95) Generalità Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti installati in:

31 Generalità Negli impianti devono essere impiegati prodotti regolamentati da disposizioni comunitarie (art. 3). Possono essere impiegati prodotti non regolamentati dalle disposizioni comunitarie, purché legalmente fabbricati e commercializzati in uno degli Stati membri dell Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell Associazione Europea di liberi scambio (EFTA) Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

32 Generalità OBIETTIVI (art. 4) Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione evacuazione di fumo e calore. Gli impianti devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

33 Generalità Al p.to 1.2 dell allegato tecnico si stabilisce cosa debba intendersi per regola dell arte: Regola dell arte : stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi e servizi,basato su comprovati risultati scientifici,tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola d arte è riconosciuta alle Norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

34 Generalità RESPONSABILITA (art. 4) RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI ATTIVITÀ/D.D.L. Gli enti e i privati hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

35 Generalità ABROGAZIONI ED AGGIORNAMENTI (art. 6) Sono abrogate le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto. Il decreto si aggiorna con l emanazione di Decreti Ministeriali. perciò.. MENO SNELLO DEL DM : che si aggiorna con decreti direttoriali. ENTRATA IN VIGORE (art. 7) Entrata in vigore (90 giorno dalla pubblicazione sulla G.U.)

36 Progettazione 1. se progetto relativo ad impianto da realizzare in conformità alle norme pubblicate da un ente di normalizzazione europea (CEN, UNI o altro ente normatore appartenente agli Statimembri UE o contraenti SEE): professionista iscritto ad albo professionale 2. se progetto relativo ad impianto da realizzare secondo norme di organismi internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA): professionista iscritto ad albo ed anche elenchi del Ministero Interno (professionista antincendio)

37 Installazione Gli impianti devono essere installati a regola d arte seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili L impresa installatrice deve fornire al responsabile dell attività anche la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione installazione dell impianto, nonché il manuale d uso e manutenzione. Tale documentazione è tenuta a disposizione per eventuali controlli

38 Installazione Ad esempio- Norma UNI EN Punto 19.2 L installatore dell impianto deve fornire all utente quanto segue: a) Certificazione di ultimazione che dichiari che l impianto è conforme a tutti i requisiti applicabili alla presente norma, oppure fornisca le informazioni di ogni scostamento dai requisiti; b) Raccolta completa delle istruzioni di funzionamento e i disegni come effettivamente costruito (as-built) compresa l identificazione di tutte le valvole e strumenti utilizzati per la prova e il funzionamento e un programma di ispezione e controllo per l utilizzatore.

39 Esercizio e manutenzione I responsabili delle attività hanno l obbligo di mantenere le condizioni (parametri e caratteristiche) assunte per valutare il rischio e su cui si basa il progetto degli impianti stessi (dati di input del progetto) Il manuale d uso e manutenzione, redatto in lingua italiana e comprendente le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti, deve essere predisposto dall impresa installatrice e consegnato al responsabile dell attività. Per impianti privi del manuale ed eseguiti prima del 4 aprile 2013, il manuale è redatto da un professionista antincendio.

40 Documentazione VALUTAZIONE DEL PROGETTO (DPR 151/2011, art. 3) impianto da realizzare secondo norme pubblicate dall Ente di Normalizzazione EU: specifica tecnica Impianto impianto da realizzare secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: specifica tecnica impianto a firma di professionista antincendio

41 Documentazione SPECIFICA DELL IMPIANTO (1) Deve comprendere: una sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell impianto; le caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell alimentazione, dell agente estinguente, estensione dettagliata dell impianto, ecc.); le caratteristiche dei componenti da impiegare nella realizzazione (tubazioni, erogatori,sensori, riserve di estinguente, ecc.)

42 Documentazione SPECIFICA DELL IMPIANTO (2) Deve comprendere: il richiamo della norma di progetto che si intende applicare; la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto; lo schema a blocchi dell impianto da realizzare; l attestazione dell idoneità dell impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell attività.

43 Documentazione CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/2011, art. 4) Impianto realizzato secondo norme pubblicate dall Ente di Normalizzazione EU: a) dichiarazione di conformità (DICO), per impianti soggetti al DM 37/2008; b) dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell impianto (DM 7/8/2012, modello PIN DICH.IMP) a firma dell impresa installatrice, per impianti non soggetti al DM 37/2008.

44 Documentazione CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/2011, art. 4) c) certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell impianto (DM7/8/2012, modello CERT.IMP.) a firma di un professionista antincendio, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità e realizzati prima del 4/4/ 2013 Il progetto e gli allegati devono essere consegnati al responsabile dell attività il quale non deve inviarli al Comando VVF ma deve esibirli in caso di controlli

45 Documentazione CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/2011, art. 4) CASO PARTICOLARE Per impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle misure compensative previsti dal DM 9 maggio 2007 (FSE), le dichiarazioni di cui in a) e b) devono essere integrate con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell impianto (CERT.IMP) a firma di professionista antincendio.

46 Documentazione CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/2011, art. 4) impianto da realizzare secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: in aggiunta alle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è necessario acquisire la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell impianto (DM 7/8/2012, modello CERT.IMP.) a firma di un professionista antincendio

47 Documentazione REGISTRO DEI CONTROLLI MANUTENTIVI (D.Lgs 81/2008; DPR 151/2011, art. 6) Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica degli impianti di protezione attiva contro l incendio devono essere annotate in un apposito registro. Il registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco.

48 Disposizioni particolari RETI IDRANTI Per progettazione, installazione ed esercizio: Norma UNI Disposizioni integrative

49 Disposizioni particolari RETI IDRANTI CASO A): ATTIVITA REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE REGOLE DI P.I. Le regole tecniche, ai fini dell utilizzo della UNI 10779, definiscono: livelli di pericolosità tipologia di protezione caratteristiche dell alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845)

50 Disposizioni particolari RETI IDRANTI

51 Disposizioni particolari RETI IDRANTI

52 Disposizioni particolari RETI IDRANTI CASO B): ATTIVITA NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE REGOLE DI P.I. Necessità di prevedere rete idranti e relative prestazioni stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio (valutabile anche da Comando VVF) Progettazione ed esecuzione: UNI 10779

53 Disposizioni particolari RETI IDRANTI SI DANNO INDICAZIONI PER LA PROTEZIONE ESTERNA CHE INTEGRANO UNI se livello di pericolosità 3 e non è prevista la protezione esterna, almeno 1 idrante esterno collegato a rete pubblica o privata con portata 300 l/min per almeno 90 min per rifornimento mezzi VF (NON DALL ATTACCO DI MANDATA!!!); se Comando VF autorizza, protezione esterna può essere sostituita da rete pubblica con indicazioni particolari (idranti<100 m; portate e pressioni previste, accostamento mezzi VF)

54 Disposizioni particolari RETI IDRANTI CONTINUITA DELL ALIMENTAZIONE IDRICA La disponibilità del servizio può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell alimentazione elettrica. LE PREDETTE ATTESTAZIONI SONO RILASCIATE DAGLI ENTI EROGATORI O DA PROFESSIONISTA ANTINCENDIO.

55 Disposizioni particolari IMPIANTI SPRINKLER Per progettazione, installazione e manutenzione: Norma UNI Integrazioni Il ricorso a norme diverse dalla UNI EN è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso l adozione deve essere integrale inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell alimentazione idrica e delle misure accessorie. Fatti salvi gli obblighi connessi all impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione

56 Disposizioni particolari IMPIANTI SPRINKLER CASO A): ATTIVITA REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE REGOLE DI P.I. Le regole tecniche definiscono : tipo di sprinkler ambienti nei quali è prescritto l impianto sprinkler caratteristiche minime dell alimentazione idrica richiesta

57 Disposizioni particolari IMPIANTI SPRINKLER

58 Disposizioni particolari IMPIANTI SPRINKLER CASO B): ATTIVITA NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE REGOLE DI P.I. Necessità di prevedere impianti sprinkler e tipologia dell alimentazione idrica prevista stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio (valutabile anche da Comando VVF)

59 Disposizioni particolari IMPIANTI SPRINKLER CASO PARTICOLARE La norma UNI EN richiede per l alimentazione idrica doppia o superiore due motopompe oppure una motopompa e un elettropompa e non accetta più due elettropompe (come indicava la UNI 9490 e come previsto da numerose norme di prevenzione incendi)!

60 Disposizioni particolari ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA Sono costituiti da: impianti di rivelazione ed allarme incendio impianti di controllo del fumo e del calore altri impianti di estinzione incendio PER PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE: NORME EUROPEE O INTERNAZIONALI (IN QUESTO CASO SI RICHIEDE ADOZIONE INTEGRALE DELLA NORMA)

61 Disposizioni particolari ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

62 Disposizioni particolari IMPIEGO DI PRODOTTI INNOVATIVI Lettera circolare prot. n del L impiego di prodotti privi attualmente di apposite specificazioni tecniche armonizzate, PUÒ ESSERE giustificato dalla valutazione dei rischi eseguita da professionista, sulla base di pertinenti certificazioni di prova rilasciate da organismi autorizzati a tal fine. Le certificazioni di prova: 1. si riferiscono a norme o specifiche nazionali,internazionali; 2. in assenza di queste, a specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzato.

63 Disposizioni particolari IMPIEGO DI PRODOTTI INNOVATIVI Lettera circolare prot. n del Al fine di rendere più agevole il compito del professionista incaricato della valutazione del rischio,il fabbricante: a) produce documentazione tecnica, corredata delle certificazioni di prova, attestante le caratteristiche del prodotto innovativo; b) evidenzia le procedure di valutazione prestazionale, con particolare riferimento al comportamento al fuoco e alle eventuali limitazioni di utilizzo individuate dagli organismi certificatori.

64 Grazie per l attenzione

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