Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE

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1 D.L n. 451 Attuazione delle direttive del Consiglio delle CE n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451 pubblicato in G.U. 175, così modificato da D.M in G.U. 210, ; D.M in G.U. 113, ; D.P.R , n. 825 in G.U. 312; , D.L.vo , n. 106 in s.o. 31 a G.U. 39, , D.L.vo n. 12 in G.U. 37, Titolo II Bottiglie recipienti-misura L n. 690 Adeguamento dell'ordinamento interno alla Dir. n. 76/211/CEE relativa al preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati Legge 25 ottobre 1978 n. 690 pubblicata in G.U. 316, Art. 1 Campo di applicazione Così modif. da D.L.vo , n. 12 in G.U. 37, La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti: pari a valori prefissati dal produttore; espresse in unità di massa o di volume; superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. D.P.R n. 391 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario "e" che li caratterizza quali "preimballaggi CEE", disciplinati dal D.L , n. 451, convertito, con modificazioni, nella L , n. 614, e dalla L , n Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.

2 L n. 690 Adeguamento dell'ordinamento interno alla Dir. n. 76/211/CEE relativa al preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati Legge 25 ottobre 1978 n. 690 pubblicata in G.U. 316, Art. 1 Campo di applicazione Così modif. da D.L.vo , n. 12 in G.U. 37, La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti: pari a valori prefissati dal produttore; espresse in unità di massa o di volume; superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. D.P.R n. 391 Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario "e" che li caratterizza quali "preimballaggi CEE", disciplinati dal D.L , n. 451, convertito, con modificazioni, nella L , n. 614, e dalla L , n Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.

3 L n. 690 Art. 2 Definizioni Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso. La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere. Decr. L.vo n I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; 3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio D.P.R n. 391 Art. 2 Definizioni Un prodotto è preimballato quando è preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantità di prodotto così racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio. Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato. La quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere.

4 L n. 690 Art. 2 Definizioni Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20 C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume. L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale. D.P.R n. 391 Art. 2 Definizioni Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello del contenuto alla temperatura di 20 C, qualunque sia la temperatura alla quale è eseguito il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati o congelati. L'errore in meno di un preimballaggio è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominaie.

5 L n. 690 Art. 3 Marchio C.E.E. Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non è "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballaggio e quelle del prodotto confezionato. Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.

6 L n. 690 Art. 6 Iscrizioni metrologiche Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonché un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della CE, l'importatore stabilito nella Comunità. Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente art. 3. D.P.R n. 391 Art. 3 Iscrizioni metrologiche Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale, quelli contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse. Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi. Le quantità nominali da indicare sono quelle all'origine. Le cifre relative alle iscrizioni di cui ai commi precedenti debbono avere, in funzione della quantità nominale del contenuto, l'altezza minima indicata nella tabella seguente : Quantità nominale (Qn) in g o ml Altezza minima in mm Fino a 50 2 Oltre 50 fino a Oltre 200 fino a Oltre Nelle indicazioni della quantità nominale, il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso, conformemente alle prescrizioni della 20 dicembre 1979, n. 80/181/CEE, concernente le unità di misura. Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto. È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi. Decr. L.vo n. 109 I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita ai consumatore.

7 L n. 690 Art. 4 Immissione sul mercato Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo art. 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto. L n. 690 Art. 7 Controlli La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della CE. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore. Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento. Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge. La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare. (Secondo la circolare n.71/2 Per le modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da enti di normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati. Qualunque siano le modalità scelte, il campionamento effettuato deve essere idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai provvedimenti normativi in oggetto. In particolare i preimballaggi sottoposti ai piani statistici adottati devono essere tali da superare i controlli applicabili, di cui all'art. 15 e all'allegato II del D.L , n. 451, come modificato dal D.M ; all'art. 10 e all'allegato II della L , n. 690, come modificata dal D.M , e all'art. 12 del D.P.R , n I predetti controlli sono effettuati in sede di sorveglianza dall'amministrazione metrica.) In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l'importatore, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità. Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del D.L , n. 451, convertito, con modificazioni, nella L , n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

8 D.P.R n. 391 Art. 8 Responsabilità del fabbricante A garanzia della conformità dei preimballaggi alle disposizioni del presente decreto, il loro contenuto effettivo e la capacità effettiva dei contenitori di cui agli All. I, II, III devono essere misurati e controllati in termini di massa o di volume, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore. La misura ed il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere, in regola con le disposizioni metriche in vigore, oppure con un sistema di misura autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste per i nuovi modelli di strumenti metrici dall'art. 6 del regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con R.D , n. 226, e sue successive modifiche. Il contenuto di un preimballaggio è misurato allorché la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico. In tal caso non è richiesto il controllo di cui al comma precedente, ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicità alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato. D.P.R n. 391 Art. 10 Modalità dei controlli del fabbricante Il controllo, che il fabbricante di preimballaggi o l'importatore deve eseguire ai sensi dell'art 8, può essere realizzato per campionamento e deve essere organizzato secondo appropriate regole del controllo di qualità in sede di fabbricazione. La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e tiene a disposizione i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare. Il controllo di fabbricazione non è richiesto solo se i preimballaggi sono riempiti manualmente mediante uno strumento di misura legale a funzionamento non automatico, munito dei bolli metrici previsti dalle disposizioni vigenti, le cui caratteristiche metrologiche il fabbricante è tenuto a verificare con opportuna frequenza.

9 L n. 690 Art. 5 Tolleranze Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'all. 1. Inoltre, per i lotti determinati secondo l'all. II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni: a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale; b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'all. II; c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio. D.P.R n. 391 Art. 5 Tolleranze I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l'all. II alla L , n. 690, modificato con D.M , recante disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla stessa legge devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale; b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'all. II soprarichiamato:

10 L n. 690 Art. 9 Delega al Governo Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) le iscrizioni concernenti il volume o la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonché nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi; 2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.; 3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio; 4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo; 5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dal provvedimento delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. D.P.R n. 391 Art. 11 Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali Qualora nella confezione di preimballaggi contenenti prodotti espressi in unità di massa venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, avente una dispersione non inferiore (maggiore/uguale) a due volte gli errori in meno di cui alla tabella dell'art. 5, i preimballaggi medesimi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle del predetto strumento, mediante una selezionatrice ponderale legale di tipo regolarmente approvato, munita dei bolli metrici, la cui zona d'indecisione nominale sia al più uguale ad un quarto dell'errore in meno di cui alla tabella sopra richiamata. In tal caso il controllo che il fabbricante di preimballaggi è tenuto ad effettuare in applicazione del presente decreto può essere ridotto, sempre che assicuri le stesse prescritte garanzie. Per accertate particolari esigenze di produzione o difficoltà tecniche di installazione della selezionatrice ponderale di cui al comma precedente, il fabbricante di preimballaggi può essere esonerato dall'obbligo dell'impiego della stessa selezionatrice con decreto motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 834 (abbrogato) Zona nominale di indecisione (Un) Ampiezza, dichiarata dal costruttore e espressa in unita' di massa, dell'intervallo all'interno del quale lo strumento puo' prendere due decisioni contrastanti per un determinato prodotto e per una data velocita' di funzionamento Zona effettiva di indecisione (Ua) Ampiezza, riscontrata dal servizio metrologico e espressa in unita' di massa, dell'intervallo all'interno del quale lo strumento puo' prendere due decisioni contrastanti per un carico campione di prova, o per un determinato prodotto, ed una determinata velocita' di funzionamento. Il suo valore convenzionale è pari a 6 σ (da -3 σ a + 3 σ) σ scarto quadratico medio

11 L n. 690 Art. 10 Controlli statali Il controllo sulla conformità delle disposizioni della presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E. è effettuato dal personale degli uffici di cui al successivo art. 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della C.E.E., presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale...omissis Art. 11 Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunità Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della CE che abbiano recepito nel proprio ordinamento la Dir. 76/211/CEE - per i quali il controllo di cui al primo comma dell'art. 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, è effettuato dalle relative competenti autorità sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalità previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge. D.P.R n. 391 Art. 12 Controlli statali Nei controlli sulla conformità degli imballaggi preconfezionati alle norme del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. dall'art. 10 della L , n. 690.

12 Errori in meno D.P.R n. 391 Errori in meno Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri in % di Qn g oppure ml da 5 a da 50 a ,5 da 100 a 200 4,5 -- da 200 a da 300 a da 500 a da 1000 a ,5 -- da a oltre Art. 6 Preimballaggi non commerciabili È vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lett. b) dell'art. 5. L n. 690 Errori massimi tollerati in meno sui contenuti degli imballaggi preconfezionati CEE L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella: Quantità nominale Qn in grammi o in millilitri Errori massimi tollerati in meno in % di Qn g oppure ml da 5 a da 50 a ,5 da 100 a 200 4,5 -- da 200 a da 300 a da 500 a da a ,5 -- Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati, ivi indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

13 L n. 690 Metodo di riferimento per il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati CEE ALLEGATO II 1. Prescrizioni relative alla misurazione del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica. Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato. D.P.R n. 391 Art. 9 Strumenti per il controllo del fabbricante Uno strumento per pesare legale utilizzato per la misura o il controllo del contenuto effettivo dei singoli preimballaggi è ritenuto appropriato ai fini delle esigenze di cui all'art. 8 se è del tipo a funzionamento non automatico regolarmente approvato, munito dei bolli metrici, e con dispositivo indicatore che presenti una divisione di valore conforme a quella indicata nella tabella seguente: Valore ponderale di una divisione dello strumento per la misura o il controllo (in gr) Valori delle quantità nominali a partire dalle quali si può utilizzare lo strumento con la divisione corrispondente 0,1 Per qualsiasi quantità nominale 0,2 A partire da 10 g 0,5 A partire da 50 g 1 A partire da 200 g 2 A partire da 2 kg 5 A partire da 5 kg 10 A partire da 10 kg 20 A partire da 20 kg 50 A partire da 50 kg

14 2. Prescrizioni relative al controllo dei lotti di imballaggi preconfezionati Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti: - un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione; - un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione. Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue: - uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio; - l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio. (esempio mozzarelle) Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo. Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità. 2.1 Lotti di imballaggi preconfezionati Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a imballaggi preconfezionati. (D.M. 1 agosto Disposizioni sulle modalità di applicazione della sigla identificativa del lotto di appartenenza nei preimballaggi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, numero art.4qualora, in relazione alle peculiari caratteristiche di fabbricazione, tutti ipreimballaggi confezionati nel corso di una medesima giornata lavorativa dalla stessa unità produttiva possono essere considerati statisticamente omogenei, e quindi appartenenti al medesimo lotto produttivo, la sigla identificativa del predetto lotto può fare riferimento al giorno di produzione.) Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 per cento Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità. (controllo del singolo, piano di campionamento doppio) Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.(controllo della media) L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione. 2.2 Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato. Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantità nominale. I singoli elementi del lotto, il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato, sono denominati difettosi.

15 Controllo non distruttivo. Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente. Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano: se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile per questo controllo; se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto; se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano. I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati: se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo; se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto. Grandezza del lotto Campioni Numero di difettosi Tabella Ordine Numerosità Numerosità totale Criterio di accettazione Criterio di rifiuto da 100 a da 501 a oltre Controllo distruttivo Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100. Il numero di imballaggi preconfezionati controllati è pari a 20: se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile; se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto è respinto. Grandezza del lotto Numerosità del campione Numero di difettosi Criterio di accettazione Criterio di rifiuto Indipendentemente dalla grandezza (> 100)

16 2.3 Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati. IN PRATICA E :

17 Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità. (controllo del singolo, piano di campionamento doppio) Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.(controllo della media) Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media: Criterio per il controllo non distruttivo Grandezza del lotto Numerosità del campione Criteri Accettazione Rifiuto da 100 a 500 inclusi 30 Xmedio > Qn-0,503s Xmedio<Qn-0,503s > Xmedio > Qn-0,379s Xmedio<Qn-0,379s Criterio per il controllo distruttivo Grandezza del lotto Numerosità del campione Criteri Accettazione Rifiuto Indipendentemente dalla grandezza (> 100) 20 Xmedio > Qn-0,640 s Xmedio<Qn-0,640s

18 INCERTEZZA ESTESA E INTERVALLO DI CONFIDENZA Sebbene l incertezza tipo composta u(y) sia sovente sufficiente per caratterizzare una misurazione, in molte applicazioni, commerciali, industriali e normative, si preferisce definire un intervallo più ampio U(y), intorno al risultato y, in modo che una più grande parte dei valori, che ragionevolmente possono essere attribuiti al misurando, vi siano compresi. Questo intervallo più ampio, denominato incertezza estesa, si ricava moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura k, ossia : U(y) k u(y) Scelta dello strumento: ESEMPIO PRATICO DI ERRORI SISTEMATICI: PREIMBALLAGGIO: Qn.100 g errore max tollerato:4,5 g errore metodo 4,5 : 5 = 0,9 g errore pesata tara + errore pesata imballaggio + altri 0,9 g ipotesi errori sistematici positivi costanti errore bilancia = + 2 la divisione dello strumento, errore tara:+ 0,5 g quindi 2 d + 2 d + 0,5 0,9 g 4d 0,4 :4= 0,1 g sul mercato bilance div.0,1 g se hai la tara con errore di ricapitolando sommando errori sistematici positivi se la bilancia mi sbaglia a pesare la tara di + 2d = + 0,5 g 0,2 g se la bilancia mi sbaglia a pesare la confezione di + 2d = 0,2 g l errore che commetto è = 0,9 g entro 1/5 dell errore max tollerato sul preimballaggio oppure utilizzando oscillazione casuale degli errori un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

19 D.L n. 451 Attuazione delle direttive del Consiglio delle CE n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451 pubblicato in G.U. 175, così modificato da D.M in G.U. 210, ; D.M in G.U. 113, ; D.P.R , n. 825 in G.U. 312; , D.L.vo , n. 106 in s.o. 31 a G.U. 39, , D.L.vo n. 12 in G.U. 37, Titolo I Imballaggi preconfezionati Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abrogati da D.L.vo n. 12 Titolo II Bottiglie recipienti-misura Art. 9 Bottiglie recipienti-misura Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando: 1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi; 2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri 3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione. Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli All. IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Le bottiglie predette sono denominate in seguito "bottiglie recipienti-misura CEE" o "bottiglie CEE". Art. 10 Capacità delle bottiglie CEE La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista. La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo. La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale. Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20 C. Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo. Art. 11 Immissione sul mercato Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipientimisura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'art. 7 nella confezione dei preimballaggi.

20 Art. 12 Sistemi di riempimento e tolleranze Le bottiglie CEE possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante. Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia CEE sono fissati nell'all. IV. Art. 13 Iscrizioni metrologiche Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo, l'indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome dell'unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia: - la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo ci, - e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm, del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale. In base a questa distanza eseguo il controllo statistico. Le bottiglie sono strumenti metrici legali Art. 14 Marchio del fabbricante I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle CEE. L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi. Titolo III Controlli e sanzioni Art. 15 Controlli Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'artt. 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi."; Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità del controllo in conformità ai metodi di riferimento di cui agli All. II e V. (Così sost. da D. L.vo n. 12) Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'all. V. (Così sost. da D. L.vo n. 12) Art. 16 Sanzioni per la violazione delle norme sui preimballaggi CEE Abrogato da D.L.vo n. 12 Art. 17 Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE

21 Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9 ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da lire a lire Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire a lire , qualora sia a conoscenza della violazione. Art. 18 Modalità di applicazione delle sanzioni Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 3 a 9 della L , n Art. 19 Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie. Titolo IV Disposizione finale Art. 20 La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici. I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda. D.L n. 451 All. Allegati I, II, III abrogati da D.L.vo n. 12 Allegato IV Tabella degli errori massimi tollerati (in più o in meno) sulla capacità di una bottiglia recipiente-misura, ossia delle differenze massime tollerate (in più o in meno), alla temperatura di 20 ed alle condizioni di controllo di cui all'allegato v tra la capacità effettiva e la capacità nominale vn Errore massimo tollerato Volume nominale (Vn) in millilitri in % di Vn in millilitri da 50 a da 100 a da 200 a da 300 a da 500 a da a

22 1. L'errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all'errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente. È vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze. 2. In pratica, la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d'acqua a 20 C contenuta effettivamente nella bottiglia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale. Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente. Controllo statistico di esattezza cui devono soddisfare le bottiglie recipienti-misura cee 1. Prelievo del campione Allegato V Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da un lotto corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un'ora. Ove il risultato del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un'ora non sia soddisfacente, si può procedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, quando la fabbricazione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi. 2. Misurazione della capacità delle bottiglie recipienti-misura del campione Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote. Esse sono riempite di acqua a 20 C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato. Esse sono pesate piene. Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura legale, adeguato alla natura delle operazioni da compiere. L'errore nella misura della capacità non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente alla capacità nominale della bottiglia recipiente-misura. 3. ELABORAZIONE DEI RISULTATI 3.1. Impiego del metodo dello scarto tipo. Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di Si calcola (vedasi ): la media delle misure Xi delle capacità reali delle bottiglie del campione; la stima s dello scarto tipo delle misure Xi delle capacità reali delle bottiglie del lotto Si calcolano: limite superiore caratteristico Ts: somma della capacità indicata (vedasi art. 13, comma 1) e dell'errore massimo tollerato su tale capacità;

23 limite inferiore caratteristico Ti: differenza fra la capacità indicata e l'errore massimo tollerato su tale capacità Criteri di accettazione: Il lotto viene dichiarato conforme alla direttiva se i numeri seguenti relazioni: e s soddisfano contemporaneamente le tre +k s< Ts -k s > Ti s < F (Ts-Ti) dove k =1,57 e F = 0, Calcolo della media e della stima dello scarto tipo s del lotto. Si calcola: la somma delle 35 misure delle capacità reali xi: xi la media delle 35 misure: = la somma dei quadrati delle 35 misure: xi² il quadrato della somma delle 35 misure ( xi) ² poi la somma corretta SC = xi².wm- ( xi) ² la stima della varianza v= la stima dello scarto tipo: s =

24 L n. 690 Adeguamento dell'ordinamento interno alla Dir. n. 76/211/CEE relativa al preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati Legge 25 ottobre 1978 n. 690 pubblicata in G.U. 316, Art. 1 Campo di applicazione Così modif. da D.L.vo , n. 12 in G.U. 37, La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti: pari a valori prefissati dal produttore; espresse in unità di massa o di volume; superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. Art. 2 Definizioni Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso. La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere. Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20 C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume. L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale. Art. 3 Marchio C.E.E. Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non è "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballaggio e quelle del prodotto confezionato. Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E. Art. 4 Immissione sul mercato Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo art. 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto. Art. 5 Tolleranze

25 Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'all. 1. Inoltre, per i lotti determinati secondo l'all. II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni: a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale; b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'all. II; c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio. Art. 6 Iscrizioni metrologiche Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonché un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della CE, l'importatore stabilito nella Comunità. Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente art. 3. Art. 7 Controlli La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della CE. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore. Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento. Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge. La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare. In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l'importatore, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità. Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del D.L , n. 451, convertito, con modificazioni, nella L , n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge. Art. 8 Disposizioni transitorie Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la Dir. CEE n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'art. 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Art. 9 Delega al Governo

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