CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA REGOLAMENTO DELL AFFIDO FAMILIARE E DEGLI ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI (Legge 184/1983)
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1 CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA REGOLAMENTO DELL AFFIDO FAMILIARE E DEGLI ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI (Legge 184/1983) Articolo 1 (Oggetto del Regolamento) Oggetto del presente regolamento è la gestione globale degli interventi a favore dei minori residenti nel territorio del Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia, con riferimento tanto all Affido familiare, quanto all inserimento in Comunità di tipo familiare, quanto ad altre forme di appoggio per intervenire a favore di minori in condizione di rischio. Articolo 2 (Principi ispiratori) La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino riceve amore, protezione e sicurezza. Sono elementi indispensabili al minore per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno, per realizzare le proprie aspirazioni. Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si rivelano per qualche motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) temporaneamente inadeguati o impossibilitati a garantire un normale sviluppo psicofisico del figlio, si rendono necessari interventi di tutela del minore. Ai sensi della Legge 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia, il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno per le proprie competenze e nell ambito delle risorse disponibili, promuovono interventi in favore dei nuclei familiari a rischio. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Articolo 3 (Tipologie e finalità degli interventi per la tutela dei minori) Il presente regolamento individua tre tipologie di interventi per la tutela del minore: 1. Affido familiare (art. 2, comma 1, Legge 184/1983); 2. Inserimento in Comunità di tipo familiare (art. 2, comma 2, Legge 184/1983); 3. Tutela d appoggio. L affido familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno, che si attua accogliendo in un nucleo familiare o presso persone singole un minore la cui famiglia di origine non è in grado, momentaneamente, di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative. Ai sensi della Legge 184/1983 si distinguono due forme di affido: giudiziario o coattivo (art. 4, comma 2 Legge 184/1983), disposto dal Tribunale per i Minorenni con atto giudiziario, su segnalazione o relazione del Servizio Sociale Professionale competente; si rende necessario nel caso vi siano situazioni di pregiudizio (violenza, abusi, maltrattamenti) e quando i genitori hanno una condotta pregiudizievole, ai sensi artt del c.c., e non sono d accordo nel dare in affido il proprio figlio; le modalità dell affido (sede, durata, articolazione, vigilanza ecc.) sono concordate in equipe e comunicate al giudice attraverso la relazione scritta. consensuale (art. 4, comma 1 Legge 184/1983), realizzato con il consenso valido dei genitori o di chi esercita la patria potestà, inerente i poteri tutelari ex art. 357 c.c.; è un atto ufficiale disposto dal Servizio Sociale Professionale competente per territorialità e viene convalidato dal Giudice Tutelare.
2 Inoltre, permangono i poteri di intervento della pubblica amministrazione, ai sensi dell art. 403 del c.c., in merito all affidamento urgente, disposto con ordinanza del Sindaco, nell ipotesi si debba intervenire in via provvisoria per il collocamento protettivo di minori abbandonati o in pericolo, fino a che si possa provvedere ad essi in modo definitivo. Ove non sia possibile far ricorso all affido familiare, il minore è inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. La tutela d appoggio, infine, è rappresentata da diverse modalità in cui una famiglia o un singolo mettono a disposizione il proprio tempo, per alcuni momenti della giornata o della settimana o dell anno, al fine di supportare un minore inserito in una famiglia sostanzialmente adeguata ma carente di relazioni sociali di aiuto alla vita familiare (es. collocamento diurno, nei fine settimana, durante le vacanze, ecc.). Articolo 4 (Integrazione di rete) Il Consorzio Alta Irpinia gestisce direttamente il servizio di affido familiare e gli altri interventi di tutela, attraverso la referente dell Area Minori e Responsabilità Familiari e del Servizio Sociale Professionale. Gli interventi di tutela dei minori richiedono l interazione di più sistemi interdipendenti e che devono fra loro integrarsi: gli operatori, la famiglia di origine, il bambino, la famiglia affidataria, l ente locale, la scuola, la magistratura, ecc.. Per realizzarli in modo corretto è necessario effettuare una valutazione positiva: della possibilità di recupero della relazione dei genitori con il minore; della capacità del bambino di integrare l eventuale esperienza negativa o di rischio con la nuova esperienza del rapporto con le figure affidatarie; l esistenza della risorsa famiglia o singolo affidatario, con capacità di accoglienza ed educazione congruenti con quanto la situazione richiede; l esistenza, in alternativa, di Comunità educative adatte all accoglienza. L equipe del Consorzio, ricorrendo anche a collaborazioni con altri specialisti, individua la scelta ottimale per il minore ed elabora il progetto di affido, ovvero la proposta di inserimento in Comunità di tipo familiare, ovvero la proposta di tutela d appoggio. Il personale referente dell Area Minori e Responsabilità familiari mantiene i rapporti con tutti gli altri attori della rete: gli organi giudiziari, la scuola, l azienda sanitaria, le comunità di tipo familiare, le famiglie affidatarie, le Associazioni di volontariato che si occupano di affido, ecc.. Articolo 5 (Albo delle Famiglie e delle persone Affidatarie e di Appoggio) Il Consorzio istituisce e gestisce l Albo delle Famiglie e delle persone Affidatarie e di Appoggio, a cui possono iscriversi, in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 184/1983, le coppie, coniugate o di fatto, nonché le persone singole, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno. (Modulo F). All albo si attinge per l individuazione delle famiglie o dei singoli quali soggetti affidatari, oppure nei casi di attivazione di uno o più interventi di tutela di appoggio. Articolo 6 (Procedure per l attivazione degli interventi di tutela) Il ricorso all affido familiare avviene solo in seguito ad una serie di interventi, raggruppati sotto la denominazione di presa in carico e attuati dall equipe del Consorzio (Referente Area Minori e Responsabilità Familiari, Referente distrettuale, Servizio Sociale Professionale), al fine rimuovere le cause (abbandono o incuria, violenza, maltrattamento, deprivazione materiale ed affettiva), che possono determinare l allontanamento di un minore dalla propria famiglia. La
3 presa in carico avviene in collaborazione con altri attori della rete sociale e questo si traduce in una serie articolata di interventi: colloqui psico-sociali con i familiari e il minore; sostegno, ove possibile, di tipo socio-educativo, psicologico, ed economico alla famiglia; controllo sulla corretta conduzione della vita familiare (es. alimentazione, igiene, frequenza scolastica, ecc.), attraverso il Servizio di Sostegno ai Minori e alle famiglie, erogato anch esso dal Consorzio Nel caso in cui questi interventi non siano sufficienti ad eliminare il rischio che il minore cresca in un ambiente educativamente ed affettivamente poco adatto alle sue necessità, è necessario attivare uno degli interventi di tutela previsti dalla legge e disciplinati nel presente regolamento. Il ricorso alle forme di tutela di seguito descritte normalmente è fatto per un periodo sufficientemente breve, al fine di non compromettere la crescita armonica del minore e di permettere altresì ai genitori naturali, una volta superati i propri problemi, di recuperare un valido e costruttivo rapporto con il figlio. Il provvedimento di affido familiare giudiziario o coattivo (art. 4, comma 2 Legge 184/1983) viene emesso dal Tribunale per i Minorenni, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale del Consorzio, nel caso in cui i genitori non diano il consenso all allontanamento del minore. Il provvedimento di affido consensuale (art. 4, comma 1 Legge 184/1983) viene emesso dal Giudice Tutelare, il quale si limita a convalidare il progetto di affido predisposto dal Servizio Sociale Professionale del Consorzio. A tal fine il SSP: a) accerta lo stato di temporanea carenza di cure familiari del minore ed ottiene il consenso all affidamento da parte degli esercenti la potestà (Modulo A); b) individua la famiglia o la persona singola affidatarie, o la Comunità di tipo familiare, che sottoscrivono l impegno (Modulo B); c) prepara un progetto di affido (Modulo C); d) propone l affido al Giudice Tutelare, trasmettendone il progetto (Modulo D). Il provvedimento di affido, emesso dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni, contiene: le motivazioni alla base dell allontanamento del minore; l indicazione della famiglia o persona singola affidataria o della Comunità di tipo familiare; i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti al soggetto affidatario; il periodo presumibile di durata dell affidamento; le modalità attraverso le quali la famiglia di origine può mantenere i rapporti con il minore; i momenti di verifica periodica; l indicazione dell eventuale importo corrisposto alla famiglia affidataria a titolo di sostegno economico; l indicazione dell importo della retta di permanenza nel caso di Comunità di tipo familiare. Il Servizio Sociale Professionale del Consorzio è responsabile: a) dell attuazione del progetto di affido; b) della vigilanza sulla corretta attuazione del progetto di affido. A tal fine il SSP è obbligato a tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di affido consensuale o giudiziario, su ogni evento di particolare rilevanza. Il Servizio, inoltre, è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di affido, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza alla referente dell Area Minori e Responsabilità Familiari. L'affidamento familiare, sia giudiziario che consensuale, cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
4 La durata dell'affidamento familiare non può superare ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La tutela d appoggio, infine, è attivata a seguito di un progetto redatto dal Servizio Sociale Professionale del Consorzio, contenente la/le modalità di intervento (diurno, nei fine settimana, durante le vacanze, ecc.), con indicazione della famiglia affidataria e riportante il consenso della famiglia di origine. Articolo 7 (Famiglia affidante) La famiglia affidante è seguita dal Servizio Sociale Professionale del Consorzio nel percorso di presa di coscienza dei propri problemi e nel programma di recupero delle proprie capacità affettive ed educative. A tal fine essa si impegna a: collaborare con gli operatori sociali e con le famiglie affidatarie per il rientro del minore in famiglia non appena possibile; rispettare le disposizioni del Servizio Sociale Professionale, sulla base delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; partecipare, in relazione alla propria condizione economica, alle spese relative al mantenimento del minore. Articolo 8 (Famiglia o persona singola affidataria) Le famiglie o persone singole affidatarie devono essere iscritte all Albo di cui all art. 5 e si impegnano a: provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione all istruzione del minore in affido, instaurando un rapporto affettivo che ne favorisca la crescita; seguire con attenzione l evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle sue condizioni psicofisiche e intellettive, alla socializzazione, ai rapporti con la famiglia di origine; rispettare le disposizioni del Servizio Sociale Professionale, sulla base delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; assicurare il rispetto del segreto d ufficio circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine; partecipare ad attività formative sulla problematica della tutela del minore. Presso ciascuna famiglia o persona singola affidataria possono essere accolti fino ad un massimo di tre minori. Articolo 9 (Oneri) Compatibilmente con le disponibilità di bilancio annuali, il Consorzio eroga un contributo economico alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, pari ad 200,00 mensili per ciascun minore accolto. Il contributo è corrisposto trimestralmente, previa relazione del Servizio Sociale Professionale alla referente dell Area Minori e Responsabilità Familiari del Consorzio. Nel caso in cui l affido giudiziario o consensuale sia disposto presso parenti del minore entro il terzo grado, si prevede un accordo rispetto alla somma trimestrale prevista. Articolo 10 (Tutela della privacy) Nell erogazione degli interventi previsti dal presente regolamento, il Consorzio adotta tutte le prescrizioni previste dal codice sulla privacy, al fine di tutelare la riservatezza delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio, mentre gli incaricati sono i soggetti dallo stesso designati all interno del Consorzio.
5 Articolo 11 (Allegati) Costituiscono allegati al presente regolamento: Modulo A: Sottoscrizione di impegno della famiglia affidante; Modulo B: Sottoscrizione di impegno della famiglia o persona singola affidatarie, o della Comunità di tipo familiare; Modulo C: Progetto di affido consensuale; Modulo D: Nota di trasmissione al Giudice Tutelare; Modulo E: Rinnovo disponibilità della famiglia o persona singola affidataria, o della Comunità di tipo familiare. Modulo F: Albo famiglie affidatarie e d appoggio. Scheda richiesta inserimento. Articolo 12 (Entrata in vigore) Il presente regolamento, dopo favorevole approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione presso l albo pretorio. Articolo 13 (Rinvio) Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
6 MODULO A: SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDANTE Al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia Il sottoscritto, nato il a e residente a, alla Via, n., tel. La sottoscritta, nata il a e residente a alla Via, n., tel. esercenti la potestà genitoriale sul/i minore/i sotto indicato/i DICHIARANO di avere preso conoscenza di quanto disposto dalla Legge n. 184/83 e dal Regolamento del Consorzio Alta Irpinia e, dunque, di consentire che il/i proprio/i figlio/i minore/i: Sia/no collocato/i in affido temporaneo presso i Sig.ri/il Sig./la Comunità di tipo familiare, con sede in, Via, n. SI IMPEGNANO a collaborare con gli operatori sociali e con le famiglie affidatarie per il rientro del/dei minore/i in famiglia non appena possibile; a rispettare le disposizioni del Servizio Sociale Professionale del Consorzio, sulla base delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; a partecipare, in relazione alla propria condizione economica, alle spese relative al mantenimento del/dei minore/i. Data: Firme (Si allega copia di documento di riconoscimento)
7 MODULO B: SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNO DELLA FAMIGLIA/PERSONA SINGOLA AFFIDATARIA O DELLA COMUNITA DI TIPO FAMILIARE Al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia Il sottoscritto, nato il a e residente a alla Via, n., tel. In qualità di: componente di famiglia affidataria; persona singola affidataria; legale rappresentante della Comunità di tipo familiare:, con sede in Via, n. Recapiti: DICHIARA di avere preso conoscenza di quanto disposto dalla Legge n. 184/83 e dal Regolamento del Consorzio Alta Irpinia e di essere disponibile ad accogliere in affido temporaneo dal al il/i minore/i: SI IMPEGNA a provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione all istruzione del minore in affido, instaurando un rapporto affettivo che ne favorisca la crescita; a seguire con attenzione l evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle sue condizioni psicofisiche e intellettive, alla socializzazione, ai rapporti con la famiglia di origine; a rispettare le disposizioni del Servizio Sociale Professionale, sulla base delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; ad assicurare il rispetto del segreto d ufficio circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine; a partecipare ad attività formative sulla problematica della tutela del minore Data: Firma (Si allega copia di documento di riconoscimento)
8 MODULO C: PROGETTO DI AFFIDO CONSENSUALE (a cura del SSP del Consorzio) Minore/i: Motivazioni alla base dell allontanamento del minore: Famiglia o persona singola affidataria o Comunità di tipo familiare: Tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti al soggetto affidatario: Periodo presumibile di durata dell affidamento: Modalità attraverso le quali la famiglia di origine può mantenere i rapporti con il minore: Momenti di verifica periodica: Eventuale importo corrisposto alla famiglia affidataria a titolo di sostegno economico: Importo della retta di permanenza nel caso di Comunità di tipo familiare Data: Firme
9 MODULO D: NOTA DI TRASMISSIONE AL GIUDICE TUTELARE Tribunale Ordinario di Sant Angelo dei Lombardi (AV) Ufficio del Giudice Tutelate Oggetto: trasmissione provvedimento di affidamento In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 184/83, si trasmette, ai fini della prescritta convalida, il progetto di affido familiare consensuale del/dei minore/i: presso i Sig.ri/il Sig./la Comunità di tipo familiare, con sede in, Via, n. Dal al Si allegano: a) Progetto; b) Sottoscrizione di consenso della famiglia di origine; c) Sottoscrizione di consenso della famiglia o persona singola affidataria o della Comunità di tipo familiare. Data: Firma
10 MODULO E: RINNOVO DISPONIBILITA DELLA FAMIGLIA O PERSONA SINGOLA AFFIDATARIA O DELLA COMUNITA DI TIPO FAMILIARE Al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia Il sottoscritto, nato il a e residente a alla Via, n., tel. In qualità di: componente di famiglia affidataria; persona singola affidataria; legale rappresentante della Comunità di tipo familiare:, con sede in Via, n. Recapiti: DICHIARA di avere preso conoscenza di quanto disposto dalla Legge n. 184/83 e dal Regolamento del Consorzio Alta Irpinia e di essere disponibile a rinnovare l accoglienza in affido temporaneo dal al per il/i minore/i: SI IMPEGNA a provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione all istruzione del minore in affido, instaurando un rapporto affettivo che ne favorisca la crescita; a seguire con attenzione l evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle sue condizioni psicofisiche e intellettive, alla socializzazione, ai rapporti con la famiglia di origine; a rispettare le disposizioni del Servizio Sociale Professionale, sulla base delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; ad assicurare il rispetto del segreto d ufficio circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine; a partecipare ad attività formative sulla problematica della tutela del minore Data: Firma (Si allega copia di documento di riconoscimento)
11 MODULO F: ALBO FAMIGLIE AFFIDATARIE E D APPOGGIO. SCHEDA RICHIESTA INSERIMENTO Al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia I sottoscritti (in caso di singoli soggetti compilare un solo campo) Cognome Nome Nato il a Cognome Nome Nato il a Coniugati Conviventi Persona singola Indirizzo di residenza Via N. CAP. Città Prov. Recapiti telefonici: Chiede/no di essere inserito/i nell Albo delle Famiglie e delle persone affidatarie e di appoggio del Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia A tal fine dichiara/no di: essere disponibile/i ad una valutazione di idoneità; essere disponibile/i agli opportuni interventi informativi e formativi; essere disponibile/i a concordare con i Servizi competenti un adeguato progetto di accoglienza in caso di affidamento di minore. Data Firme
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
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