COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori
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- Mirella Bernardi
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1 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori
2 Adottato con deliberazione consiliare n 41 del 16/03/2000
3 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori Premessa 1) L affidamento familiare deve essere inteso come risposta possibile ai molteplici bisogni del minore in difficoltà, al fine di costruirgli un seguito di vita positivo, in un ampio progetto di recupero della famiglia d origine, temporaneamente inabilitata a curare i propri figli in maniera adeguata. 2) L impegno primario, quindi, è quello di promuovere modificazioni delle condizioni di vita e delle capacità genitoriali, fino ad eliminare la situazione di disagio e far rientrare il minore nel nucleo familiare di origine. Art. 1 1) L Amministrazione Comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico fisico, qualora la famiglia d origine si trovi nell impossibilità di assicurarle, per motivi di ordine psicologico, morale e sociale. Art. 2 1) L affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento alternativo alla istituzionalizzazione,si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare,tenendo conto di eventuali prescrizioni dell autorità giudiziaria. Art. 3 1) L affidamento familiare è disposto dall Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale. Per ogni proposta il servizio sociale,con l apporto di un equipe per l età evolutiva,svolge un indagine psicologica e sociale sulla famiglia d origine, sul nucleo affidatario,in ordine agli elementi necessari per la sua individuazione, nonché sul minore.
4 Art. 4 1) Il servizio sociale persegue le seguenti finalità: a) Promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell affidamento familiare ; b) Attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l andamento; c) provvedere al reperimento,alla conoscenza e alla selezione degli affidatari; d) assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d origine, e) agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell autorità giudiziaria; f) promuovere la divulgazione e l informazione sulle problematiche dell affidamento attraverso incontri a livello di zona,aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni ecc.; Art. 5 1) Allo scopo di favorire la collaborazione tra le famiglie che vivono l esperienza dell affidamento, operatori ed affidatari costituiscono un gruppo di lavoro che si riunisce periodicamente per verificare l attuazione delle iniziative, consentendo così lo scambio delle varie esperienze. Art. 6 1) L Amministrazione Comunale provvede a: a) formalizzare l affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell autorità giudiziaria delle famiglie d origine dei minori b) erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero, quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dalle stesse al minore in affidamento, a richiesta della famiglia affidataria e disposta con deliberazione della Giunta Municipale; c) assicurare agli affidatari e alle famiglie d origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell affidamento, attraverso sistematico monitoraggio da parte dell equipe di cui all art. 3; d) stipulare un contratto di assicurazione, tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell affidamento. Art. 7 1) In sostituzione dei genitori, momentaneamente non idonei, priorità assoluta ad adempiere alla funzione educativa viene data a parenti entro il quarto grado, assicurando loro, un sostegno economico e psicologico.
5 2) L entità del sostegno economico viene disposta con deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell Ufficio del servizio sociale. 3) Nel caso in cui venisse a mancare tale possibilità, gli affidatari verrebbero individuati tra le famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali: a) disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore; b) conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio; c) integrazione della famiglia nell ambito sociale, d) disponibilità al rapporto con i servizi socio sanitari e con la famiglia di origine, e) buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario; f) idoneità dell abitazione e condizione economica adeguata in relazione ai bisogni del minore. Art. 8 1) Gli affidatari si impegnano a. a) provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore b) in affidamento; c) mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell autorità giudiziaria, d) mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell alloggio) e) assicurare un attenta osservazione dell evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine; f) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine; g) evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento. Art. 9 1) Le famiglie di origine si impegnano a : a) favorire, anche in collaborazione con gli operatoti del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; b) rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell autorità giudiziaria c) contribuire a seconda delle possibilità economiche alle spese relative al minore.
6 Art.10 1) Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E opportuno privilegiare l affidamento a nuclei familiari con figli. Art. 11 1) L affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare. 2) Ove l affidamento non sia condiviso dalla famiglia di origine, si procederà a chiedere l intervento del tribunale dei minorenni.
7 ALLEGATO 1 COMUNE DI RIPOSTO Provvedimento di affidamento familiare Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore Nat il a Residente in preso atto dell assenso manifestato Il da genitore (o tutore) sentito il Minore ultradodicenne che è d accordo all affido accertata l idoneità ad accoglierlo da parte dell affidatario Residente a Ritenuto che l affidamento si rende necessario per le seguenti ragioni: Visti gli artt. 2 e 4 della legge 4 Maggio 1983, n. 184 e gli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 Maggio 1986, n. 22 affida (o proroga l affidamento) minore nato il a da al salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all evolversi della situazione, il tutto con le seguenti modalità: Incaricata della vigilanza sull andamento e del sostegno con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con la periodicità al giudice tutelare. Il Comune verserà all affidatario al termine di ogni mese, come da determinazione della Giunta Municipale, un importo pari a quale rimborso spesa a favore dell affidato/a. Il Sindaco o L assessore Il giudice tutelare, visto il provvedimento suesteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo. Il Giudice Tutelare
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