COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FAMILIARE

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1 COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N 84 DEL 28/12/1996 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FAMILIARE 1

2 FINALITA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 - Questo Comune in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 184 del 04/05/1983 ed allo scopo di garantire al minore che, a causa di eventi critici o di patologie familiari in atto, si TROvi temporaneamente privo dì un ambiente familiare idoneo, le migliori condizioni per il suo sviluppo psico - fisico, istituisce sul proprio territorio il servizio di affidamento familiare temporaneo. ARTICOLO 2 - L affidamento si autorizza non appena ne emerga la necessità, attraverso l'inserimento del minore, fuori dai casi in cui sia configurabile un diverso intervento. ed in particolare la segnalazione dello stato di abbandono, in altro nucleo familiare ritenuto idoneo dal Servizio Affidamenti Esso si attua nell ambito di famiglie preferibilmente con figli minori e, se ritenuto valido nell'interesse dei minore, anche a favore di persone singole o di comunità di tipo familiare, che ne abbiano fatto richiesta. ARTICOLO 3 - All'affidamento familiare si fa ricorso unicamente dopo aver espletato ogni tentativo di risoluzione del problema nell'ambito della famiglia del minore. ARTICOLO 4 - Sul presupposto che il minore "ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia" (art 1 della legge 184/83) l'affidamento è un servizio che la famiglia affidataria rende alla collettività e come tale esso è consentito ai nuclei familiari, persone singole e comunità di tipo familiare che collaborino con i Servizi Socio - Sanitari e con la famiglia di origine, per la crescita e maturazione del minore e che ne abbiano fatto richiesta, va fornito come: a) Inderogabilmente temporaneo; b) del tutto privo di prospettive di adozione; CAPO I IL PROVVEDIMENTO D'AFFIDAMENTO E IL SERVIZIO AFFIDAMENTO ARTICOLO 5 - L'affidamento è disposto (a norma dell'art. 4 legge 184/83) dal Sindaco su proposta del Servizio Affidamenti, istituito dal presente regolamento e disciplinato dalle norme che seguono. Nel provvedimento devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i riconosciuti all affidamento. Deve inoltre essere indicato il periodo presumibile della durata dell'affidamento. 2

3 - Il provvedimento emesso ai semi dei comma 1 dell art. 4 della citata legge, viene sottoposto al Giudice. Tutelare che provvede all'apposizione del visto di esecutorietà. ARTICOLO 6 - Il servizio affidamento ha sede presso l'assessorato ai Servizi Sociali del Comune ed è curato dall'assistente Sociale e da un funzionario dell'ufficio che si avvarranno, dove necessario, della collaborazione dei Consultorio familiare di San Giorgio J. con le figure ivi operanti e cioè: 1) Psicologo; 2) Avvocato; 3) Assistente sociale. - Il servizio affido familiare: ARTICOLO 7 Promuove, attua, sostiene gli affidamenti familiari e ne verifica l'andamento garantendo alle famiglie affidatarie il necessario sostegno psico - sociale; Reperisce la disponibilità delle famiglie affidatarie previo accertamento della idoneità delle stesse; Assicura il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine,agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti o per il ristabilimento di normali e validi rapporti, sa1vo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria; Promuove iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti coinvolti nell'affido familiare; Promuove la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri aperti ai cittadini, ai servizi alle famiglie, alle associazioni, alle scuole e ad altre strutture operanti nel settore. - L Amministrazione Comunale provvede a: ARTICOLO 8 Formalizzare l affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle famiglie di origine dei minori, salvo che non sia operante un provvedimento dell Autorità Giudiziaria; Erogare un contributo la cui entità è annualmente determinata dalla Giunta Municipale, e che per l'anno 1997 è fissato in lire (duecentocinquantamila) mensile a favor e degli affidatari a titolo di contributo sulle spese da questi sopportate; Il contributo di cui sopra è riconosciuto unicamente per affidamenti che superano i 60 giorni consecutivi. Assicurare agli affidatati ed alle famiglie di origine, il necessario sostegno psico - sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convenzioni, dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie e di origine; Alla stipula di un contratto di assicurazione contro i rischi e/o i danni subiti dal minore o da questi provocati a terzi nel corso del periodo di affidamento; 3

4 Ad eventuale stipula, nel caso ne accerti la necessità di apposita convenzione con istituto educativo assistenziale o comunità di tipo familiare in grado di accogliere ed ospitare i minori in difficoltà nella fase immediatamente successiva alla individuazione di affidamento e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni CAPO 2 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARIE E DELLE FAMIGLIE DI ORIGINE - Gli affidatari si impegnano a: ARTICOLO 9 Provvedere al mantenimento, istruzione, educazione dei minore loro affidato; Collaborare con gli operatori del Servizio affidamento agevolando i rapporti di reinserimento nella famiglia di origine, di cui al comma 3 dell art. 5 legge 184/83, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità Giudiziaria; Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di orine; Mantenere valide condizioni ambientali (l'igiene la sicurezza e la idoneità dell'alloggio). - Le famiglie di origine si impegnano a: ARTICOLO 10 Favorire, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio Affido Familiare e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori del Servizio Affido Familiare, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità Giudiziaria; Contribuire a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative alle necessità del minore. ARTICOLO 11 - Per affidamenti di periodi medio - lunghi, il minore in affidamento che va presso la famiglia affidataria deve essere iscritto nello stato di famiglia della stessa, con l annotazione della variazione temporanea anche di quella di origine del minore. ARTICOLO 12 - Ogni anno il servizio affidamenti predispone il resoconto dei lavoro svolto e propone al Consiglio Comunale il programma per l'anno successivo. 4

5 CAPO 3 NORME ATTUATIVE ARTICOLO 13 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, l'espletamento del controllo del competente Organo Regionale e la ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con l'indicazione degli estremi della delibera del CO.RE.CO.; ARTICOLO 14 - Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 07/08/90 n 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE ( Geom Costanzo CARRIERI ) ( Dott. Gabriele ZACCARIA ) 5

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