2014 CONTRATTI A TERMINE E APPRENDISTATO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "2014 CONTRATTI A TERMINE E APPRENDISTATO"

Transcript

1 Giornata di Studio 2014 CONTRATTI Contrattualistica e flessibilità del lavoro con la Jobs Act e le istruzioni del Ministero del lavoro : Messina, 2 1

2 IL A TERMINE Dopo la Riforma Fornero, il D.L. 76/2013, e il D.L , n. 34, convertito in Legge , n. 78 Alla luce delle istruzioni del Ministero del Lavoro 2

3 Ipotesi tassative Causale Acausalità 3

4 IL A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Il comma 01 dell articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001: dopo la Riforma del Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro 4

5 IL A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI QUINDI IL A TEMPO INDETERMINATO E LA REGOLA E QUELLO A TERMINE COSTITUISCE, IN QUALCHE MODO, UNA DEROGA CERTAMENTE POSSIBILE MA DA USARE CON QUALCHE ATTENZIONE! 5

6 COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) Ove nell'ambito di una determinata tipologia contrattuale di natura subordinata, non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dal Legislatore - elementi sia di carattere sostanziale che formale - il rapporto va necessariamente ricondotto alla "forma comune" e cioè al contratto subordinato a tempo indeterminato. 6

7 IL A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI L apposizione del termine non ha effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da un atto scritto (pena la conversione a tempo indeterminato). 7

8 CONSEGNA DEL AL LAVORATORE Sfornita di sanzione è la previsione per cui una copia del contratto va consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall inizio della prestazione (art. 1, co. 3, D.Lgs. 368/2001). Il mancato rispetto della consegna al lavoratore di una copia dell atto scritto di assunzione a termine, non determina la nullità dell apposizione del termine, perché tale sanzione non è prevista dalla legge, diversamente che per la mancata redazione dell atto scritto (Cass , n. 4582). I 5 giorni decorrono non già dalla sottoscrizione del contratto ma dall effettivo inizio della prestazione: si computano solo i giorni lavorativi. 8

9 IL A TERMINE - FORMA e RAGIONI Dal 21 marzo 2014 non è più necessario che il datore indichi le ragioni tecniche,organizzative, produttive o sostitutive! Tuttavia, nel caso di assunzione a termine per ragioni sostitutive o di stagionalità, è opportuno (ai soli fini di "trasparenza") che il datore continui a far risultare nel contratto scritto la ragione del contratto a termine, dato che in tal caso non si applicano i limiti numerici né si versa il contributo addizionale dell'1,40% (Circ. 18/2014). 9

10 ECCEZIONE: QUANDO NON SERVE LA FORMA SCRITTA In via generale, e prescindendo da casi specifici (dirigenti, turismo e pubblici esercizi per contratti fino a 3 giorni eccetera), la forma scritta non è necessaria (ma nulla vieta, per maggior sicurezza, specie ai fini probatori, di provvedervi ugualmente) al ricorrere di una duplice condizione: 1. l occasionalità del rapporto; 2. la durata massima (del rapporto, non della prestazione) non superiore a 12 giorni. 10

11 FISSAZIONE DEL TERMINE: MODALITA Individuazione: la scadenza può essere individuata sia in una data certa (es. 31 ottobre 2014) come pure con riferimento a un evento il cui verificarsi è certo ma del quale è incerta la data esatta, cd. termine per relationem. Termine per relationem: l assunzione per sostituire in via temporanea un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto può avvenire fissando un termine finale, o anche con l indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito (Cass /2003). È il tipico caso del contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice in maternità. 11

12 IL A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA E RAGIONI Termine fisso e (contestualmente) per relationem 1. Accade spesso, specie con riferimento alla sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza, che il datore indichi quale termine di scadenza del contratto con il sostituto la data prevista di rientro della lavoratrice (es.: il ) 2. e poi, a scopo cautelativo, inserisca anche la dicitura e comunque fino all effettivo rientro in servizio della lavoratrice sostituita. 3. Questa procedura, con la quale si indica un doppio termine di scadenza, è stata ritenuta legittima dalla Cassazione ( , n ). 12

13 IL A TERMINE ACAUSALE PRIMA E DOPO IL JOBS ACT 13

14 ACAUSALE FINO AL 20 MARZO 2014 OMESSA INDICAZIONE RAGIONI FORNERO e D.L. 76/2013 (fino al ) A) Per legge: primo contratto a termine fino a 12 mesi B) In ogni altra ipotesi individuata dal contratto collettivo nazionale o aziendale (senza delega) 14

15 ACAUSALE NEL JOBS ACT2014 NUOVE REGOLE DAL Forma scritta senza ragioni Non più solo primo contratto Nuovi limiti numerici (salvo CCNL) Fino a 5 proroghe nei 36 MESI Novità per il diritto di precedenza 15

16 A TERMINE: DURATA MASSIMA La disciplina della durata massima Salva una diversa previsione del contratto collettivo, la sommatoria di più contratti tra le medesime parti, aventi a oggetto mansioni equivalenti, non può superare i 36 mesi di effettiva prestazione, pena la conversione a tempo indeterminato, fatta salva la gestione flessibile del termine ex art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001. Vanno incluse nei 36 mesi anche le missioni svolte nell ambito di un contratto di somministrazione a termine. 16

17 A TERMINE: DURATA MASSIMA Art. 5, co. 4 bis: Ferma la disciplina della successione di contratti e salve diverse disposizioni di CCNL, territoriali o aziendali, se per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto abbia superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto si considera a tempo indeterminato; In deroga, un altro successivo contratto a termine può essere stipulato per 1 sola volta, presso la DTL con l'assistenza del rappresentante sindacale cui il lavoratore è iscritto o dà incarico. Le OO.SS. dei lavoratori e datori stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della procedura o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo si considera a tempo indeterminato. 17

18 A TERMINE: DURATA MASSIMA Una volta che la somma delle prestazioni tra le medesime parti - per lo svolgimento di mansioni equivalenti (considerando anche le missioni in somministrazione a termine) - abbia superato i 36 mesi di effettiva attività, il contratto si stabilizza se la prosecuzione dell attività si protrae per più di 30 giorni (con maggiorazione retributiva: 20% per i primi 10 giorni e 40% per i restanti). Come evidenziato dal Ministero (circ. 18 luglio 2012, n. 18), il periodo massimo di 36 mesi, derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a termine e non alla somministrazione: raggiunto tale limite il datore potrà sempre ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore (Min. Lav. Interpello 19 ottobre 2012, n. 32) 18

19 A TERMINE: DURATA MASSIMA 1) ai fini del raggiungimento dei 36 mesi si computano tutti i precedenti rapporti di lavoro a termine (inclusi quelli acausali ) 2) si conta anche l analogo periodo oggetto di un contratto di somministrazione a tempo determinato ovvero i periodi svolti con contratto a termine stipulati in virtù delle previsioni contrattuali Le novità in tema di durata massima e di deroga non si applicano alle attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963 e a quelle individuate dagli avvisi comuni (delle parti sociali) e dei contratti collettivi. 19

20 A TERMINE: DURATA MASSIMA La conversione per superamento della durata massima è soggetta alle seguenti limitazioni: 1) i contratti a termine devono aver riguardato lo svolgimento di mansioni equivalenti : ne consegue che il datore dovrà tenere accurata documentazione anche per quanto riguarda le mansioni svolte (lettere di assunzione, di modifica delle mansioni eccetera) circa i contratti stipulati in anni tra loro distanti; 2) si contano tutti i periodi di lavoro prestato tra le parti, cumulando la durata originaria dei singoli contratti con i rinnovi e proroghe: poiché non è stato previsto un arco temporale massimo, il conteggio dovrà comprendere tutti i rapporti intercorsi tra le parti; 3) non si contano, invece, i periodi di interruzione tra un contratto e il successivo. Vanno quindi escluse dal computo le cosiddette pause non lavorate tra un contratto a tempo determinato e l altro. 20

21 A TERMINE: DURATA MASSIMA COMPUTO DEI 36 MESI: PERIODI INCLUSI ED ESCLUSI Periodi di interruzione tra un contratto e l altro, cioè quelli nei quali non vi è stata prestazione di attività lavorativa NON SI CONTANO Periodi di lavoro pregressi tra le medesime parti che abbiano riguardato mansioni non equivalenti (si dovrà tenere una contabilità per ogni mansione equivalente) Periodi di lavoro che abbiano già avuto luogo tra le stesse parti e che abbiano riguardato lo svolgimento di mansioni equivalenti NON SI CONTANO SI CONTANO 21

22 A TERMINE: DURATA MASSIMA COME DEROGARE ALLA DURATA MASSIMA 1. In base a un eventuale clausola del contratto collettivo: sia esso nazionale, territoriale o aziendale 2. Mediante la deroga assistita davanti alla DTL 22

23 A TERMINE: DURATA MASSIMA DEROGA ASSISTITA: LE REGOLE 1) un solo nuovo contratto; 2) stipula presso la DTL con l indispensabile assistenza di un rappresentante sindacale di un organizzazione alla quale il lavoratore si iscritto o conferisca mandato; 3) le OO.SS. di lavoratori e imprese devono firmare appositi avvisi comuni sulla durata di tali ulteriori contratti a termine (AI : 8 MESI) 4) violazione della procedura (con riguardo alla sede o ai soggetti) o superamento del termine fissato, comportano la conversione a tempo indeterminato sin dall inizio del contratto che ecceda i 36 mesi. 23

24 A TERMINE: DURATA MASSIMA MANSIONI EQUIVALENTI Se il lavoratore ha svolto mansioni equivalenti (e non vi è la stipulazione in deroga in DTL né una diversa clausola del contratto), il periodo di 36 mesi - scaduto il quale il contratto si converte ex nunc a tempo indeterminato (dal 31 giorno successivo al 36 mese di rapporto) - si computa sommando (a prescindere dalle pause, che sono escluse dal computo): 1) contratti a termine successivi; 2) periodi di missione nella somministrazione a termine; 3) proroghe e rinnovi dei suddetti contratti. Quindi per mansioni NON equivalenti, non si deve applicare la sommatoria dei rapporti pregressi (si dovranno adottare contatori separati). 24

25 A TERMINE: DURATA MASSIMA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI L analisi sull equivalenza di fatto tra le nuove e le precedenti mansioni deve essere condotta sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo (cumulativamente intesi). Con tali termini vengono indicate: 1) equivalenza oggettiva: l inclusione delle mansioni (sia delle vecchie che delle nuove ) nel medesimo livello retributivo e di inquadramento contrattuale; 2) equivalenza soggettiva: che consiste nella possibilità offerta dalle nuove mansioni di utilizzare e perfezionare il corredo di nozioni, abilità ed esperienze precedentemente acquisite dal lavoratore. 25

26 A TERMINE: DURATA MASSIMA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - 2 Secondo il Ministero del lavoro (circ. 2 maggio 2008, n. 13), l equivalenza non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività espletate. La Cassazione (S.U.24 novembre 2006, n ) ha attribuito alla contrattazione collettiva il potere di individuare la nozione di equivalenza attraverso le clausole cd. di fungibilità, volte a consentire un impiego più flessibile del lavoratore, almeno per sopperire a contingenti esigenze aziendali o per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità del comma 2 dell art del codice civile. 26

27 A TERMINE: DURATA MASSIMA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI 3 Onere della prova: trattandosi di un proprio interesse, il lavoratore che rivendichi la conversione del contratto a tempo indeterminato ex nunc, dovrà quindi dimostrare che la sommatoria dei contratti (proroghe e rinnovi inclusi) succedutisi ha non solo superato i 36 mesi ma ha anche riguardato mansioni equivalenti. Calcolo dei mesi: Per il Ministero (circ. 2 maggio 2008, n. 13), il conto dei mesi, per i periodi di lavoro non coincidenti con 1 mese intero, va effettuato utilizzando il valore: 30 giorni = 1 mese. 27

28 A TERMINE: DURATA MASSIMA Decorrenza della conversione Il superamento del termine (sempre se accompagnato dallo svolgimento di mansioni equivalenti), comporta la conversione del contratto dal 31 giorno del 37 mese di rapporto. 28

29 LA PROSECUZIONE DEL A TERMINE DOPO LA SUA SCADENZA 29

30 PROSECUZIONE DEL A TERMINE 1. Alla sua scadenza, il contratto a termine può essere fatto proseguire 2. La prosecuzione consiste nel prolungamento, per un periodo limitato, del contratto originario 3. Questa ipotesi è diversa dalla riassunzione (che è un nuovo contratto) e dalla proroga del contratto originario 30

31 PROSECUZIONE DEL A TERMINE TERMINE IN SCADENZA - TRE IPOTESI: A) Scade un contratto di durata inferiore a 6 mesi B) Scade un contratto che ha avuto durata da 6 mesi in su C) Sono già intercorsi contratti (mansioni equivalenti) per una durata complessiva di 36 mesi 31

32 PROSECUZIONE DEL A TERMINE Contratto che scade di durata inferiore a 6 mesi Ammesso sforamento massimo di 30 giorni. Lavoratore ha diritto a maggiorazione retribuzione del 20% dal 1 al 10 giorno, e del 40% per i giorni dall 11 al 30. La prosecuzione oltre il 30 giorno comporta conversione a tempo indeterminato dal 31 giorno. Contratto che scade di durata pari o superiore a 6 mesi Ammesso sforamento massimo di 50 giorni, dopo di che si ha la trasformazione a tempo indeterminato dal 51 giorno. Lavoratore ha diritto a maggiorazione della retribuzione del 20% dal 1 al 10 giorno successivo alla scadenza originaria e del 40% per i giorni dall 11 al

33 PROSECUZIONE DEL A TERMINE Durata dei contratti precedenti pari a 36 mesi o diverso periodo contrattuale (mansioni equivalenti) Conversione a tempo indeterminato se la successione di contratti a termine nel tempo (esclusi periodi non lavorati) ha durata (incluse proroghe e rinnovi) superiore ai 36 mesi. Nei 36 mesi si contano tutti i rapporti a termine e i periodi di somministrazione a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Un contratto o somma di contratti la cui durata risulti già pari a 36 mesi - potrà essere fatto proseguire, pena la conversione, solo per 30 giorni, salve diverse previsioni dei contratti collettivi o la stipula in deroga avanti la DTL. 33

34 LE PROROGHE DEL A TERMINE 34

35 IL A TERMINE: PROROGA Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 3 anni. Le proroghe sono ammesse, fino a un massimo di 5 volte, nell arco complessivo dei 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a 3 anni. 35

36 IL A TERMINE: PROROGA NUOVO REGIME DAL (art. 4) Abolito il comma 2, secondo il quale il datore doveva provare le ragioni della proroga. Forma scritta, consenso e firma del lavoratore. Identità dell attività oggetto della proroga rispetto a quella originaria. Dal , non vanno più indicati i motivi! OK a proroga più lunga del contratto originario 36

37 Facsimile Accordo per la proroga del contratto a termine Luogo e data Con la presente, facendo seguito a quanto anticipato verbalmente, Le comunichiamo la proroga del contratto a termine stipulato in data... per un periodo pari a.. giorni/mesi. Il rapporto di lavoro alle nostre dipendenze proseguirà, pertanto, fino al.. La sede di lavoro, le mansioni, l'orario di lavoro e, in genere, il Suo trattamento retributivo e normativo resteranno invariati. La preghiamo di voler sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del suo contenuto. Firma del datore di lavoro... Firma del lavoratore 37

38 IL A TERMINE: PROROGA NUOVO REGIME DELLA PROROGA DAL ESEMPIO: il datore stipula un contratto a termine per 6 mesi, con periodo di prova iniziale di 15 giorni. Allo scadere dei 6 mesi, può prorogare quel contratto per ben 5 volte, ciascuna di 6 mesi. Sommando durata originaria di 6 mesi e 5 proroghe da 6 mesi ciascuna, si arriva al limite massimo di 36 mesi. 38

39 IL A TERMINE: PROROGA Durata Possibilità della proroga - ESEMPI iniziale 3 anni Il contratto non è prorogabile perché è già stato usato tutto il tempo disponibile. 2 anni Ammesse massimo 5 proroghe per un totale di durata residua di 12 mesi, si arriva così al totale dei tre anni. 1 anno e Le proroghe sono ammesse, da 1 a 5, al massimo mezzo per un periodo identico, si arriva così al totale dei 3 anni. 1 anno La proroga può riguardare massimo altri 2 anni. Per esempio, sono possibili da 1 a 5 proroghe ognuna delle quali può avere durata differente delle altre. 39

40 IL A TERMINE: PROROGA LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014) Per il Ministero, la prorogabilità del termine, sino a 5 volte e nel limite di durata complessiva del singolo contratto di 36 mesi, è ammessa alla condizione che ci si riferisca alla "stessa attività lavorativa", intendendo con tale formulazione le stesse mansioni, quelle equivalenti o comunque quelle svolte in applicazione dell art c.c.. 40

41 IL A TERMINE: PROROGA LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014) 1. A tale proposito sorge un dubbio, dato che la norma si riferisce alla "stessa attività lavorativa", concetto diverso da quello di mansioni equivalenti. 2. Ad ogni modo, il Ministero ha anche puntualizzato che le proroghe sono 5 per ogni contratto che riguardi lo svolgimento di mansioni equivalenti. 41

42 IL A TERMINE: PROROGA LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014) LE NUOVE REGOLE SULLE PROROGHE SI APPLICANO A TUTTI I CONTRATTI A TERMINE STIPULATI A PARTIRE DALL ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 34/2014, OSSIA DAL ; Per i contratti a termine stipulati sino al è ammessa 1 sola proroga. 42

43 LA RIASSUNZIONE CON A TERMINE 43

44 RIASSUNZIONE CON A TERMINE Il problema del rispetto degli intervalli minimi ha perso molta importanza data la possibilità del datore di prorogare il contratto fino a un massimo di 5 volte nei 36 mesi complessivi di durata 44

45 RIASSUNZIONE CON A TERMINE 1. Prima di riassumere con contratto a termine occorre rispettare un intervallo la cui misura dipende dalla durata del contratto a termine appena scaduto, 2. Pena la conversione a tempo indeterminato, specie in caso di immediata riassunzione 45

46 RIASSUNZIONE CON A TERMINE A. DI DURATA FINO A 6 MESI Il datore deve aspettare almeno 10 GIORNI DI CALENDARIO dopo la scadenza del 1 contratto prima di riassumere a termine il lavoratore. B. DI DURATA SUPERIORE A 6 MESI Il datore deve attendere almeno 20 GIORNI dopo la scadenza del 1 contratto prima di riassumere a termine il medesimo lavoratore. In caso di violazione, il 2 contratto si considera a tempo indeterminato. Le pause intermedie possono essere ridotte o azzerate dal contratto collettivo, anche aziendale. 46

47 RIASSUNZIONE CON A TERMINE COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) Il nuovo regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo, di 10 o 20 giorni in relazione alla durata del contratto scaduto pari o superiore a sei mesi, va rispettato per ogni tipo di contratti a termine o subisce delle eccezioni collegate alla causale giustificatrice dell'apposizione del termine? L'obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell'ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d. sostituzione per maternità (esclusi solo i contratti a termine dalla mobilità). 47

48 RIASSUNZIONE CON A TERMINE RIASSUNZIONE A TERMINE: POTERI DEL COLLETTIVO Le norme su pause intermedie e divieto di immediata riassunzione a termine non si applicano: 1) nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali (DPR e CCNL) 2) Nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali. 48

49 RIASSUNZIONE CON A TERMINE COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) È possibile, dopo un primo contratto a termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 368/2001? Anche se da un punto di vista letterale non risulta una preclusione in tal senso, la condotta potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa e trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, con conseguente nullità dello stesso e trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 49

50 RIASSUNZIONE CON A TERMINE Durata 1 contratto Qualunque durata Divieto Immediata riassunzione a termine * Conseguenze per il datore di lavoro Il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1 contratto Fino a 6 mesi * Oltre 6 mesi * Riassunzione entro 10 gg. Riassunzione entro 20 gg. * Salve clausole dei contratti collettivi. Il 2 contratto a termine è a tempo indeterminato Il 2 contratto a termine è a tempo indeterminato 50

51 RIASSUNZIONE, PROROGA E CONTINUAZIONE A TERMINE: DURATA FINO A 6 MESI Immediata riassunzione (2) Proroga del contratto Continuazione del rapporto (1) Riassunzione a termine (2) Il rapporto è a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1 dei due contratti a termine. Fino a 5 proroghe se durata iniziale è inferiore a 3 anni. Durata massima non può superare 3 anni. Maggiorazione 20% per i primi 10 gg. e 40% dall 11 al 30 g. Se rapporto dura oltre 30 giorno, è a tempo indeterminato dal 31 giorno. Per rapporti di durata fino a 6 mesi: pausa tra un contratto e l'altro di almeno 10 giorni. In caso di mancato rispetto degli intervalli, 2 contratto si considera a tempo indeterminato. (1) Per tale ipotesi, la legge prevede un contratto di durata inferiore a 6 mesi. (**) Fatte salve eventuali clausole dei contratti collettivi Tali clausole possono ridurre l intervallo tra un contratto e il successivo o anche azzerarlo. 51

52 RIASSUNZIONE, PROROGA E CONTINUAZIONE A TERMINE: DURATA OLTRE 6 MESI Immediata riassunzione (2) Il rapporto è a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1 dei 2 contratti a termine. Proroga del contratto Continuazione del rapporto (1) Riassunzione a termine (2) Fino a 5 proroghe se durata iniziale è inferiore a 3 anni. Durata massima non può superare 3 anni. Maggiorazione della retribuzione del 20% per i primi 10 giorni, e del 40% dall 11 al 50 giorno. Se il rapporto dura oltre il 50 giorno, si considera a tempo indeterminato dal 51 giorno. Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato se non è rispettato un intervallo minimo di 20 giorni. (1) La legge si riferisce letteralmente anche al contratto di durata esattamente pari a 6 mesi oltre che, ovviamente, a quello avente durata superiore a tale termine. (2) Salve clausole dei contratti collettivi, che possono ridurre o azzerare le pause intermedie 52

53 IL DIRITTO DI PRECEDENZA NEL A TERMINE

54 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL DATORE (ART. 5) Il diritto di precedenza di cui ai commi 4- quater (non stagionali) e 4-quinquies (stagionali) deve essere espressamente richiamato nell atto scritto, ossia nel contratto a termine. 54

55 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE Art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001 Il lavoratore che, nell esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 55

56 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE Art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/ MATERNITÀ Per le lavoratrici il congedo di maternità (obbligatoria mesi) di cui all'art. 16, co. 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 56

57 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Facsimile - Esercizio del diritto di precedenza (non stagionali) Luogo e data..... Al datore di lavoro... Il sottoscritto...., avendo già prestato servizio presso la vostra società dal., al., comunica che, ai sensi dell art. 5, comma 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001, intende esercitare il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, per le medesime mansioni, a tempo indeterminato. A tal fine precisa che il proprio recapito è il seguente: (inserire generalità, indirizzo postale completo e numero di telefono) Firma del lavoratore... 57

58 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE Condizioni: 1. Aver prestato a favore della medesima impresa attività lavorativa per più di 6 mesi, anche cumulando 2 o più contratti a termine o la maternità obbligatoria. Vanno computati per intero i periodi coperti dai singoli contratti, proroghe, rinnovi e giorni di riposo inclusi, escluse le pause non lavorate tra un contratto e l altro. 2. Il fatto che il datore proceda all assunzione di altri lavoratori a tempo indeterminato nell arco dei 12 mesi successivi. 3. Che si tratti delle MEDESIME MANSIONI GIÀ SVOLTE nel corso del rapporto a termine: vanno escluse, come precisato dal Ministero (circ , n. 13) le mansioni solamente equivalenti in quanto, per esempio, ricomprese nel medesimo ambito di inquadramento contrattuale. Poteri della contrattazione: tali regole sono applicabili in assenza di diverse regole fissate dai contratti collettivi di qualsiasi livello. 58

59 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza nel lavoro a termine STAGIONALE Il comma 4-quinquies dell art. 5, dispone che: il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Non è previsto alcun requisito quantitativo di anzianità pregressa; inoltre: a) si deve trattare delle medesime attività stagionali; b) le nuove assunzioni devono essere a termine, con esclusione quindi di qualsivoglia obbligo in capo al datore che intenda, invece, procedere a un assunzione priva del termine. 59

60 DIRITTO DI PRECEDENZA: ONERI DEL DATORE DI LAVORO Se lavoratore si è avvalso del diritto di precedenza, datore deve informarlo di possibile assunzione. Se si prospetta assunzione a tempo indeterminato nell arco dei 12 mesi, datore deve contattarlo. Per evitare controversie, è consigliabile l uso della forma scritta con data certa (raccomandata RR) in cui si chiede al lavoratore se intende accettare, avendo cura di stabilire un termine di decadenza per esempio 5 giorni di calendario per l accettazione (termine riferito alla data in cui comunicazione datoriale è pervenuta a lavoratore). La norma non prescrive alcuna forma: è legittima anche una segnalazione di disponibilità all assunzione x telefono, sms, . Nella comunicazione va evidenziato che la mancata risposta nei termini verrà considerata come rifiuto. Se gli aventi diritto sono più di 1, criteri di correttezza e buona fede: esempio ordine cronologico o carichi di famiglia 60

61 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Facsimile - INVITO AL LAVORATORE A ESERCITARE DIRITTO DI PRECEDENZA (NO STAGIONALE) Luogo e data. Al lavoratore.... In adempimento a quanto disposto dall art. 5, comma 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001, avendo ricevuto la sua comunicazione del... con la quale ci ha comunicato di volersi avvalere del diritto di precedenza, La informiamo che la scrivente società intende procedere a una nuova assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni del contratto a termine con Ella stipulato. Ove l assunzione fosse ancora di suo interesse, La invitiamo a contattarci nel termine perentorio di giorni... di calendario (indicare il numero) a partire dal ricevimento della presente per concordare le condizioni di assunzione. Decorso inutilmente tale termine, ci riterremo liberi di procedere altrimenti. Firma del datore di lavoro. 61

62 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Accettazione, rifiuto e mancata risposta: così la procedura Il datore contatta il lavoratore (che abbia comunicato di volersi avvalere del diritto di precedenza) e lo informa della nuova possibilità di impiego a tempo indeterminato, evidenziando che il silenzio sarà considerato come rifiuto dopo 5 giorni (per esempio) dal ricevimento della comunicazione datoriale Il lavoratore, dal proprio canto risponde e accetta non risponde entro il termine stabilito dal datore risponde ma non accetta datore è tenuto all assunzione il datore è liberato dal diritto di precedenza e non è vincolato all assunzione 62

63 Termine x esercizio Termine estinzione diritto di precedenza Diritto di precedenza legislativo: termini Lavoro Stagionale Lavoro non stagionale 3 mesi 6 mesi Un anno da cessazione rapporto di lavoro Un anno da cessazione rapporto di lavoro Il lavoratore ha l onere di comunicare tempestivamente il proprio recapito e le sue eventuali variazioni, così da mettere in grado il datore di ottemperare agevolmente ai propri doveri di comunicazione della disponibilità di un posto; in caso contrario, il datore non è costretto a sforzi irragionevoli per cercare di contattare il lavoratore (avente sì diritto ma) di fatto latitante. 63

64 A TERMINE: FORMA E DECORRENZA DIRITTO DI PRECEDENZA Il lavoratore, nei termini suddetti (6 e 3 mesi), ha l onere di comunicare la propria decisione al datore. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la manifestazione di volontà produce effetto solo quando è conosciuta dal datore e non nel momento in cui il lavoratore l abbia scritta e affidata, per esempio, alle poste. In poche parole, in presenza di una raccomandata, farà fede la data di avvenuta consegna e non quella della spedizione. Esempio - Decorrenza degli effetti della dichiarazione del lavoratore di voler esercitare il diritto di precedenza 1) Contratto concluso il 31/10/2014 con lavoratore non stagionale. 2) Il lavoratore scrive la lettera con la quale dichiara di voler esercitare il diritto di precedenza il 20/2/ 2015 e la spedisce il 21/2/ ) Il datore di lavoro la riceve il 25/2/2015: da quest ultima data il diritto di precedenza è operativo; è quindi lecita l assunzione per le medesime mansioni di un lavoratore diverso effettuata entro il 24/2/ ) L efficacia del diritto di precedenza scade un anno esatto dopo la cessazione del rapporto e, quindi, il 31 ottobre ) Dal 1 novembre 2015, il datore è quindi libero da ogni vincolo. 64

65 A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014) Rispetto a tutti i diritti di precedenza - assunzioni a tempo indeterminato (e anche a tempo determinato per le lavoratrici madri); assunzioni a termine per attività stagionali - è previsto l'obbligo del datore di lavoro di richiamarli nell'atto scritto di assunzione. LA MANCATA INFORMATIVA SUI DIRITTI DI PRECEDENZA NON IMPEDISCE AL LAVORATORE DI ESERCITARLI COMUNQUE. 65

66 LA CONTRIBUZIONE ASPI 66

67 CONTRIBUZIONE ASPI NEL A TERMINE Ragioni sostitutive e stagionali: NO Contributo ASPI Dal 1 gennaio 2013, sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato il datore versa un contributo addizionale dell 1,4% della retribuzione imponibile. Contributo addizionale non si applica a lavoratori a temine in sostituzione di lavoratori assenti o per svolgimento attività stagionali ex D.P.R. 1525/1963. Il contributo addizionale dell 1,4% non trova applicazione per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative. 67

68 CONTRIBUZIONE ASPI NEL A TERMINE RESTITUZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA ASPI 1,4% La Riforma Fornero, modificata dalla Finanziaria 2014, prevede la restituzione del contributo addizionale senza limiti dal 2014 così: 1) Trasformazione a tempo indeterminato: il diritto al rimborso scatta dopo che sia stato compiuto, con esito positivo il periodo di prova. E possibile che il datore esenti il dipendente dalla prova, e quindi lo assuma immediatamente e in maniera definitiva allo scadere del contratto a termine, chiedendo quindi con effetto immediato l applicazione del beneficio, ossia il recupero di tutta la maggiorazione contributiva che è stata versata. 68

69 CONTRIBUZIONE ASPI NEL A TERMINE RESTITUZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA ASPI 1,4% 2) Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine scaduto. In tal caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. ESEMPIO: con riferimento a un contratto a termine iniziato il 1 gennaio 2013 e che cessa il 31 marzo 2014, la riassunzione a tempo indeterminato, dopo 3 mesi, ossia nel luglio 2014, comporterà che dal beneficio complessivo teoricamente spettante ossia 15 mesi andranno sottratti i 3 mesi di ritardo nella riassunzione, con conseguente restituzione dell 1,40% limitata a 12 mesi. 69

70 A TERMINE: CASI PARTICOLARI 70

71 A TERMINE: CASI PARTICOLARI ATTIVITA DI RICERCA (art. 10, co. 5-bis) Il limite percentuale di cui all art. 1, co. 1 (20% organico), non si applica ai contratti a termine stipulati tra istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono (più di 36 mesi) 71

72 A TERMINE: CASI PARTICOLARI LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014) ATTIVITÀ DI RICERCA (art. 10, co. 5-bis) I CT che riguardano via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. Tale disposizione consente di derogare sia al limite quantitativo dei contratti a termine, sia al limite di 36 mesi di durata massima del singolo contratto (ma non al limite di durata della sommatoria di più contratti a termine), se i soggetti stipulanti sono un istituto pubblico o un ente privato di ricerca, e un lavoratore chiamato a svolgere "in via esclusiva" una delle attività elencate. 72

73 A TERMINE: CASI PARTICOLARI PATTO DI PROVA 1. Ammesso il patto di prova: forma scritta e preventiva sottoscrizione del lavoratore. 2. Durata ri-proporzionata a quella del contratto 3. No durata uguale a quella del contratto 4. Reiterazione della prova in contratti a termine successivi: giurisprudenza è divisa. Meglio se è passato del tempo e mansioni sono diverse 73

74 A TERMINE: CASI PARTICOLARI Distacco: è lecito il distacco di lavoratori assunti a termine, fermi i limiti di durata del contratto a termine (Min. lav., Nota , n. 387). Part time: il lavoratore assunto a termine può lavorare a part time orizzontale, verticale o misto (art. 3, D.Lgs.. 61/2000). Lavoratore che muta il titolo dell assenza: è legittimo il CT in sostituzione che prosegue dopo che il lavoratore assente ha mutato il titolo dell assenza, es. da malattia a maternità (Cass. 28 ottobre 1999, n ). Disabili: per definire il numero di disabili da assumere, non si contano tra i dipendenti i lavoratori occupati con contratto a termine di durata non superiore a sei mesi. 74

75 A TERMINE: CASI PARTICOLARI FERIE: la monetizzazione delle ferie è esclusa in relazione ai primi due periodi previsti dalla legge (le 2 settimane da godere nell anno di maturazione più le ulteriori 2 settimane da godere entro i 18 mesi successivi), per un totale quindi delle prime 4 settimane, ossia i primi 28 giorni. Essa è però ammessa nei seguenti casi: 1) anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di risoluzione in corso d'anno (art. 10, co. 2, D.Lgs. 66/2003); 2) per le giornate di ferie che eccedono le prime 4 settimane; 3) in virtù del punto 1), con riferimento ai contratti a termine di durata inferiore all'anno (Min. Lav., circ. 3 marzo 2005, n. 8); in tal caso, tuttavia, per il Ministero, non è ammissibile programmare in anticipo la mancata fruizione delle ferie e prevedere il pagamento mensile di una maggiorazione retributiva (Min. Lav., nota ). 75

76 A TERMINE: CASI PARTICOLARI COMPUTO NELL ORGANICO Criterio generale: i lavoratori a tempo determinato di norma sono computati nell organico in proporzione al periodo di servizio svolto alle dipendenze del datore Sostituzione di un lavoratore assente: si conta solamente il lavoratore sostituito Sicurezza sul lavoro: salvo operai agricoli e attività stagionali, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall orario di lavoro reso 76

77 A TERMINE: CASI PARTICOLARI LICENZIAMENTO E NORMALE OCCUPAZIONE CASS , N Per l operatività della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, il computo dei dipendenti va fatto sulla base del criterio della normale occupazione, il quale implica il riferimento all organigramma produttivo o, in mancanza, alle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività dell impresa, valutata nel periodo di tempo che precede il licenziamento, e non anche per il periodo successivo al recesso. 2. QUINDI NON SI COMPUTANO I CONTRATTI A TERMINE DEFINIBILI COME SOLO OCCASIONALI 77

78 A TERMINE: CASI PARTICOLARI INFORMAZIONE AI LAVORATORI (AZIENDE DA 50 DIP.) e DIRITTI SINDACALI Per il computo dei dipendenti ci si basa sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro (L , n. 97). 78

79 A TERMINE: CASI PARTICOLARI INFORMAZIONE AI LAVORATORI (AZIENDE DA 50 DIP.) e DIRITTI SINDACALI: occorre sommare tutti i periodi di rapporto di lavoro a termine, svolti a favore del medesimo datore di lavoro nell ultimo biennio anche da parte di più lavoratori, e quindi dividere il totale per 24 mesi, applicando l arrotondamento per difetto se il risultato è compreso tra 0,01 e 0,50; e all unità se il risultato è compreso tra 0,51 e 0,99 (Min. Lav., Interpello 19 novembre 2013, n. 30). 79

80 A TERMINE: CASI PARTICOLARI INFORMAZIONE AI LAVORATORI (AZIENDE DA 50 DIP.) e DIRITTI SINDACALI Casi pratici Procedimento Dipendenti 2 lavoratori a termine con rapporti di 12 mesi ciascuno negli ultimi 2 anni Si somma la durata di ogni rapporto ( mesi = 24 mesi) e si divide il risultato per 24 mesi (24 : 24 = 1 unità lavorativa) Il numero medio mensile dei lavoratori occupati nei 24 mesi è pari a 1 unità 2 lavoratori a termine con rapporti di 12 e 16 mesi Si sommano 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e si divide il totale per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) Per effetto dello arrotondamento, il risultato è pari a 1 unità 80

81 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI

82 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI L'apposizione di un termine al contratto non è ammessa (art. 3): a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine, salvo che tale contratto sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti (es. maternità), o sia concluso ex art. 8, co. 2, L. 23 luglio 1991, n. 223 (mobilità), o abbia durata iniziale non superiore a 3 mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; 82

83 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI L'apposizione di un termine al contratto non è ammessa (art. 3): d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (art. 28, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 83

84 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI Corte di Cassazione 2 aprile 2012, n. 5241: la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è nulla per contrarietà a norma imperativa E IL DI LAVORO SI CONSIDERA A TEMPO INDETERMINATO SI APPLICA LA REGOLA DEL NORMALE OSSIA QUELLO A TEMPO INDETERMINATO! 84

85 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI Ex art. 28 D.Lgs , n. 81, la valutazione anche nella scelta delle attrezzature e sostanze o preparati chimici, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e QUELLI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO. Non basta che sia stata effettuata una valutazione dei rischi generica ma occorre che vengano valutati anche altri elementi quali: 1) minore familiarità lavoratore a termine con ambiente e strumenti di lavoro 2) minore percezione dei rischi 3) impiego in mansioni che si solito sono meno qualificanti e più faticose 4) formazione spesso insufficiente 5) maggiore isolamento del lavoratore a termine dai colleghi più formati, informati e professionalizzati 6) e così via. 85

86 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI LIMITAZIONI QUANTITATIVE ALL IMPIEGO DI LAVORATORI A TERMINE Nel rispetto del ruolo dell autonomia contrattuale delle parti collettive, la norma (art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001) demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la individuazione (settore per settore) dei limiti quantitativi di utilizzo dei lavoratori a tempo determinato. 86

87 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI Limitazioni quantitative: esclusioni dopo la circ. 18/2014 NON SONO LIMITABILI DA LEGGE O CCNL I CT CONCLUSI NELLE SEGUENTI IPOTESI: avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai CCNL anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, comprese le attività previste nell'elenco allegato al DPR , n. 1525; specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni. nelle start up innovative (D.L. n. 179/2012) addetti in esclusiva ad attività di ricerca scientifica o tecnologica, assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa 87

88 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI Limitazioni quantitative: esclusioni dopo la circ. 18/2014 NON SONO LIMITABILI DA LEGGE NÉ CCNL I CT CONCLUSI NELLE SEGUENTI IPOTESI: assunzioni di lavoratori a termine dalla mobilità assunzioni di disabili con contratto a tempo determinato ex art. 11 della L. n. 68/1999; infine, le acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimenti d'azienda o di rami di azienda: in questo caso i rapporti a termine potranno essere prorogati nel rispetto dell attuale disciplina mentre un eventuale rinnovo dovrà essere tenuto in conto ai fini della valutazione sul superamento dei limiti quantitativi. 88

89 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI LIMITAZIONI QUANTITATIVE AI CONTRATTI A TERMINE DAL 21 MARZO 2014 (salvo CCNL) 1. Limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione. 2. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato. 89

90 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI CRITERI DI COMPUTO (CIRC. 18/2014) 1. Salvo che il contratto collettivo non preveda diversamente, il datore deve verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono vigenti alla data del 1 gennaio dell'anno di stipula del contratto 2. per le attività iniziate durante l'anno, a data di assunzione del 1 lavoratore a termine (Nota ). 90

91 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI CRITERI DI COMPUTO (NOTA ) 1. Per le attività iniziate durante l'anno, conta la data di assunzione del primo lavoratore a termine. ATTENZIONE: VANNO ASSUNTI PRIMA I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO, ALTRIMENTI SI CONGELA L ORGANICO E NON SI POSSONO PIÙ ASSUMERE LAVORATORI A TERMINE!!! 91

92 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI 92

93 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI La verifica sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato va fatta sui lavoratori complessivamente in forza, a prescindere dall'unità produttiva dove essi sono occupati.. ferma la possibilità di destinare i lavoratori a termine presso una singola o solo alcune unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro. 93

94 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI ESEMPIO: datore che, al 1 gennaio, ha in corso 10 rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Può assumere sino a 2 lavoratori a termine, a prescindere dalla durata dei relativi contratti e ciò anche se, nel corso dell'anno, il numero dei lavoratori "stabili" sia poi diminuito, scendendo per esempio solo a 4 unità. Allo stesso modo, se al 1 gennaio ne ha 10, potrà assumere sino a 2 lavoratori a termine, a prescindere dal fatto che, nel mese di marzo dello stesso anno, ne assuma altri 100 a tempo indeterminato. 94

95 DIVIETI E LIMITI DOPO LA CIRC. 18/ Se il 20% dà luogo a un numero decimale, il datore può arrotondare all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,50 (13 = 3); 2. Nessuna sanzione per chi, fino al 29 luglio 2014 (prima della circolare, abbia arrotondato all unità superiore anche decimali inferiori a 0,50 (esempio: 12 dipendenti a tempo pieno; 20% = 2,40; contratti a termine stipulati = 3). 3. Il numero complessivo dei CT stipulabili non è un limite "fisso" annuo ma una proporzione tra lavoratori "stabili" e a termine, così che allo scadere di un CT si può stipularne un altro, nel rispetto della percentuale massima del 20%. 95

96 DIVIETI E LIMITI DOPO LA CIRC. 18/2014 LIMITI QUANTITATIVI DEL CCNL I limiti quantitativi di legge si applicano solo se il CCNL non prevede diversamente (ferme le ipotesi non limitabili). CCNL può legittimamente derogare al limite del 20% di legge (per esempio: aumentandolo al 25 %, o diminuendolo al 15%); e/o alla situazione aziendale al 1 gennaio dell'anno di assunzione del lavoratore a termine: i CCNL potrebbero quindi considerare non i lavoratori a tempo indeterminato in forza a una certa data, ma quelli occupati mediamente in un certo arco temporale (esempio gli ultimi 12 mesi). 96

97 DIVIETI E LIMITI DOPO LA CIRC. 18/2014 LIMITI QUANTITATIVI DEL CCNL L art. 2 bis, co. 2, del D.L. n. 34/2014 dispone che in sede di prima applicazione del limite percentuale conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti CCNL. Ne deriva che continuano a trovare applicazione le limitazioni contrattuali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (21 marzo 2014), ferma la possibilità che in seguito lo stesso contratto collettivo ne introduca di nuove. 97

98 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI Come si applicano i limiti 1. CT STIPULATI FINO AL L art. 2-bis del D.L. 34/2014, introdotto da L. n. 78/2014 dispone che le norme di cui all art. 1 del D.L. 34 si applicano ai rapporti costituiti dopo l entrata in vigore del D.L. stesso. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal D.L. 34 stesso. 98

99 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI 2. CT STIPULATI DAL E FINO ALLA CONVERSIONE ( ) Il datore che, al , abbia in corso CT che superino il limite percentuale, e tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore, dopo il , non può stipulare nuovi CT fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui sopra. 99

100 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI 2. CT STIPULATI DAL E FINO A CONVERSIONE ( ) RIENTRO ENTRO IL : CIRC. 18/2014 La contrattazione collettiva "applicabile in azienda" può individuare una percentuale e/o un diverso termine, successivo al , per rientrare nei limiti. La contrattazione collettiva abilitata è anche quella di livello territoriale e aziendale, ma essa può disciplinare solo il regime transitorio. Alla fine del periodo transitorio, troveranno applicazione i limiti ai CT previsti direttamente dal legislatore o dal CCNL (salvo delega di quest'ultimo alla contrattazione di secondo livello). 100

101 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI 2. CT STIPULATI DAL E FINO A CONVERSIONE ( ) RIENTRO ENTRO IL : CIRC. 18/2014 Dal 2015 (salvo quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo), i datori che al avevano superato i limiti quantitativi senza rientrarvi entro il , non potranno effettuare nuove assunzioni a tempo determinato; Dall'entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio ( ), anche tali datori, come tutti gli altri, potranno essere sanzionati se, anziché rientrare nei limiti, stipulano altri CT rispetto a quelli ammessi. LA SANZIONE NON È APPLICABILE, OPERANDO SOLO IL DIVIETO DI ASSUNZIONE DAL 2015, SE I DATORI CHE HANNO TROPPI CT SI LIMITANO A PROROGARE I CONTRATTI GIÀ IN ESSERE. 101

102 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI Come si applicano i limiti (?) 3. CT STIPULATI DOPO CONVERSIONE DEL D.L. 34/2014 Obbligo rispetto dei limiti numerici (20% o 1); In caso di violazione del limite percentuale, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20% della retribuzione, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1; b) pari al 50% della retribuzione, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a

103 A TERMINE: DIVIETI E LIMITI Come si applicano i limiti (?) CONTRATTI STIPULATI FINO AL No rientro entro No Multa No nuovi contratti a termine se superano limite CONTRATTI STIPULATI DAL E FINO ALLA CONVERSIONE Vale previsione del CCNL - Rientro entro o accordo per data e % più favorevoli No Multa No nuovi contratti a termine se superano limite CONTRATTI STIPULATI DOPO CONVERSIONE (20 maggio 2014) Nuovi limite di legge o vecchi di CCNL Sanzione economica se superano percentuale massima 103

104 A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18 In caso di violazione del limite percentuale di contratto o, in sua assenza, di quello legale del 20%, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa pari al: 20% della retribuzione, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se vi è 1 solo lavoratore assunto in violazione del limite percentuale; 50% della retribuzione, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 1 (ossia se i lavoratori a termine assunti in eccesso sono almeno 2). 104

105 A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18 L'importo va calcolato su una percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori assunti oltre il limite: cioè gli ULTIMI ASSUNTI IN ORDINE DI TEMPO. La retribuzione da considerare per il calcolo è quella lorda mensile riportata nel contratto individuale di lavoro, desumibile anche dalla divisione della retribuzione annua per il numero di mensilità spettanti. Se nel contratto individuale non è esplicitamente riportata la retribuzione lorda mensile o annuale, si prende a riferimento la retribuzione tabellare del CCNL. L importo individuato con l'applicazione della percentuale del 20 o del 50% della retribuzione lorda mensile - arrotondato all'unità superiore se il primo decimale è pari o superiore a 0,50 va moltiplicato, "per ciascun lavoratore", per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione. 105

106 A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18 Ogni periodo pari a 30 giorni di occupazione va considerato come mese intero. Solo se i giorni residui sono più di 15, va conteggiato un altro mese. Per periodi di occupazione inferiori a 16 giorni, la sanzione non si applica. La sanzione amministrativa, pur non ammissibile a diffida è soggetta alle riduzioni ex art. 16 L. n. 689/1981: l'importo andrà notificato nella misura di 1/3 e il suo pagamento entro 60 giorni dalla notifica estingue la violazione. 106

107 A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18 Esempio - Datore che supera di 1 sola unità il numero massimo di contratti a termine RAL del lavoratore in più: euro x 13 mensilità Periodo di occupazione: 4 mesi e 10 giorni Importo sanzione: euro : 13 = euro 1.461,53 (retribuzione mensile) euro 1.461,53 x 20% = euro 292 (percentuale arrotondata di retribuzione mensile) euro 292 x 4 = euro (percentuale retribuzione mensile per periodo di occupazione) euro : 3 = euro 389,33 (importo sanzione ridotta ex art. 16, L. n. 689/1981). 107

108 A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18 CT e somministrazione - Continuano a valere le clausole contrattuali che pongono limiti complessivi alla stipula di contratti a termine e all utilizzo di lavoratori somministrati; occorre verificare se il superamento dei limiti è legato al ricorso a CT o alla somministrazione: nel primo caso si applica la nuova sanzione economica del 20 o del 50%, nel secondo la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a euro. Invece, se il limite è superato, per esempio, di 2 unità, la prima assunta a termine e la seconda utilizzata in somministrazione, si applica solo la nuova sanzione del 50% della retribuzione, escludendosi l'applicazione contestuale di entrambe le sanzioni. LA SANZIONE NON SI APPLICA PER I RAPPORTI INSTAURATI PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (FINO AL ), CHE COMPORTINO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE PERCENTUALE. 108

109 LA RISOLUZIONE DEL A TERMINE 10 9

110 In base all art C.C., Il recesso anticipato dal contratto a termine da parte del datore e del lavoratore è consentito solo in presenza di giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. La riorganizzazione dell assetto produttivo dell impresa non vale a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, così Cass. 10 febbraio 2009, n La facoltà di recesso ante tempus dal contratto di lavoro a termine è consentita solo nell ipotesi di ricorrenza di giusta causa e non anche di giustificato motivo soggettivo ovvero oggettivo (Trib. Bolzano 3 ottobre 2008). 11 0

111 Il soggetto che recede prima del termini, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l altra parte; Se a recedere è il datore, al lavoratore spettano le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (tali somme non concorrono a formare base imponibile ai fini contributivi: INPS, circolare n. 263/1997); Se a recedere è il lavoratore, il datore ha diritto a essere risarcito dal danno (la misura del risarcimento può essere concordata al l assunzione). In ogni caso nel contratto a termine non è previsto l istituto del preavviso. 11 1

112 ESTINZIONE AUTOMATICA IL A TEMPO DETERMINATO SI ESTINGUE NORMALMENTE E AUTOMATICAMENTE ALLA DATA PREVISTA DALLE PARTI NEL DI ASSUNZIONE. Tale data può essere stabilita in termini assoluti con il riferimento a un giorno, mese e anno o essere fissata con riferimento al verificarsi di un fatto previsto dalle parti (la chiusura di una fiera; il rientro in servizio del lavoratore sostituito eccetera). Non si tratta di un licenziamento ma è bene consegnare una comunicazione scritta Il lavoratore a termine deve restituire il badge e gli strumenti di lavoro che gli sono stati consegnati 112

113 Comunicazione della cessazione del contratto Luogo e data.. Egregio Signor. Le ricordiamo che il giorno... scadrà il rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in corso. Con la presente Le precisiamo che, in tale data, cesserà a ogni effetto la sua prestazione di lavoro; sarà quindi nostra cura corrispondere tutte le spettanze a lei dovute. Distinti saluti. Firma del datore di lavoro.. Per ricevuta: firma del lavoratore. 113

114 RISOLUZIONE CONSENSUALE Entrambe le parti, d accordo tra loro, dichiarano di recedere dall accordo mediante una nuova dichiarazione, di norma resa nella forma scelta per il contratto originario (e, quindi, per iscritto), in cui regolamentano i reciproci obblighi. È possibile che il nuovo accordo preveda il pagamento di una somma economica. Secondo la giurisprudenza, la risoluzione può aversi, oltre che in seguito a esplicite dichiarazioni delle parti anche per fatti concludenti (Cass , n ). Per tutti gli atti di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a partire dal 18 luglio 2012, è necessario rispettare la procedura di convalida introdotta dalla L , n

115 LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA In presenza di una condotta del lavoratore di gravità tale da non rendere possibile, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto, il datore può recedere prima della scadenza del termine pattuito, senza essere tenuto al pagamento del preavviso. L onere di provare della sussistenza della giusta causa di licenziamento grava sul datore. 115

116 MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA: CONSEGUENZE Nell ipotesi in cui, a seguito di un ricorso presentato dal lavoratore, il giudice non riconosca l esistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno non già con ricorso al criterio equitativo ma calcolando tutte le retribuzioni che sarebbero spettate fino alla naturale scadenza del contratto, salvo che non provi l aliunde perceptum o dimostri l assoluta inattività del licenziato nel reperire una nuova occupazione (Cass. 1 luglio 2004, n ; Trib. Bolzano 3 ottobre 2008). 116

117 TEMPO INDETERMINATO E A TERMINE: I NUOVI TERMINI DI IMPUGNAZIONE (art. 1, comma 11 e 12, Legge , n. 92) Tipo di recesso Licenziamento nel contratto a tempo indeterminato IMPUGNAZIO NE A TERMINE DETERMINATO (SCADENZA TERMINE) Data cessazione rapporto Fino al 17 luglio 2012 A partire dal 18 luglio termine impugnazione 2 termine impugnazion e 60 giorni 270 giorni 60 giorni 180 giorni A partire dal 31 dicembre giorni 270 giorni A partire dal 1 gennaio giorni 180 giorni 117

118 CONVERSIONE DEL A TERMINE: QUALI CONSEGUENZE ECONOMICHE? - 1 DUE POSSIBILITA SE IL LAVORATORE CONTESTA LA LEGITTIMITA DEL TERMINE: 1. IL GIUDICE RESPINGE IL RICORSO: È TUTTO FINITO 2. IL GIUDICE ACCOGLIE IL RICORSO: IL RAPPORTO SI CONVERTE A TEMPO INDETERMINATO E SPETTA ANCHE UNA INDENNITA ECONOMICA 118

119 CONVERSIONE DEL A TERMINE: QUALI CONSEGUENZE ECONOMICHE? Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n

120 CONVERSIONE DEL A TERMINE: QUALI CONSEGUENZE ECONOMICHE? L indennità è sostitutiva della retribuzione eventualmente maturata dal lavoratore nel periodo tra la cessazione del rapporto e la riammissione in servizio, fermo che il rapporto si converte a tempo indeterminato. 120

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti 3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti La normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, decreto attuativo della Direttiva Comunitaria

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

IL CONTRATTO A TERMINE. Cosa cambia per le imprese con la Legge 16 maggio 2014 n 78 (di conversione del Decreto Legge n 34/2014)

IL CONTRATTO A TERMINE. Cosa cambia per le imprese con la Legge 16 maggio 2014 n 78 (di conversione del Decreto Legge n 34/2014) IL CONTRATTO A TERMINE Cosa cambia per le imprese con la Legge 16 maggio 2014 n 78 (di conversione del Decreto Legge n 34/2014) 1 CONSIDERATA LA PERDURANTE CRISI OCCUPAZIONALE SI E E VOLUTA SEMPLIFICARE

Dettagli

Il contratto di lavoro a tempo determinato dopo il Jobs Act.

Il contratto di lavoro a tempo determinato dopo il Jobs Act. A tutti i clienti Luglio 2015 Il contratto di lavoro a tempo determinato dopo il Jobs Act. Con l entrata in vigore, il 25.6.2015, del D.Lgs. 81/2015, il cd. codice dei contratti viene per l ennesima volta

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ Avv. Prof. Giuseppe Pellacani Presidente CesLaR 1 ENTRATA IN VIGORE Pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell art. 2-bis della

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,

Dettagli

Circolare N. 66 del 5 Maggio 2015

Circolare N. 66 del 5 Maggio 2015 Circolare N. 66 del 5 Maggio 2015 Jobs act e lavoro a termine: il mancato rispetto dei limiti non comporta l obbligo di assunzione Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il terzo

Dettagli

IL LAVORO NEL TURISMO

IL LAVORO NEL TURISMO IL LAVORO NEL TURISMO Recenti interventi normativi e prospettive per il settore Castelfranco Veneto, 20 febbraio 2012 Area Relazioni Sindacali, Previdenziali e Formazione Tempo Determinato Maggiore costo

Dettagli

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE A cura di Avv. Prof. Gabriele Fava Presidente Studio Legale FAVA&ASSOCIATI www.favalex.it 1 Introduzione L apprendistato è stato oggetto di numerose modifiche

Dettagli

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

LAVORO A TEMPO DETERMINATO ARTT. 19 29 D.LGS 81/2015 FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO DI LAVORO Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. Fatte salve le diverse disposizioni

Dettagli

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA Circolare n. 5/09 del 26 giugno 2009* CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO La Corte di Cassazione con la sentenza del 10 febbraio 2009, n. 3276 è recentemente intervenuta in materia di risoluzione anticipata

Dettagli

Diritto del Lavoro. Il contratto di lavoro a termine

Diritto del Lavoro. Il contratto di lavoro a termine Diritto del Lavoro Mario GALLO Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell Università degli Studi di Cassino Cassino, 12 novembre 2015 1 Il contratto di lavoro a termine 2 Nozione Si definisce contratto

Dettagli

Ivrea, 15 aprile 2014

Ivrea, 15 aprile 2014 Ivrea, 15 aprile 2014 Il Decreto Legge 34/2014 ha apportato alcune importanti modifiche alla legge 368/2001: Eliminazione della causalità. Introduzione del tetto massimo all utilizzo del contratto a termine.

Dettagli

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. Art. 1 Oggetto. I percorsi di stabilizzazione del personale

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 Legge 247 del 24 dicembre 2007 Sommario LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. 2. Lavoro

Dettagli

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole sull'acquisizione, conservazione e perdita dello stato di disoccupazione, approvate

Dettagli

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time Decreto Part-time Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time ARTICOLO 1 Definizioni 1.Nel rapporto di lavoro subordinato l assunzione

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014

JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 SINTESI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO nel DECRETO RECANTE LA DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 Con riferimento

Dettagli

SCHEDA N. 1 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

SCHEDA N. 1 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCHEDA N. 1 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO D. Lgs. 368/2001 aggiornato alla L. 92/2012 (riforma Fornero), alla L. 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013, alla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 Brescia, 22 luglio2015 Relatore: dott. Massimo Brisciani ARGOMENTI P A R T - T I M E 3 A P P

Dettagli

Contratto di lavoro intermittente

Contratto di lavoro intermittente Contratto di lavoro intermittente Chistoni Paola Il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modificazioni). L articolo 33 lo

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.

Dettagli

Il lavoro subordinato

Il lavoro subordinato Il lavoro subordinato Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È? Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

CASI A CONFRONTO. sponsor of: www.gigroup.com

CASI A CONFRONTO. sponsor of: www.gigroup.com CASI A CONFRONTO sponsor of: www.gigroup.com ART. 19 D.LGS 81/2015 CTD+STD LIMITI TEMPORALI DISCIPLINA DI LEGGE 1. AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PUO' ESSERE APPOSTO UN TERMINE DI DURATA NON SUPERIORE

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DOPO LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE (aggiornata a luglio 2015)

I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DOPO LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE (aggiornata a luglio 2015) I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DOPO LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE (aggiornata a luglio 2015) La legge n. 78/2014, di conversione del D.L. 34/14, ha apportato le ultime modifiche al D.Lgs 368/2001,

Dettagli

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito del riordino delle forme contrattuali, è stato introdotto

Dettagli

Riforma Mercato del Lavoro. Legge 92/2012

Riforma Mercato del Lavoro. Legge 92/2012 Riforma Mercato del Lavoro Legge 92/2012 Caerano di San Marco 6 dicembre 2012 Premessa. La riforma del mercato del lavoro è stata definitivamente convertita nella legge 92 del 28 giugno 2012. Pubblicata

Dettagli

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

Paghe. Labancaoreinbustapaga Bartolomeo La Porta e Barbara Bionda - Consulenti del lavoro

Paghe. Labancaoreinbustapaga Bartolomeo La Porta e Barbara Bionda - Consulenti del lavoro Labancaoreinbustapaga Bartolomeo La Porta e Barbara Bionda - Consulenti del lavoro Definizione Riposi compensativi La banca ore è un istituto contrattuale che consiste nell accantonamento, su di un conto

Dettagli

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge contenente disposizioni semplificative in materia di lavoro.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge contenente disposizioni semplificative in materia di lavoro. Roma, 5.6.2014 Ufficio: DIR/MRT Protocollo: 201400003143/AG Oggetto: Legge 16 maggio 2014, n. 78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti

Dettagli

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 105 22.05.2014 Jobs act: le novità sul contratto di apprendistato Tutte le modifiche apportate al contratto di apprendistato

Dettagli

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego 11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO di Barbara Buzzi Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI) che sostituisce le attuali

Dettagli

GRUPPO GBN - Celda S.r.l. Società soggetta a direzione, controllo e coordinamento della SERVER S.a.s. di Città Domenica & C.

GRUPPO GBN - Celda S.r.l. Società soggetta a direzione, controllo e coordinamento della SERVER S.a.s. di Città Domenica & C. Part.Iva/Cod. Fiscale e Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo n 05041420828 Capitale Sociale. 10.000,00 Interamente versato Iscritta alla CCIAA di Palermo il 28.12.2001 al n. 231840 Email: info@gbnworld.net

Dettagli

Mobilità volontaria: implicazioni sul rapporto di lavoro e problematiche tipiche

Mobilità volontaria: implicazioni sul rapporto di lavoro e problematiche tipiche Mobilità volontaria: implicazioni sul rapporto di lavoro e problematiche tipiche Rosario Soloperto e Pierluigi Mastrogiuseppe Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Mobilità

Dettagli

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè

Dettagli

Jobs act. Fisascat Cisl Milano Metropoli

Jobs act. Fisascat Cisl Milano Metropoli Jobs act Fisascat Cisl Milano Metropoli Licenziamenti illegittimi Prima della Fornero Fornero Si applica agli assunti prima del 7 marzo 2015 Tutele crescenti Licenziamento discriminatorio Tutela reale

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale INTRODUZIONE Il Prospetto Informativo Aziendale La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che tutti i datori

Dettagli

Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012. Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013

Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012. Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013 Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012 Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013 Assegno ASPI e TICKET licenziamento: novità dal 1 gennaio 2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

DECRETO «LAVORO» (D.L. 34/2014) NOVITÀ della LEGGE di CONVERSIONE (L. 78/2014)

DECRETO «LAVORO» (D.L. 34/2014) NOVITÀ della LEGGE di CONVERSIONE (L. 78/2014) Via Riboli, 15 16145 Genova 010 587323 www.studiodapelo.it DECRETO «LAVORO» (D.L. 34/2014) NOVITÀ della LEGGE di CONVERSIONE (L. 78/2014) 1. Contratto di lavoro a tempo determinato 2. Somministrazione

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE REGOLE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/05

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE REGOLE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/05 POSTE ITALIANE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE REGOLE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/05 La presente informativa è stata redatta da Poste

Dettagli

Apprendistato: opportunità da non sottovalutare

Apprendistato: opportunità da non sottovalutare A cura del dottor Erminio Di Nora Apprendistato: opportunità da non sottovalutare Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, dal 1 gennaio 2012 è stata modificata la misura dei contributi

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

FAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI

FAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI FAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TFR COMUNICAZIONE La manovra finanziaria per il 2007 ha anticipato l entrata in vigore della riforma sulla previdenza

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi

Le Circolari della Fondazione Studi ANNO 2014 CIRCOLARE NUMERO 10 Le Circolari della Fondazione Studi n. 10 del 30.04.2014 PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: BASE DI COMPUTO A decorrere dal 18 luglio 2012, la Riforma del lavoro ha stabilito

Dettagli

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE N. CL 13/2008 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente

Dettagli

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Circolare Informativa n 20/2014 Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Pagina 1 di 5 INDICE 1) Premessa pag. 3 2) La disciplina del beneficio pag. 3 3) Durata

Dettagli

JOBS ACT : I CHIARIMENTI SUL CONTRATTO A TERMINE

JOBS ACT : I CHIARIMENTI SUL CONTRATTO A TERMINE Lavoro Modena, 02 agosto 2014 JOBS ACT : I CHIARIMENTI SUL CONTRATTO A TERMINE Legge n. 78 del 16 maggio 2014 di conversione, con modificazioni, del DL n. 34/2014 Ministero del Lavoro, Circolare n. 18

Dettagli

Il Part-Time in Poste Italiane

Il Part-Time in Poste Italiane Il Part-Time in Poste Italiane Vademecum Che cos è? Il contratto a tempo parziale è un contratto di lavoro subordinato che prevede una prestazione di lavoro di durata inferiore rispetto alle 36 ore settimanali

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL 1 GENNAIO 2014

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 NUOVE REGOLE IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 COME ACQUISIRE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione si compone di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro),

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL

Dettagli

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali Studio Commerciale e Tributario TOMASSETTI & PARTNERS Informativa Lavoro Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali Gentile

Dettagli

Accordo Sindacale. Visto il CCNL 2002-2005, I biennio economico - d.d. 27.01.2005 ed in particolare l art. 12 e l art. 34;

Accordo Sindacale. Visto il CCNL 2002-2005, I biennio economico - d.d. 27.01.2005 ed in particolare l art. 12 e l art. 34; Accordo Sindacale Regolamento Lavoro Straordinario: durata minima lavoro straordinario e limite individuale ore/anno liquidabili nonché norme di utilizzo flessibilità modificative dell attuale regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO JOBS ACT TRA LIMITI E LIBERALIZZAZIONI LE MODIFICHE DEL D.L. 34/2014

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO JOBS ACT TRA LIMITI E LIBERALIZZAZIONI LE MODIFICHE DEL D.L. 34/2014 MAP CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO JOBS ACT TRA LIMITI E LIBERALIZZAZIONI LE MODIFICHE DEL D.L. 34/2014 Il Jobs Act vuole essere un piano articolato di riforma del mercato del lavoro, alla luce delle conversione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

LE INTERPRETAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO ALLE MODIFICHE SUL CONTRATTO A TERMINE APPORTATE DAL JOBS ACT

LE INTERPRETAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO ALLE MODIFICHE SUL CONTRATTO A TERMINE APPORTATE DAL JOBS ACT LE INTERPRETAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO ALLE MODIFICHE SUL CONTRATTO A TERMINE APPORTATE DAL JOBS ACT Roberto Camera Funzionario del Ministero del Lavoro e relatore in corsi di formazione e aggiornamento

Dettagli

Contribuzione di finanziamento dell Assicurazione Sociale Per l Impiego ASPI

Contribuzione di finanziamento dell Assicurazione Sociale Per l Impiego ASPI Contribuzione di finanziamento dell Assicurazione Sociale Per l Impiego ASPI Torino 18 aprile 2013 Beniamino Gallo Contribuzione finanziamento ASPI L introduzione dell ASPI, a decorrere dal 1 gennaio 2013,

Dettagli

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che ACCORDO PER IL PASSAGGIO DEI QUADRI DIRETTIVI E DEL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLA CASSA DEPOSIT I E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

OGGETTO PREAVVISO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

OGGETTO PREAVVISO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO OGGETTO PREAVVISO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO QUESITO (posto in data 17 marzo 2010) Quali sono i termini del preavviso da dare all azienda in un rapporto di lavoro a tempo determinato della

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

JOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

JOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Convegno «JOBS ACT La riforma del lavoro come funzione e cosa cambia» Padova, martedì 31 marzo 2015 COSA CAMBIA? INTRODUZIONE

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

REGOLAMENTO SAN PANCRAZIO SALENTINO

REGOLAMENTO SAN PANCRAZIO SALENTINO REGOLAMENTO SULLA MOBILITA INTERNA DEL C O M U N E DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 26 luglio 2007) 1 INDICE SISTEMATICO Art. 1 Individuazione e definizione

Dettagli

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA Suggerimento n. 202/29 del 19 aprile 2013 AZ/GA INPS - MINIMALI DI RETRIBUZIONE E ALTRI ELEMENTI UTILI PER CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER L ANNO 2013 - NUOVA CONTRIBUZIONE

Dettagli

Gli avvocati dei lavoratori e delle imprese su collaborazioni, contratti a termine e ius variandi: en garde!

Gli avvocati dei lavoratori e delle imprese su collaborazioni, contratti a termine e ius variandi: en garde! Gli avvocati dei lavoratori e delle imprese su collaborazioni, contratti a termine e ius variandi: en garde! DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Art. 19 comma 1 Apposizione del termine e durata massima

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA Circolare n. 35 del 23 febbraio 2007 Decorrenza: immediata Serie: PERSONALE Argomento: Normativa e contrattualistica Oggetto: RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR -

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 104 21.05.2014 Jobs act: tutte le novità Illustrate, punto per punto, tutte le novità del Jobs act Categoria: Previdenza e

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti». (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000

Dettagli

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011. Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori

Dettagli

All indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

All indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. CIRCOLARE SETTIMANALE N. 3 FEBBRAIO 2013 INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI A decorrere dal 1 gennaio 2013 a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa

Dettagli

I CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro

I CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro I CONTRATTI DI LAVORO A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro JOB ACT NOVITA GIA IN VIGORE Recenti modifiche in materia di contratti di lavoro finalizzate a SEMPLIFICAZIONE + STABILIZZAZIONE

Dettagli

IL CONTRATTO A TERMINE

IL CONTRATTO A TERMINE LA CAUSALE L art. 1 co. 1 del DLgs. 368/2001, stabilisce che è consentita l apposizione dei un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,

Dettagli

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. Lavorofisco.it Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. La legge di Stabilità 2015 prevede, infatti, in via sperimentale

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE

Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento

Dettagli

Studio Consulenza del Lavoro Bonet Lepschy & Associati

Studio Consulenza del Lavoro Bonet Lepschy & Associati Mestre, 17 marzo 2015 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2015 1. LEGGE DI STABILITA 2015 Assunzioni a tempo indeterminato; 2. CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI disciplina del licenziamento; 3. RIFORMA

Dettagli

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA La Delegazione Sindacale Aziendale composta da: DIRCREDITO/FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA e Premesso che: con lettera del 16 marzo

Dettagli

REGOLE IN MATERIA DI INQUADRAMENTI

REGOLE IN MATERIA DI INQUADRAMENTI REGOLE IN MATERIA DI INQUADRAMENTI Emittente: Direzione Centrale Risorse Umane Destinatari: Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Group Services Banche della Divisione Banca dei Territori con l esclusione di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015) Il governo Renzi, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), ha definitivamente

Dettagli

DLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»

DLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI» DLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI» A cura dello studio legale Alberto Guariso Livio Neri Aggiornamento al 06.03.2015 A chi si applica il nuovo regime? 1) A tutti

Dettagli