Regolamento Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Gruppo Scoiattolo Volontari Antincendi Boschivi Protezione Civile Pieve Ligure * * * * * * * *

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1 Pieve Ligure 16/07/2009 PREMESSA Il Gruppo Scoiattolo si è costituito negli anni 1979/1980 a Pieve Ligure per l impegno di un gruppo di cittadini, successivamente legittimato con Delibera Comunale N. 150/81 di presa d atto quale Comitato Promotore Antincendi e in seguito meglio definito ed identificato quale VAB Volontari Antincendi Boschivi - GRUPPO SCOIATTOLO - Comune di Pieve Ligure (lettera a riscontro da parte del Sindaco del Comune di Pieve Ligure Prot del 23/4/1996), su ispirazione dei principi espressi dalla Legge N. 47/1975. I VAB del Gruppo Scoiattolo, nella necessità di un aggiornamento e adeguamento all attuale quadro normativo in materia di Incendi Boschivi e attività di Protezione Civile, hanno deciso di ristrutturare il loro ruolo funzionale e di adottare il seguente nuovo Regolamento: Regolamento Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Gruppo Scoiattolo Volontari Antincendi Boschivi Protezione Civile Pieve Ligure * * * * * * * * ARTICOLO 1 Normativa 1. Con l intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n. 225 del , n. 353 del , delle leggi regionali n. 6 del , e n. 9 del e D.P.R. n. 194 dell , a seguito della Delibera Comunale n. 150/81 è costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, che assume la denominazione: Gruppo Scoiattolo Volontari Antincendi Boschivi Protezione Civile Pieve Ligure 2. Il Gruppo ha sede in Pieve Ligure e si articola in due Unità Operative, Protezione Civile ed Antincendio Boschivo. Pagina 1 di 7

2 ARTICOLO 2 Finalità 1. Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, nell ambito del territorio della Regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti, anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi che vengono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) prevenire e spegnere gli incendi boschivi; b) concorrere alla tutela dei soprasuoli boschivi, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive; c) cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile; d) promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Gruppo; e) Aderire, partecipare, organizzare attività di Formazione specifica dei Volontari, corsi di aggiornamento, addestramento, esercitazioni; f) concorrere all organizzazione e/o all assistenza di manifestazioni NON politiche di carattere sportivo, culturale, sagre, incontri, convegni, dibattiti, riunioni etc. ; ARTICOLO 3 Adesioni 1. Al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che prestano la loro opera volontariamente e con la massima disponibilità compatibilmente con i propri impegni di lavoro, familiari e personali. 2. L iscrizione è soggetta alla sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento. 3. L adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco. 4. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di prestare la loro opera in una o più delle seguenti Unità Operative: a) Unità per la prevenzione e di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi; b) Unità di Protezione Civile per la previsione, prevenzione e soccorso di eventi calamitosi; c) Ausiliari. 5. Gli appartenenti al Gruppo, durante la permanenza nello stesso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, sottoscritta da chi esercita la patria potestà; b) idoneità certificata dal medico (per gli appartenenti alla Unità comma 4 lettera a). Il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni, secondo le norme stabilite dalla Regione Liguria; c) idoneità certificata dal medico curante (per gli appartenenti alle Unità comma 4 lettere b) e c). Il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni. d) non aver riportato condanne o non avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo. ARTICOLO 4 Doveri 1. Ogni appartenente al Gruppo, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di: Pagina 2 di 7

3 a) partecipare all attività del Gruppo con spirito atto a creare un immagine solida e costruttiva del medesimo; b) durante l intervento di spegnimento degli incendi boschivi, attenersi alle disposizioni impartite dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni) nel rispetto delle Linee di Comando prestabilite in quanto, per ogni attività espletata, le Unità Operative devono operare coordinate dai Centri Operativi della Regione Liguria e loro Delegati; c) rendere noto, in caso di incendi boschivi, al Centro Operativo Regionale, oppure in caso di interventi di Protezione Civile al Sindaco e alle Autorità preposte, l ora di partenza dalla propria Sede per recarsi nella località dove necessita l attività, nonché l ora del rientro in Sede; 2. L appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l attrezzatura s impegna: a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare; b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione; c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l Amministrazione Comunale in caso di guasti, rotture, smarrimenti, etc...; d) a restituire l attrezzatura, vestiario, tessere e chiavi della Sede, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Squadra; e) ad osservare, nell uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla Legge 626/94 e successive modifiche; f) a depositare l attrezzatura avuta in consegna presso la Sede del Gruppo o trattenerla e conservarla in modo adeguato e con la massima cura presso il proprio domicilio. ARTICOLO 5 Diritti 1. I Volontari appartenenti al Gruppo operano senza fini di lucro; agli stessi sono rimborsate le spese sostenute durante le attività del Gruppo da parte degli Enti preposti secondo le modalità con gli stessi concordate. 2. Ogni appartenente alla squadra, ha diritto ad ottenere: a) Al momento dell iscrizione una tessera di riconoscimento provvisoria rilasciata dal Comune di Pieve Ligure recante i dati anagrafici; b) ANTINCENDIO BOSCHIVO: Visita medica obbligatoria secondo le norme previste; Tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco o suo Delegato a seguito di visita medica, di validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60; Una prima attrezzatura completa messa a disposizione presso la sede; Una attrezzatura personale completa e le chiavi della Sede dopo 30 ore di servizio in attività di AIB (a questo scopo non sono computabili le ore dedicate alla Formazione); Corsi di Formazione di base e specialistici secondo le normative regionali; Partecipare a tutte le attività inerenti l Antincendio Boschivo secondo le disposizioni del Coordinatore, dei Vice-Coordinatori o dei Capisquadra. c) PROTEZIONE CIVILE: Una prima attrezzatura completa messa a disposizione presso la sede; Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, le chiavi della Sede e una attrezzatura a norma certificata personale completa, dopo aver effettuato 50 ore di interventi di protezione civile (a questo scopo non sono computabili le ore dedicate alla Formazione); Pagina 3 di 7

4 Corsi di formazione interni; Partecipare a tutte le attività inerenti la Protezione Civile secondo le disposizioni del Coordinatore, dei Vice-Coordinatori o dei Capisquadra. d) AUSILIARIO Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco o suo delegato e le chiavi della sede dopo aver effettuato 50 ore di attività inerente la qualifica di Ausiliario. 3. Il raggiungimento delle ore previste in una delle attività Antincendio Boschivo e Protezione Civile consegue l applicazione dei diritti anche per le altre attività. 4. L eventuale smarrimento della tessera o del tesserino di riconoscimento regionale dovrà essere tempestivamente denunciato presso le Forze dell Ordine preposte e comunicato al Comune. ARTICOLO 6 Capisquadra 1. Il Caposquadra è responsabile della Squadra che interviene in ogni attività del Gruppo. 2. E compito del caposquadra: a) assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati; b) coordinare l attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni; c) ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinamento degli inconvenienti riscontrati; d) compilare correttamente la modulistica prevista. 3. La qualifica di Caposquadra è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del coordinamento estesa ai capisquadra. 4. La durata della carica di Caposquadra è illimitata, in caso di gravi inadempienze il Coordinamento esteso ai capisquadra può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico. ARTICOLO 7 Garanzie 1. ANTINCENDIO BOSCHIVO Al Volontario impiegato in attività addestrativa, prevenzione, attività logistiche, di sede o durante un intervento di spegnimento di incendi boschivi è garantita copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile da parte del Comune di Pieve Ligure eventualmente tramite gli Enti Delegati. 2. PROTEZIONE CIVILE Al Volontario impiegato in attività addestrativa, o durante un intervento di Protezione Civile autorizzato dalle Autorità preposte ai sensi dell art.9 del D.P.R. dell n.194, è garantito: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; 3. Inoltre il Comune di Pieve Ligure ha l onere della copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi. 4. Le coperture assicurative sopra indicate dovranno essere comunque operative per tutte le attività svolte dal Volontario in nome e per conto del Gruppo Scoiattolo incluso tutte le altre varie attività Pagina 4 di 7

5 collaterali, attività logistiche, di sede o altro nonchè per tutte le attività di Gruppo svolte dal Volontario AUSILIARIO. ARTICOLO 8 Assemblea dei Volontari 1. Gli appartenenti al Gruppo sono convocati in Assemblea ordinaria dal Coordinatore almeno una volta all anno nel mese di febbraio. 2. In tale seduta sono portati in discussione: il resoconto dell attività svolta nell anno precedente; i programmi dell anno in corso. 3. La convocazione per l Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo (15 gg.), mediante pubblica affissione nella sede o bacheca pubblica del Gruppo. 4. L esito di detta Assemblea è comunicato al Sindaco. 5. L Assemblea straordinaria è convocata dal Coordinatore o da due dei Vicecoordinatori o da almeno 1/5 degli iscritti nell elenco degli appartenenti al Gruppo con avviso contenente l ordine del giorno da discutere ed affisso nella sede almeno 10 giorni prima della data prevista. ARTICOLO 9 Elezioni rappresentanze 1. Il portavoce del Gruppo è il Coordinatore o uno dei Vicecoordinatori a ciò designato. 2. Il Coordinatore ed i Vicecoordinatori sono eletti a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell Assemblea ordinaria. Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti. 3. Il numero dei Vicecoordinatori è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezione degli stessi. 4. L Assemblea decide altresì, nella medesima sede, se il voto deve essere palese o segreto. 5. L esito dell elezione è comunicato al Sindaco, il quale ratificherà con Decreto tale nomina. ARTICOLO 10 Diritto di voto 1. Il diritto di voto si acquisisce dopo un anno di appartenenza al Gruppo, oppure dopo avere effettuato 30 ore di attività AIB con le stesse condizioni previste dall articolo 5 comma 2 punto b) 4 parag., o dopo aver effettuato interventi di Protezione Civile o Ausiliario di almeno 50 ore con le stesse condizioni previste dall articolo 5 comma 2 punti c) 2 parag. e d) 1 parag.. Nota: alla data di emissione di questo Regolamento, si intendono aventi diritto al voto tutti i Volontari iscritti indicati nell elenco allegato che abbiano sottoscritto il documento. ARTICOLO 11 Comportamento 1. L accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l appartenenza al Gruppo. 2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento sono valutati singolarmente dall Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco, dalla maggioranza dei 2/3 dell Assemblea Pagina 5 di 7

6 convocata in seduta straordinaria. Tali provvedimenti possono prevedere anche la Radiazione dal Gruppo. ARTICOLO 12 Radiazione 1. Fermo quanto indicato al precedente articolo 11, in caso di NON partecipazione per più di 6 mesi consecutivi ad ogni attività del Gruppo, l appartenente al medesimo deve darne congrua giustificazione al Coordinatore. 2. Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio dell Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e previa informativa al Sindaco, l interessato è considerato dimissionario. ARTICOLO 13 Modifiche regolamento 1. Proposte di modifiche al presente Regolamento sono presentate da almeno i 2/3 dell assemblea composta da 50% + 1 dei volontari aventi diritto al voto, al Consiglio Comunale per la relativa approvazione. 2. Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal Coordinamento. ARTICOLO 14 Regolamento interno 1. Per eventuali ulteriori disposizioni interne l Assemblea dei Volontari potrà adottare un Regolamento Interno. ARTICOLO 15 Simbolo di riconoscimento / stemma Circa l adozione e le caratteristiche di un adeguato simbolo di riconoscimento / stemma, si demanda al Regolamento Interno di cui all articolo 14. ARTICOLO 16 Responsabile Comunale 1. Il Responsabile dell Ufficio Ambiente del Comune di Pieve Ligure è il responsabile comunale del Gruppo e mantiene i rapporti tra Comune - Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento. Lo stesso Ufficio ha competenza anche nella periodica verifica ed aggiornamento degli elenchi dei volontari iscritti al Gruppo. 2. Il Comune di Pieve Ligure, attraverso i propri uffici competenti e tramite gli Enti Delegati, provvederà inoltre ad indirizzare i Volontari presso i vari organi preposti alla formazione e l abilitazione sanitaria e quanto altro necessario a norma di legge per le attività specifiche quali la lotta agli incendi boschivi etc.. 3. Il Comune di Pieve Ligure, eventualmente tramite il supporto degli Enti Delegati, fornisce, in conformità e nel rispetto delle vigenti leggi in materia di AIB e PC, i Volontari di tutti i DPI, mezzi ed attrezzature nonché tutte le risorse necessarie alla loro manutenzione, utili per le attività previste dal presente Regolamento, compresa un adeguata Sede dove ricoverare dette attrezzature. Pagina 6 di 7

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