Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

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1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, LA TENUTA E L AGGIORNAMENTO DEL NUOVO ALBO DEGLI ESPERTI E DEI COLLABORATORI DI AGENAS E PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento, la tenuta e l aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS istituito mediante avviso pubblico. 2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano altresì, ai sensi dell art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art e seguenti c.c., nonché nel rispetto di quanto previsto all articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e degli artt. 9, 10 e 11 del vigente Regolamento di AGE.NA.S., le procedure per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.), dell incarico professionale esterno soggetto ad IVA, della prestazione d opera e d opera intellettuale ai sensi degli artt del codice civile; nonché nel rispetto di quanto previsto da norme successive ove compatibili. L iscrizione al nuovo Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento dei suddetti incarichi. 3. Il conferimento di incarichi a soggetti esterni diversi dalle prestazioni d opera occasionali avviene nell ambito di un programma, di un progetto e/o di una Convenzione la cui attuazione e la definizione sono attribuite alla competenza dell AGENAS. 1

2 Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs.n.163/06 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e del relativo regolamento di attuazione qualora, in relazione alla natura della prestazione richiesta ed alla procedura comparativa per la scelta del contraente, è ammessa la partecipazione anche di Società, Enti o Organismi; b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dell Organismo Indipendente di valutazione e gli altri incarichi le cui modalità sono stabilite espressamente dalle norme vigenti. Art. 3 Procedura di accreditamento per l iscrizione all Albo degli Esperti e dei collaboratori di AGENAS. 1. Il nuovo Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS è istituito mediante avviso pubblico ed è finalizzato all eventuale conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonchè tenuto conto dell esperienza maturata e dell elevata professionalità, per rispondere a specifiche esigenze cui non è possibile fare fronte con l attuale dotazione organica di personale in servizio presso l AGENAS. 2. L iscrizione al nuovo Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi. 3. L iscrizione all Albo ha una durata di tre anni è preceduta da idonea procedura di accreditamento mediante avviso pubblico. 3. L'avviso per la procedura di accreditamento ai fini dell iscrizione all Albo è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web di AGENAS e l invio al Ministero della salute ed alle Regioni al fine di consentirne la pubblicazione sui rispettivi portali. Il Direttore generale può stabilire altre forme di pubblicizzazione. 2

3 4. L avviso, la cui scadenza non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell AGENAS, deve contenere l indicazione delle Aree alle quali è possibile iscriversi e le condizioni generali per ottenere l accreditamento. La richiesta di accreditamento per l iscrizione all Albo va presentata per non più di due Aree (all. 1). 5. Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il Direttore generale nomina una Commissione di valutazione per ciascuna area per selezionare i curricula pervenuti e verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l iscrizione all Albo. Tale verifica può essere anche seguita da un colloquio teso a conoscere le competenze tecnico-operative ed attitudinali del richiedente. 6. Terminate le operazioni di selezione, la Commissione redige apposito verbale ed invia tale documentazione al Direttore generale, il quale autorizza le liste di iscrizione all Albo e delibera la pubblicazione delle stesse. 7. L Albo è di norma chiuso e sarà riaperto ogni 18 mesi mediante apposito avviso pubblico, al fine di consentire l accreditamento ai nuovi iscritti. 8. Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, gli iscritti dovranno comunicare mediante posta elettronica certificata all indirizzo agenas@pec.agenas.it l avvenuto aggiornamento del proprio curriculum vitae, pena la cancellazione dall Albo. 9. Resta fermo l obbligo a carico dell iscritto di comunicare all AGENAS con tempestività qualsivoglia variazione relativamente ai requisiti di iscrizione precedentemente dichiarati, pena la cancellazione dall Albo. PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI Art. 4 Presupposti per il conferimento degli incarichi 1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 9, 10 e 11 del vigente Regolamento di AGENAS, possono essere conferiti incarichi individuali con contratti di lavoro 3

4 autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per rispondere ad esigenze a cui non è possibile far fronte con l attuale dotazione organica di personale in servizio presso l AGENAS ed in presenza dei seguenti presupposti: - accertamento preliminare da parte del dirigente richiedente, dell impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all interno dell AGENAS; - accertamento della corrispondenza tra gli obiettivi di progetti specifici e determinati e la tipologia della prestazione richiesta per la cui realizzazione si richiede l apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità; - temporaneità della prestazione e preventiva determinazione della durata, del luogo, dell oggetto e del compenso della collaborazione; - proporzionalità e congruità tra compenso corrisposto ed attività svolte; - espletamento di idonea procedura selettiva comparativa per il conferimento dell incarico di collaborazione. Art. 5 Modalità di conferimento e di selezione degli esperti e dei collaboratori. 1. Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento AGE.NA.S., l individuazione degli esperti e dei collaboratori avviene nel rispetto delle seguenti procedure: a) i candidati da selezionare sono scelti attingendo alle professionalità presenti nell albo esperti e collaboratori dell AGENAS, i cui criteri di costituzione, gestione e relativo utilizzo sono applicati nel rispetto di quanto prescritto all art. 7, comma 6 del D.Lgs n.165/2001; oppure rivolgendosi, ai sensi dell articolo 9 lett. a) del Regolamento dell AGENAS, a soggetti di chiara fama, in possesso di comprovate professionalità e capacità attinenti a quelle richieste dall AGENAS per lo svolgimento di specifiche attività. Resta ferma la possibilità per l AGENAS, sulla base delle proprie conoscenze di mercato o in assenza di figure professionali adatte alle attività da svolgere, di ampliare la 4

5 concorrenzialità provvedendo a pubblicare un apposito avviso pubblico invitando a partecipare anche professionisti o collaboratori non iscritti all Albo. b) Il dirigente richiedente o il Direttore generale, in occasione di specifici programmi, convenzioni e progetti di ricerca che necessitino di un supporto di personale con conoscenze specifiche, individua i requisiti tecnici specifici necessari per lo svolgimento delle attività di cui trattasi e, nel caso in cui il richiedente sia il dirigente, invia una apposita nota al Direttore generale per l autorizzazione all avvio della procedura. Il Direttore generale, previa verifica presso gli Uffici amministrativi della disponibilità di risorse finanziarie, inoltra ad una Commissione di valutazione appositamente nominata la richiesta autorizzata. La citata Commissione procede quindi all interrogazione dell Albo informatizzato degli esperti e dei collaboratori dell AGENAS, che, in maniera automatizzata, elabora i dati e individua un elenco di nominativi in possesso dei requisiti richiesti. Successivamente la Commissione, valutati comparativamente i curricula selezionati dall Albo dell AGENAS, e svolto l eventuale colloquio individuale, atto a verificarne le effettive conoscenze teorico-pratiche, nonché le caratteristiche attitudinali, invia il verbale di valutazione al Direttore generale per il perfezionamento dell iter amministrativo. 2. L incarico di collaborazione viene conferito con deliberazione del Direttore generale, cui segue la relativa stipula del contratto. Art. 6 Cause ostative al conferimento dell incarico 1. Non possono essere conferiti incarichi: a) ai titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, società, enti o istituti che siano concessionari dell AGENAS o che abbiano rapporti contrattuali di appalto con lo stesso istituto o che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi; 5

6 b) ai consulenti o a coloro che prestano qualsiasi tipo di opera a favore dei soggetti di cui al punto precedente; c) a colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall AGENAS; e) a coloro che si trovano in condizioni dalle quali disposizioni speciali facciano derivare il divieto di conferire gli incarichi di cui si tratta o per particolari circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con l Ente rispetto alla prestazione da svolgere; f) ai pubblici dipendenti che non abbiano ottenuto l autorizzazione all incarico dal parte dell Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 e s.m.i.. g) ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, compreso il patteggiamento ex art. 444 C.P.P., o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale o nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. h) a coloro che abbiano contenziosi in essere con l AGENAS. Art. 7 Rinnovo e proroga 1. E vietato il rinnovo automatico dei contratti. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. 2. L AGENAS può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al professionista o collaboratore, fermo restando il compenso inizialmente pattuito per i progetti individuati. La proroga deve essere formalizzata in un contratto accessorio a quello originale. 6

7 Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nell incarico conferito ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito dallo stesso dirigente. 3. Qualora, in esito a tale richiesta, i risultati siano insoddisfacenti o solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente competente sospende la liquidazione del compenso o richiede all AGENAS di provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Art. 9 Compenso 1. Il compenso spettante al professionista/collaboratore è determinato, sulla base delle caratteristiche dell attività da espletare, delle capacità professionali necessarie e dell impegno richiesto, nonché in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività e dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo riferimento ai compensi corrisposti dall AGENAS per prestazioni riconducibili, nonché ai valori remunerativi di mercato, ferma restando la necessità che il compenso sia proporzionato all attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall Amministrazione. 2. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito corredata della relazione esplicativa a firma del esperto/collaboratore della prestazione effettuata e 7

8 a seguito di accertamento documentato, da parte del Dirigente responsabile, dell esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. 3. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. Art. 10 Contratto 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. 2. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo: a) parti contraenti; b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste); c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; d) entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso; e) luogo e modalità di espletamento dell attività; f) responsabile cui è affidato il controllo dell esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione; g) impegno da parte del professionista/collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito; h) acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell AGENAS dei risultati dell incarico; i) spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore; l) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo nell esecuzione della prestazione; m) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il professionista/collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi 8

9 impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione; n) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Roma, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale; o) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione; p) informativa ai sensi della privacy; q) attestazione della previa visione ed accettazione da parte del contraente del codice di comportamento dell AGENAS unitamente al presente regolamento e sottoscrizione dei moduli sulla riservatezza e sul conflitto di interessi; r) sottoscrizione del Direttore Generale, del Dirigente responsabile e dell incaricato. 3. L Amministrazione e l esperto/collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto di lavoro. Art. 11 Rinvio 1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente regolamento, si rimanda al codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia, in quanto compatibili. Art. 12 Pubblicità degli incarichi conferiti 1. L AGENAS, rende noti gli incarichi conferiti nei seguenti modi: - ai sensi dell art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l Anagrafe delle prestazioni; 9

10 - ai sensi del combinato disposto dell art. 53, comma 14, del D.Lgs.n. 165/2001 e dell art. 3, commi 18 e 54, della Legge n. 244/2007, e nel rispetto di quanto previsto dall art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante tempestiva pubblicazione, prevista quale condizione di efficacia dei relativi contratti, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. 2. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web quantomeno dal giorno precedente all inizio del contratto e per tutta la durata dell incarico e, comunque, per tutto l anno solare in cui l atto è stato adottato. 10

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