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1 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla maggiore età, o in caso di inabilitato o interdetto, dalla cessazione dello stato di inabilitazione o interdizione» 53 : Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all eredità faccia l accettazione prescritta dall art. 471 c.c. da cui deriva l acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l eredità resta acquisita da quest ultimo, che però considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.) Cass., sez. II, 23 agosto 1999, n Il divieto di accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti La disciplina dell accettazione dell eredità da parte delle persone giuridiche ha subito una sensibile riforma ad opera della legge n. 192/ , la quale ha modificato l art. 13 della legge n. 127/ e ha sostituito interamente il testo dell art. 473 c.c L osservazione è di F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p Legge 22 giugno 2000, n. 192 (in G.U. 12 luglio 2000, n. 161), «Modifica dell art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell art. 473 c.c.». 55 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Suppl. ordinario alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), «Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» (legge nota come Bassanini-bis). 56 L art. 473 c.c. prima della riforma ex legge n. 192/2000, era rubricato «Eredità devolute alle persone giuridiche»; attualmente, invece, è rubricato

2 L accettazione dell eredità 115 Detto articolo, nella sua primigenia formulazione, disponeva che: Normativa «L accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d inventario, osservate le disposizioni della legge circa l autorizzazione governativa». Il comma 2 (conformemente al testo dell attuale comma 2) aggiungeva che «Questo articolo non si applica alle società». Dell autorizzazione governativa richiesta ai fini dell accettazione delle eredità da parte delle persone giuridiche si tratterà specificatamente nel paragrafo successivo, soffermandocisi per ora solo sul nuovo testo dell art. 473 c.c. Appare però doveroso, ai fini di una maggiore comprensione del testo dell art. cit., premettere che prima dell entrata in vigore della legge Bassanini (legge n. 127/1997, cit.), l art. 17 c.c. esigeva che tutte le persone giuridiche, ai fini dell accettazione di un eredità (o di una donazione o dell acquisto di un legato o di un bene immobile), dovessero munirsi di una specifica autorizzazione governativa, mancando la quale un eventuale accettazione ereditaria (nonché di una donazione o dell acquisto di un legato o di un immobile) sarebbe rimasta priva di effetto. In virtù di tale disposizione, dunque, il vecchio testo dell art. 473 c.c. (prima della sua riformulazione da parte dell art. 1, comma 2, legge n. 192/2000) faceva riferimento al rispetto delle regole relative all autorizzazione governativa (come si e- vince dal contenuto del vecchio art. 473 sopra riportato). Ciò premesso, l attuale art. 473 (si ripete, riscritto dall art. 1, comma 2, legge n. 192/2000) dispone che le eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni o a fondazioni o ad enti non riconosciuti possono essere accettate solo con beneficio d inventario. «Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti».

3 116 Conformemente al precedente testo, l attuale comma 2 dell art. 473 dispone che «Il presente articolo non si applica alle società». Quindi, tutte le persone giuridiche diverse dalle società debbono accettare le eredità loro devolute con beneficio d inventario, applicandosi ad esse, seppur con i doverosi correttivi (sui quali v. infra), tutte le regole che gli artt. 484 ss. c.c. dettano per questa particolare forma di accettazione. Ciò vuol dire che l accettazione beneficiata dovrà avvenire nel rispetto di tutte le regole di forma contenute nell art. 484, ma soprattutto vuol dire che alle persone giuridiche di cui all art. 473 si applicano altresì le regole relative alla decadenza dalla facoltà di accettazione beneficiata previste per le persone fisiche. Indi, le persone giuridiche (ripetesi: diverse dalle società) hanno facoltà di accettare o meno le eredità loro devolute; se optano per l accettazione, essa dovrà necessariamente essere beneficiata. Di conseguenza, qualora dette persone giuridiche non si trovino nel possesso dei beni ereditari, andrà loro applicata la disciplina di cui all art. 487 (sul quale v. supra, par ). Se, dunque, non si trova nel possesso dei beni ereditari, la persona giuridica potrà decidere di effettuare l accettazione beneficiata fintantoché il diritto di accettare non si sia prescritto ex art. 480 (e potrà, cioè, effettuare la dichiarazione entro dieci anni dal giorno in cui si sia aperta la successione). Effettuata la dichiarazione, la persona giuridica (ovviamente rappresentata, in virtù del rapporto organico, dal suo legale rappresentante) godrà di tre mesi di tempo per redigere l inventario, salvo un eventuale proroga concessa dall autorità giudiziaria. Trascorsi i tre mesi senza che l inventario sia stato redatto, non potrà certo applicarsi il restante contenuto dell art. 487 (precisamente il suo comma 2, secondo cui il chiamato-delato diviene erede puro e semplice), in quanto applicare interamente detta disposizione contrasterebbe con la ratio dell art. 473 c.c. (il quale prevede un unica e sola forma di accettazione: quella beneficiata). Deve concludersi (in uno con la giurisprudenza di legittimi-

4 L accettazione dell eredità 117 tà dominante) che, qualora la persona giuridica abbia fatto la dichiarazione di accettazione beneficiata, non seguita da redazione dell inventario nei tre mesi prescritti dall art. 487, essa perde del tutto il diritto di accettare l eredità devoluta: In tema di accettazione dell eredità, poiché le persone giuridiche diverse dalle società non possono, ai sensi dell art. 473 c.c., accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d inventario (e, per le eredità devolute prima dell entrata in vigore dell art. 13, legge 15 maggio 1997, n. 127, se non munendosi altresì dell autorizzazione governativa di cui all art. 17 c.c.), qualora l accettazione, nell unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace (nella specie, per mancata redazione dell inventario entro tre mesi dall accettazione, in assenza di richiesta di proroga del termine), si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, va esclusa l esistenza stessa dell accettazione Cass., sez II, 29 settembre 2004, n Non sorge, viceversa, alcun problema per l applicazione del comma 3 dell art. 487, secondo cui qualora si rediga l inventario senza avere effettuato la dichiarazione solenne di accettazione beneficiata, detta dichiarazione deve essere effettuata nei successivi quaranta giorni (decorrenti dunque dalla redazione dell inventario); trascorsi invano i quaranta giorni suddetti il chiamato (in tal caso, la persona giuridica) perde definitivamente il diritto di accettare l eredità. Nulla toglie che la persona giuridica sia nel possesso dei beni ereditari (non necessariamente nel possesso di tutti i beni, così come chiarito dalla prevalente giurisprudenza; v. supra, par ); in tal caso, andrà applicato l art. 485, con qualche correttivo. La persona giuridica che si trovi nel possesso anche di uno solo dei beni dell asse ereditario ha l obbligo di effettuare l inventario entro tre mesi dall apertura della successione o, comunque, entro tre mesi dal giorno della notizia della devoluta eredità (potendo ottenere dall autorità una proroga; v. il comma 1 dell art. 485).

5 118 Trascorsi i tre mesi senza che l inventario sia stato compiuto, la persona giuridica perde in toto il diritto di accettare l eredità (mentre, invece, la persona fisica diviene, ex art. 485, comma 2, erede pura e semplice; tale disposizione non può applicarsi alle persone giuridiche, in quanto essa contrasterebbe col dettato dell art. 473 c.c., come già precisato). Qualora, invece, la persona giuridica abbia compiuto l inventario senza effettuare la dichiarazione formale di accettazione beneficiata, detta dichiarazione (o eventualmente la dichiarazione formale di rinunzia) dovrà essere effettuata nei quaranta giorni successivi al compimento dell inventario. Anche in tal caso il comma 3 dell art. 485 va applicato con un correttivo: trascorsi i quaranta giorni senza che la dichiarazione di accettazione beneficiata (o, in alternativa, la dichiarazione rinunzia all eredità) sia avvenuta, la persona giuridica perde il diritto di accettazione (mentre la persona fisica diviene erede pura e semplice). In conclusione, si sottolinea (anche se tale precisazione appare superflua) che per l accettazione di eredità da parte delle persone giuridiche non trova diritto di cittadinanza l accettazione tacita, dovendo l accettazione assumere necessariamente la forma di accettazione beneficiata; il compimento di un atto a cui è sottesa inequivocabilmente la volontà di accettare resta senza effetto, non potendo comportare, in definitiva, l accettazione dell eredità: L obbligo imposto alle persone giuridiche di accettare l eredità con beneficio di inventario comporta che l accettazione debba necessariamente essere espressa in forma solenne, di modo che un accettazione tacita non determina l acquisto dell eredità Cass., sez. II, 19 ottobre 1998, n

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