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1 OSSERVAZIONI ANIA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO ISVAP CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 25/2007) Si formulano di seguito alcune osservazioni e proposte di modifica relative allo schema di regolamento in oggetto, attuativo dell articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, come modificato dall articolo 8 della legge n. 248/2006, di conversione del decreto legge n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani 1). Articolo 2 - Definizioni Alla lettera f), che reca la definizione di punti vendita, l ultimo periodo ( o ritirare la documentazione attestante la copertura obbligatoria ) sembra attribuire rilevanza autonoma anche a locali in cui, in linea teorica, non sia possibile stipulare contratti, ma solo ritirare la documentazione assicurativa. In altre parole, tali eventuali siti costituirebbero un punto vendita nonostante non siano adibiti alla vendita (sottoscrizione dei contratti) ed alle operazioni ad essa prodromiche, quale ad esempio, nell economia del presente regolamento, all ottenimento di un preventivo. Per evitare equivoci interpretativi, si propone pertanto di eliminare l ultimo periodo sopra evidenziato o, in subordine, di sostituire la lettera o con la lettera e. Articolo 5 - Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita Comma 3) La lettera b) dispone che il preventivo da rilasciare presso i punti vendita deve indicare, tra l altro, la misura della provvigione, espressa in valore assoluto e in percentuale, riconosciuta dall impresa all intermediario operante in rapporto diretto con l impresa 1

2 stessa, per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessata. Ai sensi dell articolo 8 dello schema regolamentare, la medesima indicazione va riportata nelle polizze e nelle quietanze di rinnovo contrattuale. Al riguardo, si osserva quanto segue. L informazione sulla misura della provvigione riconosciuta all intermediario - nell ambito dei preventivi presso i punti vendita, nelle polizze e nelle quietanze di rinnovo contrattuale - assolve alla funzione di rendere edotto il contraente del compenso effettivamente percepito dall intermediario in relazione allo specifico contratto intermediato o da intermediare. Ciò per mettere a disposizione dei contraenti r.c. auto un ulteriore elemento di valutazione in ordine alle scelte negoziali da effettuare confrontando le offerte di più imprese in relazione alla quotazione del medesimo rischio anche per la componente economica di intermediazione. In un ottica di trasparenza concretamente utile e al fine di agevolare la lettura dei preventivi, delle polizze e delle quietanze da parte dei contraenti, si ritiene che l informazione sul compenso provvigionale relativo ad ogni singolo contratto debba riferirsi alla componente in denaro spettante all intermediario rispetto al premio finale che il contraente deve effettivamente corrispondere per la copertura del rischio, al lordo delle imposte e degli altri oneri parafiscali. In tal modo, l informazione sulla specifica provvigione spettante all intermediario in relazione allo specifico contratto risulterebbe di immediata percezione senza necessità di esporre una pluralità di dati che rischierebbero anche di produrre effetti fuorvianti. Da questo punto di vista, si rileva che l indicazione della provvigione anche in termini percentuali potrebbe generare confusione, poiché, in relazione ai meccanismi di applicazione delle provvigioni rispetto al premio di tariffa netto, il valore assoluto (espresso in valuta) del compenso provvigionale effettivamente percepito dall intermediario rispetto al premio finito su cui si concentra l attenzione del contraente - non corrisponderà mai al valore ottenibile calcolando la percentuale della provvigione spettante all intermediario stesso in base agli accordi pattuiti con l impresa. Si propone pertanto di eliminare dalla lettera b) del comma 3 l espressione ed in percentuale. In subordine, sempre al fine di evitare confusione nei confronti dei contraenti a causa della doppia esposizione di due valori destinati a non coincidere, si chiede che sia indicata la sola misura della provvigione in percentuale: in questo caso l informativa appare meno utile, ma quantomeno si eviterebbero gli equivoci richiamati. Si osserva, peraltro, che aderendo alla nostra proposta principale di modifica, l informazione sulla misura percentuale della provvigione spettante all intermediario 2

3 continuerebbe in ogni caso a risultare disponibile per i contraenti sulla base di quanto stabilito dall articolo 9 dello schema regolamentare, in tema di esposizione mediante affissione nei locali dell intermediario, nel suo eventuale sito internet e nell ambito del modello 7B allegato al regolamento ISVAP n. 5/ dei livelli provvigionali riconosciuti all intermediario dall impresa o dalle imprese per cui opera, con tutta l articolazione delle differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali. A questo riguardo, al fine di rendere compatibili e confrontabili l informazione nei preventivi, nelle polizze e nelle quietanze - sull effettivo compenso spettante all intermediario rispetto al premio finito e l informazione sui livelli provvigionali percentuali di cui al citato articolo 9, sarebbe sufficiente inserire una precisazione, nell ambito degli strumenti informativi da impiegare ai sensi del medesimo articolo 9, circa la riferibilità delle provvigioni percentuali ivi indicate al premio di tariffa al netto di imposte e oneri parafiscali. La lettera c) del comma 3 dispone che il preventivo da rilasciare presso i punti vendita deve indicare, tra l altro, l eventuale sconto complessivamente applicato dall impresa e dall intermediario, con distinta indicazione di ciascuna componente dello sconto medesimo. Ai sensi dell articolo 8 dello schema regolamentare, la medesima indicazione va riportata nelle polizze e nelle quietanze di rinnovo contrattuale. Al riguardo, rilevato che l articolo 131, comma ter, del Codice delle assicurazioni, così come modificato dall articolo 8 della legge n. 240/2006, richiede solo l indicazione dello sconto complessivamente riconosciuto, si sottopone all Istituto la richiesta di contemplare in un unica voce lo sconto totale effettivamente concesso al contraente. Si ritiene infatti che il contraente sia interessato alla misura complessiva dello sconto ottenibile o ottenuto rispetto al premio di tariffa, a poco rilevando per lui l articolazione delle riduzioni di detto premio sulla base dei rapporti interni tra impresa e intermediario in ordine alla gestione della scontistica consentita dallo schema regolamentare. Articolo 6 - Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet Comma 1 Rispetto alle lettere a) e b) del comma 1, si osserva innanzi tutto che non risulta chiara l effettiva differenza tra le fattispecie descritte in termini di modalità di vendita adottate dalle imprese. Ed infatti, alla lettera a) si fa riferimento al caso di imprese che operano anche attraverso intermediari e alla lettera b) si ha riguardo al caso di imprese che operano 3

4 mediante tecniche di vendita a distanza ovvero attraverso intermediari. Dal tenore letterale delle due disposizioni deriverebbe che la fattispecie b) rientrerebbe a pieno titolo anche in quella descritta sub a). In secondo luogo, si osserva che non si coglie l utilità nonché l opportunità della previsione contemplata dalla lettera a), secondo cui, nel caso di imprese che operano anche attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet dovrebbe indicare la misura massima della provvigione riconosciuta dall impresa alla rete distributiva di cui si avvale. A tale riguardo, sembrerebbe che la funzione assolta da detta informativa sia diretta a rendere edotto il contraente circa la misura del compenso massimo percepibile dalla rete distributiva in relazione al rischio preventivato, allo scopo di effettuare confronti sulla componente retributiva attribuibile ai diversi intermediari che operano per la medesima impresa, con la consapevolezza del limite massimo provvigionale accordabile. Sennonché, l informazione in questione, oltre a non rivestire alcuna utilità rispetto alla misura del premio preventivato che non cambia certo in funzione della diversa misura della provvigione percepibile dall intermediario risulterebbe altamente fuorviante, poiché si riferirebbe a punte massime provvigionali, probabilmente risalenti nel tempo, di scarsissima diffusione e quindi di nessuna utilità per i fini per i quali è stata concepita. Senza contare il possibile effetto derivante dall esplicitazione di detta informazione fuorviante in ordine al rischio di spinte al rialzo dei valori provvigionali da parte degli intermediari. Ciò premesso, alla luce delle considerazioni che precedono, si propone all Istituto di modificare il comma 1 dell articolo 6: eliminando il riferimento all indicazione della misura massima della provvigione riconosciuta dall impresa alla rete distributiva di cui si avvale; e unificando le due lettere a) e b), rendendo applicabile a tutte le imprese, a prescindere dalle rispettive modalità di vendita, la previsione secondo cui il preventivo rilasciato sul sito internet deve contenere l avvertenza riguardo alla possibilità, se prevista, di ottenere sconti rivolgendosi alla direzione ovvero all intermediario. Articolo 8 - Ulteriori informazioni contenute nella polizza Si rinvia alle osservazioni formulate a commento dell articolo 5, comma 3, in merito all esposizione, nei preventivi presso i punti vendita, nelle polizze e nelle quietanze: della misura della provvigione espressa solo in valore assoluto; dell eventuale sconto complessivamente applicato, senza distinzione delle componenti di sconto praticate dall intermediario e dall impresa. 4

5 Articolo 9 Obblighi informativi a carico degli intermediari Si rinvia alle osservazioni formulate a commento dell articolo 5, comma 3, in merito all opportunità di inserire una precisazione, nell ambito degli strumenti informativi da impiegare ai sensi dell articolo 9, circa la riferibilità delle provvigioni percentuali ivi indicate al premio di tariffa al netto di imposte e oneri parafiscali. Articolo 13 Entrata in vigore L articolo 13 stabilisce che il regolamento in esame entrerà in vigore il 31 marzo A tale riguardo, in conclusione della Relazione di presentazione dello schema regolamentare, l Istituto di Vigilanza evidenzia che nella fissazione di tale termine si è tenuto conto del contenuto impatto organizzativo derivante dagli adempimenti necessari agli operatori per ottemperare alla nuova disciplina. Al contrario, dobbiamo osservare che la portata e la tempistica dei vari adempimenti rendono del tutto impossibile per le imprese adeguarsi alla nuova disciplina entro il termine del 31 marzo Senza considerare, tra l altro, che la versione definitiva del regolamento sarà disponibile in G.U. presumibilmente in una data estremamente ravvicinata rispetto al termine indicato. Al fine di chiarire la situazione, rileviamo innanzi tutto che la nuova disciplina sulla trasparenza dei premi, degli sconti e delle provvigioni impatta su funzioni e procedure aziendali non certo marginali, ma complesse e vitali per la corretta operatività assicurativa, quali: a) l attività di predisposizione delle tariffe dei premi r.c. auto, con riferimento alla componente di flessibilità dei premi nel fabbisogno tariffario liberamente determinati da ogni singola impresa, nonché alle modalità di utilizzo di tale flessibilità alla luce delle previsioni recate dal regolamento; b) l attività di predisposizione dei preventivi di primo livello sui siti internet delle imprese e di secondo livello, presso gli intermediari delle imprese; c) l attività di predisposizione della documentazione informativa e contrattuale, concernente sia le polizze sia le quietanze dei premi; Oltre alla importanza delle funzioni operative coinvolte, si evidenziano sia lo spessore dei cambiamenti da apportare, quanto ad indicazioni nuove da gestire, sia l oggettiva sovrapposizione temporale delle attività derivanti da tali cambiamenti con altri adempimenti di natura regolamentare cui le imprese devono attenersi. A titolo di esempio, si indicano di seguito le scadenze legate alle comunicazioni informative ex Regolamento ISVAP n. 4/2006 e alla preparazione delle quietanze di 5

6 premio per i contratti in scadenza nel mese di aprile 2008, ipotizzando che la disciplina in esame sia pubblicata dopo la metà di febbraio Dal 1 marzo 2008 gli assicurati dovrebbero ricevere le comunicazioni informative, concernenti - direttamente o tramite gli intermediari- anche le informazioni sulle condizioni del premio (incluso quindi l eventuale sconto) per l annualità successiva secondo le nuove modalità, relative alle scadenze contrattuali di aprile 2008 (almeno 30 gg. prima della scadenza annuale del contratto, ai sensi del citato Regolamento ISVAP n. 4/2006). dal 1 fino alla metà di febbraio 2008 occorrerebbe, quindi, spedire le comunicazioni, dopo aver adeguato anche l informativa su premi ed eventuali sconti, relative alle scadenze di aprile 2008 e aggiornare le procedure di rilascio dei preventivi secondo le nuove informazioni e modalità richieste dal Provvedimento in esame; già dal 15 gennaio 2008 occorrerebbe che fossero informaticamente a punto le modifiche della procedura di emissione delle quietanze dei premi relativi alle scadenze contrattuali di aprile 2008, per la stampa delle comunicazioni informative e delle quietanze, nonché le modifiche della procedura di preventivazione. Dalla successione delle necessarie attività aziendali, si deduce che le imprese si trovano nella materiale impossibilità di rispettare una disciplina ancora in fase di definitiva stesura, considerato oltre tutto che a tal fine i necessari interventi organizzativi ed informatici già ad oggi dovrebbero essere stati analizzati, testati e realizzati. Occorrer poi tener conto degli ulteriori problemi che deriverebbero a quelle imprese che avessero valutato la necessità di predisporre e diramare una nuova tariffa per la prossima primavera: tutte le attività effettuate con l usuale anticipo richiesto (determinazione del fabbisogno tariffario, impostazione preventivatori, comunicazioni quietanze) sarebbero di fatto vanificate e da reimpostarsi interamente a causa dell entrata in vigore del provvedimento in parola a partire dal 31 marzo Si chiede pertanto che il termine per l entrata in vigore del regolamento in esame sia adeguatamente prorogato. A tal fine, sentite le imprese, si propone la data del 1 ottobre Roma, 30 gennaio

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