INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Ecco le novità sulle detrazioni
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- Guglielmo Rinaldi
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1 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Ecco le novità sulle detrazioni Di Luca Cantagalli Responsabile Sezione Fiscale Con gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013, in vigore dal 6/6/ e attualmente all esame del Parlamento per la sua conversione in legge - sono state previste delle proroghe alle agevolazioni sulle spese sostenute per interventi di recupero edilizio di immobili ad uso abitativo e per interventi di riqualificazione energetica di edifici anche non abitativi. E, inoltre, stata introdotta una ulteriore detrazione applicabile alle spese per l acquisto di mobili impiegati per l arredamento di abitazioni oggetto di interventi di recupero edilizio. Le novità per le detrazioni fiscali (art. 16-bis TUIR) relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36-50%), effettuati su immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, sono le seguenti: - la detrazione "maggiorata" al 50%, con tetto massimo di spesa, per abitazione, pari a euro, è stata prorogata fino al 31/12/2013 (dall 1/1/2014 tornerà ad essere, salvo ulteriori proroghe, del 36% su un massimo di spese di euro, per abitazione); - è stata introdotta la detrazione del 50% delle spese documentate per acquistare mobili, finalizzati all arredo dei citati fabbricati, nel limite massimo di spesa di euro , qualora tale acquisto sia legato a un intervento di recupero edilizio di cui al punto precedente. La detrazione compete sempre in 10 quote annuali. Le novità riguardanti la detrazione fiscale relativa alla riqualificazione energetica degli edifici (art. 1 commi 344 e seguenti legge 296/2006) consistono invece: - nella proroga dell agevolazione e nella maggiorazione della percentuale da utilizzare per la sua determinazione, di fatto: > per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su singole unità immobiliari, tra il 6/6/2013 e il 31/12/2013; e > per gli interventi di riqualificazione energetiche realizzati su parti comuni di condominio o che interessino tutte le u.i. che compongono un condominio, realizzate tra il 6/6/2013 e il 30/06/2014. La detrazione spettante sarà calcolata applicando alle spese sostenute la percentuale del 65% (anziché del 55%), ma non potranno essere superati i limiti massimi delle detrazioni spettanti per immobile e per tipologia di opera, come erano previsti dalle norme originarie. 1
2 Oltre le suddette date, salvo ulteriori proroghe, le opere soggette a tale agevolazione non godranno più della detrazione del 65% o del 55, ma, ove possibile, confluiranno tra i lavori che potranno godere delle detrazioni previste all art. 16-bis del TUIR, citate al punto precedente (quelle che consentiranno la detrazione del 36% della spesa sostenuta fino a un massimo di euro se effettuate su immobili ad uso abitativo e relative pertinenze a partire dall 1/1/2014). Riguardo le opere che potranno godere della detrazione del 65%, dal 6/6 e fino al 31/12/2013 o 30/6/2014 si avverte che, dalle stesse, sono state escluse: - gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e gli interventiper la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, per i quali, se sarà possibile si potrà ripiegare, sulla detrazione del 50% fino al 31/12/2013 e del 36% dall 1/1/2014, o al cosiddetto Conto Termico, a meno di differenti indicazioni che verranno fornite dall Amministrazione Finanziaria. In attesa che l Agenzia delle Entrate o il Ministero delle Finanze producano un documento di prassi che spieghi il significato di quanto riportato nella norma si fanno alcune valutazioni sul contenuto attuale del provvedimento. BONUS PER L ACQUISTO DI MOBILI A proposito della detrazione riconosciuta per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione - come recita l art. 16 comma 2 - si esprimono molti dubbi sulla effettiva portata dell agevolazione, in quanto pur comprendendo che l agevolazione non può essere fruita dal contribuente che volesse sostenere solo le spese per acquisto di mobilia e non anche spese per il recupero edilizio dell alloggio da ammobiliare, non è chiaro se la detrazione potrà essere fruita dal soggetto che ha eseguito una qualsiasi opera di recupero edilizio atta alla fruizione della detrazione di cui all art. 16-bis del TUIR oppure no. Inoltre, si sa già - attraverso articoli pubblicati sulla stampa specializzata - che sono in corso delle manovre per modificare la norma ed estendere il bonus anche all acquisto di elettrodomestici; quindi, è necessario che al più presto l Amministrazione Finanziaria renda noto il suo pensiero. Tuttavia, in questa sede le considerazioni che allo stato attuale si possono fare sono le seguenti: 1) La detrazione in questione dovrebbe competere a coloro che, in via principale, si avvalgono anche della detrazione maggiorata del 50%, con tetto di spesa massima di euro , per uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nell art. 16-bis, c. 1, del TUIR; pertanto, non solo interventi di ristrutturazione edilizia. Oltre a questi interventi riteniamo che sia incluso anche l acquisto di immobili ristrutturati o restaurati (art. 16-bis, c. 3, del TUIR), posto che l Agenzia delle Entrate nel corpo delle istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi 2013 ha esteso la detrazione maggiorata anche a tale tipologia di interventi, abbracciando la tesi esposta dal Consiglio Nazionale del Notariato. In caso, invece, di interventi solo su parti comuni condominiali oppure acquisto/costruzione di autorimesse o posti auto 2
3 pertinenziali, che godono indubbiamente della detrazione fiscale del 36-50%, la possibilità di accesso al bonus mobili non parrebbe, a logica, possibile anche se il dettato normativo non metterebbe, attualmente, alcun limite in proposito. 2) Come noto, la detrazione maggiorata è entrata in vigore per le spese sostenute a decorrere dal 26/06/2012, mentre il bonus mobili è entrato in vigore dal 06/06/2013: a questo punto ci si chiede se - per usufruire di quest ultima agevolazione - occorra che le spese per l intervento principale siano, in tutto o in parte, sostenute a decorrere dal 06/06/13 oppure possono anche essere state sostenute esclusivamente in precedenza (dal 26/06/12 al 05/06/13). La totale mancanza di indicazioni temporali in tal senso porta a una lettura duplice della norma (a favore o meno delle spese ante 26 Giugno 2012 ). Pertanto, fino a quando non ci saranno chiarimenti, è evidente che nessun dubbio sussiste per il solo caso in cui le spese per l intervento principale cui è agganciato il bonus mobili siano sostenute, almeno in parte, dal 06/06/13. VADEMECUM Qualora un contribuente abbia necessità di procedere immediatamente all acquisto di mobili, la situazione e il comportamento da tenere possono essere illustrati come di seguito: PERIODO DI SOSTENIMENTO SPESA PER INTERVENTO PRINCIPALE BONUS MOBILI CONSIGLIO Solo dal 26/06/2012 al 05/06/2013 Dubbio sulla spettanza Pagare comunque con bonifico (come da indicazioni di cui al successivo punto 3) In parte dal 26/06/2012 al 05/06/2013 e dal 06/06/2013 SI Pagare con bonifico (come da indicazioni di cui al successivo punto 3) Solo dal 06/06/2013 e fino al 31/12/2013 SI Pagare con bonifico (come da indicazioni di cui al successivo punto 3) 3) E previsto dalla norma che le spese per l acquisto dei mobili devono essere documentate, senza null altro specificare. Posto che è pacifico che il contribuente debba essere in possesso di fattura o altro documento fiscale attestante l acquisto, nel silenzio della norma il pagamento potrebbe avvenire con qualunque modalità tracciata (bonifico, assegno, pago-bancomat, carta di credito, per citare i più consueti). Anche in tal caso, per prudenza, fino a quando non sarà chiara la modalità richiesta, 3
4 riteniamo più sicuro eseguire il pagamento mediante bonifico completo, ossia nel quale siano riportati gli stessi elementi richiesti per il bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale e di riqualificazione energetica degli edifici: - causale del versamento (art. 16, c. 2, D.L. 63/2013); - codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus; - codice fiscale/partita IVA del soggetto beneficiario del pagamento. Per quanto riguarda la causale del versamento, il sopra indicato riferimento normativo non fa scattare l applicazione della ritenuta d acconto applicata dagli intermediari finanziari e, del resto, questo appare corretto posto che, oggi come oggi, essa va applicata solo agli interventi veri e propri di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (in relazione ai quali, i riferimenti normativi sono altri). Qualora, invece, l Agenzia delle Entrate indicasse innanzitutto il bonifico quale unica modalità di pagamento ammessa e, in secondo luogo, ritenesse obbligatoria la ritenuta anche per il bonus mobili, il contribuente potrebbe ripetere il pagamento in base alla R.M. n. 55/E del 07/06/2012 (in tema di bonifici incompleti ) senza decadere dalla detrazione. 4) Il bonus mobili è relativo all acquisto di mobili, così genericamente indicati senza altre precisazioni; pertanto, sembra pacifico che i mobili possono essere di qualsiasi natura, ossia non solo in muratura o fissi alle pareti o al pavimento (così come indicato in qualche articolo della stampa specializzata dei giorni scorsi). La norma non parla di elettrodomestici, apparecchi televisivi o computer che, pertanto, salvo estensioni da parte dell Agenzia delle Entrate o emendamenti alla norma, sono esclusi dal bonus. Nessuna precisazione, inoltre, sul fatto che i mobili acquistati debbano sostituirne altri della stessa specie oppure possano avere il requisito della novità ; nel silenzio della norma, entrambe le ipotesi sembrano essere quelle nelle intenzioni del legislatore. INTERVENTI DI RIQUALIIFICAZIONE ENERGETICA In base al testo normativo, dal 6 Giugno 2013 non sono più agevolabili le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Tutti questi interventi erano indicati nel comma 347 della art. 1 della Legge 296/2006. Per questi interventi, pertanto, l unico incentivo cui avvalersi resta il Conto Termico o la detrazione del 36% - 50% nel caso in cui tali interventi rientrino comunque tra quelli di risparmio energetico (di cui al DM 15/02/1992). Resta da capire per coloro che hanno eventualmente già iniziato gli interventi prima del 6 Giugno, contando sulla detrazione del 55%, e magari li hanno anche già 4
5 terminati ma alla suddetta data non hanno ancora effettuato i relativi pagamenti, se potrà esserci un apertura. Per quanto riguarda la detrazione maggiorata del 65%, questa compete su un tetto massimo di spese agevolabili inferiori rispetto ai vecchi limiti, posto che l importo massimo detraibile è rimasto invariato. Nello schema di cui sotto sono indicati i limiti precedenti legati all aliquota detraibile del 55% e quelli nuovi correlati all aliquota del 65%. INTERVENTO Art. 1 Legge 296/2006 DETRAZIONE MASSIMA DEL 55% E LIMITE DI SPESA DETRAZIONE MASSIMA DEL 65% E LIMITE DI SPESA C. 344 (riqualificazione intero edificio) Euro (55% di Euro ,18) Euro (65% di Euro ,15) C. 345 (interventi sull involucro di edifici e loro parti - sostituzione infissi) (55% di Euro ,90) (65% di Euro ,69) C. 346 (installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda) (55% di Euro ,90) (65% di Euro ,69) C. 347 (sostituzione impianti di climatizzazione invernale) Euro (55% di Euro ,45) Euro (65% di Euro ,84) 5
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