LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2013 SC

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1 INFORMATIVA N MARZO 2013 DICHIARAZIONI LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2013 SC Istruzioni mod. UNICO 2013 SC Nel mod. UNICO 2013 SC sono presenti alcune novità connesse con l operatività di una serie di disposizioni fiscali in vigore dal In particolare si segnala: - la presenza nel Frontespizio di 2 nuove caselle per la gestione telematica delle anomalie riscontrate dall Agenzia delle Entrate nei modelli degli studi di settore; - l introduzione a rigo RS113 del riporto dell eccedenza ACE derivante dal mod. UNICO 2012 non utilizzata in quanto eccedente il reddito complessivo netto 2011; - l istituzione del nuovo codice 33 utilizzabile a rigo RF54 per operare la variazione in diminuzione della quota di IRAP versata nel 2012 riferita al costo del personale; - l istituzione nel quadro RQ della Sezione XVIII riservata alle società in perdita sistematica, considerate di comodo per il 2012, al fine della determinazione della maggiorazione IRES. Si segnala, infine, la semplificazione del quadro RU utilizzabile per l indicazione delle informazioni relative all utilizzo dei crediti d imposta concessi a favore delle imprese. ù

2 IF n pagina 2 di 9 Come noto, il mod. UNICO SC è riservato: alle società di capitali residenti (spa, sapa, srl, cooperative, società di mutua assicurazione, società europee ex Regolamento CE n. 2157/2001 e cooperative europee ex Regolamento CE n. 1435/2003); agli enti commerciali residenti; alle società di ogni tipo (escluse le società semplici e le società ed associazioni equiparate ex art. 5, TUIR) ed agli enti commerciali, non residenti e con stabile organizzazione in Italia; ai soggetti tenuti alla dichiarazione dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (società di gestione del risparmio, assicurazioni, banche, ecc., società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ex art. 2117, C.c., in conti individuali dei singoli dipendenti e assicurazioni per i contratti di cui agli artt. 9-ter, D.Lgs. n. 124/93 e 13, comma 2-bis, D.Lgs. n. 47/2000). MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MOD. UNICO 2013 SC Il mod. UNICO 2013 SC relativo ai redditi 2012 va presentato, ai sensi dell art. 2, DPR n. 322/98, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro: il per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare; l ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare (così, ad esempio, una srl con esercizio deve presentare il mod. UNICO 2013 SC entro il ). Si rammenta che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza; la dichiarazione tardiva può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso provvedendo, entro il predetto termine, al versamento della sanzione ridotta pari a 25 (258 x 1/10). La dichiarazione presentata oltre 90 giorni è considerata omessa. Il mod. UNICO 2013 SC, oltre alla dichiarazione dei redditi può contenere la dichiarazione annuale IVA. Si rammenta che quest ultima può essere presentata in forma autonoma in presenza di un saldo a credito (con saldo a debito nel mese di febbraio, al fine di evitare la presentazione della Comunicazione dati IVA). In ogni caso non può essere ricompresa la dichiarazione IRAP che va inviata sempre in forma autonoma. TERMINI DI VERSAMENTO DELL IMPOSTA Il termine di versamento del saldo IRES 2012 e del primo acconto 2013 è fissato: al giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, ossia al (il 16.6 cade di domenica) ovvero con applicazione della maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l anno solare e termine di approvazione del bilancio nei termini ordinari (ossia entro il ); al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per le società con esercizio coincidente con l anno solare e termine di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio (ossia entro il ), con la possibilità di usufruire del differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. In caso di mancata approvazione del bilancio: nel termine ordinario di 120 giorni, il versamento va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta; nel maggior termine di 180 giorni, il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale lo stesso avrebbe dovuto essere approvato; con la possibilità di usufruire del differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. L importo minimo da versare, ovvero rimborsabile o utilizzabile in compensazione è pari ad 12.

3 IF n pagina 3 di 9 RICALCOLO ACCONTO IRES 2013 Come previsto dalla Riforma del lavoro introdotta dalla Legge n. 92/2012 e dalla Finanziaria 2013 (Legge n. 228/2012) a decorrere dal 2013 è ridotta dal 40% al 20% la deducibilità dei costi / spese relative ai veicoli, nonché dal 90% al 70% la deducibilità dei costi/spese delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per la determinazione dell acconto IRES 2013 dovrà essere assunta, quale imposta del periodo precedente (2012), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali. FRONTESPIZIO Nel Frontespizio sono state inserite le seguenti 2 nuove caselle con riferimento all invio della comunicazione da parte dell Agenzia delle Entrate delle anomalie riscontrate nei dati dichiarati nei modelli degli studi di settore: Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all intermediario. Barrando la casella il contribuente comunica all Agenzia delle Entrate di inviare le anomalie riscontrate direttamente all intermediario incaricato della trasmissione telematica; Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore. La casella va barrata per indicare che l intermediario accetta di ricevere la suddetta comunicazione. QUADRO RF DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA Nel quadro RF destinato alla Determinazione del reddito d impresa : a rigo RF1 per la compilazione della casella 2 riservata all evidenziazione delle cause di esclusione dagli studi di settore è stato introdotto il nuovo codice 12 ; 12 Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2012 prevista dal DM nei confronti delle imprese c.d. multiattività, ossia che esercitano più attività che rientrano in studi di settore differenti, qualora l attività prevalente non superi il 70% dei ricavi. L indicazione della causa di esclusione consente all Agenzia delle Entrate di individuare direttamente i soggetti multiattività. Il modello degli studi di settore va comunque compilato.

4 IF n pagina 4 di 9 sono state modificate le istruzioni relative ai righi RF11 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività e RF12 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11. In particolare, a rigo RF11 vanno indicati i redditi dei terreni e/o dei fabbricati, diversi da quelli strumentali e da quelli che costituiscono beni-merce, che concorrono alla determinazione del reddito d impresa su base catastale. Per tali immobili la determinazione del reddito prescinde dagli importi contabilizzati in bilancio. Si rende pertanto necessario: Neutralizzare i costi afferenti contabilizzati Neutralizzare eventuali quote di ammortamento Neutralizzare i proventi contabilizzati Imputare il reddito imponibile determinato secondo le specifiche disposizioni Variazione in aumento Variazione in aumento Variazione in diminuzione Variazione in aumento RF12 RF22, col. 3 RF39 RF11 sono stati istituiti nuovi codici per la compilazione di rigo RF32 Altre variazioni in aumento ; In particolare si segnalano i seguenti nuovi codici: CODICE VARIAZIONE IN AUMENTO Costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose ex DL n. 16/2012. Costi relativi ai beni d impresa, concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non deducibili ex art. 2, comma 36-quaterdecies, DL n. 138/2011. Canoni di locazione finanziaria indeducibili ai sensi dell art. 102, comma 7, TUIR. La variazione in esame interessa i contratti di leasing stipulati dal con una durata inferiore a quella minima fiscale. Infatti, come previsto dal citato comma 7, così come modificato dal DL n. 16/2012 la durata del contratto di leasing non è più vincolante per la deducibilità dei relativi canoni. Per questi ultimi la deducibilità è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all attività esercitata dall impresa. Avendo contabilizzato a Conto economico un ammontare superiore a quanto fiscalmente deducibile si rende necessario apportare una variazione in aumento al fine di rispettare la citata disposizione fiscale. sono stati istituiti nuovi codici per la compilazione di rigo RF54 Altre variazioni in diminuzione ;

5 IF n pagina 5 di 9 In particolare si segnalano i seguenti nuovi codici: CODICE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE Importo deducibile dell IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, versata nel 2012 a titolo di saldo 2011 e acconto Canoni di locazione finanziaria deducibili ex art. 102, comma 7, TUIR, qualora già imputati a Conto economico nei precedenti periodi d imposta. Di fatto la variazione in esame per il 2012 non trova applicazione. la Sezione Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi è stata rivista. In particolare va evidenziato che: la casella Esclusione / Disapplicazione presente nel mod. UNICO 2012 SC, è stata ora suddivisa in 2 distinte caselle denominate rispettivamente Esclusione e Disapplicazione società di comodo. Nella casella esclusione è stato aggiunto il nuovo codice 12 per le società consortili ; sono state introdotte le seguenti 2 nuove caselle: Start-up, utilizzabile dalle società c.d. start-up innovative per indicare la non applicazione, ex art. 26, comma 4, DL n. 179/2012, della disciplina delle società di comodo ed in perdita sistematica; Impegno allo scioglimento, da barrare se la società, in stato di liquidazione, assume, con la presente dichiarazione, l impegno di cui alla lett. a), punto 1 dei Provvedimenti e , ovvero l'impegno alla cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. In tale caso non va compilata la casella Disapplicazione società di comodo ; dalla Sezione Prospetto interessi passivi non deducibili è stato eliminato il rigo RF122; la c.d. Robin tax ora va indicata nel quadro RS a rigo RS114. QUADRO RQ IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI Nel quadro RQ è presente la Sezione XVIII Maggiorazione IRES per i soggetti c.d. non operativi utilizzabile da parte delle società in perdita sistematica nel triennio , considerate di comodo per il 2012.

6 IF n pagina 6 di 9 Si evidenzia la necessità per le società in esame di indicare a rigo RS79 l ammontare dell acconto IRES 2012 rideterminato, assumendo quale imposta del 2011 quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all art. 2, commi da 36-quinquies a 36-octies, DL n. 138/2011. QUADRO RU CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE Il quadro RU, riservato ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni in forma di crediti d imposta, è stato interamente rivisto. In particolare, la Sezione I è ora multi modulo e va utilizzata per indicare la maggior parte dei crediti d imposta previsti, ciascuno identificato da uno specifico codice da riportare a rigo RU1, col. 1 Codice credito. I codici da riportare a rigo RU1, col. 1, sono così individuati: Per le seguenti tipologie di credito d imposta sono previste, invece, specifiche Sezioni: Sezione II Caro petrolio Sezione III Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche Sezione IV Nuovi investimenti aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, Legge n. 296/2006 Sezione V Altri crediti d imposta

7 IF n pagina 7 di 9 È inoltre stata modificata la modalità di esposizione dei crediti d imposta ricevuti e trasferiti. Nelle singole Sezioni, infatti, sono stati inseriti appositi righi per l indicazione di tali importi, i cui dati vanno inoltre esposti, rispettivamente, nelle Sezioni VI-A e VI-B. È presente infine la Sezione VI-C contenente le informazioni relative al limite di utilizzo dei crediti d imposta (corrisponde alla Sezione XXV del mod. UNICO 2012 SC). QUADRO RV RICONCILIAZIONE DATI OPERAZIONI STRAORDINARIE Nel quadro RV, rispetto allo scorso anno, sono stati introdotti i seguenti 2 nuovi righi: rigo RV66 Eccedenze d imposta, da utilizzare per indicare le eventuali eccedenze d imposta (IRES, Robin tax, tassa etica, maggiorazione per le società di comodo, ecc.);

8 IF n pagina 8 di 9 rigo RV67 Deduzione per capitale proprio investito (ACE), da utilizzare per evidenziare la quota di agevolazione ACE non utilizzata dalla società fusa / scissa / incorporata e trasferita a seguito dell operazione straordinaria (tale importo va ricompreso a rigo RS113, col. 10). QUADRO RS PROSPETTI VARI Nel quadro RS si evidenziano, in particolare, le seguenti novità: introduzione del rigo RS103 Perdite istanza rimborso da IRAP, riservato alle società che hanno presentato l istanza di rimborso IRES a seguito dell indeducibilità dell IRAP relativa alle spese del personale, evidenziando maggiori perdite d impresa utilizzabili nel mod. UNICO 2013 SC. A tal fine vanno indicate separatamente le perdite utilizzabili in misura limitata (col. 1) rispetto a quelle in misura piena (col. 2); nella Sezione Deduzione per capitale investito proprio (ACE) : a rigo RS113, è stata aggiunta una nuova colonna. Ora a col. 10 Eccedenza pregressa, va riportato l ammontare del rendimento nozionale indicato a rigo RS113, col. 11 del mod. UNICO 2012 SC, che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto 2011; è stato inserito il nuovo rigo RS114, nel quale vanno riportati gli importi (Eccedenza pregressa / Rendimenti totali / Eccedenza riportabile) relativi al rendimento nozionale ai fini della Robin Tax; è stato inserito il nuovo rigo RS115, nel quale vanno riportati gli importi (Eccedenza pregressa / Rendimenti totali / Eccedenza riportabile) relativi al rendimento nozionale ai fini della maggiorazione IRES per le società non operative. è stata introdotta la nuova Sezione Zona franca urbana del Comune di L Aquila che va compilata dalle piccole e micro imprese localizzate all interno della Zona franca urbana del Comune di L Aquila (ZFU) che intendono usufruire dell agevolazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP prevista dall art. 1, comma 341, lett. a) e b), Legge n. 296/2007. Il DM , emanato ai sensi dell art. 70, comma 2, Legge n. 1/2012, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione della disposizione in esame.

9 IF n pagina 9 di 9 QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI Il quadro RX si compone delle seguenti 3 Sezioni: Sezione I Sezione II Sezione III Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione Determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta Va evidenziato, in particolare, che la Sezione III è stata rivista al fine dell esposizione dei dati relativi alla determinazione del saldo IVA da versare o a credito, così come presente nel quadro VX del mod. IVA 2013, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2013 SC.

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