CONVENZIONE. La Fondazione e il Consorzio saranno di seguito definiti congiuntamente come le Parti, * * *
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- Stefania Ruggiero
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1 CONVENZIONE FONDAZIONE Floresta Longo, con sede in Roma, Viale Liegi, n. 58, C.F , rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, qui di seguito denominata anche la Fondazione e Co.Fi.San. Consorzio Fidi Sanitario S.c.p.a., corrente in Catania (CT), Piazza Michelangelo Buonarroti, n. 22, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA , di seguito denominato anche il Consorzio La Fondazione e il Consorzio saranno di seguito definiti congiuntamente come le Parti, * * * 1) Con la presente convenzione, avente fra le parti valore di legge ad ogni effetto, la Fondazione si impegna a prestare, nei confronti di ciascun associato del Consorzio, servizi di assistenza e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro come pedissequamente indicati nell allegato A alla presente scrittura, nonché nei termini e secondo le modalità indicate in seno alle condizioni generali di contratto di consulenza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro di cui all allegato B alla presente scrittura. 2) La Fondazione si impegna a prestare le attività di consulenza e assistenza scelte dal singolo associato del Consorzio tra quelle previste nell Allegato A applicando una riduzione del 30% ai compensi generalmente calcolati per i clienti in settori di attività e con dimensioni aziendali affini a quelli dell associato medesimo. 3) La presente convenzione non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno posti a carico della parte che, in ragione della propria condotta, ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio. Fondazione Floresta Longo Sede legale: Viale Liegi, Roma Tel Fax Sede operativa: Via De Caro, Catania - Tel Fax fondazione@fla.it
2 Letto, confermato e sottoscritto in Catania il Il Consorzio Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore in data 27 febbraio 2004, consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, il legale rappresentante autorizza la FONDAZIONE Floresta Longo al trattamento dei dati personali al solo fine dell espletamento delle attività rientranti nella presente Convenzione. Il Consorzio Fondazione Floresta Longo Sede legale: Viale Liegi, Roma Tel Fax Sede operativa: Via De Caro, Catania - Tel Fax fondazione@fla.it
3 Allegato A A. Attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro A.1 Svolgimento dell attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) da parte di professionista qualificato. A.2 Revisione, aggiornamento ed integrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, della documentazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza, valutazione del rischio da stress lavorocorrelato). A.3 Organizzazione della riunione periodica nelle unità produttive che occupano un numero di lavoratori maggiore o uguale a 15 (art. 35, d. lgs. 81/2008). A.4 Organizzazione, con frequenza annuale, dell esercitazione antincendio nelle unità produttive tenute alla redazione del piano di emergenza (allegato VII 7.4. d. m ). A.5 Assistenza sull individuazione e sulla nomina delle figure afferenti il servizio di prevenzione e protezione e la squadra per l emergenza (d. lgs. 81/2008 e s.m.i.). A.6 Consulenza in materia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). A.7 Consulenza in materia di aspetti interpretativi relativi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A.8 Consulenza in materia di problematiche di natura pratica e/o operativa relative all adeguamento delle condizioni lavorative alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A.9 Assistenza in occasione di visite ispettive in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro da parte degli organi competenti. A.10 Assistenza diretta all esecuzione di ogni attività di natura tecnica e/o organizzativa necessaria all adeguamento delle condizioni lavorative alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle norme tecniche applicabili. B. Attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro B.1. Attività di formazione generale e specifica (corso di 8 ore) per ogni lavoratore già impiegato o neoassunto (art. 37, d. lgs. 81/2008; accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011). B.2. Attività di formazione per addetti al primo soccorso (corso di 12 ore allegato IV d.m , n. 388), da espletarsi secondo necessità, garantendo la continua presenza di almeno n. 2 addetti in organico. B.3. Attività di formazione per addetti antincendio (corso di 4 ore d.m ), da espletarsi secondo necessità, garantendo la continua presenza di almeno n. 2 addetti in organico. B.4. Attività di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (corso di 32 ore art. 37, d. lgs. 81/2008), da espletarsi secondo necessità. B.5. Attività di formazione particolare aggiuntiva per preposti, (corso di 8 ore art. 37, d. lgs. 81/2008; accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011), da espletarsi secondo necessità. B.6. Attività di formazione specifica per dirigenti, (corso di 16 ore art. 37, d. lgs. 81/2008; accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011), da espletarsi secondo necessità.
4 Allegato B CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 1) Condizioni generali di convenzione Le presenti condizioni generali di convenzione per servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro vengono sottoscritte dal Committente il quale le accetta interamente considerandole parte integrante degli accordi pattuiti con la, sita in Roma, Viale Liegi, n. 58, C.F.: , nel seguito anche denominata La Fondazione. 2) Durata La convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione della medesima e si intende automaticamente rinnovata per l analogo periodo di tempo e, così, di triennio in triennio, salva disdetta, liberamente effettuabile da ciascuna delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno sei (6) mesi prima della scadenza, rispettivamente, presso il domicilio legale della Fondazione o la sede legale del Committente. L anticipata disdetta della convenzione effettuata in dispregio del termine di preavviso contrattualmente previsto determinerà la prosecuzione dell incarico fino alla prevista scadenza contrattuale e il correlato obbligo del Committente di versare il corrispettivo delle prestazioni convenute ed eseguite. 3) Rivalutazione compenso I costi dei servizi convenuti saranno sottoposti ad automatico adeguamento annuale in conformità alla variazione percentuale dell Indice ISTAT del costo della vita per le famiglie degli operai e impiegati. 4) Assunzione di responsabilità La Fondazione ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro con la compagnia assicuratrice LLOYD S, polizza n. A con un massimale di ,00 (euro un milione/00). 5) Comunicazioni via posta elettronica La Fondazione si impegna a istituire, per conto del Committente, una casella di posta elettronica le cui credenziali di accesso sono riportate all Allegato B.1 cui invierà ogni comunicazione relativa alle prestazioni oggetto della convenzione. Nel caso di svolgimento dell incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) da parte di professionista individuato dalla Fondazione, tale casella di posta elettronica sarà impiegata per le comunicazioni rivolte dall R.S.P.P. al Committente nella persona del datore di lavoro, come individuato dall art. 2, comma 1, lett. b, del d. lgs. 81/2008. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, il Committente dichiara espressamente di riconoscere la suddetta casella di posta elettronica quale unico mezzo legale per le comunicazioni tra il R.S.P.P. e il datore di lavoro, che si impegna a visualizzare periodicamente i messaggi di posta ricevuti. Questi ultimi potranno anche contenere indicazioni specifiche su eventuali fattori di rischio in materia di sicurezza sul lavoro individuati dal R.S.P.P. nello svolgimento del proprio incarico. 6) Solve et repete La sottoscrizione della convenzione costituisce a tutti gli effetti, un vero e proprio riconoscimento da parte del Committente degli importi dovuti a titolo di corrispettivo e concordati tra le parti, pattuendosi espressamente come il Committente non potrà in alcun modo, ai sensi e per gli effetti dell art c.c., sospendere, nemmeno parzialmente, il versamento dei compensi dovuti, né opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute alla Fondazione, restando il Committente obbligato ad effettuarle entro i termini pattuiti. Ogni azione o eccezione da parte del Committente, relativa alle prestazioni eseguite dalla Fondazione, potrà essere svolta o azionata giudizialmente solo una volta effettuati integralmente i versamenti dei compensi concordati, con esclusione di qualsivoglia facoltà di sospensione. 7) Clausola risolutiva espressa Il mancato ottemperamento degli obblighi posti a carico del Committente in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dei compensi sanciti nella convenzione, darà facoltà alla Fondazione di risolvere la medesima convenzione con effetto immediato, fermo restando il diritto della Fondazione di percepire il compenso maturato fino alla data di esercizio della facoltà di risoluzione, nonché del maggior danno subito. 8) Foro competente Per qualunque controversia dovesse insorgere ai fini dell interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania. 9) Modifiche Le presenti condizioni generali di contratto contengono la manifestazione integrale della volontà delle parti e potranno essere modificate unicamente per atto scritto. Esse sono state predisposte da entrambe le parti che, lettale e approvatale, le sottoscrivono. 10) Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rinvia alle norme del codice civile in materia. 9) Il Committente 1
5 Allegato B Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 cod. civ. le parti, dopo avere dato analitica lettura, approvano specificamente per iscritto le condizioni generali di contratto: 1) Condizioni generali di contratto; 2) Durata; 3) Rivalutazione compenso; 4) Assunzione di responsabilità ed obblighi del professionista; 5) Comunicazioni via posta elettronica; 6) Solve et repete; 7) Clausola risolutiva espressa; 8) Foro competente; 9) Modifiche; 10) Rinvio. Il Committente 2
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