DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

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1 Regolamento Cassa Edile Macerata di cui all art 7 dello Statuto del , approvato dal Comitato di Gestione n 346 del 5 novembre (In rosso le modifiche apportate) ARTICOLO 1 DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI Con decorrenza dal periodo di paga di novembre 2002, la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, da redigersi su moduli predisposti dalla Cassa Edile della Provincia di Macerata, sulla base della modulistica unificata approvata dalla CNCE per tutto il territorio nazionale e messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere trasmessa telematicamente tramite MUT alla sede della Cassa Edile medesima, entro il 25 giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. La Cassa Edile applicherà, per le denunce trasmesse in ritardo, le seguenti penali: a) L impresa non beneficerà, in caso d omesso o tardivo invio della denuncia, della eventuale norma premiale; b) L impresa verrà invitata a farlo entro 15gg, in caso di mancata risposta, l impresa verrà segnalata come irregolare in BNI SIRCE; c) La denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio dell attività produttiva; d) In caso d omesso invio della denuncia di cui sopra, l Ente rilascerà certificato negativo di regolarità contributiva ai fini della legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni compreso DURC-BNI-SIRCE. I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante. ARTICOLO 2 Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione di quanto a lei eventualmente dovuto, a qualsiasi titolo. ARTICOLO 3 CONTRIBUTI DOVUTI DALLE IMPRESE MODALITA DI VERSAMENTO Le imprese iscritte sono tenute al versamento degli accantonamenti nella misura determinata dai contratti collettivi in vigore e da calcolarsi sulla massa salari prevista dal CCNL. Sono altresì tenute al versamento dei seguenti contributi sempre nella misura prevista dai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi Provinciali vigenti da calcolarsi sulla massa salariale prevista per il calcolo degli accantonamenti. a) Contributo Cassa Edile; b) Contributo per anzianità professionale edile (Ape) c) Quote di adesione contrattuale; d) Accantonamento GNF; e) Ogni altro contributo previsto da CCNL e CIPL. Pagina 1/5

2 ARTICOLO 4 I contributi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Macerata devono essere accantonati dalle imprese con versamenti mensili posticipati entro 25 giorni dalla scadenza dei periodi di paga cui si riferiscono. Le imprese che versano successivamente a tale termine verranno segnalate come irregolari in BNI SIRCE. a) A carico di chi adempie con ritardo i versamenti, la Cassa Edile applicherà, a titolo di risarcimento danni e rimborso maggiori spese una sanzione amministrativa in misura pari al TUS (tasso ufficiale di sconto) vigente nel periodo di competenza, per i giorni di ritardo, assumendo a base di calcolo l anno commerciale di 360 giorni; b) L importo della sanzione di cui al punto precedente, sarà richiesto all impresa per il periodo di competenza ottobre settembre d ogni anno, qualora l importo delle sanzioni per il periodo considerato superi, i 100 uro; c) L impresa potrà, in via eccezionale, in caso di tardivo versamento, richiedere la rateizzazione dei contributi ed accantonamenti da versare; d) Il versamento effettuato oltre i termini indicati determina una posizione di irregolarità, fino al giorno del versamento, segnalata alla BNI-SIRCE; e) Nel caso in cui il tardivo versamento si protragga oltre il 35 giorno dalla fine del mese cui il versamento si riferisce, la Cassa Edile invierà alle ditte ritardatarie un sollecito mensile via PEC con richiesta di versamento dei contributi pregressi; f) Nel caso in cui il tardivo versamento si protragga oltre il 90 giorno dalla fine del mese cui si riferisce, con procedura ordinaria, il Comitato di Presidenza, avvierà l iter per procedere con azione giudiziaria contro le imprese morose, per il recupero dei contributi e/o accantonamenti dovuti e degli interessi di mora da addebitare per il ritardato versamento; g) Nel caso di azione Legale, in presenza di cantieri utili si autorizza lo stesso a scrivere alle Stazioni Appaltanti ed ai Committenti, nel caso in cui l inadempienza dell Impresa si protragga oltre i 15gg. si autorizza a segnalare anche all Osservatorio per i Lavori pubblici della Regione Marche. ARTICOLO 5 Tutti i versamenti di cui agli articoli precedenti potranno essere effettuati tramite qualsiasi Istituto di Credito che provvederà al loro accredito a favore della Cassa Edile presso gli Istituti di Credito prescelti dal Comitato di Gestione. ARTICOLO 6 Di tutti i versamenti ricevuti, l Istituto comunicherà alla Cassa Edile mediante lettera d accreditamento dei versamenti effettuati da ciascuna impresa. Il Comitato di Gestione potrà regolare i rapporti con gli Istituti di Credito incaricati delle riscossioni mediante uno o più conti correnti in relazione alle eventuali esigenze amministrative e contabili. Di tutti gli accrediti ricevuti dagli Istituti di Credito, la Cassa Edile indipendentemente dalla tenuta di uno o più conti correnti, dovrà provvedere alla separata contabilizzazione dei versamenti in modo che, in ogni momento, possa rilevarsi la situazione economico e finanziaria dei vari fondi in essere. Pagina 2/5

3 ARTICOLO 7 CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITA DEI VERSAMENTI. A richiesta dei singoli datori di lavoro e/o delle stazioni appaltanti, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare una dichiarazione attestante l avvenuto adempimento di tutti gli obblighi verso di essa previsti dal presente Regolamento compreso il DURC. Il rilascio della regolarità dei versamenti è in ogni modo subordinato al fatto che l impresa abbia provveduto, per il periodo considerato, agli adempimenti amministrativi e contributivi nei confronti della Cassa Edile di Macerata compresi quelli di cui all art 4. E prevista la possibilità, in via del tutto eccezionale la rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell Impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi previo richiesta scritta, con la conseguente regolarizzazione ai fini DURC in BNI- SIRCE a condizione che vengano rispettati tutti i seguenti criteri: a) Versamento tramite bonifico bancario di un terzo delle somme arretrate all atto della firma della rateizzazione; b) Indicazione obbligatoria su apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, dei Cantieri con l indirizzo del Committente e/o Stazione Appaltante, importo dei lavori ed inizio e fine presunta dei lavori; c) Interessi del 3% su base annua applicata per dodicesimi sugli importi arretrati rateizzati; La rateizzazione è concessa per un massimo di 6 rate mensili, con la contestuale correntezza, sia delle denunce mensili dei lavoratori occupati sia dei versamenti, durante tutto il periodo di rateizzazione; Il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell impresa ai fini DURC in BNI SIRCE; Al mancato pagamento della prima rata, revoca automatica della rateizzazione concessa, segnalazione in BNI-SIRCE ai fini DURC e/o regolarità, ed affido della pratica al Legale per il recupero del credito; Le rateizzazioni sono deliberate dal Comitato di Presidenza, con successiva ratifica del Comitato di Gestione. Sull eventuale DURC rilasciato positivo, in caso di impresa rateizzata, va dichiarata tra le note la dicitura Impresa con rateizzazione in corso. ARTICOLO 8 Presso la Cassa Edile sono istituite: a) L anagrafe dei datori di lavoro denuncianti; b) L anagrafe degli operai iscritti; c) L anagrafe dei Consulenti delle imprese iscritte; ARTICOLO 9 Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere trascritti gli importi relativi a ciascun periodo di paga, delle singole percentuali e contributi di cui al precedente art. 3 secondo le denunce e i versamenti pervenuti. ARTICOLO 10 Sulle schede intestate ai singoli operai devono essere trascritti, per ogni periodo di paga, ed in unica cifra, gli importi versati per l accantonamento di cui all art. 3 quali risultano dalle relative denunce nominative. Dopo il primo periodo di paga, e in corrispondenza a ciascun periodo di paga successivo, deve essere indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo dei versamenti effettuati per i titoli in parola, in capo ad ogni singolo lavoratore. Pagina 3/5

4 ARTICOLO 11 L iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile avviene contestualmente con l invio degli elenchi nominativi dei dipendenti da parte dell impresa. ARTICOLO 12 A richiesta di ciascun lavoratore, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare un documento attestante la sua iscrizione e, sempre a richiesta, qualsiasi altra documentazione riguardante la sua posizione. ARTICOLO 13 La Cassa Edile provvede mediante bonifico bancario o mediante intestazione degli assegni bancari per l importo delle percentuali che risultano essere accantonate a favore di ciascun lavoratore sempre che gli accantonamenti siano stati effettuati entro il termine stabilito all art. 4 del presente regolamento. ARTICOLO 14 Gli importi di cui al primo comma dell art. 3 che per qualsiasi ragione non fossero ritirati dagli interessati o dai loro aventi diritto entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati su apposito capitolo. Gli importi accantonati nell apposito capitolo di cui al precedente comma possono essere richiesti, entro e non oltre i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge, dal lavoratore interessato o dai suoi aventi causa e liquidati dalla Cassa. Trascorso il termine come previsto nel primo comma, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Comitato di Gestione, per le forme d assistenza gestite dalla Cassa Edile della Provincia di Macerata. ARTICOLO 15 Ai fini del presente regolamento, per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa Edile della Provincia di Macerata si rendono liquidi ed esigibili, si intende quella d emissione degli assegni di pagamento e/o bonifici e mandati postali. ARTICOLO 16 La Cassa Edile non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi d effettiva comprovata necessità da parte dei richiedenti ed a insindacabile giudizio del Comitato di Gestione. Tali provvedimenti dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione e per importi limitati e comunque con garanzia di apposite riserve costituite con risorse annualmente determinate e stanziate preventivamente. ARTICOLO 17 Gli spostamenti dei fondi devono essere effettuati esclusivamente con la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente della Cassa Edile. Per il pagamento delle spese di gestione si deve provvedere con prelievi dall apposito conto a mezzo di assegni di conto corrente con mandati con firma abbinata del Presidente e Vice Presidente della Cassa Edile. Per le spese minute si provvederà attraverso un fondo cassa che sarà periodicamente reintegrato. PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MACERATA ARTICOLO 18 La Cassa Edile provvede alle prestazioni previste dalle vigenti norme del contratto collettivo nazionale e provinciale di lavoro ed inoltre a quelle forme di assistenza di carattere morale, culturale, professionale ed economico che, ai sensi dello statuto e nel contesto degli accordi contrattuali, potranno essere stabilite dal Comitato di Gestione, nei limiti delle disponibilità dei fondi esistenti. Il Comitato di Gestione può per oggetti limitati e per funzioni esclusivamente consultive delegare l esame di particolari problematiche a Comitati ristretti delegati, coordinati dalla Direzione e formati da due membri del Comitato di Gestione delegati rispettivamente dalle OOSS datoriali e dei lavoratori eventualmente supportati dal Collegio Sindacale e da consulenti esterni individuati. Per tali funzioni anche in base all impegno necessario sarà riconosciuto un gettone di presenza ai membri delegati nella misura stabilita dal Comitato di Gestione. Pagina 4/5

5 ARTICOLO 19 Possono fruire delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile soltanto gli operai iscritti alla Cassa medesima. ARTICOLO 20 Per ottenere le prestazioni assistenziali deliberate dal Comitato di Gestione, i lavoratori debbono presentare domanda scritta a mezzo di moduli all uopo predisposti, corredata dalla necessaria documentazione indicata dal Comitato di Gestione. Di tale documentazione gli uffici competenti debbono effettuare il completo controllo della sussistenza dei requisiti necessari per la liquidazione degli importi, lasciando evidenza di tale esame agli atti della Cassa Edile. ARTICOLO 21 Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma ai lavoratori deve essere effettuata la registrazione cronologica in apposito registro con l indicazione degli importi erogati. Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficiari precisando le causali dell erogazione. ARTICOLO 22 Le norme che regolano le varie forme di assistenza e l ammontare delle somme ad esse riservate sono deliberate di anno in anno dal Comitato di Gestione in considerazione delle disponibilità accertate nell anno precedente. Pagina 5/5

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