SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEI DIRITTI SPECIALI (LEGGE N. 762/1973) Art. 1 - Oggetto del Regolamento

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1 SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEI DIRITTI SPECIALI (LEGGE N. 762/1973) Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 507/1993, l applicazione nel territorio di questo Comune dei diritti speciali sui beni e sulle merci immesse al consumo senza Dazi Doganali, Iva ed Accise, riservati dall art.11 della Legge n.1438/1948 in combinato disposto con l art. 1 della Legge n.762/1973, ai territori extradoganali individuati come Zone Franche o Punti Franchi, ossia i territori dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione - diritto che compete anche ai sensi dell art. 92 del Trattato di Roma ratificato con Legge n.1203/1957, che ritiene compatibili con il mercato comune, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico dei territori che soffrono (come la Sardegna) di uno svantaggio determinato dalla posizione geografica ultraperiferica (dell Isola), che ne ha determinato lo spopolamento, impedendone di conseguenza lo sviluppo economico, con conseguente grave, messa a rischio della pace sociale. Visto l art. 12 della Legge Costituzionale n. 3/1948 che ha previsto l istituzione di Punti Franchi nel territorio della Sardegna; Che i suddetti punti franchi erano disciplinati dalla Legge n.1424/1940 e dal D.lgs. n. 268/1948 che individuano i punti franchi e le zone franche come territori extradoganali, Visto l art. 11 della Legge n.1438/1948 che ha concesso al territorio extradoganale della Provincia di Gorizia in quanto zona franca, l immissione in consumo nel suddetto territorio, in esenzione - dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine - dei prodotti e delle materie prime per l industria, indicate nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle annesse, Vista la Legge n.384/1954 (articolo unico) che ha esteso al Comune di Livigno il diritto a riscuotere imposte di consumo (diritti speciali) sui quantitativi dei generi introdotti in esenzione da dazi doganali e da altre imposte già previste per il territorio extradoganale di Gorizia dalla Legge n.1438/1948, imposte di consumo che potevano essere riscosse direttamente dai suddetti comuni (come tributi comunali), Visto il D.L. n.1351/1964 convertito nella Legge n.28/1965 che estende i benefici di cui all art. 11 della Legge n.1438/1948 (immissione in consumo di beni e merci senza dazi doganali e tributi fiscali) anche ai residenti nei territori svantaggiati come individuati all art. 92 del suddetto Trattato di Roma, ossia i territori ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione 1

2 Visti anche gli l'artt. 8,10,12,13 dello Statuto Sardo Legge Costituzionale n.3 del 1948; Visto anche il D.lgs. n. 114/16 artt. 8,14,18; Visto il Regolamento UE n. 952/13 Codice Doganale dell'unione e quelli di attuazione; Vista la Sentenza del 1 giugno 2017 della Corte di Giustizia Europea emessa nel Procedimento C- 571/15; Vista la Circolare dell'agenzia delle Dogane n.8/d del ; Considerato che il regime giuridico e la gestione dei punti franchi (istituiti in Sardegna con l art. 12 della Legge Costituzionale n. 3/1948) risultava allora disciplinato come detto, dal D.lgs. n.268/1948, dove: all art. 3 si prevede che le aree costituite in punto franco sono considerate fuori dalla linea doganale a norma dell art. 1 della Legge n.1424/1940 e all art. 4: si prevede che il carattere di extradoganalità si estende all uso e al consumo delle merci e dei materiali nazionali, all art. 8: che i punti franchi sono disciplinati dalle disposizioni dei Codici della Navigazione e dalle altre leggi e regolamenti, relativi all uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all esercizio della Polizia marittima, all art. 9: che l amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Provveditorato del Porto (attuale Autorità Portuale) che è tenuto a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza, a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e per il personale di vigilanza e a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi. Competenze attualmente affidate all Autorità Portuale istituita con Legge n.84/1994 e dopo le modifiche apportate con l art. 100 della Legge n.342/2000. Vista la Legge n.762/1973 (art. 1) che ha istituito nei territori extradoganali individuati dall art.1 della Legge n.1438/1948, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti da destinare alle popolazioni residenti in detti territori, ai sensi della Legge n.623/1949, un diritto speciale sui generi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte,ossia gli attuali Dazi Doganali, Iva ed Accise; Considerato che i punti franchi dell Isola sono stati disciplinati con la Legge Regionale n. 22/1953 (art. 2) e che l art. 2 del D.P.R. n. 43/73 T.U. doganale, aveva assimilato nell unico concetto di extradoganalità sia i puniti franchi, che le zone franche e i depositi franchi; Considerato che il diritto alla zona franca al consumo di cui alla Legge n.623/1949, compresi i diritti speciali, previsti dalla Legge n.762/73 risultano confermati per la Sardegna dalla Legge n.122/1983, che all art. 1 esclude dall applicazione dell imposta sul valore aggiunto (Iva) le merci e i prodotti consumati dai residenti nel territorio della Sardegna, che possono chiedere il rimborso dell Iva pagata ma non dovuta, con le modalità previste dall art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con l art. 30 e dell art. 7 dello stesso decreto (D.P.R. n. 633/72), e che dette modalità di rimborso sono state confermate dalla Legge n.342/2000 art. 41, 46 e 52; Considerato che l art. 3 e 16 della Sesta Direttiva n.77/388/cee del Consiglio del 17 maggio 1977 (con la quale è stata prevista l armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con base imponibile uniforme) ha escluso dall applicazione del suddetto tributo (Iva) le merci destinate ad essere immesse nei territori in regime di Zona Franca ai sensi della Direttiva n.69/75/cee, intitolata Armonizzazione delle norme degli Stati 2

3 Membri in tema di Zone Franche e dove si prevede che per territori extradoganali, qualunque nome gli si dia, si debbono intendere i territori dove non si pagano dazi doganali Iva ed Accise; Considerato che la extradoganalità dell Isola della Sardegna è stata confermata dal D.lgs. n. 75/1998, che è emanato in attuazione del suddetto art. 12 dello Statuto Regionale Sardo che ha istituito le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegati o collegabili con le modalità previste dal Codice Doganale Comunitario approvato con Regolamento n.2913/1992 del Consiglio e con il suo regolamento di attuazione approvato con Regolamento Ce n.2454/1993 della Commissione, e dove all art. 166, 167 e 168 del Regolamento n. 2913/1992 si prevede che: - gli stati membri possono destinare parte del loro territorio a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi (art. 167); - le zone franche sono parti del territorio della Comunità separate dalla stessa e dove le merci introdotte si considerano extradoganali (art. 166); - che il controllo sui punti di entrata e di uscita delle merci nelle zone franche sono sottoposte alla vigilanza delle autorità doganali (art. 168); - che le modalità di gestione delle zone franche sono disciplinate anche dalla Circolare n.212 del del Ministero delle Finanze sui servizi doganali. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale della riscossione delle entrate comunali di cui alla Legge n.762/1973 chiamate Entrate Speciali nonché le attività relative alla gestione, all accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflativi, ai diritti del contribuente e ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie di questo Comune. Le disposizioni del presente regolamento per l applicazione dei diritti speciali nelle zone franche della Sardegna sono stabilite secondo i principi dettati dal T.U. sull ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 446/1997 ed in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni sulla gestione delle entrate comunali, ed in particolare di quanto previsto: a) dal D.P.R. n.480/1975 (art.14) b) dal D.P.R. n.348/1979 con il quale sono state trasferite alla Regione Sardegna le funzioni statali nelle materie indicate dagli articoli 3, 4, 5 dello Statuto Speciale e dove all art. 3 del suddetto D.P.R. n.348/79 si prevede che la Regione nell esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui al D.P.R. n.480/1975, può altresì emanare norme di legge con le quali può sub-delegare ai Comuni l esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi, c) dalla Legge n.142/1990, d) dal D.lgs. n. 507/1993, e) dall art.52 del D.lgs. n.446/1997 f) dall art.50 della Legge n. 449/1997, g) dal D.lgs. n.267/2000, h) dall art.78 della Legge n.342/2000, i) dalla Legge n.212/2000, j) dall art.16 e 27 della Legge n.42/2009, k) dall art.16 del D.L. n.138/2011 convertito nella Legge n.148/2011 e di ogni altra disposizione in materia. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. 3

4 Art. 2 - Gestione del servizio 1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico imprenditoriale è effettuata dal Comune in economia diretta, mediante l Ufficio Tributi. 2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, qualora lo ritenesse più conveniente sotto il profilo economico funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 31 e 114 del D.lgs. n. 267/2000, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti all albo previsto dall art. 53 del D.lgs. n.446/1997, in tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto attiene il servizio di controllo, accertamento e riscossione dei diritti speciali. 3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento. Art. 3 - Funzionario responsabile 1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di diritti speciali, sotto la supervisione del Segretario Comunale. 2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 3. In caso di affidamento del servizio ad azienda speciale, la disposizione di cui al precedente paragrafo è di competenza della stessa. 4. Il funzionario è individuato nell ambito dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile del settore. Art. 4 Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore il 1 giorno del mese successivo alla sua approvazione. Art. 5 - Disciplina generale E soggetta al pagamento dei diritti speciali dovuti a questo Ente a norma dell art. 2 della Legge n.762/1973, l introduzione in questo Comune dei seguenti generi: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti, tabacchi lavorati se introdotti dall estero, liquori ed acquaviti, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio, televisori, pelletterie ed articoli di abbigliamento. Art. 6 - Misure dei Diritti Speciali Le aliquote dei diritti speciali si applicano sui valori medi di vendita al dettaglio delle merci di cui al precedente art. 5. Le misure dei diritti speciali sono stabilite annualmente dal Ministero dell Economia e Finanze con proprio decreto, sentito il Comune Capofila di Livigno per quanto concerne le aliquote, misure che per l anno 2017 sono state stabilite con D.M Estratto G.U. n. 305 del

5 Art. 7 - Soggetti attivi e passivi In riferimento alla norma legislativa dettata dalla Legge n.762/1973 ed ai fini applicativi del presente regolamento, devono intendersi: a) soggetti passivi: - la società, il grossista o comunque colui che invia merce verso la zona extradoganale di questo Comune; - colui che introduce materialmente la merce in questo Comune; - l operatore commerciale che acquista la merce per l immissione in consumo. b) soggetto attivo: - Questo Comune mediante il proprio ufficio competente. Art. 8 - Dichiarazioni 1. Chiunque introduca nel territorio di questo Comune generi soggetti a diritto speciale è tenuto a farne denuncia al competente Ufficio Comunale non oltre il giorno successivo, e comunque, prima della consegna dei generi stessi al destinatario. 2. La dichiarazione può essere effettuata mediante: a. apposito modello reperibile presso l Ufficio Diritti Speciali; b. presentazione di idoneo documento da cui risultano quantità, prezzo, tipologie e caratteristiche dei generi introdotti e soggetti ad imposizione; c. presentazione anche elettronica della fattura d acquisto. 3. L operatore commerciale che acquista generi soggetti a diritto speciale è tenuto a produrre idonea denuncia d introduzione al competente Ufficio Comunale, entro il terzo giorno successivo a quello dell introduzione. Qualora l ultimo giorno utile per la denuncia dovesse cadere in giorno festivo o di chiusura dell Ufficio Comunale, tale scadenza slitterà al primo giorno lavorativo successivo. Gli obblighi derivanti dal presente articolo rivestono carattere di solidarietà fra i diversi soggetti passivi. Art. 9 - Autorizzazione preventiva 1. L introduzione in questo Comune dei tabacchi lavorati, della benzina, del gasolio, del petrolio è soggetta ad autorizzazione preventiva rilasciata dall Ufficio Diritti Speciali di questo Comune. 2. L operatore che intende introdurre i generi di cui al precedente comma nel territorio extradoganale di questo Comune, deve preventivamente ottenere dall Ufficio Comunale apposita autorizzazione in duplice copia. 3. La prima parte dell autorizzazione sarà utilizzata dall operatore agli effetti doganali e fiscali (dichiarazione di esportazione), mentre la seconda parte servirà quale modulo di denuncia di introduzione, da prodursi all Ufficio Diritti Speciali entro i termini di cui al precedente articolo Le autorizzazioni sono valide per l anno solare in corso alla data di rilascio. 5

6 5. Le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere riconsegnate integre nelle due copie all Ufficio Comunale per l annullamento. 6. Le autorizzazioni per l introduzione della benzina, gasolio e petrolio non saranno rilasciate in numero superiore a venti (20) per volta allo stesso operatore. 7. Il rilascio di ulteriori autorizzazioni, successive alle prime, è subordinato alla regolarizzazione di quelle rilasciate in precedenza, per cui potranno essere rilasciate altrettante nuove autorizzazioni, pari al numero di quelle regolarizzate. 8. Le autorizzazioni per l introduzione di tabacchi lavorati saranno rilasciate ogni due mesi in numero congruo alla copertura dell assegnazione bimestrale spettante a ciascun operatore. 9. Ogni deroga a quanto disposto nel presente articolo, determinata da particolari condizioni e/o ad esigenze, dovrà essere valutata ed autorizzata di volta in volta dal responsabile del servizio. 10. Fatta salva l autorizzazione preventiva rilasciata dall Ufficio Tributi ai sensi del precedente comma 1, il gasolio destinato ad uso riscaldamento dovrà essere colorato a cura dell importatore con idoneo prodotto tracciante che ne permetterà l immediata individuazione prima che il prodotto venga introdotto nel territorio comunale. 11. Il gasolio cosi trattato potrà essere utilizzato esclusivamente ad uso riscaldamento essendo di fatto vietato ogni altro uso di tipo aziendale o privato. 12. La variazione della destinazione d uso di merci introdotte a tariffa agevolata dei diritti speciali comporta reato penale perseguibile a norma di legge. Art Versamento del diritto speciale 1. Il versamento del diritto speciale sui generi soggetti a tale diritto è devoluto a questo Comune solidalmente fra chi introduce la merce e colui che l acquista per la sua immissione in consumo, entro il termine di tre (3) giorni dalla data della sua introduzione, contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente articolo Il versamento dovrà essere effettuato presso l Ufficio Diritti Speciali del Comune mediante pagamento diretto, di cui l Ufficio rilascerà apposita ricevuta, ovvero mediante delega perpetua allo stesso Ufficio per l addebito delle singole quietanze presso un istituto di credito, di cui dovranno essere fornite le relative coordinate. 3. La delega di addebito della quietanza presso un istituto di credito sarà valida fino a quando il titolare non produrrà apposita comunicazione scritta di cessazione o di variazione. 4. Ogni responsabilità inerente il buon fine della delega di addebito rimane a carico del titolare, il quale, nel caso l istituto di credito segnalato non provvedesse al saldo, sarà soggetto, oltre al versamento del diritto speciale dovuto, a sanzione per omesso versamento entro i termini di legge a norma del successivo articolo 13. Art Controllo sulle introduzioni Il Comune ha facoltà di procedere al controllo sulle introduzioni indicate all art. 5 del presente regolamento. A tale scopo i funzionari ed agenti del Comune addetti al servizio di accertamento e riscossione dei diritti speciali, muniti di apposito documento di riconoscimento, potranno accedere nei locali di vendita e relativi depositi o magazzini per farvi le necessarie verifiche e controlli. Analogamente potranno effettuare gli occorrenti controlli sui veicoli adibiti al trasporto delle merci entro tutto il territorio comunale, onde accertare l effettiva corrispondenza della dichiarazione d introduzione con la merce importata dal soggetto passivo, il quale è tenuto a prestare la massima assistenza per rendere possibili i controlli di cui trattasi. 6

7 Art Rettifica ed accertamento d ufficio Entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione di cui al precedente art. 8 è stata o doveva essere presentata, il Comune può procedere a rettifica o ad accertamento d ufficio, notificando ai soggetti passivi solidalmente coobbligati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che l hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama, salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L atto di cui al precedente comma, in quanto autonomamente impugnabile presso la Commissione Tributaria Provinciale a norma dell art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, deve essere redatto secondo le vigenti disposizioni in materia e deve contenere tutti i dati identificativi relativi ai soggetti passivi, alle caratteristiche della merce accertata, nonché l importo dei diritti speciali dovuti con le relative sanzioni ed interessi, se e in quanto dovuti, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Art. 13 Sanzioni Amministrative 1. Alle violazioni riferite all omessa o infedele dichiarazione di cui all art. 8 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall art. 23 del D.lgs. n. 507/1993 come modificato dall art. 12 del D.lgs n. 473/ Alle violazioni relative all omesso o parziale versamento del diritto speciale di cui al precedente art.10, si applicano le sanzioni previste dall art.13 del D.lgs. n.471/ All omessa risposta a questionari, all omessa presentazione di documentazione richiesta sarà applicata una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di Euro ad un massimo di Euro. 4. Ogni altra violazione alle norme stabilite dal presente regolamento sarà punita con l applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di Euro ed un massimo di Euro. 5. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, debitamente motivato, dovrà essere notificato ai soggetti passivi interessati entro il termine di 150 giorni dall accertamento delle violazioni. 6. Fatta salva l autonoma applicazione della sanzione amministrativa prevista dal precedente comma 4, le violazioni alle disposizioni di cui all art. 9 comma 3, saranno perseguite con l applicazione di una sanzione amministrativa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti speciali evasi, e denunciate ai competenti organi di giustizia per l applicazione della procedura penale a norma dell art. 102 della Legge Doganale, in quanto applicabile e compatibile. Art Interessi 1. Sulle somme dovute e recuperate oltre i termini previsti dal precedente art. 10 si applicano gli interessi in misura del vigente tasso legale ragguagliato su base giornaliera. 2. La stessa misura di interessi prevista dal precedente comma spetta al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito pagamento. Art Prescrizione 1. L azione del Comune per esigere il pagamento delle somme accertate ai fini del diritto speciale di cui alla Legge n.762/1973, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data in cui l accertamento è divenuto definitivo. 7

8 2. Il diritto al rimborso di somme versate e non dovute si prescrive con il decorso di due anni dalla data di avvenuto pagamento Art Contenzioso Avverso gli atti di accertamento o di liquidazione del tributo e ammesso ricorso alle Commissioni Tributarie Provinciali competenti per territorio, a norma e nei termini di cui al D.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Art Procedimento esecutivo 1. Per la riscossione coattiva delle entrate di pertinenza, il Comune procede mediante ingiunzione fiscale secondo quanto disposto dal R.D. n. 639/1910 e dalla normativa vigente. 2. Il funzionario responsabile del relativo procedimento è individuato nel Dirigente coordinatore (Segretario Comunale) il quale è l unico soggetto competente alla firma delle ingiunzioni fiscali e di tutti gli atti conseguenti e successivi. 8

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