della Regione Toscana venerdì, 30 marzo 2018 Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze

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1 Anno XLIX Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 12 venerdì, 30 marzo 2018 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 21 marzo 2018, n. 12 SOMMARIO Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in comune di Livorno. Codice Identificativo di Gara (CIG): AF3. Codice Unico di Progetto (CUP): J43B Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale. pag. 4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 13/R Soggetti beneficiari e misura della garanzia del fondo di rotazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti). 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 14/R Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali). 7 SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Ricorsi Ricorso promosso dalla Regione Toscana avverso L. n. 205/17 - Finanziaria SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 21 marzo 2018, n. 19 OCDPC n. 482/ ordinanze commissariali n. 55/2017, n. 56/2017, n. 13/2018 e n. 14/ Int. Cod. 2017ELI0153 Adeguamento idraulico corsi d acqua area di Quercianella e Chioma - 2 stralcio - affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativo al ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 21 marzo 2018, n. 20 D.L. 91/ D.L. 133/ Accordo di Programma del intervento codice 09IR002/ G4 - Casse di espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli. Impegno di spesa in favore di E Distribuzione S.p.A. per spese preliminari allo spostamento di linee elettriche interferenti. Codice commessa ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 21 marzo 2018, n. 21 OCDPC n. 482/ ordinanze commissariali n. 55/2017, 56/2017 e 14/ intervento codice: 2017ELI servizio di Elaborazione del quadro conoscitivo e individuazione di eventuali azioni integrative per la mitigazione del rischio idraulico a seguito dellevento calamitoso del 9-10 settembre 2017 in Provincia di Livorno - esito procedura. Codice Identificativo di Gara (CIG): C0. Codice Unico di Progetto (CUP): J13B ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 27 marzo 2018, n. 22 D.L. 91/ D.L. 133/ Accordo di Programma del intervento codice LU064A/10-1 n. 64 Lavori di completamento consolidamento ed adeguamento statico e geometrico degli argini del fiume Serchio in destra e sinistra idraulica tratto compreso tra S. Anna e confine con la provincia di Pisa II e III lotto - revoca avvalimento e individuazione del Settore Genio Civile Toscana Nord quale Settore Regionale per la prosecuzione del contratto di manutenzione per l impianto idrovoro P1 Rio Freddanella stipulato con la ditta M.I.S.A. S.r.l. 40 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 27 marzo 2018, n. 23 L. 228/ art. 1 c O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. Intervento codice 2012EAR conso-

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 lidamento argine destro del torrente Esse di Foiano interessato dall evento dell 11 e 12 novembre recupero somma liquidata in eccedenza. 42 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 27 marzo 2018, n. 24 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/ D.L. 133/2014 conv. in L. 164/ Accordo di Programma del Terzo Atto Integrativo - approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l attuazione degli stessi. 44 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 27 marzo 2018, n. 25 D.L. 91/ D.L. 133/ Accordo di Programma del Intervento codice 09IR002/ G4. Affidamento del servizio di supporto tecnicospecialistico per la definizione degli aspetti architettonici e finalizzato all acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all art. 146 comma 10 del D. Lgs. 42/2004 relativamente all intervento di Casse di espansione di Figline lotto Prulli e lotto Leccio. CIG: DA. CUP: D17B

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 21 marzo 2018, n. 12 Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: Preambolo SOMMARIO Art. 1 - Obiettivi Art. 2 - Destinatari Art. 3 - Avvio dell attività Art. 4 - Prodotti Art. 5 - Requisiti dei locali Art. 6 - Locale polifunzionale Art. 7 - Autocontrollo Art. 8 - Regolamento di attuazione Art. 9 - Sanzioni PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, lettere c) e n), dello Statuto; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare); Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); Visto l accordo 29 aprile 2010 (Accordo tra il Governo, le regioni e province autonome relativo a Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari ); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale); Considerato quanto segue: 1. L agricoltura su piccola scala è un agricoltura di basso impatto ambientale in quanto prevede colture diversificate, l impiego ridotto della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori; 2. L agricoltura di dimensione contadina contribuisce inoltre alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate, al mantenimento della biodiversità e degli equilibri idrogeologici in zone marginali e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso, che costituisce una risorsa inestimabile per il territorio toscano; 3. L agricoltura italiana e quella toscana in particolare sono ampiamente caratterizzate dalla presenza di aziende di piccole dimensioni che contribuiscono in maniera rilevante al valore complessivo della produzione agricola nazionale; 4. Da tempo si avverte pertanto la necessità di una legge che salvaguardi i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali, tipici della realtà toscana, e che permetta agli agricoltori e alle aziende agricole di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro esclusiva produzione nella propria abitazione o nei locali dell azienda o in apposito locale polifunzionale;

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Nel rispetto del principio stabilito dal pacchetto igiene, secondo cui la responsabilità della sicurezza alimentare spetta in primo luogo all operatore, si prevede l emanazione da parte della Giunta regionale di linee guida per le modalità di effettuazione dell autocontrollo; 6. Per l individuazione dei requisiti strutturali e igienici dei locali si prevede l emanazione di un regolamento; Approva la presente legge Art. 1 Obiettivi 1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la presente legge detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui all articolo 4, destinati alla degustazione effettuata presso l azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio della provincia in cui insiste l azienda e nel territorio delle province contermini. di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l impresa. 2. L esercizio dell attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agri colo, a norma dell articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57). Art. 4 Prodotti 1. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d igiene per gli alimenti di origine animale. Art. 2 Destinatari 1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono: a) imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile; b) coltivatori diretti di cui all articolo 2083 c.c.; c) cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori. Art. 3 Avvio dell attività 1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all articolo 4, sono soggette a notifica sanitaria ai sensi dell articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento 2. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari. Art. 5 Requisiti dei locali 1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all articolo 4 sono svolte presso i locali della propria azienda o abitazione. 2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. 3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui all articolo 6, sono specificati con il regolamento di cui all articolo 8, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e si curezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/ La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d uso dello stesso. 5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all articolo 4, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all articolo 8 e purché le lavorazioni e le

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 trasformazioni avvengano in maniera distinta dall uso domestico del locale. Art. 6 Locale polifunzionale 1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all articolo 4 è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico; b) le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all articolo Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disin fezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione. Art. 7 Autocontrollo 1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/ La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, emana linee guida relative alle procedure di autocontrollo. Art. 8 Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e con fezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/ Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 9 Sanzioni 1. Chiunque non effettui la notifica di cui all articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/ CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). 2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 marzo 2018 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposte di legge del Consiglio regionale 17 giugno 2016, n. 99 Proponenti: Consiglieri Fattori, Sarti Proposta di legge del Consiglio regionale 22 giugno 2016, n. 100 Proponenti: Consiglieri Spinelli, Marras,Anselmi, Mazzeo, Bugetti, Bezzini, Nardini Assegnata alla 2^ Commissione consiliare Messaggio del testo unificato della Commissione in data 9 marzo 2018 Approvata in data 13 marzo 2018 Divenuta legge regionale 5/2018 (atti del Consiglio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 13/R Soggetti beneficiari e misura della garanzia del fondo di rotazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti). La Giunta regionale ha approvato

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: SOMMARIO Art. 1 - Modifiche all articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009 Art. 2 - Modifiche all articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuale) e in particolare l articolo 9; a tutti coloro che svolgono attività professionali di tipo intellettuale, senza distinzioni; 2. è inoltre opportuno aumentare l importo dei prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/ La lettera b) del comma 1 dell articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in mate ria di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali. Fon do di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) è sostituita dalla seguente: b) professionisti prestatori d opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.. 7 Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in mate ria di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 gennaio 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 gennaio 2018; Visto il parere della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 febbraio 2018; Visto l ulteriore parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, n. 157; Considerato quanto segue: 1. il Consiglio regionale con mozione n. 777 del 26 aprile 2017 ha impegnato la Giunta a modificare la disposizione del regolamento relativa ai soggetti beneficiari della garanzia del fondo regionale di rotazione per le professioni, per consentire l accesso ai benefici Art. 2 Modifiche all articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/ Alla lettera b) del comma 6 dell articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole ,00 euro sono sostituite dalle seguenti: ,00 euro.. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 23 marzo 2018 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 14/R ROSSI Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali). La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: SOMMARIO

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 Art. 1 - Oggetto (articolo 10 della l.r. 17/2017) Art. 2 - Modalità di presentazione dell istanza per il riconoscimento del distretto rurale (articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 17/2017) Art. 3 - Procedure per il riconoscimento del distretto rurale (articolo 8, comma 2 della legge regionale 17/2017) Art. 4 - Contenuti necessari del progetto economico territoriale (articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2017) Art. 5 - Aggiornamento del progetto economico territoriale (articolo 7, comma 4 della legge regionale 17/2017) Art. 6 - Contenuti necessari della relazione annuale (articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 17/2017) Art. 7 - Monitoraggio sul distretto rurale (articolo 6 della legge regionale 17/2017) Art. 8 - Revoca del riconoscimento del distretto rurale (articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 17/2017) PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) e in particolare l articolo 10; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell 11 gennaio 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5. Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2018, n. 44 (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 Nuova disciplina dei distretti rurali ); Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 14 febbraio 2018; Visto l ulteriore parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5. Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, n. 171; Considerato quanto segue: 1. in attuazione dell articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) il presente regolamento disciplina le procedure per il riconoscimento del distretto rurale e specifica i contenuti degli atti e dei documenti necessari al riconoscimento; 2. poiché la valutazione del progetto economico del distretto rurale comprende varie competenze, è prevista l istituzione di una specifica commissione tecnica di valutazione a supporto della competente struttura della Giunta regionale. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto (articolo 10 della l.r. 17/2017) 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) di seguito deno minata legge regionale. Art. 2 Modalità di presentazione dell istanza per il riconoscimento del distretto rurale (articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 17/2017) 1. L istanza di riconoscimento del distretto rurale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale dal soggetto referente del distretto rurale, di cui all articolo 6 della legge regionale. All istanza sono allegati i seguenti documenti: a) l accordo di distretto di cui all articolo 4 della legge regionale; b) il regolamento di funzionamento dell assemblea di distretto di cui all articolo 5, comma 3 della legge regionale; c) il progetto economico territoriale di cui all articolo 7 della legge regionale. 2. La mancanza anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l irricevibilità dell istanza. Art. 3 Procedure per il riconoscimento del distretto rurale (articolo 8, comma 2 della legge regionale 17/2017) 1. Ai fini del riconoscimento del distretto rurale è nominata, ai sensi dell articolo 7, comma 1 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) una commissione tecnica di valutazione composta da 3 membri scelti tra soggetti esperti all interno della Dire zione regionale competente. 2. La commissione di valutazione di cui al comma 1

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 procede all istruttoria dell istanza di riconoscimento del distretto rurale sulla base dei criteri previsti dall articolo 8, comma 1 della legge regionale ed, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, presenta al dirigente della competente struttura della Giunta regionale il parere tecnico, redatto in conformità all allegato 1 al presente regolamento. 3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale provvede con decreto al riconoscimento del distretto rurale sulla base delle risultanze istruttorie della commissione di cui al comma L allegato 1 di cui al comma 2 può essere aggiornato con decreto dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale. Art. 4 Contenuti necessari del progetto economico territoriale (articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2017) 1. Il progetto economico territoriale contiene: a) la correlazione delle azioni con gli elementi dell accordo; b) il ruolo dei soggetti aderenti all accordo e la descrizione delle azioni che realizzano; c) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse; d) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale e l indicativo cronoprogramma delle azioni; e) una relazione contenente: 1) la dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all identificazione territoriale del distretto e alla sua costituzione; 2) la diagnosi territoriale dell impatto atteso sugli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio da cui devono emergere i punti di forza e di debolezza; 3) l indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l operato del distretto. Art. 5 Aggiornamento del progetto economico territoriale (articolo 7, comma 4 della legge regionale 17/2017) 1. Il soggetto referente elabora le proposte di modifica del progetto economico territoriale e le invia all assemblea di distretto per l approvazione. 2. Il soggetto referente invia il nuovo progetto economico territoriale e il relativo verbale dell assemblea di distretto alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall approvazione. 3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale valuta il contenuto dei documenti di cui al comma 2 e, con decreto, esprime parere in relazione al mantenimento o meno del riconoscimento. Art. 6 Contenuti necessari della relazione annuale (articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 17/2017) 1. Il soggetto referente del distretto rurale entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale, invia alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti avente i seguenti contenuti necessari: a) per ogni soggetto aderente all accordo di distretto di cui all articolo 4 della legge regionale descrizione della effettiva partecipazione alle attività del distretto rurale; b) la descrizione delle attività svolte nel corso dell anno precedente e gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati nel progetto economico territoriale; c) eventuali problematiche emerse nell attuazione del progetto economico territoriale; d) aggiornamento del crono programma delle azioni. 2. La relazione annuale è approvata dall assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera b) della legge regionale. Art. 7 Monitoraggio sul distretto rurale (articolo 6 della legge regionale 17/2017) 1. La competente struttura della Giunta regionale verifica la relazione di cui all articolo 6 e valuta il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento di distretto rurale e, se del caso, può richiedere integrazioni o approfondimenti su ulteriori elementi inerenti le attività del distretto rurale. Art. 8 Revoca del riconoscimento del distretto rurale (articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 17/2017) 1. La revoca del distretto rurale riconosciuto è disposta con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. 2. Nelle ipotesi di cui all articolo 9 della legge regionale il dirigente della competente struttura della Giunta regionale trasmette una comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca, stabilendo un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato 9

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 le irregolarità. Scaduto il termine il riconoscimento del di stretto rurale è revocato. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Ricorsi Ricorso promosso dalla Regione Toscana avverso L. n. 205/17 - Finanziaria ROSSI Firenze, 23 marzo 2018 SEGUE ALLEGATO

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19 SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 21 marzo 2018, n Vista l ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 con cui il Commissario delegato ha disposto modifiche alle disposizioni approvate con l ordinanza commissariale n. 56/2017; Vista l ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi; OCDPC n. 482/ ordinanze commissariali n. 55/2017, n. 56/2017, n. 13/2018 e n. 14/ Int. Cod. 2017ELI0153 Adeguamento idraulico corsi d acqua area di Quercianella e Chioma - 2 stralcio - affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativo al Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in comune di Livorno. Codice Identificativo di Gara (CIG): AF3. Codice Unico di Progetto (CUP): J43B IL COMMISSARIO DELEGATO Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi metereologi verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno; Vista l ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti,in provincia di Livorno ; Vista l ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell articolo 1, comma 2 OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture a supporto alla propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative; Vista l ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Com missario delegato, ai sensi dell articolo 1, comma 3 OCDPC n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Inter venti; Vista l ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l attuazione degli interventi ed, in particolare, l Alle gato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal commissario delegato avvalendosi della Regione To scana; Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l intervento Cod. 2017ELI0153 Adeguamento idraulico corsi d acqua area di Quercianella e Chioma - 2 stralcio per un importo di ,00, così come modificato dall O.C.D.14/2018, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa; Considerato che nell ambito del sopracitato intervento Cod. 2017ELI0153 si rende necessario conferire un Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in Comune di Livorno; Visti: - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; - la L.R. 38/2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Richiamate le delibere di Giunta Regionale numeri 438/2016, 1305/2016 e 643/2017 in relazione alle modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall art. 31 comma 8 e dall art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti; Ritenuto opportuno, per far fronte all acquisizione dell Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in Comune di Livorno - Codice Identificativo di Gara (CIG): AF3, ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante START;

20 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Francesco Pistone, per l affidamento del servizio sopra indicato, ha invitato a presentare offerta con lettera d invito Prot del 23/02/2018, tramite la piattaforma Start, l Associazione Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci, con sede in Viale Nazario Sauro n Livorno P.I C.F ; Ritenuto quindi di approvare la sopra citata lettera d invito, contenente le condizioni prestazionali del servizio, Prot del 23/02//2018, Allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, nella quale non si è ritenuto di richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di affidamento diretto e valutata anche la tipologia e l importo del servizio affidato; Accertato che la documentazione è stata compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale e presentata sulla piattaforma START nei termini indicati nella lettera di invito dall Associazione Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G.Bacci, con sede in Viale Nazario Sauro n Livorno P.I C.F , e specificatamente: - offerta economica; - dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell art. 1341, II comma, del codice civile; - modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; Valutato che l offerta presentata risponde alle esigenze dell Amministrazione e risulta congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e so stanziale quale allegato B; Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 643/2017, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio resa durante il proce dimento dal soggetto aggiudicatario, dando atto dell efficacia dell aggiudicazione; Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi del art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nell ambito dell intervento 2017ELI0153 Adeguamento idraulico corsi d acqua area di Quercianella e Chioma -2 stralcio il Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in Comune di Livorno per l importo complessivo di euro 2.000,00 oltre l IVA nei termini di legge, nel ri spetto del principio di rotazione ai sensi dell art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dato atto dell efficacia dell aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge; Ritenuto pertanto di assumere a favore dell Associazione Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci, con sede in Viale Nazario Sauro n Livorno P.I C.F (cod. contspc 2619), i cui dati sono riportati nell allegato B, un impegno per la somma complessiva di euro 2.440,00 a valere sul capitolo n della contabilità speciale n che presenta la necessaria disponibilità; Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui l amministrazione dispone l ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d invito; Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT - SA; ORDINA Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 1. di approvare la lettera d invito di richiesta di offerta economica relativa al Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in Comune di Livorno -Codice Identificativo di Gara (CIG) AF3 nell ambito dell intervento 2017ELI0153, inviata tramite la piatta forma START con Prot del 23/02/2018 all Associazione Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci, con sede in Viale Nazario Sauro n Livorno P.I C.F (cod. contspc 2619), che si allega come allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 2. di approvare l offerta economica presentata dall Associazione Consorzio per il Centro Interuni versitario di Biologia Marina ed Ecologia Ap plicata G. Bacci P.I C.F , che si allega come allegato B al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, pari al prezzo complessivo offerto di euro 2.000,00 oltre l IVA 22% nei termini di legge, così come descritto in narrativa; 3. di aggiudicare il Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in Comune di Livorno -Codice Identificativo di Gara (CIG) AF3 nell ambito dell intervento 2017ELI0153 all Associazione Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci, con sede in Viale

21 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 Nazario Sauro n Livorno P.I C.F (cod. contspc 2619), per l importo complessivo di euro 2.000,00 oltre IVA 22% nei termini di legge, dato atto dell efficacia dell aggiudicazione; 4. di impegnare la somma complessiva di euro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), di cui euro 2.000,00 per la prestazione oltre IVA 22% per euro 440,00, per il Servizio di caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini della barra di foce del Botro Quercianella in Comune di Livorno -Codice Identificativo di Gara (CIG) AF3 a favore dell Associazione Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci, con sede in Viale Nazario Sauro n Livorno P.I C.F (cod. contspc 2619), i cui dati sono riportati nell allegato B alla presente ordinanza a farne parte integrante e sostanziale, sul capitolo 3113 della contabilità speciale n che presenta la necessaria disponibilità; 5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui l amministrazione dispone l ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d invito; di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all Associazione Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci con le modalità di cui all art. 8 Corrispettivo, fatturazione e pagamento della lettera di invito; 7. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT - SA; 8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinaria e di emergenza. Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell art. 18 della L.R. 23/2007. E escluso dalla pubblicazione l allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale. Il Commissario Delegato Enrico Rossi SEGUE ALLEGATO

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37 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 21 marzo 2018, n. 20 D.L. 91/ D.L. 133/ Accordo di Programma del intervento codice 09IR002/ G4 - Casse di espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli. Impegno di spesa in favore di E Distribuzione S.p.A. per spese preliminari allo spostamento di linee elettriche interferenti. Codice commessa d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati; e) che l attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116; IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO Visto l art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali; Visto in particolare, il comma 11 dell art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto Sblocca Italia e, in particolare, l articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede: a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli eco sistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contem poraneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE; Visto l art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione , da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane; Richiamato l Accordo di Programma per l utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del e registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2015; Vista l Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del avente ad oggetto D.L. 91/2014 conv. in L. 116/ D.L. 133/2014 conv. in L. 164/ Accordo di Programma del Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l attuazione degli interventi ; Vista l Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto D.L. 91/2014 conv. in L. 116/ D.L. 133/204 conv. in L. 164/ Accordo di Programma del Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l attuazione degli stessi ; Vista l Ordinanza del Commissario di Governo contro

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