UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

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1 REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE Emanato con Decreto Rettorale n. 380 del 11/02/2015 ART. 1 E' istituito presso il Consiglio degli Studenti l'albo delle Organizzazioni Studentesche dell'università degli Studi di Torino (in seguito denominato Albo). Ogni anno l'ateneo consente, tramite le strutture competenti, l'iscrizione dei soggetti interessati all Albo. Il periodo di iscrizione va dal 1 febbraio al 31 maggio di ogni anno e ne sarà data comunicazione tramite avviso sul portale di Ateneo ed all indirizzo istituzionale agli studenti ART. 2 Hanno titolo all'iscrizione all Albo le seguenti categorie di soggetti: a. Le associazioni studentesche promuoventi attività di interesse generale d'ateneo o attività di interesse per uno specifico settore disciplinare, o Dipartimento o Scuola dell'ateneo; b. Le cooperative a carattere prevalentemente mutualistico che svolgono attività a beneficio di studenti dell'ateneo; c. Le rappresentanze studentesche; d. I gruppi informali di studenti che promuovono attività di interesse generale o per uno specifico settore o Dipartimento o Scuola dell'ateneo. ART. 3 Per avere titolo all'iscrizione all'albo le organizzazioni studentesche di cui al precedente articolo: 1) Devono svolgere attività rivolte prevalentemente agli studenti dell'ateneo 2) Non devono avere scopo di lucro 3) Non devono avere perso l onorabilità di cui all art.18 del regolamento per l elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari. Tali attività devono svolgersi principalmente presso le strutture dell'ateneo. Inoltre: 1) le associazioni devono: a. Avere uno Statuto registrato e uniformato ai principi di democraticità, libera partecipazione, antirazzismo e antisessismo, e avere organi direttivi composti in maggioranza da studenti iscritti all Università di Torino; b. Avere un codice fiscale assegnato dall agenzia delle entrate; c. Avere organi direttivi composti in maggioranza da studenti iscritti all'università di Torino; DDSS - Segreteria di Direzione Tel ; segreteria.didastu@unito.it; Pagina 1 di 5

2 d. Contare almeno 40 soci iscritti presso l'università di Torino (se associazioni di interesse generale) o 20 soci iscritti presso l'università di Torino (se associazioni di interesse per uno specifico settore disciplinare o Dipartimento o Scuola). 2) Le cooperative devono: a. Avere carattere prevalentemente mutualistico e svolgere attività rivolte principalmente agli studenti dell'ateneo, avvalendosi del lavoro dei propri soci-studenti. b. Avere la maggioranza dei loro amministratori costituita da studenti iscritti presso l'università di Torino. c. Contare almeno 30 soci iscritti presso l'università di Torino. 3) Le rappresentanze studentesche devono essere costituite esclusivamente da studenti dell Ateneo. Possono essere: d'ateneo, di Scuola, di Dipartimento, di Corso di Studio. Per avere titolo all'iscrizione esse devono contare: a. Se di Ateneo, almeno 30 componenti di cui almeno 10 rappresentanti eletti presso gli organi accademici, in carica al momento della richiesta di iscrizione all'albo, di cui almeno 2 in organi centrali dell'ateneo; b. Se di Scuola, almeno 20 componenti di cui almeno 1 rappresentante nominato presso il relativo Consiglio di Scuola e almeno 5 rappresentanti degli studenti, in carica al momento della richiesta, eletti presso i Consigli di Dipartimento afferenti alla medesima Scuola. I 5 rappresentanti dei Dipartimenti non dovranno appartenere tutti allo stesso Consiglio di Dipartimento; c. Se di Dipartimento, almeno 10 componenti di cui almeno 1 rappresentante eletto presso il relativo Consiglio di Dipartimento, in carica al momento della richiesta di iscrizione all' Albo; d. Se di Corso di Studio, almeno 5 componenti, di cui almeno 1 rappresentante eletto presso il relativo Consiglio di Corso di Studio, in carica al momento della richiesta di iscrizione all'albo; Nel computo totale dei componenti rientrano anche i rappresentanti eletti. Il rappresentante eletto in più organi accademici è computato una sola volta, come componente dell'organo indicato dalla organizzazione richiedente. Ai fini del presente regolamento sono considerati rappresentanti eletti presso gli organi centrali dell'ateneo anche i rappresentanti degli studenti eletti presso l'ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) e il Comitato Universitario per lo Sport (CUS), nonché i membri del Consiglio degli Studenti, titolari e sostituti. 4) I gruppi informali di studenti devono essere costituiti esclusivamente da studenti dell'ateneo e contare almeno: a. 20 componenti, se esercitano le loro attività nell'ambito di più Dipartimenti; b. 10 componenti, se esercitano le loro attività prevalentemente nell'ambito di un solo Dipartimento. In presenza dei necessari requisiti, un'organizzazione può richiedere, con una singola domanda, l'iscrizione all'albo in più categorie. I contributi e i finanziamenti eventualmente riservati alle organizzazioni iscritte all'albo sono ripartiti tra le categorie di cui all' art.2. La medesima organizzazione non può concorrere all assegnazione di contributi e finanziamenti destinati a diverse categorie, anche se risulta iscritta in più categorie dell'albo. DDSS - Segreteria di Direzione Tel ; segreteria.didastu@unito.it; Pagina 2 di 5

3 ART. 4 L'ammissione all'albo è deliberata dalla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 7. La domanda di ammissione deve essere redatta da parte del legale rappresentante o responsabile del gruppo. La domanda di ammissione deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati: a. La denominazione dell'organizzazione; b. L'indicazione della sede o di altro recapito; c. La descrizione delle attività dell'organizzazione e la finalità, con particolare riferimento all'ultimo anno; d. Per le associazioni: le generalità dei soci e dei membri degli organi direttivi, con specifica indicazione del legale rappresentante; e. Per le cooperative: le generalità dei soci e dei membri degli organi direttivi, con specifica indicazione del legale rappresentante; f. Per le rappresentanze studentesche: le generalità dei componenti, gli organi accademici di appartenenza dei componenti rappresentanti degli studenti e l'indicazione di un responsabile o referente; g. Per i gruppi informali: le generalità dei componenti e l'indicazione di un responsabile o referente; h. La scansione di un documento di identità (Carta di identità, o passaporto) sottoscritto da ciascun componente della organizzazione; i. La scansione della smart card o athena card o libretto universitario sottoscritta/o da ciascun componente della organizzazione, se regolarmente iscritto presso UniTO; j. Solo per le associazioni e le cooperative, la scansione dello statuto. Inoltre devono essere rispettate le seguenti indicazioni: a. I componenti totali devono essere in numero uguale o superiore ai minimi indicati all'art. 3. b. Non è ammessa la sottoscrizione di più domande di iscrizione da parte delle stesse persone. Tuttavia, lo stesso rappresentante degli studenti eletto presso un Consiglio di Dipartimento o di Corso di Studio può sottoscrivere la domanda di iscrizione di una rappresentanza studentesca di Dipartimento o Corso di Studio e di una rappresentanza studentesca d'ateneo. c. Ogni componente dell'organizzazione indicato nella domanda, se iscritto all'università degli Studi di Torino, deve specificare il proprio numero di matricola. A partire dall'anno 2015, nel caso in cui un'organizzazione studentesca sia già iscritta all'albo, potrà, tramite il proprio legale rappresentante o responsabile del gruppo, rinnovare di diritto la sua iscrizione all'albo. L'autocertificazione, passibile di controllo a campione, deve assicurare che l'organizzazione abbia mantenuto i requisiti previsti dal presente regolamento. Per le modalità di controllo a campione si rimanda all art.7 del presente regolamento. ART. 5 La cancellazione delle organizzazioni dall'albo è disposta, su proposta della Commissione Paritetica, con Decreto Rettorale, nei seguenti casi: a. Formale rinuncia; DDSS - Segreteria di Direzione Tel ; segreteria.didastu@unito.it; Pagina 3 di 5

4 b. Mancata richiesta di rinnovo (autocertificazione); c. Venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento; d. Mancato rispetto delle finalità istitutive dell'organizzazione o delle finalità previste nel presente Regolamento; e. Atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'università degli Studi di Torino; f. Irregolarità nella gestione dei fondi e degli spazi ottenuti (di cui all'art. 6); g. Perdita della onorabilità di un componente della organizzazione di cui all art.18 del regolamento per l elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari; h. Altri gravi motivi. ART. 6 Solo le organizzazioni iscritte all'albo possono ottenere contributi erogati dall'ateneo e l'assegnazione di spazi all'interno degli edifici universitari finalizzati ad attività delle organizzazioni studentesche. ART. 7 La commissione paritetica, istituita per decreto rettorale per decidere sulle domande di iscrizione all'albo, è costituita da: a. Un componente nominato dal Senato Accademico b. Un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione c. Il Direttore della Direzione competente per materia d. Tre componenti nominati dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti La commissione valuta le DOMANDE DI ISCRIZIONE e, a campione, le DOMANDE DI AUTOCERTIFICAZIONE entro il mese di settembre. Il campione di controllo delle domande di autocertificazione verrà estratto in maniera casuale. I criteri per la approvazione delle domande di iscrizione e di autocertificazione consistono nella presenza (per l iscrizione) e nel mantenimento (per l autocertificazione) dei criteri di cui agli articoli 2,3 e 4 del presente regolamento ART. 8 È ammesso ricorso al Magnifico Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione delle decisioni della commissione di cui all'art. 7. ART. 9 L'amministrazione dell'ateneo, per lo svolgimento delle attività istituzionali di supporto alla didattica, di tutorato ed orientamento, deve tenere conto delle attività svolte e dei servizi resi dalle organizzazioni iscritte all'albo ove ne sia previsto l'impiego dai regolamenti di Ateneo o dalla normativa vigente. DDSS - Segreteria di Direzione Tel ; segreteria.didastu@unito.it; Pagina 4 di 5

5 ART. 10 L'elenco delle organizzazioni iscritte all' Albo è pubblicato sul portale web dell'ateneo. Ogni organizzazione iscritta può richiedere la pubblicazione in appositi spazi resi disponibili sul portale d'ateneo di una sintetica esposizione delle proprie iniziative, indirizzando la richiesta al Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti segnala annualmente all'ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario ed a ogni altro ente interessato l'elenco delle organizzazioni iscritte all' Albo. Inoltra alle organizzazioni iscritte: a. Le informazioni ricevute dall'amministrazione dell'ateneo e da altri enti relative a bandi di concorso per assegnazione contributi; b. Le convocazioni delle sedute allargate del Consiglio degli Studenti; c. Ogni altra iniziativa di interesse. ART. 11 L'interpretazione del presente regolamento spetta alla commissione paritetica di cui all'art.7. ART. 12 Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, dopo l'approvazione da parte degli organi, accademici competenti. Ogni sua modifica è approvata dagli organi accademici competenti, su proposta del Consiglio degli Studenti. DDSS - Segreteria di Direzione Tel ; segreteria.didastu@unito.it; Pagina 5 di 5

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