Bologna, 3 maggio A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi
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1 Bologna, 3 maggio 2017 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto CIRCOLARE N. 6 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 (C.D. MANOVRINA D APRILE ) In data 24 aprile 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge n. 50 (c.d. manovrina d aprile ), in vigore dalla medesima data, che - a dispetto del nome - ha introdotto importanti novità in materia fiscale, alcune delle quali già operative. In particolare, sono state introdotte le seguenti disposizioni: modifiche alla compensazione dei crediti tributari nel modello F24 (già operative dal 24 aprile 2017); modifiche alla detrazione dell IVA sugli acquisti (già operative dal 24 aprile 2017); introduzione del regime fiscale delle locazioni brevi (disposizione operativa dal 1 giugno 2017); modifiche al regime dello split-payment o della scissione dei pagamenti (operative dal 1 luglio 2017); definizione agevolata delle liti fiscali (con scadenza 30 settembre 2017); estensione dell istituto del reclamo e della mediazione in materia di giustizia tributaria (operativa dal 1 gennaio 2018); aumento delle aliquote IVA (operativo dal 1 gennaio 2018);
2 2 altre disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), IRI (Imposta sul Reddito degli Imprenditori) e Patent Box. Nella presente Circolare Vi illustriamo le novità che ad oggi sono già operative, mentre rimandiamo ad una futura Circolare l illustrazione delle novità che hanno un impatto postergato, che potrebbero essere anche modificate in sede di conversione in Legge del Decreto. 1. Modifiche alla compensazione dei crediti tributari nel modello F24: visto di conformità Il Decreto Legge n. 50/2017 ha disposto una vera e propria stretta all utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, che agisce su due fronti: il visto di conformità e l utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) per tutti i soggetti titolari di partita IVA. Per quanto riguarda il visto di conformità, ricorderete che fino al 23 aprile 2017, per utilizzare i crediti fiscali (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione orizzontale 1 in F24 per un importo eccedente i euro, era necessaria l apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali tali crediti emergevano. La novità consiste nel fatto che dal 24 aprile 2017 il limite oltre il quale è richiesta l apposizione del visto di conformità è stato abbassato da a euro per tutti i crediti fiscali. Vi ricordiamo che il visto di conformità può essere apposto soltanto da un soggetto abilitato, e cioè un professionista assicurato e iscritto in un apposita lista tenuta dalla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate, il responsabile di un CAF o un soggetto incaricato della revisione legale. Ora, se per l IVA la disposizione avrà effetto solo per le dichiarazioni da presentare per l anno 2017 entro il 30 aprile 2018 (essendo già state presentate le dichiarazioni IVA per l anno 2016), per le altre imposte, le cui dichiarazioni saranno presentate nei prossimi mesi (31 luglio per i modelli 770 e 2 ottobre per i modelli Redditi e IRAP), la disposizione avrà un effetto quasi immediato. Inoltre, a differenza del credito IVA annuale, che non si può utilizzare in compensazione in F24 se prima non si presenta la dichiarazione IVA dalla quale il credito emerge (e, anzi, soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2 ), per i crediti diversi dall IVA (imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute, IRAP, ecc.) il credito può essere utilizzato in compensazione anche anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa, purché la dichiarazione presentata successivamente presenti il visto di conformità. Ad esempio, se dal Modello 1 Cioè per pagare tributi di natura diversa (es. debito IVA compensato con credito IRES e viceversa; oppure debito IRES compensato con credito IRAP e viceversa, ecc.); per compensazione verticale si intende invece l utilizzo di crediti e debiti della stessa natura (ad esempio un debito IVA mensile compensato con un credito IVA annuale). 2 Ovviamente parliamo di importi superiori a euro.
3 3 Redditi 2017 emerge un credito IRES per l anno 2016 di euro che la società vuole utilizzare interamente in compensazione per pagare il saldo IRAP dell anno 2016, la società potrà operare la compensazione nel modello F24 già dalla scadenza del versamento (quest anno prevista per i soggetti solari al 30 giugno 2017), senza trasmettere prima la dichiarazione all Agenzia delle Entrate: l importante è che la dichiarazione che sarà presentata entro il prossimo 2 ottobre (la scadenza del 30 settembre quest anno cade di sabato, quindi slitta di diritto al lunedì successivo) contenga il visto di conformità, altrimenti l Agenzia delle Entrate recupera il credito utilizzato in compensazione illegittimamente con gli interessi e la sanzione del 30%. Confermiamo che il visto di conformità non deve essere apposto nel caso in cui il credito (ancorché di importo superiore a euro) sia utilizzato in compensazione verticale (cioè per compensare crediti e debiti della stessa natura): nell esempio precedente, se la società decide di utilizzare il credito IRES di euro per pagare il 1 acconto IRES dell anno 2017 (anziché l IRAP), non è necessaria l apposizione del visto di conformità. Inoltre, confermiamo che non è necessario apporre il visto di conformità quando il credito emergente dalla dichiarazione, seppur di importo superiore a euro, venga utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24 per un importo non superiore a tale soglia (quindi se dal Modello IRAP 2017 scaturisce un credito di euro, che però viene utilizzato in compensazione orizzontale soltanto per euro, il visto non è necessario: in pratica, conta l importo del credito utilizzato in compensazione e non quello scaturente dalla dichiarazione). Come in passato, il visto di conformità non deve essere apposto sui modelli IVA TR dai quali emergono crediti IVA trimestrali da utilizzare in compensazione (anche se vengono utilizzati per un importo eccedente i euro). Vi ricordiamo invece che l apposizione del visto di conformità è obbligatoria per importi superiori a euro nel caso in cui il credito IVA (trimestrale o annuale), anziché essere utilizzato in compensazione, venga chiesto a rimborso all Agenzia delle Entrate. Sempre in materia di crediti IVA, Vi precisiamo che le start-up innovative (di cui all art. 25 del Decreto Legge n. 179/2012) godono ancora dell agevolazione secondo la quale il visto di conformità è obbligatorio soltanto per utilizzare in compensazione orizzontale in F24 il credito IVA che superi l importo di euro (quindi per loro, così come non operava il limite di euro, non si applica neppure il nuovo limite di euro previsto per la generalità delle imprese). 2. Modifiche alla compensazione dei crediti tributari nel modello F24 da parte dei soggetti titolari di partita IVA: utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) per pagare modelli F24 contenenti compensazioni per qualunque importo La manovrina ha introdotto una disposizione che ha un effetto immediato per i titolari di partita IVA: è infatti previsto che l utilizzo in compensazione nel modello F24 di qualunque credito fiscale (IVA, IRES, IRPEF, Addizionali, IRAP, crediti d imposta indicati nel quadro RU, ecc.) e per qualunque
4 4 importo (anche un solo euro) deve passare obbligatoriamente attraverso i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), senza possibilità di utilizzare lo strumento più semplice e veloce dell home-banking. Come ricorderete, fino al 23 aprile 2017, per i soggetti titolari di partita IVA (professionisti e imprese, individuali o societarie), l utilizzo dei canali Fisconline o Entratel era obbligatorio soltanto in presenza di: modelli F24 a saldo zero; modelli F24 che contenevano compensazioni di crediti IVA, se questi nel corso dell anno superavano l importo di euro, anche se si trattava di una compensazione parziale; mentre per tutti gli altri modelli F24 era possibile utilizzare l home-banking (Vi ricordiamo che i titolari di partita IVA non potevano invece mai presentare modelli F24 cartacei in banca o all ufficio postale fin dal 1 ottobre 2006: si veda al riguardo la ns. Circolare n. 7/2014). Dal 24 aprile u.s., invece, i titolari di partita IVA sono obbligati a utilizzare i canali telematici dell Agenzia delle Entrate per pagare qualunque modello F24 che contenga una compensazione, anche di un solo euro. Pertanto, se si versa oggi una ritenuta di euro utilizzando parzialmente in compensazione un credito IRES di 1 euro, bisogna necessariamente passare da Fisconline o Entratel, non essendo più possibile utilizzare i canali telematici messi a disposizione da banche o Poste (homebanking). Ne deriva che i titolari di partita IVA potranno continuare a utilizzare i canali telematici messi a disposizione da banche o Poste (home-banking o internet-banking) soltanto quando versano un modello F24 privo di compensazioni e che presentano quindi soltanto importi a debito. Nulla cambia invece per le persone fisiche senza partita IVA. Per queste valgono le vecchie regole e cioè: per i modelli F24 con compensazione totale (a saldo zero): utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel); per i modelli F24 con compensazione parziale (quindi con un saldo positivo da versare): utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) ma anche dei più semplici canali telematici messi a disposizione da banche e Poste (home-banking); per i modelli F24 senza compensazioni: utilizzo dei canali sopra indicati (Fisconline, Entratel e home-banking), ma anche presentazione cartacea allo sportello bancario o postale (senza limiti d importo 3 ). 3 Vi ricordiamo che il limite di euro, previsto dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. Primo Decreto Renzi ) è stato abolito dal Decreto Legge n. 196/2016, per cui oggi qualunque modello F24 che non preveda alcuna compensazione, può essere presentato dalle persone fisiche senza partita IVA allo sportello bancario o postale in modalità cartacea per qualunque importo, anche se rilevante (si veda ns. Circolare n. 1/2017).
5 5 3. Modifiche alla detrazione dell IVA sugli acquisti Il Decreto Legge n. 50/2017 ha introdotto un limite rilevante alla detrazione dell IVA sugli acquisti. Infatti, se fino al 23 aprile 2017 era possibile esercitare il diritto alla detrazione dell IVA sugli acquisti di beni e servizi al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto, dal 24 aprile u.s. è possibile esercitare tale diritto al più tardi con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto 4. Ciò significa che se in passato era possibile registrare una fattura di acquisto ricevuta nell anno n (per un operazione effettuata nell anno n) entro il 31 dicembre dell anno n+2, e quindi era possibile esercitare il diritto alla detrazione con la dichiarazione IVA relativa all anno n+2, una fattura di acquisto ricevuta oggi deve essere registrata entro il 31 dicembre 2017 e il diritto alla detrazione dell IVA può essere esercitato al massimo con la dichiarazione IVA che si presenterà per l anno in corso entro il 30 aprile In pratica, non sarà più possibile registrare la fattura nel 2018 o nel 2019 ed esercitare comunque il diritto alla detrazione al massimo con la dichiarazione relativa all anno Buon senso e Statuto dei Diritti del Contribuente vorrebbero che la norma riguardasse soltanto le fatture ricevute dal 24 aprile 2017 in poi, se non addirittura quelle ricevute dopo 60 giorni dall entrata in vigore della norma, ma Vi precisiamo che la norma non lo prevede espressamente, né prevede un regime transitorio per le fatture già ricevute alla data di entrata in vigore del Decreto ma non ancora registrate, in quanto si era ancora in tempo per farlo: ci si riferisce in particolare alle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate negli anni 2015 e 2016, ma anche a quelle effettuate nel 2016 la cui fattura (differita) è stata ricevuta nel 2017 (si pensi alle consegne di beni effettuate nel mese di dicembre 2016 con fatturazione differita). Per queste fatture la registrazione poteva essere effettuata sui registri IVA acquisti entro il 31 dicembre 2017 (per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2015) ed entro il 31 dicembre 2018 (per le fatture relative a operazioni effettuate nel corso del 2016). Riteniamo che ai sensi del citato Statuto dei Diritti del Contribuente sia ancora possibile utilizzare per queste fatture la vecchia norma, e quindi registrarle entro i più lunghi termini previsti in precedenza; tuttavia, in mancanza di una norma transitoria, e in attesa di chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, Vi invitiamo a registrare eventuali fatture di acquisto non ancora registrate relative ad operazioni effettuate negli anni 2015 e 2016, e detrarne la relativa IVA, nel mese di aprile u.s. e in particolare entro il 23 aprile 2017, quando era in vigore la vecchia norma, in modo da evitare l indetraibilità dell IVA in caso di interpretazione restrittiva da parte dell Agenzia delle Entrate. * * * * * Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l occasione porge Cordiali saluti. 4 Vi ricordiamo che il diritto alla detrazione dell IVA sorge al momento di effettuazione dell operazione, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 633/72, cioè alla data di consegna o spedizione per i beni mobili, alla data di stipula per i beni immobili e alla data del pagamento per le prestazioni di servizi.
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