REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

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1 PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/ Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/ In vigore dal 16 marzo 2002 (Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate con il carattere grassetto)

2 SOMMARIO Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 3 Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. 3 Art. 3 Modalità per l'attivazione del procedimento 4 Art. 4 Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione 4 Art. 5 Acquisizione di informazioni o pareri 4 Art. 6 Controlli 4 Art. 7 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d ufficio 5 Art. 8 Termine per la conclusione del procedimento 5 Art. 9 L unità organizzativa 5 Art. 10 Funzioni del responsabile 5 Art. 11 Comunicazione dell avvio del procedimento 6 Art. 12 Validità temporale del riconoscimento 6 Art. 13 Convalida annuale del riconoscimento 7 Art. 14 Sospensione e Revoca del riconoscimento 7 Art. 15 Poteri e compiti 8 Art 16 Porto d'armi 8 Art. 17 Norma di rinvio 8 Art. 18 Entrata in vigore 8 All. "A" facente parte integrante e sostanziale del Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria 9 All. "B" facente parte integrante e sostanziale del Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria 10 2

3 Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. La Provincia di Livorno, si impegna a valorizzare, nell esercizio dell attività amministrativa, l economicità, la snellezza, l efficacia, la trasparenza e l imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile. 2. Il regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n del Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell esistenza di presupposti di legittimità, o condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici. Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. La qualifica di G.G.V. venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'amministrazione Provinciale e conseguito previo superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L. 157/92. Possano ottenere la qualifica di G.G.V. senza la necessità di sostenere l'esame di cui al punto precedente: 1) Coloro che prima dell'entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano a qualsiasi titolo la qualifica di G.G.V. venatoria. 2) Coloro che hanno prestato servizio per non meno di tre anni nella Polizia Provinciale; nel Corpo Forestale dello Stato o in altri corpi di polizia con incarico specialistico di tutela dell'ambiente. 3) Coloro che sono in possesso di abilitazione alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria, ai sensi della L.R.7/98. La qualifica di G.G.V. ai fini della vigilanza sulla pesca nelle acque interne è rilasciata senza necessità di specifici attestati, salvo diverse disposizioni della legislazione regionale di settore. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve: 1) essere cittadino italiano o cittadino europeo; 2) avere raggiunto la maggiore età. 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 4) non avere riportato, nei 10 anni precedenti alla richiesta di riconoscimento di G.G.V., condanne per reati di qualunque genere e natura, di non avere o di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 5) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria (con esclusione delle fattispecie previste dall'art.58 lett. "Q" della L.R. 3/94 e per la mancata riconsegna del tesserino regionale) e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa nazionale e regionale a tutele dell'ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V. 6) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata e certificata da un medico della USL; 3

4 Art. 3 - Modalità per l'attivazione del procedimento 1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata tramite una associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale e della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e dalle associazioni dei pescatori. 2. La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S., deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento. 3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione nella quale sotto la propria personale responsabilità l'interessato dichiara di possedere i requisiti di cui ai numeri: 1,2,3,4,5, del precedente articolo Alla richiesta stessa dovrà essere allegata un'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento, formulata sulla base dell'allegato modello "A" (vedi in basso). Alla richiesta devono essere allegate n. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto. Alla richiesta deve esser allegata la certificazione medica di cui all'art. 2 Art. 4 - Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione 1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. 2. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza regolare e completa. 3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al 1 comma, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda. Art. 5 - Acquisizione di informazioni o pareri 1. Il termine, di cui all art. 16, commi 1, 4 e 5 della legge 241/90, fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all acquisizione del parere o della determinazioni di altre Pubbliche Amministrazioni 2. In caso di eccessivi ritardi da parte dell amministrazione interpellata, o di omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all adozione dell atto finale indipendentemente dall acquisizione del parere o della determinazione. Art. 6 - Controlli 1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica. 2. Il controllo sulle dichiarazioni rese, in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dalla Polizia Provinciale 4

5 Art. 7 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d ufficio 1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda. 2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall Amministrazione, e deve essere corredata, ove necessario, dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l adozione del provvedimento. 3. All atto della presentazione della domanda è rilasciata all interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n Le dette indicazioni sono comunque fornite all atto della comunicazione dell avvio del procedimento di cui all art. 7 della citata legge n Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge , n. 15 e art. 3 della legge , n. 127, nonché il disposto di cui all art. 18 della legge , n Art. 8 - Termine per la conclusione del procedimento 1. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso. Nella comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere contenuto: l indicazione dell organo o ufficio competente all istruttoria e all adozione del provvedimento finale, nonché il termine per la conclusione del procedimento. 2. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E facoltà dell Amministrazione concludere il procedimento entro termini più brevi. 3. Il Direttore Generale della Provincia può disporre, nei casi di necessità e con provvedimento motivato, affinché singoli atti vengano istruiti ed adottati con urgenza. 4. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l atto. Art. 9 - L unità organizzativa 1. La responsabilità del procedimento è individuata nel Comandante del Corpo di Polizia Provinciale. Art Funzioni del responsabile 1. Il Comandante della Polizia Provinciale può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, ad altro dipendente addetto all unità, la responsabilità dell istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresa l eventuale adozione del provvedimento finale con le modalità, condizioni e limiti previsti dal Regolamento di organizzazione. 2. Fino al momento della formale identificazione delle persone, nei modi indicati al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale. 5

6 3. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell art. 6 della legge 241/91 e nelle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, nonché i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all applicazione delle disposizioni della legge , n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il nominativo del Responsabile dell'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, a cura dello stessa unità organizzativa, ai soggetti di cui all art. 7 della legge 241/91 e, su richiesta, ai soggetti di cui all art. 9 della stessa. 5. Il responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge. Art Comunicazione dell avvio del procedimento 1. L avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di cui all art. 7 della legge 241/91 2. La comunicazione deve contenere l oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l indicazione dell unità organizzativa competente, il nominativo del dirigente o del funzionario responsabile del procedimento, l ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l orario di accesso all ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti. 3. Non si fa luogo a notizia dell avvio del procedimento, ai sensi dell art. 7, comma 1, della legge, a motivo della sussistenza di particolari esigenze, di celerità istruttoria 4. L omissione, il ritardo o l incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie. Art Validità temporale del riconoscimento 1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida annuale, con le modalità stabilite dal successivo art Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento e fissata in anni 5. La validità annuale della qualifica di G.G.V.è subordinata a convalida del Comando Polizia Provinciale secondo i criteri di cui al successivo art Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa la documentazione in originale al Corpo di Polizia Provinciale per essere inserita nel fascicolo personale. 4. Dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo del decreto di G.G.V. è fatta comunicazione annuale alla Prefettura a cura del Comando Polizia Provinciale 6

7 Art Convalida annuale del riconoscimento 1. Il rinnovo della validità annuale del decreto è subordinato all'effettivo espletamento di almeno 40 servizi di vigilanza, della durata minima di 4 ore giornaliere ciascuno, nel corso dei dodici mesi precedenti. A tale scopo le G.G.V. o le loro associazioni di appartenenza dovranno trasmettere preventivamente in accordo con il Comando della Polizia Provinciale la proposta di servizio, anche tramite sistemi informatici, con preavviso di almeno due giorni al comando stesso, specificando i nominativi dei volontari; l'orario, la località e l'oggetto dell'intervento. La Provincia, tramite la Polizia Provinciale coordina l'attività dei volontari. 2 Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. che presenti istanza di convalida annuale, è tenuto a far pervenire al Comando Polizia Provinciale, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del titolo, una autocertificazione, redatta su apposito modello (allegato "b" vedi in basso) predisposto dall'amministrazione Provinciale, nella quale la G.G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento della qualifica di G.G.V. Deve far pervenire, inoltre, ogni cinque anni, un nuovo certificato medico, rilasciato dal medico famiglia o da altra struttura USL, che attesti il possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. 3. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca, ai sensi del successivo art Il Comando Polizia Provinciale, acquisisce l'autocertificazione di cui al comma 1 ne verifica la conformità archiviandolo con visto di convalida salvo quanto previsto dal successivo art I decreti verranno rilasciati a scadenza semestrale, ovvero a far data dal 1 Gennaio oppure dal 1 Giugno di ogni anno Art Sospensione e Revoca del riconoscimento 1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V. 2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V. 3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P. 4. Il provvedimento di revoca o di sospensione della qualifica di G.G.V. è tempestivamente notificato, con le motivazioni, all'interessato al responsabile dell'associazione proponente ed alla Prefettura; 5. Il provvedimento di sospensione o di revoca implica la tempestiva riconsegna del tesserino di riconoscimento alla Provincia. 7

8 Art Poteri e compiti 1. Nelle materie indicate nell'atto di nomina le G.G.V. possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge n. 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria o la pesca nelle acque interne accertate nel territorio della Provincia di Livorno. Art 16 - Porto d'armi 1. Alle G.G.V. può essere rilasciata dal Prefetto, ai sensi degli artt. 42 del T.U.L.P.S.e 71 del Regolamento di attuazione, apposita licenza per il porto d'arma per la difesa personale Art Norma di rinvio 1. Restano confermate le norme già previste dai regolamenti vigenti presso l ente, integrate per quanto compatibili col presente regolamento. Art Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio della Provincia, ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto Formattazione del testo coordinato con successive modifiche ed integrazioni a cura della Segreteria Generale Ultima revisione

9 All. "A" facente parte integrante e sostanziale del Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Spett. le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE Via Garzelli L I V O R N O Oggetto: Richiesta riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Il/La Sottoscritto/a Nato/a a ( ) il Residente a Via n. CHIEDE Il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 112/98. A tale scopo sotto la propria responsabilità personale, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 DICHIARA DI: essere cittadino italiano o cittadino europeo; 1) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L , n. 39); 2) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 3) non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di qualunque genere e natura; 4) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V. 5) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata da un medico della USL; 6) Allegata una marca da bollo (escluso O.N.L.U.S.) Informativa ai sensi dell art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Con la presente autorizzo l'utilizzo di tali dati per le finalità di cui sopra. (Luogo e Data) IL DICHIARANTE 9 Ai sensi dell art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non

10 autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Visto per l Associazione di appartenenza, ai fini del rilascio di quanto richiesto: All. "B" facente parte integrante e sostanziale del Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Spett. le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE Via Garzelli L I V O R N O Oggetto: Richiesta di convalida annuale della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Il/La Sottoscritto/a Nato/a a ( ) il Residente a Via n. CHIEDE Il la convalida annuale della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 112/98. A tale scopo sotto la propria responsabilità personale, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti. DICHIARA di: essere tuttora in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento per il riconoscimento di Guardia Giurata Volontaria (Luogo e Data) IL DICHIARANTE Ai sensi dell art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Visto per l Associazione di appartenenza, ai fini del rilascio di quanto richiesto: Visto P. l'associazione il responsabile 10

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