COMUNE DI NOCETO PROVINCIA DI PARMA

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1 Prot. n DEL Ordinanza n 255 Oggetto: ORDINANZA DI LIMITAZIONE PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI PER L ATTUAZIONE DELL ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE SULLA QUALITA DELL ARIA IL SINDACO VISTI: - il D.Lgs 351 del 1999 che disciplina le misure da intraprendere per la tutela della qualità dell aria con particolare riferimento agli articoli 7 Piani di azione e 8 Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei lavori limite ; - IL D.M. 163/1999, che definisce le norme per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base alla quale i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione; ATTESO CHE: - con decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 recante Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio sono stabiliti, fra l altro, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351 sopra citato: - i valori limite e le soglie di allarme; - il margine di tolleranza; - il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; - dai dati di qualità dell aria dall ARPA nel territorio urbanizzato dell Emilia Romagna si evince un elevata criticità costituita dal articolato fine PM10 con valori medi annuale costantemente superiori al valore limite da raggiungere al 2005 come fissato dal citato decreto. CONSIDERATO CHE: - traffico ed energia costituiscono i settori responsabili congiuntamente della quota di gran lunga ponderante di emissioni in atmosfera sia per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali che i gas serra; - il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull ambiente atmosferico nelle aree urbane; - per l elaborazione dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell aria previsti dal D.Lgs. 351/99, è necessario valutare l efficacia delle misure intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane; - per valutare l efficacia delle misure previste è necessario basarsi su strumenti conoscitivi e interpretativi adeguati; - per quando riguarda la problematica generale delle emissione in atmosfera va menzionata il problema dell armonizzazione degli obiettivi locali con gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull inquinamento atmosferico transfrontaliero e dal protocollo di Kyoto relativo alla Pagina 1 di 5

2 Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e dalle direttive europee sul contenimento delle emissioni. DATO CHE il traffico veicolare è ritenuto responsabile di una quota significativa delle emissioni inquinanti ed, in particolare, di PM 10 primario. VISTA la L.R n.3 che disciplina, agli artt. 121 e 122, le funzioni della Regione e degli Enti locali sull inquinamento atmosferico; VISTO il piano di risanamento della qualità dell aria della Provincia di Parma; RICHIAMATI i precedenti accordi di programma regionali e provinciali sulla qualità dell aria per la gestione dell emergenza da PM 10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla EU al 2005; VISTO l Accordo di programma sulla qualità dell aria per la gestione dell emergenza da PM 10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla EU al 2005 di cui DM 02/04/2002, n. 60 firmato in data dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province, dai Comuni capoluogo e dai comuni superiori a abitanti; RICHIAMATO l art 6 Conferenza dei Sindaci del suddetto Accordo di programma, secondo il quale per attuare e gestire l accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene confermato e rafforzato lo strumento della conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni di area vasta e dalla Provincia che ne assicura l impulso ed il coordinamento; VISTA la sottoscrizione da parte dei Sindaci della Provincia di Parma in data , nella Conferenza dei Sindaci convocata dalla Provincia di Parma, all adesione all accordo di Programma Regionale sopra citato, con l approvazione delle modalità applicative alle limitazioni alla circolazione stradale per l inverno 2008/2009; VISTO l articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti; CONSIDERATO che l area prevista all interno del presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto della attuale situazione viaria del capoluogo; VISTO l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, in merito alle competenze del Sindaco; ORDINA 1) Il divieto di circolazione in Via Cavour, Via Mazzini, Via Reduci, Via Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica e Via XXIV maggio dalle ore 8.30 alle ore nelle giornate di lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e venerdi, nel periodo compreso dal 01/10/2008 al 31/03/2009. Pagina 2 di 5

3 Il divieto di circolazione, riguarda tutti i veicoli a benzina pre euro, ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive, per tutti i ciclomotori ed i motocicli a due tempi pre euro, ossia non rispondenti alla normativa 97/24/CE e successive, e per tutti i veicoli diesel pre euro ed euro 1, ossia non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive. A partire dal , sino sempre al il divieto di cui sopra viene esteso anche ai veicoli ad accensione spontanea Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato. Sono esclusi dalla limitazioni della circolazione di cui sopra i seguenti veicoli: autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling); auto condivisa (car sharing); mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale; mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc ) veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa; carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza; veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente; veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; veicoli: o adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza; o o adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.); adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.); mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria; veicoli utilizzati dagli esercenti dei mercati settimanali. Veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada. 2)Istituzione del divieto totale di circolazione il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nel periodo compreso dal al , nelle medesime vie di cui al punto 1 della presente ordinanza. Pagina 3 di 5

4 In presenza di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del presente provvedimento, di concerto con la Cabina di Regia Provinciale potrà essere revocato il divieto di circolazione al giovedi con appositi atti. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra i seguenti veicoli: Autoveicoli alimentati a benzina omologati euro 4 e euro 5; autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL; veicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 4 e euro 5, dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling); auto condivisa (car sharing); mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale; mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc ) veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa; carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza; veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente; veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età; veicoli: - adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza; - adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.); - adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.); mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria; veicoli utilizzati dagli esercenti dei mercati settimanali; Veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada. Pagina 4 di 5

5 Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza, per entrambe i divieti di cui alla presente ordinanza, cosi come al Settore Mobilità e Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità. La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: Comando Polizia Municipale di Noceto; Comando Stazione Carabinieri di Noceto; Comando Stazione Carabinieri di Parma; Comando Stazione Carabinieri di Fidenza; Pubblica Assistenza Croce Verde di Noceto; Comando Polizia Stradale di Parma; 118; Stazione Vigili del Fuoco di Fidenza; Tep Provincia di Parma- Assessorato Ambiente Ai sensi dell art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo n. 285/92,e s.m.i, in caso d inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 74,00. Le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle previste dalle norme del Codice della Strada. Noceto, IL SINDACO Dott. Fabio Fecci Pagina 5 di 5

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