CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GERARDINI Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Presentata il 6 febbraio 2001 ONOREVOLI COLLEGHI! Nel 1999 sono stati sostituiti in Italia 25 milioni di pneumatici per autoveicoli per un peso complessivo di circa 325 mila tonnellate. Di questi pneumatici soltanto 3 milioni cioè il 12 per cento sono stati ricostruiti, mentre i restanti 22 milioni hanno dato luogo alla formazione di rifiuti potenzialmente inquinanti. È quindi evidente l esigenza di regolamentare in maniera organica la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei pneumatici usati al fine di contenere l impatto negativo sull ambiente. Tenendo conto di quanto già previsto per altri materiali inquinanti, come ad esempio le batterie esauste e gli imballaggi, la soluzione più opportuna per intervenire efficacemente nel settore dei pneumatici usati appare la istituzione di un consorzio obbligatorio tra tutti i soggetti che ne esercitano la raccolta e il riciclaggio. La presente proposta di legge prevede, pertanto, all articolo 2, la istituzione del Consorzio nazionale obbligatorio dei pneumatici usati. La proposta di legge detta, altresì, una disciplina organica e completa della materia: pone a carico degli utilizzatori di pneumatici nuovi i costi per le operazioni di raccolta e smaltimento; regolamenta la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento; prevede l erogazione di contributi per ridurre l impatto negativo sull ambiente delle operazioni di riciclaggio e smaltimento. Inoltre si prevedono attività di studio e di comunicazione connesse alle finalità generali perseguite. La proposta di legge tiene conto anche dell esigenza di incentivare lo sviluppo dell attività di ricostruzione, come è stato

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 7594 sottolineato dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati con la risoluzione del 30 luglio 1997, dalla Commissione delle Comunità europee e condivisa dal Governo italiano, che in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), ha accolto l ordine del giorno della Camera dei deputati 9/7328/46 al fine di adottare provvedimenti per favorire lo sviluppo dell attività di ricostruzione. In particolare, per i pneumatici ricostruiti la proposta di legge prevede semplificazioni amministrative, il riconoscimento di un incentivo per ogni pneumatico ricostruito prodotto, la riserva di una quota negli acquisti di pneumatici di ricambio per il parco auto pubblico e la riduzione dell imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento. Per contribuire alla realizzazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/ 53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, che prevede che entro il 2006 la percentuale di reimpiego e riciclaggio dei componenti di un autoveicolo sia pari ad almeno l 80 per cento in peso dello stesso autoveicolo, la presente proposta di legge prevede che a decorrere dal 1 o gennaio 2003 i pneumatici nuovi immessi sul mercato abbiano caratteristiche tali da poter essere ricostruiti almeno una volta.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 7594 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) pneumatici usati: i pneumatici che, in seguito all uso, non dispongono più di un battistrada idoneo alla circolazione e non sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e che sono singolarmente individuabili dal soggetto che procede alla necessaria fase della ricostruzione o riparazione in conto lavorazione; b) pneumatici fuori uso: i pneumatici dichiarati inidonei alla ricostruzione e che sono da considerare rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui: 1) per volontà del proprietario siano destinati allo smaltimento; 2) non siano singolarmente individuabili e riconducibili ad uno specifico cliente da parte del soggetto che procede alla ricostruzione; c) attività in conto lavorazione: l operazione alla quale sono sottoposti i materiali che devono essere univocamente e singolarmente individuabili e per i quali esiste una specifica documentazione contrattuale in base alla quale, dopo la lavorazione o manutenzione, ogni singolo materiale viene restituito dal soggetto che procede alla ricostruzione al proprietario per essere riutilizzato per i suoi scopi originari. ART. 2. (Consorzio nazionale obbligatorio dei pneumatici usati). 1. La raccolta e il riciclaggio dei pneumatici usati sono obbligatori. A tale fine è istituito il Consorzio nazionale obbligatorio

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 7594 dei pneumatici usati (COPU) al quale è attribuita personalità giuridica. Il COPU svolge i seguenti compiti: a) assicura la raccolta dei pneumatici usati e ne organizza lo stoccaggio; b) seleziona tra i pneumatici usati i pneumatici per i quali sia tecnicamente possibile ed economicamente conveniente la ricostruzione e li cede alle aziende che procedono alla ricostruzione; c) cede i pneumatici fuori uso alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; d) assicura l eliminazione dei pneumatici fuori uso, nel caso in cui non sia possibile od economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta all inquinamento; e) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di attività di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del processo di ricostruzione e del ciclo di smaltimento; f) organizza campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l opinione pubblica sull esigenza di evitare di disperdere nell ambiente pneumatici usati e sull esigenza di favorire l impiego di pneumatici ricostruiti; g) eroga un contributo per ogni pneumatico ricostruito; h) eroga contributi alle aziende che esercitano attività di riciclaggio o smaltimento di pneumatici finalizzati alla realizzazione di investimenti in impianti volti a contenere l impatto negativo sull ambiente delle operazioni di riciclaggio e smaltimento. 2. Il COPU non ha fini di lucro. La sua attività è regolata da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell ambiente, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Al COPU partecipano le imprese che ricostruiscono pneumatici o smaltiscono pneumatici fuori uso tramite il riciclaggio. Ogni impresa aderente al COPU sottoscrive una quota di partecipazione e ha diritto ad un voto nell assemblea del Consorzio stesso. Le deliberazioni degli organi del COPU, adottate in conformità alle finalità stabilite dalla presente legge ed ai sensi dello statuto di cui al comma 2, sono vincolanti per le imprese partecipanti. 4. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque detiene pneumatici usati è obbligato al loro conferimento a titolo gratuito al COPU mediante consegna a raccoglitori incaricati dal COPU medesimo. In alternativa al conferimento è data facoltà ai proprietari di pneumatici usati che intendono sottoporli al processo di ricostruzione, per riutilizzarli, di consegnare i pneumatici stessi ad una impresa che svolge attività di ricostruzione. ART. 3. (Strumenti economici). 1. Al fine di assicurare al COPU i mezzi finanziari per lo svolgimento dei compiti di cui all articolo 2, comma 1, è istituito un sovrapprezzo di vendita sui pneumatici nuovi da applicare da parte dei produttori e degli importatori ai pneumatici stessi, con diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori sono tenuti a versare direttamente al COPU i proventi del sovrapprezzo. In caso di evasione dell obbligo di versamento del sovrapprezzo si applica una sanzione pari a sei volte il sovrapprezzo evaso. Il sovrapprezzo non è dovuto per i pneumatici ricostruiti. 2. Il Ministro dell ambiente, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, determina, con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 2, comma 2, l entità del sovrapprezzo di cui al comma

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati del presente articolo, l entità del contributo di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera g), nonché l entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera h). ART. 4. (Caratteristiche strutturali). 1. Al fine di assicurare il minor impatto ambientale conseguente alla dismissione dei pneumatici ed in considerazione degli obiettivi fissati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, a decorrere dal 1 o gennaio 2003 è fatto divieto ai produttori ed agli importatori di immettere sul mercato italiano pneumatici che non abbiano caratteristiche strutturali tali da consentire l esecuzione di almeno una operazione di ricostruzione. A decorrere dalla stessa data tutti i pneumatici immessi sul mercato italiano devono riportare la dicitura «pneumatico ricostruibile». 2. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono prevedere che, nella sostituzione dei pneumatici degli autoveicoli in loro dotazione, sia in proprietà che in locazione finanziaria o in noleggio non a breve termine, una quota pari al 50 per cento sia riservata a pneumatici ricostruiti. ART. 5. (Agevolazioni fiscali). 1. Dopo il numero 3) della parte II della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli;».

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