Periodico informativo n. 45/2018
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- Vittoria Pagani
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1 Periodico informativo n. 45/2018 I termini per la trasmissione del modello Redditi 2018 Gentile Cliente, le ricordiamo che, come ogni anno in questo periodo, è giunto il momento di predisporre la sua dichiarazione dei redditi. In alternativa, se preferisce, può conferire l incarico a un intermediario abilitato per farlo in sua vece. Premessa La dichiarazione dei redditi è il documento fiscale e contabile che il contribuente deve presentare ogni anno al Fisco per comunicare i propri redditi ed effettuare i relativi versamenti delle imposte. A seconda del soggetto che presenta la dichiarazione ne mutano i termini e le modalità di presentazione. Soggetti interessati Soggetti persone fisiche Società di capitali Società di persone Enti non commerciali ed equiparati Enti commerciali Termini di presentazione della dichiarazione anno. I termini di presentazione della dichiarazione e quelli di versamento rispecchiano le scadenze già viste lo scorso IN PARTICOLARE LE DATE DA RICORDARE, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE, SONO: 2 luglio 2018: termine ultimo per la presentazione cartacea tramite un Ufficio postale (solo per i contribuenti cui è espressamente consentito) 31 ottobre 2018: termine ultimo per la presentazione telematica Entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d imposta: presentazione telematica per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare. Con riferimento ai soggetti IRES, ai fini dell adempimento della presentazione, non assume rilevanza l eventuale data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d imposta. Soggetti interessati Soggetti IRPEF Termine di presentazione Dal 2 maggio al 2 luglio * 2018 (solo se la presentazione avviene in formato cartaceo) 1
2 Entro il 31 ottobre 2018 Soggetti IRES Entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta - prorogato al 31 ottobre per il 2018 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare Modalità di presentazione della dichiarazione La dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP possono essere trasmette telematicamente in modo diretto o per il tramite di un intermediario abilitato. In alcuni casi, è prevista la possibilità di presentare il modello dichiarativo in formato cartaceo presso un qualsiasi Ufficio postale, ma con esclusivo riferimento alle persone fisiche. TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE I contribuenti posso presentare direttamente la propria dichiarazione tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall Agenzia Entrate. In questi casi, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. TRASMISSIONE TELEMATICA MEDIANTE INTERMEDIARIO I contribuenti possono affidarsi ad uno degli intermediari abilitati, indicati all art. 3, co.3, del DPR n. 322/98 sia per la predisposizione e trasmissione della dichiarazione che per la sola trasmissione telematica. In seguito all emanazione del Provvedimento 9 marzo 2018, oltre agli intermediari su indicati e solo ai fini della presentazione delle dichiarazioni per via telematica, si considerano altresì incaricati alla trasmissione: le società tra professionisti iscritte all albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili le società tra professionisti iscritte all albo dei Consulenti del Lavoro. TRASMISSIONE TELEMATICA TRAMITE SOCIETÀ DEL GRUPPO La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica, esclusivamente tramite il servizio Entratel, delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l impegno alla presentazione della dichiarazione. PRESENTAZIONE CARTACEA AGLI UFFICI POSTALI Possono presentare il Modello Redditi 2018 cartaceo i contribuenti persone fisiche che: pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW) devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Gli Uffici postali hanno l obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata, la quale deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione. Per la presentazione presso gli Uffici postali, la dichiarazione deve essere inserita nell apposita busta in modo tale che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che, attraverso la finestra della busta risultino visibili: tipo di Modello data di presentazione dati identificativi del contribuente. 2
3 Versamenti dovuti: saldo e acconto Il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione e il primo acconto devono essere eseguiti: entro il 30 giugno dell anno di presentazione della dichiarazione stessa (2 luglio 2018 cadendo il 30 giugno di sabato), da parte delle persone fisiche e delle società di persone o associazioni; entro l ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente. Il versamento del secondo acconto deve essere eseguito: È possibile posticipare tale versamento di trenta giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. entro il 30 novembre da parte delle persone fisiche e delle società di persone o associazioni; entro l ultimo giorno dell undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente. ATTENZIONE - I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell esercizio effettuano i versamenti entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Nel caso in cui il bilancio o il rendiconto non venisse approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l ultimo giorno del mese successivo al termine ordinario sopra indicato (in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2018, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2018, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2018). SI RICORDA CHE è possibile effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, ciò significa che per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, con eventuale approvazione entro 120 giorni del bilancio e per le persone fisiche è possibile effettuare il versamento delle imposte il 30 luglio in luogo del 30 giugno, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP 2018 Contribuente IRES e IRAP Approvazione del IRES e IRAP Saldo 2017 e Acconto (prima bilancio 2017 Acconto (seconda rata) 2018 rata) 2018 Per le persone fisiche (poiché il 30 giugno è un sabato) oppure ,40% a titolo di interesse corrispettivo (poiché la scadenza del 1 agosto è soggetta alla proroga di Ferragosto ) Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare ( ) Entro il termine ordinario -Entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio (poiché il 30 giugno è un sabato) oppure ,40% a titolo di interesse corrispettivo (poiché la scadenza del
4 agosto è soggetta alla proroga di Ferragosto ) Per i soggetti con periodo d imposta NON coincidente con l anno solare Oltre il termine ordinario Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta Compensazioni I debiti e i crediti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, nei confronti dei diversi enti impositori (Erario, INPS, Regioni, Inail), possono essere oggetto di compensazione da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24. Rateazioni A tutti i contribuenti è riservata la facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto con l unico vincolo dell ultimazione del pagamento entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (o entro l undicesimo mese per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare). I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna rateazione/ regione/prov. del Modello di versamento F24. ATTENZIONE - Sono, invece, esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto. INTERESSI DI MORA SULLE SOMME RATEIZZATE Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 % in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all imposta, ma versati separatamente mediante l apposito codice tributo. SI RICORDA, come anche già detto in precedenza, che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme, compresi i versamenti rateali, in scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. SI PRECISA CHE quest'anno, il 20 agosto, i contribuenti che decideranno di usufruire della proroga di trenta giorni per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% e della rateazione delle somme, si ritroveranno a pagare sia la prima che la seconda rata 4
5 Rateizzazione non titolari di partita IVA I soggetti non titolari di partita IVA, devono effettuare i versamenti delle rate successive alla prima entro la fine di ciascun mese. Di seguito si riporta il prospetto fornito dall Agenzia delle Entrate. I soggetti titolari di partita IVA, devono effettuare i versamenti delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Di seguito si riporta il prospetto fornito dall Agenzia delle Entrate. Rateizzazione Titolari di partita IVA Flavia Valmorra Roberto Garavini Ravenna,18 giugno
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