Etichettatura, rintracciabilità e dichiarazione di conformità. Definizioni :

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2 Definizioni : Etichettatura, rintracciabilità e Con il termine «materiali a contatto con gli alimenti» vengono definiti tutti quei materiali e quegli oggetti che possono entrare in diretto contatto con gli alimenti in una qualsiasi fase del loro ciclo produttivo.

3 Rientrano pertanto in questa voce tutti i macchinari per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti alimentari, le cisterne, i serbatoi, i silos, i nastri trasportatori e così pure gli impianti di produzione e di confezionamento di conserve e semiconserve alimentari, inclusi i contenitori primari. Sono compresi nella stessa voce anche i comuni utensili domestici per la cottura e la somministrazione degli alimenti come piatti e posate, nonché i contenitori per la loro conservazione e cosi via.

4 Questi materiali quindi non solo sono utili, ma necessari perché comprendono: opolimeri sintetici : materie plastiche, gomme, omateriali cellulosici : carte, cartoni,... omateriali a base di silice : ceramiche, vetro,... omateriali metallici : metalli, leghe metalliche, In pratica quasi tutti i materiali!!!

5 I materiali e gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti (MOCA) entrano quindi a pieno titolo a far parte della filiera alimentare, ed in base a ciò si applica per loro gli stessi criteri e principi sugli alimenti quali: Buone pratiche di lavorazione, Etichettatura, Tracciabilità e rintracciabilità Dichiarazione di conformità al loro uso

6 Domanda : ma esiste un rischio per la salute dei consumatori? I MOCA possono trasferire propri componenti ai prodotti alimentari. L entità della migrazione dipende da diversi fattori, quali: Natura e composizione del materiale Natura e composizione dell alimento Superficie di contatto Tempo di contatto Temperatura di contatto

7 Per tale motivo sono nate liste positive di MOCA (stabilite da specifiche normative) che fissano i limiti di cessione e le condizioni d uso (limitandone nel caso gli usi consentiti), sulla base di; Test di migrazione (e di valutazione tossicologica) che mostrano il livello di cessione di particelle agli alimenti e vengono effettuate nelle peggiori condizioni prevedibili (di temperatura e di ph) La massima quantità di sostanza che può essere assorbita da un alimento, che non deve essere superiore alla TDI (dose giornaliera tollerabile)

8 Normativa vigente Disposizioni generali : applicabili a tutti i materiali a contatto con alimenti Disposizioni specifiche : applicabili solo per alcuni materiali Inoltre alcuni materiali sono disciplinati da norme comunitarie mentre altri sono regolamentati solo a livello nazionale

9 Norme generali comunitarie Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 (principi generali) Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2002 (controlli ufficiali) Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Allegato II, Capitolo X) Reg. (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 (norma quadro sui MOCA) Reg. (CE) n. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 (regolamento GMP)

10 Norme generali nazionali D. Lgs. n. 108/1992 del 25 gennaio 1992 D.P.R. n. 777/1982 del 23 agosto 1982 Entrambe norme di carattere generale in vigore per le parti non armonizzate (es. sanzioni)

11 Norme specifiche nazionali Materie plastiche Gomme Carta e cartoni Cellulosa rigenerata Vetro Acciaio inox Ceramica Banda stagnata Banda cromata Alluminio D.M. 21 marzo aggiornamenti (c.a 40) D.M. 04 aprile 1985 D.M. 18 febbraio 1984 D.M. 01 giugno 1988 D. n. 76 del 18 aprile 2007

12 Norme specifiche comunitarie Reg. (UE) n. 284/2011 su import di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina dalla Cina Reg. (UE) n. 10/2011 su materiali ed oggetti di materia plastica Reg. (CE) n. 282/2008 su materiali e oggetti di plastica riciclata Reg. (CE) n. 450/2009 su materiali attivi e intelligenti

13 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché in condizioni d impiego normali e prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: Costituire un pericolo per la salute umana; Comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; Comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. 2. L etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori

14 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art Fatte salve le misure specifiche, di cui all art. 5, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell immissione sul mercato sono corredati di quanto segue: a) La dicitura per contatto con i prodotti alimentari o una indicazione specifica circa il loro impiego (ad es. bottiglia per vino, macchina da caffé, cucchiaio o il simbolo riprodotto nell allegato H

15 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art. 15 inoltre b) Se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro ed adeguato. c) Il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell immissione sul mercato, stabilito all interno della Comunità d) Una adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all art. 17.

16 ed ancora Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art. 15 e) Nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull etichettatura dei prodotti alimentari

17 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (spremiagrumi, forchetta, ecc.) 3) Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

18 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti. 5. Nel proprio territorio lo Stato membro in cui il materiale o l oggetto è commercializzato può stabilire che le diciture poste sull etichetta siano espresse in una o più lingue tra quelle ufficiali della Comunità.

19 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Vendita al dettaglio Art Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili: a)sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi; o b)su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi; o c)su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti.

20 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art. 15 Commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio 8. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili: a) Sui documenti di accompagnamento; o b)sulle etichette o sugli imballaggi; o c)sui materiali e sugli oggetti stessi

21 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Art. 16 Dichiarazione di conformità 1. Le misure specifiche di cui all art. 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una dichiarazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità che la richiedano. 2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.

22 Dichiarazione di Conformità Secondo le norme europee la dichiarazione di conformità è obbligatoria per materiali con norme specifiche, quindi: Plastiche Cellulosa rigenerata Ceramiche

23 Dichiarazione di Conformità Ma ci sono disposizioni sulla dichiarazione di conformità anche per i seguenti materiali: Imballaggi attivi e intelligenti Plastiche di riciclo Stoviglie poliammide/melammina importate dalla Cina PER IL RESTO VALGONO LE NORME NAZIONALI

24 Quindi : D.M. 21 marzo 1973 Carte e cartoni Gomme Vetro Acciaio inox Parte non armonizzata plastiche D.M : Alluminio D.M : Banda stagnata D.M : Banda cromata D.Lgs. N. 108 del : Tutti i materiali e oggetti in contatto con alimenti E prevista e documentazione di supporto

25 infatti : Etichettatura, rintracciabilità e L art. 6 del D.M. 21 marzo 1973 cita testualmente : Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di avere adeguatamente provveduto ad accertamenti necessari. Ogni partita deve essere corredata di dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti

26 mentre : Etichettatura, rintracciabilità e L art. 7 del D.M. 21 marzo 1973 indica che : L utilizzazione in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. L impresa dovrà essere pertanto fornita della rilasciata dal produttore, di cui all articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell oggetto impiegato.

27 ancora : Etichettatura, rintracciabilità e L art. 5-bis del D.Lgs. N. 108/1992 riporta che : 1.L utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali o degli oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari è subordinata all accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. 2.L impresa deve essere fornita della di cui all art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.

28 Dichiarazione di conformità Ma cosa è una? In generale la dichiarazione di conformità è una assunzione di responsabilità da parte del produttore con cui attesta, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è conforme alle norme vigenti, nelle condizioni e con le eventuali limitazioni indicate, ivi compresi gli utilizzi previsti

29 Dichiarazione di conformità Cosa non è una! La non può essere sostituita da una scheda tecnica del materiale che deve venire a contatto con gli alimenti, ne può essere rappresentata da un rapporto di prova. Questi ed altri documenti possono costituire la documentazione di supporto, ma non possono sostituire la.

30 Riassumendo : Etichettatura, rintracciabilità e Dichiarazione di conformità La è : Obbligatoria; Allegata ai materiali; Supportata da documentazione; Da conservare a disposizione della Autorità competente congiuntamente alla documentazione di supporto.

31 Etichettatura, rintracciabilità e Dichiarazione di conformità Cosa contiene una? Generalmente nella, affinché sia assicurata un adeguata informazione, deve essere presente: Identità del produttore o dell importatore; Identità dell Azienda destinataria del documento; Identificazione del materiale a cui si riferisce; Presenza di un codice identificativo o numero della che mette in relazione la stessa con i singoli lotti del materiale; Lingua del documento comprensibile al cliente utilizzatore;

32 Dichiarazione di conformità inoltre : Conformità con richiamo alla normativa di riferimento (Reg. (CE) 1935/2004 più eventuale norma specifica); Informazioni pertinenti l uso, ivi comprese le eventuali restrizioni (temperatura, tempi di contatto, sostanze, ambienti, ecc.); Tipologia di alimenti per i quali i materiali o l oggetto è adeguato per essere destinato a venire a contatto; Data di compilazione; Firma del responsabile della dichiarazione di C. e posizione che ricopre nell Azienda.

33 Dichiarazione di conformità Per quei materiali oggetto di norme specifiche, la deve essere conforme ad esse. Quindi per la plastica la D.C. sarà conforme agli articoli 15 e 16 del Reg. (UE) n. 10/2011. Per la ceramica verrà osservato quanto previsto dall art. 3 bis del D.M. 04 aprile 1985 e s.m.i. La D.C. che accompagnerà i materiali attivi e intelligenti sarà redatta conformemente agli articoli 12 e 13 del Reg. (CE) n. 450/2007. Mentre per l alluminio le D.C. sono disciplinate dagli articoli 8 e 9 del D.M. n. 76/2007.

34 Dichiarazione di conformità Validità della La avrà validità fino a: Modifica del componente; Acquisizione nuove conoscenze scientifiche Modifica dei limiti; Variazione nella produzione dei materiali.

35 Fac-simili di dichiarazioni di conformità:

36 Fac-simili di dichiarazioni di conformità:

37 In pratica Azienda A produce prodotto X che fornisce all Azienda B Rilascia la D.C. (1) e conserva la documentazione di supporto D.S. Etichettatura, rintracciabilità e Azienda B riceve prodotto X + D.C. (1) e produce prodotto XY che fornisce all azienda C. Rilascia la D.C. (2) mantenendo la D.S. che contiene D.C.(1) Azienda C riceve prodotto XY con D.C. (2) e produce prodotto XYZ che fornirà alla successiva azienda o cliente il prodotto con la D.C. (3) mantenendo la D.S. contenente D.C. (2)

38 Rintracciabilità Il percorso mostrato in precedenza introduce il concetto di tracciabilità e rintracciabilità. L articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 dispone che: 1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitarne il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l attribuzione della responsabilità.

39 2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano. 3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti

40 Sanzioni I regolamenti comunitari non prevedono sanzioni, ma indicano che gli Stati membri stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Nel nostro Paese sono previste sanzioni da norme generali o specifiche che recepiscono precedenti direttive comunitarie (es. D.Lgs. 108/1992) Alla normativa specifica per i produttori e distributori di MOCA cui si devono attenere gli Operatori economici, si affianca la normativa inerente la sicurezza alimentare alla quale si devono attenere gli Operatori del settore alimentare (OSA) nel momento in cui utilizzano i MOCA.

41 Sanzioni Le imprese alimentari, quindi gli utilizzatori (OSA) devono effettuare l analisi dei pericoli ed individuare e gestire i punti critici di controllo. Rientrando i MOCA a pieno titolo nella filiera alimentare e considerando la cessione/migrazione di sostanze nocive /tossiche all alimento come un rischio chimico/fisico, gli OSA devono assicurarsi che i MOCA utilizzati non costituiscono una fonte di contaminazione.

42 Cosa deve fare l OSA (utilizzatore di MOCA)? L operatore del settore alimentare in qualità di utilizzatore dovrà garantire la salubrità degli alimenti, applicando le buone prassi e verificando l idoneità dei MOCA al contatto alimentare. Pertanto, nell ambito della propria attività, l industria alimentare per assicurare le disposizioni volte a garantire la sicurezza alimentare predispone delle procedure idonee che osserverà costantemente per ridurre e/o eliminare i rischi di contaminazione.

43 Sanzioni In ambito nazionale le sanzioni sono disciplinate dal D.P.R. 23 agosto 1982 n Le violazioni previste come reato dal D.P.R. n. 777/1982 sono trasformate in illeciti amministrativi dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n La violazione delle disposizioni indicate nello Allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004 (per i MOCA in particolare il Capitolo X) è punita con la sanzione di cui all articolo 6, commi 5, 7 e 8 del decreto legislativo 7 novembre 2007 n. 193.

44 Sanzioni La violazione a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità (art. 18, 19 e 20) è punita con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 190/2006. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative, si ricorda che la migrazione di componenti di MOCA all alimento comporta la segnalazione di una notizia di reato ex art. 347 CPP all Autorità Giudiziaria per la violazione dell art. 5 della Legge n. 283/1962, salvo l applicazione dell art. 441 del C.P. in caso di prodotto pericoloso per la salute.

45 Grazie per l attenzione

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