Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/ Dott. Rossella Gallio Bologna, 16 aprile 2014
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1 Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/ Dott. Rossella Gallio Bologna, 16 aprile 2014
2 ABROGAZIONI E MODIFICHE Abroga la direttiva 87/250/CEE (titolo alcolometrico volumico bevande) della Commissione, la direttiva 90/496/CEE (etichettatura nutrizionale) del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE (etichettatura) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE (etichettatura prodotti contenenti chinino e caffeina) e 2008/5/CE (indicazioni obbligatorie ulteriori) della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 (alimenti addizionati di fitosteroli) della Commissione Modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 2
3 PREVEDE 35 misure di esecuzione 17 obbligatorie 18 opzionali 9 con deadline 8 senza deadline 3
4 NOVITÀ applicabilità principi definizioni Indicazioni obbligatorie Impostazione grafica 4
5 SI APPLICA agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato 5
6 PRINCIPI GENERALI 6
7 Garanzia di un congruo periodo transitorio e individuazione di data certa per l applicabilità delle norme che stabiliscono nuovi requisiti Possibilità di immissione di alimenti che non soddisfano i nuovi requisiti nel periodo transitorio e smaltimento degli stock immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio sino ad esaurimento Estensione del divieto di ingannevolezza a nuove fattispecie Unico soggetto responsabile Presentazione e leggibilità Indicazioni obbligatorie Indicazioni volontarie 7
8 8 DEFINIZIONI
9 INTRODUCE ALCUNE IMPORTANTI DEFINIZIONI: Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale Alimento preimballato: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; Luogo di provenienza: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; 9
10 Ingrediente primario: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID). Campo visivo: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; Campo Visivo principale: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare; 10
11 Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore Etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento; Leggibilità: l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo; 11
12 denominazione legale : la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività denominazione usuale : una denominazione che è accettata quale nome dell alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; denominazione descrittiva : una denominazione che descrive l alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso 12
13 Origine: Il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario). Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 23: Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. Articolo 24: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 13
14 INDICAZIONI OBBLIGATORIE 14
15 INDICAZIONI OBBLIGATORIE art.9 a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. 15
16 NOVITÀ Indicazioni complementari Denominazione dell alimento Ingredienti Termine minimo di conservazione, data di scadenza, data di congelamento Condizioni di conservazione o d uso Paese di origine o luogo di provenienza Dichiarazione nutrizionale Esenzioni 16
17 ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE - novità (ALL. III) Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati (deve essere riportata la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta) 17
18 DENOMINAZIONE 18
19 19 carne/pesce ricomposto
20 20
21 INGREDIENTI 21
22 INGREDIENTI artt.2,18, 20, 21, 22, Allegato VII «ingrediente»qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti...gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all articolo 17 e all allegato VI Le prescrizioni tecniche che disciplinano l applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell allegato VII 22
23 NOVITÀ Allergeni - Ripetizione dell allergene per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico Indicazione degli allergeni su imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 Oli e grassi vegetali va indicata la specie vegetale da cui derivano. Prevista l'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato» Aromi - Il termine «naturale» è utilizzato conformemente all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1334/2008. Acqua e ingredienti volatili- devono essere indicati se aggiunti alla carne, alle preparazioni a base di carni, ai prodotti della pesca non trasformati ed ali molluschi bivalvi non trasformati Nano-materiali ingegnerizzati - dovranno comparire tra virgolette, in lista ingredienti, come«nano-» (non ancora regolamentati) 23
24 ALLERGENI 24
25 25
26 E obbligatoria l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II (o derivato da tale sostanza o prodotto) utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata 26
27 27
28 nei prodotti alimentari non preimballati nei prodotti venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo 28
29 NOTA MINSAL 16 febbraio 2015 in sintesi Libertà di scelta per l operatore in relazione al supporto sul quale riportare le informazioni previste; Disponibilità di un cartello informativo, chiaramente visibile dal consumatore; Il cartello informativo esposto al pubblico può essere generico e riferire la disponibilità di informazioni aggiuntive, su richiesta del cliente; Verificabilità (forma scritta) delle informazioni; Obbligo di formazione del personale incaricato di fornire le informazioni al consumatore ed evidenza documentale dell avvenuta formazione 29
30 ALLERGENI In mancanza dell elenco ingredienti, l indicazione include il termine «contiene» seguito dal nome della sostanza/prodotto allergenico Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell elenco dell allegato II, ciò è precisato nell etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione 30 Le indicazioni sull allergene non richieste se la denominazione dell alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto; es.: Latte di soia aromatizzato al cioccolato dove la lecitina di soia è presente nell aroma Alimento nella cui denominazione è presente «yogurt, formaggio, panna, ecc.» in quanto è evidente per il consumatore che il prodotto contiene latte Farina di frumento
31 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze L art.21 armonizza le modalità con cui l informazione sulla presenza di sostanze o prodotti che possono causare allergie o intolleranze deve essere fornita. L obiettivo principale è quello di assicurare che i consumatori che soffrono di allergie e intolleranze siano in grado di identificare facilmente tali sostanze. Utilizzo del nome presente nella lista di cui all ALLEGATO II Evidenziazione grafica 31
32 32
33 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o un prodotto che provoca allergie o intolleranze, l'etichetta deve riportare chiaramente tale indicazione. Tuttavia, questo non significa che il riferimento al componente deve essere ripetuto tutte le volte che queste sostanze sono presenti. Es. un alimento che comprende additivi alimentari, i vettori e coadiuvanti tecnologici derivati dal grano potrebbe essere etichettato come segue: "... - Additivo ( 1 ) - Additivo ( 1 ) - Carrier ( 1 ) - Coadiuvante tecnologico ( 1 ) -... " (1) da grano. 33
34 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Per le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze devono essere utilizzate le denominazioni dell'allegato II. In alcuni casi, i nomi specifici di alimenti potrebbero non essere tanto comprensibili per il consumatore, come quelli generici forniti nell'all. II Esempio: pesci o molluschi Poiché l'obiettivo è quello di consentire al consumatore di identificare gli ingredienti alimentari che possono scatenare le reazioni allergiche, in alcuni casi, potrebbe essere consentito fornire nominativi diversi da quelli elencati nell'allegato. Esempio: «Merluzzo» invece di pesce «Ostrica», «cozze» invece di molluschi 34
35 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Altri esempi - Latte: burro, panna, formaggi, yogurt... - Pesce: salmone, tonno... - Crostacei: gamberi, aragoste, granchi,... Come il consumatore comprende il nome degli alimenti in questione può variare tra gli Stati membri, è quindi necessaria una valutazione caso per caso Dato il rischio importante associato con le allergie alimentari, se non vi è alcun dubbio circa la comprensione del consumatore, i nomi generici (come riportato nell'allegato II) devono essere forniti ed evidenziati 35
36 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso di ingredienti e coadiuvanti tecnologici derivati da frutta a guscio, che termini devono essere indicati come 'chiaro riferimento': frutta a guscio' o il loro nome specifico? La frutta a guscio deve essere dichiarata nella lista degli ingredienti con il nome specifico, cioè mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia o Queensland. Esempio: nocciole tostate, aromi (mandorle) 36
37 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine, deve essere indicato come "chiaro riferimento": "glutine" o il nome specifico del cereale? I cereali contenenti glutine devono essere dichiarati nella lista degli ingredienti con il nome specifico del cereale, cioè grano (come farro e grano segale, orzo, avena Esempio: farina di frumento, aceto di malto d'orzo, fiocchi di avena La parola 'glutine' può essere aggiunta su base volontaria, ma è il nome specifico del cereale che deve essere evidenziato, non il glutine Esempio: farina di frumento (contiene glutine) 37
38 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso di ingredienti composti contenenti le sostanze elencate nell'allegato II, va evidenziato il nome dell'ingrediente composto o dei suoi singoli ingredienti? Se un ingrediente composto contiene sostanze che provocano allergie o intolleranze, queste dovrebbero essere evidenziate nella lista degli ingredienti Esempio: Ingredienti: - Margarina, farina, ripieno di crema (tuorli d'uovo, zucchero, acqua,...) 38
39 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze alimenti non preimballati Nel caso di alimenti non preimballati contenenti un ingrediente composto costituito da una o più sostanze elencate nell'allegato II, come devono essere indicati l'ingrediente o il suo singolo ingrediente? Quando si indicano gli allergeni, i nomi in cui vengono indicati tali sostanze devono fare riferimento al nome della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II. Nel caso degli ingredienti composti utilizzati in alimenti non preimballati per le quali non è richiesto l'elenco degli ingredienti, l'indicazione degli allergeni si riferisce alla presenza dell ingrediente singolo e non l'ingrediente composto, con gli allergeni evidenziati Ad esempio: nel caso di un panino con la maionese fatta di uova, l informazione fornita dovrebbe essere "uovo" 39
40 TMC, DATA DI SCADENZA, DATA DI CONGELAMENTO D.lgs 109/92 e s.m.i. artt.10 e 10bis (fino al 12/12/2014) REG. (UE) N. 1169/2011 art.24 e All.X (dal 13/12/2014) Termine minimo di conservazione "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno "da consumarsi preferibilmente entro la fine«, negli altri casi Data di scadenza "da consumarsi entro gg/mm (ev.aaaa)" Termine minimo di conservazione "da consumarsi preferibilmente entro il " quando la data comporta l indicazione del giorno, - "da consumarsi preferibilmente entro fine ", negli altri casi; Data di scadenza "da consumare entro "; [indicata su ogni singola porzione preconfezionata (All.X) + condizioni di conservazione Data di congelamento 40 (gg/mm/aaaa)
41 DATA DI SCADENZA. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza seguita dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/
42 la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata 42
43 TMC ESENZIONI - Allegato X ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose, vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall uva, nonché delle bevande del codice NC ottenute da uva o mosto di uva, delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume, dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione, aceti, sale da cucina, zuccheri allo stato solido, prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati, delle gomme da masticare e prodotti analoghi. 43
44 TMC - ESENZIONI NON PIÙ PREVISTE PER: le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività; i gelati monodose 44
45 CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE o USO artt.25 e 27 Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d uso, tali condizioni devono essere indicate. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. Le istruzioni per l uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso. 45
46 PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA art. 26 Fatte salve disposizioni comunitarie specifiche tra cui DOP, IGP, STG Obbligatoria (art. 26 par. 2): - Nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali - per le carni suine, ovi-caprine e di pollame (Regolamento UE 1337/2013) Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (art. 26 par. 3): - E indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell ingrediente primario, oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello del prodotto alimentare. (soggetta ad adozione atti di esecuzione) 46
47 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA art. 26, par. 2, lettera b) Regolamento UE 1337/2013 carne suina, ovina, caprina e il pollame freschi, refrigerati e congelati Preconfezionati Allevato in (nome dello Stato membro o del Paese Terzo) indicando l ultimo Stato membro o Paese Terzo nel quale l'animale è stato allevato per un periodo di: almeno 4 mesi o, nel caso in cui l'animale viene macellato giovane di sei mesi, il periodo di allevamento dopo che l'animale ha raggiunto un peso vivo di 30 kg, ma l'intero periodo di allevamento, se l'animale viene macellato con un peso vivo inferiore a 80 kg per i SUINI; almeno sei mesi o l'intero periodo di allevamento in caso l'animale viene macellato giovane di sei mesi per gli OVINI e i CAPRINI; almeno un mese o l'intero periodo di allevamento dopo essere stato messo all'ingrasso nel caso in cui l'animale viene macellato giovane di un mese per il POLLAME 47
48 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA art. 26, par. 2, lettera b) Regolamento UE 1337/2013 carne suina, ovina, caprina e il pollame freschi, refrigerati e congelati preconfezionati Macellato in (nome dello Stato membro o Paese Terzo) indicando lo Stato membro o il Paese Terzo dove l'animale è stato macellato; il codice di riferimento che assicura il legame tra la carne e l'animale/gruppo di animali Allevato e Macellato in (nome dello Stato membro o Paese Terzo) nel caso in cui l'animale sia stato allevato (per almeno due mesi o per un mese se si tratta di pollame) e macellato nello stesso Stato membro o Paese Terzo 48
49 Indicazione di ogni Stato membro o Paese terzo di allevamento e macello in caso di imballaggio contenente diversi tagli di carne, della stessa specie o di specie differenti, ottenuti da animali allevati e macellati in diversi Stati membri o Paesi Terzi Allevato in: NON UE e Macellato in: Paese terzo per la carne fresca refrigerata e congelata importata nell UE per la quale non tutte le informazioni richieste siano disponibili carni macinate e i ritagli: Allevato e Macellato in: UE se prodotti da carne derivata da animali allevati e macellati in diversi Stati Membri Allevato e Macellato in: NON UE se prodotti da carne importata o da animali importati Allevato in: NON UE e Macellato in: Nome dello Stato membro se prodotti esclusivamente da carne di animali da macello importati Allevato e Macellato in: UE e NON UE quando contengono sia carne UE, che carne importata 49
50 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 50
51 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE OBBLIGATORI a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. FACOLTATIVI a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato. 51
52 ESENZIONI DALL OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Allegato V Prodotti monoingrediente non trasformati (Carne, frutta, verdura, farina) Tè, caffè, spezie, altre piante aromatiche, sale, aceto Acque per il consumo umano Aromi, additivi, edulcoranti da tavola, enzimi, coadiuvanti tecnologici, gelatine e gelificanti per marmellate, lievito, gomme da masticare Confezioni piccole (superficie maggiore più piccola di 25 cm2) Gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale Bevande alcoliche (in deroga, l etichettatura nutrizionale può essere assente o limitata al solo contenuto energetico 52
53 ESEMPI Farina Riso parboiled Oli vegetali Zucchero Aceto di fermentazione con sale aggiunto Aceti di fermentazione e succedanei compresi quelli con aromi Si Si No No No Si 53
54 CALCOLO VALORI DI RIFERIMENTO art. 31 Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kj) (Allegato XIV) Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all alimento così com è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l alimento pronto per il consumo I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell analisi dell alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati nces_december_2012_it.pdf 54
55 MODALITÀ DI ESPRESSIONE artt PER 100 g O 100 ml obbligatoria per il valore energetico e per tutti i nutrienti. Per vitamine e minerali obbligo di indicare la percentuale dei Valori Nutritivi di Riferimento di cui all Allegato XIII, parte A, punto 1 PER PORZIONE O UNITÀ DI CONSUMO In aggiunta alla forma di espressione per 100 g o 100 ml indicandone il numero in etichetta o in caso di indicazioni ripetute nel campo visivo principale 55
56 UNITÀ DI CONSUMO unità che può essere consumata individualmente facilmente riconoscibile dal consumatore non corrispondente necessariamente a una porzione 56
57 EX GDA (PERCENTUALE DELLE ASSUNZIONI DI RIFERIMENTO) - art. 32, paragrafi 4 e 5 AMMESSE solo per: Valore energetico e nutrienti obbligatori (art. 30.1) Nutrienti che possono essere ripetuti (art. 30.3) Nutrienti nelle bevande alcoliche (art. 30.4) Nutrienti in alimenti non preimballati (art. 30.5) A CONDIZIONE CHE in loro stretta prossimità figuri la seguente dicitura supplementare: "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)". 57
58 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE con elementi facoltativi 58
59 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE COMPLETA 59
60 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 60
61 CAMPO VISIVO PRINCIPALE Ripetibilità, anche solo per porzione o unità di consumo, nel campo visivo principale di: a) valore energetico; oppure b) valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. Sia come valori assoluti sia come percentuali di assunzione di riferimento N.B. in ogni caso il valore energetico è espresso anche per 100 g o per 100 ml 61
62 62
63 ESEMPIO DI FOP (ex GDA) (1) energia energia 586 kj 140 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)". FONTE: Food Drink Europe
64 ESEMPIO DI FOP (ex GDA) (2) energia, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri, sale energia 586 kj 140 kcal 7%* grassi 11,3 g 16%* Per porzione (25g): Acidi grassi saturi 3,0 g 15%* zuccheri 6,1 g 7%* sale 1,4 g 23%* Per 100g: 2343 kj / 560 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal) FONTE: Food Drink Europe
65 BOP Back of pack 65
66
67 FORME DI ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI (art.36) IL VALORE ENERGETICO E I NUTRIENTI POSSONO ESSERE, IN AGGIUNTA, INDICATE VOLONTARIAMENTE PER MEZZO DI ALTRE FORME DI ESPRESSIONE SE: si basano su ricerche accurate e fondate e su consultazioni con consumatori e gruppi interessati facilitano la comprensione al consumatore sul contributo e sull importanza dell alimento ai fini dell apporto energetico e nutritivo di una dieta sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; devono essere obiettivi e non discriminatori e non devono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci Gli Stati membri possono chiedere agli operatori di non utilizzarli nel caso in cui non in linea con i requisiti del Regolamento. 67
68 SIMBOLI 68
69 SIMBOLI 69
70 UK 70
71 ESENZIONI 71
72 ESENZIONI Bevande alcoliche: esenzione da obblighi di lista ingredienti e informazioni nutrizionali Micro-confezioni-superficie confezione <10cm 2 : denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, TMC o data di scadenza L elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su richiesta del consumatore Bottiglie in vetro: (bottiglie di vetro con vuoto a rendere): denominazione di vendita, allergeni, peso netto, TMC o data di scadenza, indicazioni nutrizionali 72
73 IMPOSTAZIONE GRAFICA 73
74 NOVITÀ Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie Presentazione e leggibilità 74
75 artt. 9, 12 e 13 Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili e sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta. sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire e sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. sono espresse mediante parole e numeri. In aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli 75
76 76
77 LEGGIBILITÀ «leggibilità»: l apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo. 77
78 78
79 79
80 COMPLIANCE NORMATIVA METROLOGICA dimensioni dei caratteri indicanti il valore della quantità nominale (cioè il valore numerico) - non superiore a 50 g/ml 2mm minimo* - 50 g/ml g/ml 3mm minimo* - 200g/ml 1 Kg/L 4mm minimo* - superiore ad 1 Kg/L 6mm minimo* * Valori relativi all altezza numerica e non all altezza della X dimensioni della e metrologica: 3mm minimo È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi. 80
81 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Indicazioni obbligatorie e facoltative nello stesso campo visivo e, possibilmente in formato tabellare (per 100g o 100 ml, in aggiunta per porzione purché quantificata o, ancora come % assunzione di riferimento) Applicabilità delle regole generali in tema di leggibilità di cui all art. 13: dimensione minima del carattere pari a 1,2 mm nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è > 80 cm 2 ; dimensione minima del carattere pari a 0,9 mm nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è < 80 cm 2 Dimensione minima dei caratteri pari a 1,2mm per le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale, a prescindere dalle dimensioni della confezione 81
82 PRESENTAZIONE denominazione / quantità netta / titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono nello stesso campo visivo. 82
83 quando l alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; o quando l alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato le indicazioni obbligatorie possono comparire sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna IN OGNI CASO le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurano anche sull imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione. 83
84 art. 37 Le informazioni volontarie sugli alimenti NON possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti 84
85 STATO DELL ARTE 85
86 SITUAZIONE ATTUALE UE Origine carne suina, ovina/caprina, di volatili (Regolamento UE 1337/2013) Ingrediente primario se differente, in caso di indicazione volontaria ( bozza di Regolamento annullata) Linee guida sulle tolleranze nutrizionali (pubblicate) ammesse per l espressione dei valori FAQ Regolamento UE 1155/2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti Regolamento UE 78/2014 che modifica l allegato II e III per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo. Regolamento UE 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l informazione dei consumatori sull assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti 86
87 SITUAZIONE ATTUALE ITALIA Nota MISE del 30 settembre 2014 su art. 8 - responsabilità Nota MISE del 28 luglio 2014 dell Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull applicazione dell articolo 26 Paese d origine e luogo di provenienza del regolamento (UE) n. 1169/2011 Circolare del 6 marzo 2015 che chiarisce l applicabilità delle sanzioni ex art.18 D. Lgs.109/92 nelle more dell adozione del decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria Nota MISE dell 11 dicembre 2014 sulle disposizioni del regolamento ancora oggetto di corretta interpretazione da parte della DG Sanco Nota MINSAL del 6 febbraio 2015 recante indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività 87
88 IN PROGRESS UE Implementazione FAQ ( generale, nutrizionale, vendita a distanza, carni e pesce) Linee guida su QUID Linee guida su modalità di indicazione degli allergeni Nanomateriali Valutazione della relazione sull indicazione obbligatoria degli acidi grassi trans Valutazioni di impatto e relazioni sull indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza: Carni utilizzate come ingrediente (conclusa) Carni diverse da bovine, ovine, suine, di volatili Latte e latte come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari Alimenti non trasformati Prodotti a base di un unico ingrediente Ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento 88
89 IN PROGRESS ITALIA Presentazione di quesiti specifici alla Commissione europea per emanazione di provvedimento di aggiornamento del D. Lgs.109/92 alla luce delle risposte ottenute Bozza di Decreto di modifica del D. Lgs. 109/92 Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria Linee guida sulle tolleranze 89
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