Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/ Dott. Rossella Gallio Bologna, 16 aprile 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/2011. 2015 Dott. Rossella Gallio Bologna, 16 aprile 2014"

Transcript

1 Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/ Dott. Rossella Gallio Bologna, 16 aprile 2014

2 ABROGAZIONI E MODIFICHE Abroga la direttiva 87/250/CEE (titolo alcolometrico volumico bevande) della Commissione, la direttiva 90/496/CEE (etichettatura nutrizionale) del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE (etichettatura) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE (etichettatura prodotti contenenti chinino e caffeina) e 2008/5/CE (indicazioni obbligatorie ulteriori) della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 (alimenti addizionati di fitosteroli) della Commissione Modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 2

3 PREVEDE 35 misure di esecuzione 17 obbligatorie 18 opzionali 9 con deadline 8 senza deadline 3

4 NOVITÀ applicabilità principi definizioni Indicazioni obbligatorie Impostazione grafica 4

5 SI APPLICA agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato 5

6 PRINCIPI GENERALI 6

7 Garanzia di un congruo periodo transitorio e individuazione di data certa per l applicabilità delle norme che stabiliscono nuovi requisiti Possibilità di immissione di alimenti che non soddisfano i nuovi requisiti nel periodo transitorio e smaltimento degli stock immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio sino ad esaurimento Estensione del divieto di ingannevolezza a nuove fattispecie Unico soggetto responsabile Presentazione e leggibilità Indicazioni obbligatorie Indicazioni volontarie 7

8 8 DEFINIZIONI

9 INTRODUCE ALCUNE IMPORTANTI DEFINIZIONI: Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale Alimento preimballato: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; Luogo di provenienza: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; 9

10 Ingrediente primario: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID). Campo visivo: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; Campo Visivo principale: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare; 10

11 Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore Etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento; Leggibilità: l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo; 11

12 denominazione legale : la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività denominazione usuale : una denominazione che è accettata quale nome dell alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; denominazione descrittiva : una denominazione che descrive l alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso 12

13 Origine: Il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario). Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 23: Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. Articolo 24: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 13

14 INDICAZIONI OBBLIGATORIE 14

15 INDICAZIONI OBBLIGATORIE art.9 a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. 15

16 NOVITÀ Indicazioni complementari Denominazione dell alimento Ingredienti Termine minimo di conservazione, data di scadenza, data di congelamento Condizioni di conservazione o d uso Paese di origine o luogo di provenienza Dichiarazione nutrizionale Esenzioni 16

17 ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE - novità (ALL. III) Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati (deve essere riportata la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta) 17

18 DENOMINAZIONE 18

19 19 carne/pesce ricomposto

20 20

21 INGREDIENTI 21

22 INGREDIENTI artt.2,18, 20, 21, 22, Allegato VII «ingrediente»qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti...gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all articolo 17 e all allegato VI Le prescrizioni tecniche che disciplinano l applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell allegato VII 22

23 NOVITÀ Allergeni - Ripetizione dell allergene per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico Indicazione degli allergeni su imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 Oli e grassi vegetali va indicata la specie vegetale da cui derivano. Prevista l'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato» Aromi - Il termine «naturale» è utilizzato conformemente all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1334/2008. Acqua e ingredienti volatili- devono essere indicati se aggiunti alla carne, alle preparazioni a base di carni, ai prodotti della pesca non trasformati ed ali molluschi bivalvi non trasformati Nano-materiali ingegnerizzati - dovranno comparire tra virgolette, in lista ingredienti, come«nano-» (non ancora regolamentati) 23

24 ALLERGENI 24

25 25

26 E obbligatoria l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II (o derivato da tale sostanza o prodotto) utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata 26

27 27

28 nei prodotti alimentari non preimballati nei prodotti venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo 28

29 NOTA MINSAL 16 febbraio 2015 in sintesi Libertà di scelta per l operatore in relazione al supporto sul quale riportare le informazioni previste; Disponibilità di un cartello informativo, chiaramente visibile dal consumatore; Il cartello informativo esposto al pubblico può essere generico e riferire la disponibilità di informazioni aggiuntive, su richiesta del cliente; Verificabilità (forma scritta) delle informazioni; Obbligo di formazione del personale incaricato di fornire le informazioni al consumatore ed evidenza documentale dell avvenuta formazione 29

30 ALLERGENI In mancanza dell elenco ingredienti, l indicazione include il termine «contiene» seguito dal nome della sostanza/prodotto allergenico Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell elenco dell allegato II, ciò è precisato nell etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione 30 Le indicazioni sull allergene non richieste se la denominazione dell alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto; es.: Latte di soia aromatizzato al cioccolato dove la lecitina di soia è presente nell aroma Alimento nella cui denominazione è presente «yogurt, formaggio, panna, ecc.» in quanto è evidente per il consumatore che il prodotto contiene latte Farina di frumento

31 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze L art.21 armonizza le modalità con cui l informazione sulla presenza di sostanze o prodotti che possono causare allergie o intolleranze deve essere fornita. L obiettivo principale è quello di assicurare che i consumatori che soffrono di allergie e intolleranze siano in grado di identificare facilmente tali sostanze. Utilizzo del nome presente nella lista di cui all ALLEGATO II Evidenziazione grafica 31

32 32

33 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o un prodotto che provoca allergie o intolleranze, l'etichetta deve riportare chiaramente tale indicazione. Tuttavia, questo non significa che il riferimento al componente deve essere ripetuto tutte le volte che queste sostanze sono presenti. Es. un alimento che comprende additivi alimentari, i vettori e coadiuvanti tecnologici derivati dal grano potrebbe essere etichettato come segue: "... - Additivo ( 1 ) - Additivo ( 1 ) - Carrier ( 1 ) - Coadiuvante tecnologico ( 1 ) -... " (1) da grano. 33

34 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Per le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze devono essere utilizzate le denominazioni dell'allegato II. In alcuni casi, i nomi specifici di alimenti potrebbero non essere tanto comprensibili per il consumatore, come quelli generici forniti nell'all. II Esempio: pesci o molluschi Poiché l'obiettivo è quello di consentire al consumatore di identificare gli ingredienti alimentari che possono scatenare le reazioni allergiche, in alcuni casi, potrebbe essere consentito fornire nominativi diversi da quelli elencati nell'allegato. Esempio: «Merluzzo» invece di pesce «Ostrica», «cozze» invece di molluschi 34

35 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Altri esempi - Latte: burro, panna, formaggi, yogurt... - Pesce: salmone, tonno... - Crostacei: gamberi, aragoste, granchi,... Come il consumatore comprende il nome degli alimenti in questione può variare tra gli Stati membri, è quindi necessaria una valutazione caso per caso Dato il rischio importante associato con le allergie alimentari, se non vi è alcun dubbio circa la comprensione del consumatore, i nomi generici (come riportato nell'allegato II) devono essere forniti ed evidenziati 35

36 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso di ingredienti e coadiuvanti tecnologici derivati da frutta a guscio, che termini devono essere indicati come 'chiaro riferimento': frutta a guscio' o il loro nome specifico? La frutta a guscio deve essere dichiarata nella lista degli ingredienti con il nome specifico, cioè mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia o Queensland. Esempio: nocciole tostate, aromi (mandorle) 36

37 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine, deve essere indicato come "chiaro riferimento": "glutine" o il nome specifico del cereale? I cereali contenenti glutine devono essere dichiarati nella lista degli ingredienti con il nome specifico del cereale, cioè grano (come farro e grano segale, orzo, avena Esempio: farina di frumento, aceto di malto d'orzo, fiocchi di avena La parola 'glutine' può essere aggiunta su base volontaria, ma è il nome specifico del cereale che deve essere evidenziato, non il glutine Esempio: farina di frumento (contiene glutine) 37

38 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso di ingredienti composti contenenti le sostanze elencate nell'allegato II, va evidenziato il nome dell'ingrediente composto o dei suoi singoli ingredienti? Se un ingrediente composto contiene sostanze che provocano allergie o intolleranze, queste dovrebbero essere evidenziate nella lista degli ingredienti Esempio: Ingredienti: - Margarina, farina, ripieno di crema (tuorli d'uovo, zucchero, acqua,...) 38

39 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze alimenti non preimballati Nel caso di alimenti non preimballati contenenti un ingrediente composto costituito da una o più sostanze elencate nell'allegato II, come devono essere indicati l'ingrediente o il suo singolo ingrediente? Quando si indicano gli allergeni, i nomi in cui vengono indicati tali sostanze devono fare riferimento al nome della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II. Nel caso degli ingredienti composti utilizzati in alimenti non preimballati per le quali non è richiesto l'elenco degli ingredienti, l'indicazione degli allergeni si riferisce alla presenza dell ingrediente singolo e non l'ingrediente composto, con gli allergeni evidenziati Ad esempio: nel caso di un panino con la maionese fatta di uova, l informazione fornita dovrebbe essere "uovo" 39

40 TMC, DATA DI SCADENZA, DATA DI CONGELAMENTO D.lgs 109/92 e s.m.i. artt.10 e 10bis (fino al 12/12/2014) REG. (UE) N. 1169/2011 art.24 e All.X (dal 13/12/2014) Termine minimo di conservazione "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno "da consumarsi preferibilmente entro la fine«, negli altri casi Data di scadenza "da consumarsi entro gg/mm (ev.aaaa)" Termine minimo di conservazione "da consumarsi preferibilmente entro il " quando la data comporta l indicazione del giorno, - "da consumarsi preferibilmente entro fine ", negli altri casi; Data di scadenza "da consumare entro "; [indicata su ogni singola porzione preconfezionata (All.X) + condizioni di conservazione Data di congelamento 40 (gg/mm/aaaa)

41 DATA DI SCADENZA. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza seguita dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/

42 la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata 42

43 TMC ESENZIONI - Allegato X ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose, vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall uva, nonché delle bevande del codice NC ottenute da uva o mosto di uva, delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume, dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione, aceti, sale da cucina, zuccheri allo stato solido, prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati, delle gomme da masticare e prodotti analoghi. 43

44 TMC - ESENZIONI NON PIÙ PREVISTE PER: le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività; i gelati monodose 44

45 CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE o USO artt.25 e 27 Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d uso, tali condizioni devono essere indicate. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. Le istruzioni per l uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso. 45

46 PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA art. 26 Fatte salve disposizioni comunitarie specifiche tra cui DOP, IGP, STG Obbligatoria (art. 26 par. 2): - Nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali - per le carni suine, ovi-caprine e di pollame (Regolamento UE 1337/2013) Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (art. 26 par. 3): - E indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell ingrediente primario, oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello del prodotto alimentare. (soggetta ad adozione atti di esecuzione) 46

47 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA art. 26, par. 2, lettera b) Regolamento UE 1337/2013 carne suina, ovina, caprina e il pollame freschi, refrigerati e congelati Preconfezionati Allevato in (nome dello Stato membro o del Paese Terzo) indicando l ultimo Stato membro o Paese Terzo nel quale l'animale è stato allevato per un periodo di: almeno 4 mesi o, nel caso in cui l'animale viene macellato giovane di sei mesi, il periodo di allevamento dopo che l'animale ha raggiunto un peso vivo di 30 kg, ma l'intero periodo di allevamento, se l'animale viene macellato con un peso vivo inferiore a 80 kg per i SUINI; almeno sei mesi o l'intero periodo di allevamento in caso l'animale viene macellato giovane di sei mesi per gli OVINI e i CAPRINI; almeno un mese o l'intero periodo di allevamento dopo essere stato messo all'ingrasso nel caso in cui l'animale viene macellato giovane di un mese per il POLLAME 47

48 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA art. 26, par. 2, lettera b) Regolamento UE 1337/2013 carne suina, ovina, caprina e il pollame freschi, refrigerati e congelati preconfezionati Macellato in (nome dello Stato membro o Paese Terzo) indicando lo Stato membro o il Paese Terzo dove l'animale è stato macellato; il codice di riferimento che assicura il legame tra la carne e l'animale/gruppo di animali Allevato e Macellato in (nome dello Stato membro o Paese Terzo) nel caso in cui l'animale sia stato allevato (per almeno due mesi o per un mese se si tratta di pollame) e macellato nello stesso Stato membro o Paese Terzo 48

49 Indicazione di ogni Stato membro o Paese terzo di allevamento e macello in caso di imballaggio contenente diversi tagli di carne, della stessa specie o di specie differenti, ottenuti da animali allevati e macellati in diversi Stati membri o Paesi Terzi Allevato in: NON UE e Macellato in: Paese terzo per la carne fresca refrigerata e congelata importata nell UE per la quale non tutte le informazioni richieste siano disponibili carni macinate e i ritagli: Allevato e Macellato in: UE se prodotti da carne derivata da animali allevati e macellati in diversi Stati Membri Allevato e Macellato in: NON UE se prodotti da carne importata o da animali importati Allevato in: NON UE e Macellato in: Nome dello Stato membro se prodotti esclusivamente da carne di animali da macello importati Allevato e Macellato in: UE e NON UE quando contengono sia carne UE, che carne importata 49

50 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 50

51 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE OBBLIGATORI a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. FACOLTATIVI a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato. 51

52 ESENZIONI DALL OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Allegato V Prodotti monoingrediente non trasformati (Carne, frutta, verdura, farina) Tè, caffè, spezie, altre piante aromatiche, sale, aceto Acque per il consumo umano Aromi, additivi, edulcoranti da tavola, enzimi, coadiuvanti tecnologici, gelatine e gelificanti per marmellate, lievito, gomme da masticare Confezioni piccole (superficie maggiore più piccola di 25 cm2) Gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale Bevande alcoliche (in deroga, l etichettatura nutrizionale può essere assente o limitata al solo contenuto energetico 52

53 ESEMPI Farina Riso parboiled Oli vegetali Zucchero Aceto di fermentazione con sale aggiunto Aceti di fermentazione e succedanei compresi quelli con aromi Si Si No No No Si 53

54 CALCOLO VALORI DI RIFERIMENTO art. 31 Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kj) (Allegato XIV) Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all alimento così com è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l alimento pronto per il consumo I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell analisi dell alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati nces_december_2012_it.pdf 54

55 MODALITÀ DI ESPRESSIONE artt PER 100 g O 100 ml obbligatoria per il valore energetico e per tutti i nutrienti. Per vitamine e minerali obbligo di indicare la percentuale dei Valori Nutritivi di Riferimento di cui all Allegato XIII, parte A, punto 1 PER PORZIONE O UNITÀ DI CONSUMO In aggiunta alla forma di espressione per 100 g o 100 ml indicandone il numero in etichetta o in caso di indicazioni ripetute nel campo visivo principale 55

56 UNITÀ DI CONSUMO unità che può essere consumata individualmente facilmente riconoscibile dal consumatore non corrispondente necessariamente a una porzione 56

57 EX GDA (PERCENTUALE DELLE ASSUNZIONI DI RIFERIMENTO) - art. 32, paragrafi 4 e 5 AMMESSE solo per: Valore energetico e nutrienti obbligatori (art. 30.1) Nutrienti che possono essere ripetuti (art. 30.3) Nutrienti nelle bevande alcoliche (art. 30.4) Nutrienti in alimenti non preimballati (art. 30.5) A CONDIZIONE CHE in loro stretta prossimità figuri la seguente dicitura supplementare: "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)". 57

58 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE con elementi facoltativi 58

59 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE COMPLETA 59

60 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 60

61 CAMPO VISIVO PRINCIPALE Ripetibilità, anche solo per porzione o unità di consumo, nel campo visivo principale di: a) valore energetico; oppure b) valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. Sia come valori assoluti sia come percentuali di assunzione di riferimento N.B. in ogni caso il valore energetico è espresso anche per 100 g o per 100 ml 61

62 62

63 ESEMPIO DI FOP (ex GDA) (1) energia energia 586 kj 140 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)". FONTE: Food Drink Europe

64 ESEMPIO DI FOP (ex GDA) (2) energia, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri, sale energia 586 kj 140 kcal 7%* grassi 11,3 g 16%* Per porzione (25g): Acidi grassi saturi 3,0 g 15%* zuccheri 6,1 g 7%* sale 1,4 g 23%* Per 100g: 2343 kj / 560 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal) FONTE: Food Drink Europe

65 BOP Back of pack 65

66

67 FORME DI ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI (art.36) IL VALORE ENERGETICO E I NUTRIENTI POSSONO ESSERE, IN AGGIUNTA, INDICATE VOLONTARIAMENTE PER MEZZO DI ALTRE FORME DI ESPRESSIONE SE: si basano su ricerche accurate e fondate e su consultazioni con consumatori e gruppi interessati facilitano la comprensione al consumatore sul contributo e sull importanza dell alimento ai fini dell apporto energetico e nutritivo di una dieta sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; devono essere obiettivi e non discriminatori e non devono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci Gli Stati membri possono chiedere agli operatori di non utilizzarli nel caso in cui non in linea con i requisiti del Regolamento. 67

68 SIMBOLI 68

69 SIMBOLI 69

70 UK 70

71 ESENZIONI 71

72 ESENZIONI Bevande alcoliche: esenzione da obblighi di lista ingredienti e informazioni nutrizionali Micro-confezioni-superficie confezione <10cm 2 : denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, TMC o data di scadenza L elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su richiesta del consumatore Bottiglie in vetro: (bottiglie di vetro con vuoto a rendere): denominazione di vendita, allergeni, peso netto, TMC o data di scadenza, indicazioni nutrizionali 72

73 IMPOSTAZIONE GRAFICA 73

74 NOVITÀ Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie Presentazione e leggibilità 74

75 artt. 9, 12 e 13 Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili e sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta. sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire e sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. sono espresse mediante parole e numeri. In aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli 75

76 76

77 LEGGIBILITÀ «leggibilità»: l apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo. 77

78 78

79 79

80 COMPLIANCE NORMATIVA METROLOGICA dimensioni dei caratteri indicanti il valore della quantità nominale (cioè il valore numerico) - non superiore a 50 g/ml 2mm minimo* - 50 g/ml g/ml 3mm minimo* - 200g/ml 1 Kg/L 4mm minimo* - superiore ad 1 Kg/L 6mm minimo* * Valori relativi all altezza numerica e non all altezza della X dimensioni della e metrologica: 3mm minimo È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi. 80

81 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Indicazioni obbligatorie e facoltative nello stesso campo visivo e, possibilmente in formato tabellare (per 100g o 100 ml, in aggiunta per porzione purché quantificata o, ancora come % assunzione di riferimento) Applicabilità delle regole generali in tema di leggibilità di cui all art. 13: dimensione minima del carattere pari a 1,2 mm nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è > 80 cm 2 ; dimensione minima del carattere pari a 0,9 mm nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è < 80 cm 2 Dimensione minima dei caratteri pari a 1,2mm per le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale, a prescindere dalle dimensioni della confezione 81

82 PRESENTAZIONE denominazione / quantità netta / titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono nello stesso campo visivo. 82

83 quando l alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; o quando l alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato le indicazioni obbligatorie possono comparire sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna IN OGNI CASO le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurano anche sull imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione. 83

84 art. 37 Le informazioni volontarie sugli alimenti NON possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti 84

85 STATO DELL ARTE 85

86 SITUAZIONE ATTUALE UE Origine carne suina, ovina/caprina, di volatili (Regolamento UE 1337/2013) Ingrediente primario se differente, in caso di indicazione volontaria ( bozza di Regolamento annullata) Linee guida sulle tolleranze nutrizionali (pubblicate) ammesse per l espressione dei valori FAQ Regolamento UE 1155/2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti Regolamento UE 78/2014 che modifica l allegato II e III per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo. Regolamento UE 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l informazione dei consumatori sull assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti 86

87 SITUAZIONE ATTUALE ITALIA Nota MISE del 30 settembre 2014 su art. 8 - responsabilità Nota MISE del 28 luglio 2014 dell Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull applicazione dell articolo 26 Paese d origine e luogo di provenienza del regolamento (UE) n. 1169/2011 Circolare del 6 marzo 2015 che chiarisce l applicabilità delle sanzioni ex art.18 D. Lgs.109/92 nelle more dell adozione del decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria Nota MISE dell 11 dicembre 2014 sulle disposizioni del regolamento ancora oggetto di corretta interpretazione da parte della DG Sanco Nota MINSAL del 6 febbraio 2015 recante indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività 87

88 IN PROGRESS UE Implementazione FAQ ( generale, nutrizionale, vendita a distanza, carni e pesce) Linee guida su QUID Linee guida su modalità di indicazione degli allergeni Nanomateriali Valutazione della relazione sull indicazione obbligatoria degli acidi grassi trans Valutazioni di impatto e relazioni sull indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza: Carni utilizzate come ingrediente (conclusa) Carni diverse da bovine, ovine, suine, di volatili Latte e latte come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari Alimenti non trasformati Prodotti a base di un unico ingrediente Ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento 88

89 IN PROGRESS ITALIA Presentazione di quesiti specifici alla Commissione europea per emanazione di provvedimento di aggiornamento del D. Lgs.109/92 alla luce delle risposte ottenute Bozza di Decreto di modifica del D. Lgs. 109/92 Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria Linee guida sulle tolleranze 89

90 90

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente

Dettagli

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014 Bologna, 03 ottobre 2014 Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari Graziella Lasi Resp. Consumer Care, Leg.Alimentare, Nutr, Com. medico-scient. Gruppo GRANAROLO

Dettagli

Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento?

Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento? PROGETTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE: BIODIVERSITÀ, CULTURA, AMBIENTE, INNOVAZIONE, SICUREZZA Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento? Milena Casali Istituto

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

L etichettatura dei prodotti alimentari. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino L etichettatura dei prodotti alimentari Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino Milano, 6 marzo 2015 ETICHETTATURA qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale,

Dettagli

ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione. Dott.ssa Serena Pironi serenapironi@pigaservice.it www.pigaservice.

ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione. Dott.ssa Serena Pironi serenapironi@pigaservice.it www.pigaservice. ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione Dott.ssa Serena Pironi serenapironi@pigaservice.it www.pigaservice.it NOI SIAMO CIO CHE MANGIAMO FEUERBACH Etichettatura: [ ]l'insieme

Dettagli

ETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016

ETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016 ETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016 Marcella Cabiddu, Ignazio Ibba, Danilo Muggianu Contribuire ad assicurare un livello elevato di

Dettagli

Le etichette alimentari

Le etichette alimentari Le etichette alimentari Le etichette riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari aiutano a compiere una scelta informata su ciò che consumeremo L etichettatura dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

NUOVE INFORMAZIONI ALIMENTARI. Francesco Aversano. www.avvocatoaversano.it

NUOVE INFORMAZIONI ALIMENTARI. Francesco Aversano. www.avvocatoaversano.it NUOVE INFORMAZIONI ALIMENTARI Campobasso 27 aprile OTAM Francesco Aversano www.avvocatoaversano.it ETICHETTATURA PRESENTAZIONE PUBBLICITA INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dettagli

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura Corso di formazione sugli additivi alimentari 23 gennaio 2013 I edizione 24 gennaio 2013 II edizione Benevento Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura Antonella Semeraro

Dettagli

25 Febbraio 2014. Dr.ssa Simona Corti. Tecnologo Alimentare

25 Febbraio 2014. Dr.ssa Simona Corti. Tecnologo Alimentare Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari: il Regolamento CEE 1169/2011. L etichetta delle carni macinate, gli allergeni e la tabella nutrizionale. 25 Febbraio 2014 Dr.ssa Simona Corti Tecnologo

Dettagli

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006 Alle Imprese Associate del Settore Alimentazione e Pubblici Esercizi Oggetto: etichettatura alimenti ed indicazione alergeni La piena applicazione del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 ha comportato

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CIRCOLARE N. 26 Informativa OGGETTO: Attività Produttive. Etichettatura.

Dettagli

Presentazione delle informazioni obbligatorie

Presentazione delle informazioni obbligatorie Le principali novità sul Regolamento (UE) 1169/2011 e raffronto tra la normativa nazionale e la normativa Ue Prof.ssa Erica Varese Dipartimento di Scienze Merceologiche Università degli Studi di Torino

Dettagli

CONFORMITÀ DI PRODOTTO E DI ETICHETTA: Regolamento 1169\2011 del Parlamento Europeo in materia di informazioni al consumatore

CONFORMITÀ DI PRODOTTO E DI ETICHETTA: Regolamento 1169\2011 del Parlamento Europeo in materia di informazioni al consumatore CONFORMITÀ DI PRODOTTO E DI ETICHETTA: Regolamento 1169\2011 del Parlamento Europeo in materia di informazioni al consumatore Bureau Veritas OPEN DAY Bologna, 28 novembre 2011 Copyright by Total Quality

Dettagli

Contestazioni delle etichette: casistica e relative problematiche

Contestazioni delle etichette: casistica e relative problematiche Contestazioni delle etichette: casistica e relative problematiche Verona, 19 giugno 2014 Donatella Poletti Country SARA Manager Southern Europe Mondelez Italia Sviluppi normativi Obiettivi del Regolamento

Dettagli

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE REG.CE n. 1924/2006 1 OBIETTIVI SPECIFICI Integrazione dei principi generali in tema di etichettatura dei prodotti alimentari che impongono un divieto generale di

Dettagli

Cesena, 13 maggio 2014 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI. Maria Severina Liberati

Cesena, 13 maggio 2014 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI. Maria Severina Liberati Cesena, 13 maggio 2014 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI Maria Severina Liberati 1 La nuova ratio Etichettatura e informazione dei consumatori Direttiva 2000/13/CE relativa

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura. Roma 18 dicembre 2014

Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura. Roma 18 dicembre 2014 Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura Roma 18 dicembre 2014 Il Nuovo Regolamento Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni

Dettagli

Etichettatura del miele e dei prodotti alimentari contenenti miele

Etichettatura del miele e dei prodotti alimentari contenenti miele Etichettatura del miele e dei prodotti alimentari contenenti miele 22 maggio 2015 Basovizza Incontro informativo con gli apicoltori Dott. A. Fiordelisi Veterinario ufficiale A.A.S. n.1 Triestina Etichettatura

Dettagli

Il Reg. 1169/2011/UE, la nuova etichettatura degli alimenti e la gestione degli allergeni, aspetti applicativi e opportunità

Il Reg. 1169/2011/UE, la nuova etichettatura degli alimenti e la gestione degli allergeni, aspetti applicativi e opportunità Il Reg. 1169/2011/UE, la nuova etichettatura degli alimenti e la gestione degli allergeni, aspetti applicativi e opportunità Orientamenti ministeriali sull applicazione della nuova normativa sull etichettatura

Dettagli

Informazione al consumatore suiprodotti alimentari, reg.ue n. 1169/11

Informazione al consumatore suiprodotti alimentari, reg.ue n. 1169/11 Informazione al consumatore suiprodotti alimentari, reg.ue n. 1169/11 Avv. Dario Dongo responsabile Politiche UE e Regolative, Federalimentare dongo@federalimentare.it - GSM (+39) 335 7313 726 Background

Dettagli

L etichettatura degli alimenti a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011

L etichettatura degli alimenti a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 L etichettatura degli alimenti a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 Corso SITI PESCARA 16 maggio 2015 Dr. Giuseppe De Giovanni 1 Finalità Le finalità del regolamento sono essenzialmente tre: a) Assicurare

Dettagli

L etichettatura inerente i prodotti del settore cerealicolo. Aspetti specifici e nutrizionali

L etichettatura inerente i prodotti del settore cerealicolo. Aspetti specifici e nutrizionali Torino 27 marzo 2013 Laura Bersani L etichettatura inerente i prodotti del settore cerealicolo. Aspetti specifici e nutrizionali REQUISITI OBBLIGATORI PER L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI DIREZIONE GENERALE SICUREZZA ALIMENTI E NUTRIZIONE Elementi informativi

Dettagli

Etichettatura degli alimenti

Etichettatura degli alimenti Ministero della Salute Direzione generale per l igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Etichettatura degli alimenti Cosa dobbiamo sapere La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra

Dettagli

Circolare n. 14878 Prot. 1898 Roma, 20 novembre 2014. Regolamento UE n. 1169/11 G.U.C.E. L 304 del 22 nov. 2011 D.lgs. 109/92

Circolare n. 14878 Prot. 1898 Roma, 20 novembre 2014. Regolamento UE n. 1169/11 G.U.C.E. L 304 del 22 nov. 2011 D.lgs. 109/92 TITOLO DOCUMENTO Etichettatura degli alimenti: le nuove disposizioni del Reg. UE 1169/11 AREA TEMATICA Ambiente ed Energia SETTORE Qualità e Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Sicurezza degli alimenti

Dettagli

Normativa vecchia e nuova a confronto

Normativa vecchia e nuova a confronto Normativa vecchia e nuova a confronto D.Lgs. 25-2-2000 n. 84 D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura 1. Definizioni

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

Vademecum etichettatura. Vademecum. etichettatura alimenti

Vademecum etichettatura. Vademecum. etichettatura alimenti Vademecum Vademecum etichettatura etichettatura alimenti alimenti Introduzione Gli interventi europei sull etichettatura degli alimenti hanno attraversato diverse fasi che rispecchiano gli orientamenti

Dettagli

Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D.

Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D. Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D.lvo 109/92 e successivi,a carattere speciale DM 27/03/2002, E comunitaria

Dettagli

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao Cacao e cioccolato Il cioccolato deriva da una serie di processi di produzione che hanno inizio a partire dalla tostatura dei semi della pianta del cacao (Theobroma cacao) e continuano con la miscelazione

Dettagli

INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L'ETICHETTATURA

INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L'ETICHETTATURA INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L'ETICHETTATURA L'etichetta dei prodotti alimentari deve avere tutte le informazioni obbligatorie. Queste informazioni si devono: capire con facilità, vedere bene, leggere

Dettagli

01/02/2013 LE ETICHETTE ALIMENTARI. Docente Francesca Montuori

01/02/2013 LE ETICHETTE ALIMENTARI. Docente Francesca Montuori LE ETICHETTE ALIMENTARI Docente Francesca Montuori in Italia, la normativa vigente è il D.Lgs109/1992, che definisce l'etichetta di un alimento come "l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle

Dettagli

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre

Dettagli

SCHEDA TECNICA PEPERONI GRIGLIATI

SCHEDA TECNICA PEPERONI GRIGLIATI SCHEDA TECNICA PEPERONI GRIGLIATI 1 SCHEDA DESCRITTIVA 1.1 DENOMINAZIONE DI VENDITA E una conserva alimentare costituita da peperoni grigliati, in vaschetta da 1900g con trattamento termico di pastorizzazione.

Dettagli

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Circ. 12 marzo 2001, n. 166 (G.U. 20 marzo 2001 n.66) Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Con circolare n. 165 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Etichettatura. Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Etichettatura. Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Articolo 117 reg. 1308/13 Definizione Ai fini della presente sezione si intende per: a) etichettatura, i termini, le diciture, i marchi

Dettagli

L etichetta del cacao e del cioccolato

L etichetta del cacao e del cioccolato L etichetta del cacao e del cioccolato La normativa vigente (All. I, d.lgs. n. 178/2003) definisce per i prodotti di cacao e di cioccolato le seguenti denominazioni di vendita: 1. Burro di cacao. Sostanza

Dettagli

Etichettatura degli additivi

Etichettatura degli additivi LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO Etichettatura degli additivi Laura Bersani Novara 7 dicembre 2011 laura.bersani@lab-to.camcom.it Miglioratori alimentari (food improvement agents package) Reg

Dettagli

Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011. SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare

Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011. SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011 SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare Informazioni sugli alimenti ai consumatori: - Modifica: Regolamenti (CE) n.

Dettagli

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: ETICHETTATURA Decr. L.vo 27.1.92 n. 109 Attuazione delle Dir. 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari Finalità a) non indurre in errore

Dettagli

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO Avv. Michele Mea Avv. Michele Mea NORMATIVA ATTUALE DI RIFERIMENTO 1. 1. Direttiva CE n. n. 18/2001 2. 2. Regolamento CE n. n. 1829/2003

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE L 254/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

Dettagli

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 INFORMAZIONI GENERALI Codice (cartone) 2304 Nome Prodotto CORNETTO VEGA VUOTO PALMA SEGREGATO Linea Prodotto Prontoforno Codice Ean14 Unità di Vendita (cartone) 08003269023041

Dettagli

In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad

In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad una normativa specifica DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO

Dettagli

REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero

REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero Modena 27 maggio 2009 REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero Lucia Guidarelli Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Regolamento claims campo di applicazione ETICHETTATURA PRESENTAZIONE

Dettagli

DAL SEME ALLA TAVOLA INTERPRETAZIONE DELLE ETICHETTE ALIMENTARI DEI PRODOTTI CONFEZIONATI. Taira Monge e Laura Donatini. Lunedì 26 gennaio 2015

DAL SEME ALLA TAVOLA INTERPRETAZIONE DELLE ETICHETTE ALIMENTARI DEI PRODOTTI CONFEZIONATI. Taira Monge e Laura Donatini. Lunedì 26 gennaio 2015 TORINO Un Associazione per Amica DAL SEME ALLA TAVOLA INTERPRETAZIONE DELLE ETICHETTE ALIMENTARI DEI PRODOTTI CONFEZIONATI Taira Monge e Laura Donatini Lunedì 26 gennaio 2015 COSA ABBIAMO IMPARATO NELLA

Dettagli

Dietista dott.ssa Raimonda Muraro Ass2 Isontina

Dietista dott.ssa Raimonda Muraro Ass2 Isontina Dietista dott.ssa Raimonda Muraro Ass2 Isontina Il Regolamento (UE) 1169/2011 è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e verrà applicato in modo graduale, tramite tappe intermedie. Il testo unico raccoglie

Dettagli

Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre 2013. OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/2011. -

Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre 2013. OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/2011. - Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre 2013 ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI DEI PANIFICATORI L O R O S E D I OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/2011. - Con la pubblicazione del Regolamento

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti REGOLAMENTO UE 1169/2011 In vigore dal 13/12/2011 In applicazione dal 13/12/2014 In applicazione dal 01/01/2014

Dettagli

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni L etichettatura delle confetture, delle gelatine e delle marmellate, nonché della crema di marroni, è disciplinata, per gli aspetti generali, dal D.lgs.

Dettagli

L INFORMAZIONE AI CONSUMATORI DI ALIMENTI

L INFORMAZIONE AI CONSUMATORI DI ALIMENTI L INFORMAZIONE AI CONSUMATORI DI ALIMENTI il ravvicinamento delle legislazioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari Il reg. 1169/2011 In Italia, prima dell armonizzazione

Dettagli

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori

Dettagli

Unione CNA Alimentare Modena, 6 novembre 2014 Prot. n. 38/2014 Raggruppamento di interesse CNA.COM Prot. n. 50/2014

Unione CNA Alimentare Modena, 6 novembre 2014 Prot. n. 38/2014 Raggruppamento di interesse CNA.COM Prot. n. 50/2014 Unione CNA Alimentare Modena, 6 novembre 2014 Prot. n. 38/2014 Raggruppamento di interesse CNA.COM Prot. n. 50/2014 - ALLE IMPRESE ALIMENTARI IN INDIRIZZO e p.c. - Ai Direttori di filiale - Agli Uffici

Dettagli

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI DINTEC DICEMBRE 2009 PREMESSA L agricoltura biologica è un particolare metodo di gestione della produzione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE L 145/14 16.5.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la modifica del

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 INFORMAZIONI GENERALI Codice (cartone) 4129 Nome Prodotto TORTINA CAPRESE LIMONE RSPO/MB Linea Prodotto Già cotti Codice Ean14 Unità di Vendita (cartone) 08003269041298 Codice

Dettagli

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23

Dettagli

Reggio Calabria, 22 ottobre 2015

Reggio Calabria, 22 ottobre 2015 Sicurezza igienico-sanitaria ed etichettatura dei prodotti alimentari: principi generali, disposizioni specifiche in materia di manifestazioni temporanee e ristorazione collettiva Dr.ssa Paola Rebufatti

Dettagli

Le ultime righe fanno riferimento ai cosiddetti preincartati che il regolamento tratta nel successivo art. 44

Le ultime righe fanno riferimento ai cosiddetti preincartati che il regolamento tratta nel successivo art. 44 Regolamento (UE) N. 1169/2011 Art. 2 Definizioni «etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque

Dettagli

Prof.ssa Paola Pittia Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari ed ambientali Università di Teramo ppittia@unite.it

Prof.ssa Paola Pittia Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari ed ambientali Università di Teramo ppittia@unite.it Questione di etichetta Teramo, 12 dicembre 2014 Etichettatura e nuove normative come strumento di comunicazione e informazione di qualità e sicurezza degli alimenti Prof.ssa Paola Pittia Facoltà di Bioscienze

Dettagli

Sintesi articoli e parole chiave

Sintesi articoli e parole chiave REGOLAMENTO (CE) n. 401/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 23 FEBBRAIO 2006, RELATIVO AI METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI (TESTO

Dettagli

Regolamento (UE) n. 1169/2011 Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori GUCE L 304 del 22 novembre 2011

Regolamento (UE) n. 1169/2011 Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori GUCE L 304 del 22 novembre 2011 Regolamento (UE) n. 1169/2011 Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori GUCE L 304 del 22 novembre 2011 Grassobbio (BG), 17 novembre 2014-1 - MOTIVI DELLA RIFORMA 1. SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Dettagli

Q uando fai la spesa e sullo scaffale

Q uando fai la spesa e sullo scaffale L etichettatura L etichettatura I PRODOTTI PRECONFEZIONATI Q uando fai la spesa e sullo scaffale trovi confezioni di pasta, detersivi, tonno, shampoo, bottiglie di vino, olio, acqua etc., stai comprando

Dettagli

MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL CONTATTO CON ALIMENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL CONTATTO CON ALIMENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI AGGIORNAMENTI NORMATIVI Marino Lamperti Federazione Gomma Plastica Area Tecnico Scientifica MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL AGGIORNAMENTI NORMATIVI > Stato attuativo del Regolamento (CE) N. relativo

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non può superare l intero importo offerto

Dettagli

Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali. Ragusa 28/01/2005

Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali. Ragusa 28/01/2005 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO SANITA' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 RAGUSA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -AREA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

GESTIONE DEI PRODOTTI

GESTIONE DEI PRODOTTI Gestione dei prodotti biologici ed etichettatura G [ GESTIONE DEI PRODOTTI ] BIOLOGICI ED ETICHETTATURA E L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Il testo principale sull etichettatura, la presentazione

Dettagli

CNA Alimentare Etichettatura Alimenti Regolamento 1169/2011/UE

CNA Alimentare Etichettatura Alimenti Regolamento 1169/2011/UE CNA Alimentare Etichettatura Alimenti Regolamento 1169/2011/UE CNA Unione Alimentare_Etichettatura alimenti 1 Sintesi delle Novità SOMMARIO Elenco sintetico delle novità principali Approfondimenti a) Ambito

Dettagli

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE Fabio Grillo Spina Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Via Quintino Sella,

Dettagli

Roma, 18 dicembre 2014 Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI

Roma, 18 dicembre 2014 Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI Ufficio Legislativo e Affari Giuridici Roma, 18 dicembre 2014 Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI Ai Responsabili territoriali FIESA, FIEPeT, ASSOTURISMO Loro sedi ed indirizzi Prot.n.

Dettagli

Cosa comporta per la produzione

Cosa comporta per la produzione Cosa comporta per la produzione Con il presente decreto, il Ministero della Salute italiano ha recepito in Italia la Direttiva 2010/69/UE, che ha emendato la normativa comunitaria previgente in materia

Dettagli

Dott. Alessandro Bonadonna per SEMI ONLUS L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE

Dott. Alessandro Bonadonna per SEMI ONLUS L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE 1. Assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore 2. Permettere la libera circolazione delle merci all interno dell Unione Europea

Dettagli

LA LEGGE SUL PESO NETTO

LA LEGGE SUL PESO NETTO La Legge sul Peso Netto 1 LA LEGGE SUL PESO NETTO Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Relatori: Pietro Corcione, Igor Gallo D.Lgs. 6 settembre 2005 n 206 (Codice del Consumo)

Dettagli

Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari

Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari QUADRO NORMATIVO Reg. CEE 2092/91 Cons. 24.6.91 Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui

Dettagli

PRODOTTI PRECONFEZIONATI Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati

PRODOTTI PRECONFEZIONATI Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati Rif Normativo Decr. L.vo 27.1.92 n. 109 Art. 2 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 7.7.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 186/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2006 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 2006 recante norme

Dettagli

GLI ALIMENTI FUNZIONALI A BASE LATTE:LEGISLAZIONE ITALIANA, EUROPEA E I FUTURI HEALTH CLAIMS

GLI ALIMENTI FUNZIONALI A BASE LATTE:LEGISLAZIONE ITALIANA, EUROPEA E I FUTURI HEALTH CLAIMS GLI ALIMENTI FUNZIONALI A BASE LATTE:LEGISLAZIONE ITALIANA, EUROPEA E I FUTURI HEALTH CLAIMS Avv. Neva Monari Studio Avv.Corte e Andreis Cremona, 1 dicembre 2006 1 DEFINIZIONE (Linee guida Min. Salute

Dettagli

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004 Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione

Dettagli

ETICHETTATURA PRODOTTI

ETICHETTATURA PRODOTTI ETICHETTATURA PRODOTTI Alimenti senza segreti con il nuovo servizio di CNA Roma CNA ROMA Viale Guglielmo Massaia, 31 00154 Roma Tel. 06 570151 Fax 06 57015222 info@cnapmi.com www.cnapmi.org PREMESSA Dal

Dettagli

Integratori alimentari Roma 17 dicembre 2014 Bruno Scarpa

Integratori alimentari Roma 17 dicembre 2014 Bruno Scarpa Integratori alimentari Roma 17 dicembre 2014 Bruno Scarpa Ministero della Salute Direzione generale igiene e sicurezza alimenti e nutrizione Ufficio IV ex DGSAN 1 ALIMENTO Come sono definiti sul piano

Dettagli

SCHEDE TECNICHE SCIROPPO DI GLUCOSIO. Sciroppo di glucosio 44 D.E.

SCHEDE TECNICHE SCIROPPO DI GLUCOSIO. Sciroppo di glucosio 44 D.E. SCHEDE TECNICHE SCIROPPO DI GLUCOSIO Sciroppo di glucosio 44 D.E. Rev. 2 - Pag 1 di 4 Sciroppo di Glucosio Sciroppo di Glucosio a 44 D.E. purificato e concentrato ad alto contenuto di maltosio, con diversi

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti REGOLAMENTO UE 1169/2011 In vigore dal 13/12/2011 In applicazione dal 13/12/2014 In applicazione dal 01/01/2014

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio VIII DGSAF-Coordinamento PIF-UVAC LINEE GUIDA SUL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/329 RECANTE DEROGA

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE 9.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 150/71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE dell 8 giugno 2012 recante norme d esecuzione ai fini dell applicazione dell articolo

Dettagli

Agenti chimici: il regolamento CLP

Agenti chimici: il regolamento CLP Informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Gennaio 2013 Pillole di sicurezza A cura del RSPP e dell Unità Organizzativa a Supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011 1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato,

Dettagli

Grissini astuccio ORAZIO gr. 125x12

Grissini astuccio ORAZIO gr. 125x12 Pag. 1 di 5 Grissini astuccio ORAZIO gr. 125x12 CODIFICA PRODOTTO EAN interna Grissino Tradizionale 8004583711409 1N2601AHB Denominazione articolo Grissini tipo 00 agli oli vegetali Marchio: ORAZIO Ingredienti

Dettagli

DIRITTO ALL INFORMAZIONE, ETICHETTE ALIMENTARI E CONTRAFFAZIONE BENI DI CONSUMO. Brescia, 17 Dicembre 2007

DIRITTO ALL INFORMAZIONE, ETICHETTE ALIMENTARI E CONTRAFFAZIONE BENI DI CONSUMO. Brescia, 17 Dicembre 2007 DIRITTO ALL INFORMAZIONE, ETICHETTE ALIMENTARI E CONTRAFFAZIONE BENI DI CONSUMO Brescia, 17 Dicembre 2007 Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.ro 206, ovvero Codice del Consumo Rapporto tra professionista

Dettagli

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MARCHI COLLETTIVI : AMBITI DI PROTEZIONE E RAPPORTI RECIPROCI Avv. Nicoletta Amadei COS E UN MARCHIO Art. 7. dlgs.30/2005 Oggetto della registrazione 1. Possono costituire oggetto

Dettagli

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice Parte A.A. Appendice Settore Agroalimentare Pagina 1/5 APPENDICE I SETTORE AGROALIMETARE 1 - Obiettivo Il presente

Dettagli

ASL Caserta -Dipartimento di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare PUBBLICAZIONE AI SENSI ART. 25 D.LGS. 33/2013 CONTROLLI IMPRESE

ASL Caserta -Dipartimento di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare PUBBLICAZIONE AI SENSI ART. 25 D.LGS. 33/2013 CONTROLLI IMPRESE Coltivazioni (orticole in pieno campo, orticole in serra, cereali, leguminose, industriali,foraggere ) Decisione CE 2007/363 ;Reg. CE 183/05 degli Alimenti e Nutrizione Allevament apistici riferimento.

Dettagli

Nuovo regolamento europeo CE 41/2009 sulla composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine

Nuovo regolamento europeo CE 41/2009 sulla composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine Associazione Italiana Celiachia Onlus Area Food Nuovo regolamento europeo CE 41/2009 sulla composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine Susanna Neuhold

Dettagli

Reg. UE 1169/11 ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Reg. UE 1169/11 ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 16 e 23 giugno 2015 Luigi Mancini FARE (Food & Agriculture Requirements) Bruxelles Milano - Roma (+39) 335 5393164 tech@fare.email Introduzione Le regole

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli