L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI (per una spesa consapevole) 26 gennaio 2015 LAURA DONATINI Cooperativa PANDORA

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1 L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI (per una spesa consapevole) 26 gennaio 2015 LAURA DONATINI Cooperativa PANDORA

2 Dalla Direttiva 79/112/CEE al Regolamento 1169/2011 Dopo oltre 30 anni di onorato servizio, la Direttiva 79/112/CEE che ha stabilito regole armonizzate su etichette, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari in Europa, è andata in pensione. Ha ceduto il passo al nuovo Regolamento 1169/2011, che è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e verrà applicato in modo graduale, tramite tappe intermedie, entro il 13 dicembre 2016.

3 I MOTIVI DELLA RIFORMA Semplificazione normativa ottenuta raccogliendo in un unico testo le norme relative a: Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari Etichettatura nutrizionale Informazioni sulla presenza di ingredienti allergenici

4 I MOTIVI DELLA RIFORMA Certezza del diritto Per trent anni abbiamo avuto normative nazionali che recepivano principi comuni con gran confusione, ora abbiamo un regolamento europeo unico: un identico testo tradotto nelle lingue ufficiali di tutti i paesi aderenti che è entrato in vigore simultaneamente

5 I MOTIVI DELLA RIFORMA Certezza del diritto Il nuovo Regolamento ha finalmente chiarito la questione delle responsabilità delle informazioni. Quando un operatore appone il proprio marchio su un prodotto realizzato e/o confezionato da terzi, la responsabilità delle informazioni rese il etichetta o in pubblicità è sua. Dell etichetta di cibi di provenienza extra-ue è invece responsabile l importatore.

6 I MOTIVI DELLA RIFORMA Riscontro alle richieste dalle varie parti sociali interessate (consumatori, autorità degli Stati membri, agricoltori, industria di trasformazione e distribuzione alimentare): leggibilità delle informazioni essenziali: per es. è stato disposto che la parte mediana dei caratteri (l altezza della lettera x ) debba essere di almeno 1,2 mm informazioni nutrizionali obbligatorie, nel tentativo di contrastare obesità, sovrappeso e varie malattie riconducibili a diete squilibrate e stili di vita poco salutari notizie sulla presenza di ingredienti allergenici origine e provenienza di prodotti e materie prime (anche a seguito del crescente interesse verso alimenti biologici ed ecosostenibili) notizie specifiche su composizione e caratteristiche di alcuni prodotti (natura degli oli vegetali impiegati, eventuale decongelazione del prodotto, ecc) per aumentare la trasparenza dell informazione

7 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE a. La denominazione dell alimento (novità) b. L elenco degli ingredienti c. Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito (novità) d. La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti e. La quantità netta dell alimento f. Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza g. Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego h. Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare i. Il lotto di produzione (novità) j. Il paese d origine o il luogo di provenienza (novità) k. Le istruzioni per l uso, nei casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento l. Il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcool in volume m. Una dichiarazione nutrizionale (novità)

8 LE NOVITA INTRODOTTE

9 1) migliore leggibilità delle informazioni (dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie); 2) identiche prescrizioni in tema di etichettatura per gli acquisti online, a distanza o in negozio; 3) obbligo di citare gli allergeni nell elenco degli ingredienti degli alimenti (anche non preimballati e anche per ristoranti e bar) con una presentazione più chiara e armonica (tipo e stile del carattere o colore di sfondo) 4) obbligo di fornire informazioni nutrizionali per la maggior parte degli alimenti trasformati preimballati; 5) chiara indicazione «tagli di carne ricomposti o combinati» o «tagli di pesce ricomposti o combinati»; nonché chiara indicazione dei prodotti scongelati. 6) informazioni specifiche sull origine vegetale di oli e grassi raffinati; 7) indicazione del prodotto di sostituzione per i prodotti alimentari «d'imitazione»; 8) elenco dei nanomateriali ingegnerizzati negli ingredienti; 9) obbligatorietà delle informazioni sull'origine delle carni fresche di suini, ovini, caprini e pollame; 10) norme più rigorose per impedire pratiche ingannevoli;

10 NOVITA 1) MIGLIORE LEGGIBILITA Prima La normativa precedente prevedeva etichette leggibili ma non stabiliva un criterio misurabile di leggibilità Con il Reg. 1169/2011 Allo scopo di migliorare la leggibilità dell etichetta vengono fissate le dimensioni del carattere, lo spessore, il colore e il contrasto tra scritta e sfondo Altezza minima dei caratteri: 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole) Le informazioni obbligatorie non devono essere apposte con altre indicazioni o immagini che possano interferire

11 NOVITA VENDITE A DISTANZA Le nuove norme stabiliscono esplicitamente che, qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull etichetta debba essere fornita prima dell'acquisto (tutte le informazioni obbligatorie devono poi essere fornite anche in fase di consegna. Queste informazioni dovranno figurare sul supporto della vendita a distanza (pagina web o catalogo) o essere fornite mediante altri strumenti appropriati. Questa prescrizione tiene pienamente conto di tutte le modalità di fornitura di prodotti alimentari ai consumatori. In altri termini, le etichette degli alimenti devono riportare le medesime informazioni a prescindere dal fatto che il prodotto sia acquistato online, a distanza (ad esempio via catalogo) o in un supermercato.

12 NOVITA CAMPO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, (tranne quelli NON pre-imballati) compresi quelli destinati alle collettività e somministrati dalle collettività: ristoranti, mense, ospedali, catering. E certo che anche questi dovranno fornire al consumatore tutte le informazioni obbligatorie (con modalità definite dalle varie normative nazionali)

13 Come già previsto dalla normativa precedente, vanno dichiarati tutti gli ingredienti dell alimento, in ordine decrescente, compresi gli eventuali additivi alimentari, che possono essere indicati con il loro nome specifico (es. acido ascorbico) oppure con il codice europeo (E330) preceduto dalla funzione tecnologica: es. colorante, addensante, emulsionante ) INDICAZIONI OBBLIGATORIE INGREDIENTI

14 INDICAZIONI OBBLIGATORIE INGREDIENTI Quantità di alcuni ingredienti (già previsto dalla normativa precedente) è necessario precisare la percentuale (la quantità al momento dell utilizzo) di un certo ingrediente se questo figura nella denominazione dell alimento (es. ravioli con ricotta e spinaci) o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore (es. patate negli gnocchi) è evidenziato nell etichetta tramite parole o immagini (immagine dell uovo in una maionese) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo da altri simili (es. latte e nocciole in una crema spalmabile a base di cacao)

15 INDICAZIONI OBBLIGATORIE Oli e grassi vegetali INGREDIENTI Il nuovo Regolamento prevede che queste diciture siano seguite dalla indicazione della natura di oli e grassi utilizzati (es. palma, soia, arachide)

16 INDICAZIONI OBBLIGATORIE INGREDIENTI Caffeina Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè, con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l ora devono riportare nello stesso campo visivo del loro nome, oltre alla dicitura tenore elevato di caffeina (già obbligatorio dal 2002) l avvertenza: Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento La stessa avvertenza dovrà essere apposta anche agli alimenti solidi ai quali venga aggiunta caffeina a scopo non aromatizzante (integratori alimentari).

17 NANO-MATERIALI Viene introdotta una prima definizione di nano-materiali ingegnerizzati (materiali di dimensioni di 100 nm o inferiori) il cui utilizzo viene assoggettato alla disciplina dei novel foods, quando impiegati negli ingredienti e additivi alimentari Novel food Secondo un regolamento del Parlamento Europeo (n.258/97) questa denominazione di novel food è attribuita a quei prodotti o ingredienti alimentari che rientrano in una delle seguenti categorie: 1. Alimenti e ingredienti di alimenti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati 2. Alimenti e ingredienti di alimenti prodotti da, ma non contenenti, organismi geneticamente modificati 3. Alimenti e ingredienti di alimenti con struttura molecolare primaria nuova o intenzionalmente modificata Novel food sono quindi alimenti per i quali è stato usato un processo produttivo diverso da quello convenzionale, oppure sono state effettuate modificazioni genetiche con lo scopo di: Aumentare la resistenza delle colture ai parassiti Modificare il valore nutritivo o il contenuto in sostanze non desiderabili presenti negli alimenti tradizionali (come l'acido erucico della colza).

18 ALIMENTI ESENTI DALL OBBLIGO DI DICHIARARE GLI INGREDIENTI Ortofrutticoli freschi (comprese le patate) che non abbiano subito trattamenti (sbucciati, tagliati, ecc) Le acque gassificate dalla cui descrizione si rilevi tale caratteristica Gli aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti I formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentate, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da quelli necessari alla loro fabbricazione (l latte, gli enzimi, le colture di microrganismi o il sale) Prodotti monoingrediente Le sostanze allergeniche devono essere sempre e comunque dichiarate. Es. il vino con un contenuto pari o superiore a 10 mg/l di solfiti, deve dichiarare che contiene solfiti

19 NOVITA Quando il prodotto contiene come ingrediente (ma anche come ingrediente di un proprio componente, per esempio di un additivo o di un coadiuvante tecnologico) un allergene, questo dovrà essere evidenziato mediante un carattere, uno stile o uno sfondo differente. Sono esentati da tale dichiarazione gli alimenti la cui denominazione fanno chiaramente riferimento al l allergene in questione. Es. latte, farina di grano tenero, ecc INGREDIENTI ALLERGENI

20 LISTA DEGLI ALLERGENI Prima L obbligo di inserire nella lista ingredienti sostanze che possono provocare allergie è previsto solo per i prodotti pre-imballati Non è obbligatorio mettere in evidenza e distinguere dal resto degli ingredienti l allergene Non è previsto per la ristorazione Con il Reg. 1169/2011 L obbligo si estende anche ai prodotti non pre-imballati Le sostanze devono essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile differente L obbligo si estende anche ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione

21 LISTA ALLERGENI Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena farro, kamut e prodotti derivati) Crostacei e derivati (prodotti che contengono crostacei) Uova e derivati Pesce e derivati Arachidi e derivati Soia e derivati Latte e derivati (incluso lattosio) Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi e i loro prodotti) Sedano e derivati Senape e derivati Semi di sesamo e derivati Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o litro Lupini e derivati Molluschi e derivati

22 NOVITA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA La novità di maggiore rilievo introdotta dal regolamento è costituita dall introduzione (da dicembre 2016, salvo ripensamenti), di una tabella nutrizionale obbligatoria per tutti gli alimenti preconfezionati, anche se realizzati da agricoltori o da artigiani e anche se in quantità limitate, con alcune variazioni rispetto allo schema classico e dall apertura verso forme di informazione nutrizionale sintetica, quali le GDA. Sono esclusi dal regolamento gli integratori alimentari e le acque minerali naturali e anche gli alimenti destinati ad un alimentazione particolare (che ricadono sotto un altra normativa)

23 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA Tutti i prodotti alimentari pre-imballati (salvo alcuni prodotti soggetti al solo processo di maturazione, l acqua, altri prodotti non trasformati, e le mini-confezioni la cui superficie più ampia sia inferiore a 25 cm2) dovranno riportare in un unico campo visivo, una tabella nutrizionale con sette elementi: contenuto energetico (in kcal/kjoule) grassi acidi grassi saturi carboidrati proteine zuccheri sale

24 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE FACOLTATIVA La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrata con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: : acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi polioli amido fibre sali minerali e/o vitamine (elencati nell Allegato XIII) a condizione che siano presenti in quantità significative Potranno inoltre essere indicati valori riferiti a singole porzioni e alle percentuali giornaliere raccomandate o indicative. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, si potrà utilizzare una dicitura del tipo: contiene quantità trascurabili di scritta accanto alla dichiarazione nutrizionale.

25 DEROGA (ALLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE) Per gli alimenti non preimballati la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al valore energetico, oppure: al valore energetico + quantità di grassi + acidi grassi saturi + zuccheri + sale Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione avrebbe dovuto presentare una relazione in merito alla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta della popolazione dell Unione, eventualmente corredata da una proposta legislativa

26 ULTERIORI FORME DI INFORMAZIONE NUTRIZIONALE Viene introdotta la possibilità di esprimere il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive di un alimento, usando forme o simboli grafici, oltre a parole e numeri, a condizione che si basino su ricerche scientificamente valide Siano volte a facilitare la comprensione da parte del consumatore, del contributo dato dall alimento, nella sua dieta quotidiana Non ostacolino la libera circolazione delle merci. Quindi non è possibile dare giudizi sui prodotti, distinguendoli in buoni e cattivi, né giudicare un cibo più salubre di un altro. A tale proposito si è lasciata la possibilità agli Stati membri di decidere quale forma di espressione consigliare agli operatori del settore alimentare Ad esempio nelle nuove etichette potranno essere usati i grafici a semaforo per indicare i cibi che contengono troppi grassi o zuccheri, o anche per sottolineare il basso contenuto di questi elementi

27 GDA Viene esplicitamente ammesso l uso delle GDA (Guideline Daily Amounts, quantità giornaliere indicative), su base volontaria, per esprimere in termini percentuali, il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani. Con l obbligo di precisare che i valori si riferiscono ad un adulto medio (8400 kj /kcal 2000)

28 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO Potrà essere: Una denominazione legale, se prevista da norme europee (olio extra-vergine d oliva, miele, confetture) o nazionali (pane, pasta di semola di grano duro, passata di pomodoro, alcuni prodotti di salumeria) Se mancano leggi specifiche si ricorrerà a una denominazione usuale, cioè accettata dai consumatori dello Stato membro nel quale l alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni (es. cantucci, peperonata, biscotto frollino ) Oppure una denominazione descrittiva (crema spalmabile alle nocciole, olio aromatizzato, salsa di pomodoro ai peperoni, pan di spagna farcito di confettura di albicocche e ricoperto di cioccolato al latte)

29 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO Come già previsto dalla vecchia legislazione, la denominazione deve essere accompagnata dalla precisazione delle condizioni fisiche o del trattamento subito dal prodotto (in polvere, concentrato, congelato, surgelato, affumicato, ecc) qualora l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore

30 NOVITA Vengono introdotte le seguenti denominazioni: Prodotto decongelato: se l alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato Carne o pesce ricomposto: la carne, le preparazioni di carne o pesce che appaiono come una fetta, filetto o porzione, ma che in realtà sono ottenute da diversi pezzi uniti tramite altri ingredienti (additivi o enzimi) devono riportare la dicitura ricomposto Acqua aggiunta a carne, preparazioni di carne o prodotti della pesca: la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che hanno l apparenza di una fetta filetto o porzione, a cui venga aggiunta acqua in percentuale superiore al 5% in peso devono indicarne la presenza accanto alla denominazione di vendita Ingrediente sostitutivo: se un ingrediente normalmente utilizzato (es uova nella maionese) o naturalmente presente nel prodotto, viene sostituito da un altro ingrediente (es. proteine della soia al posto delle uova), l ingrediente sostitutivo deve essere indicato accanto alla denominazione di vendita Involucro non edibile (per gli insaccati)

31 PAESE D ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA In linea di massima l indicazione del luogo d origine dei prodotti alimentari (che coincide con il luogo dove hanno subito l ultima trasformazione) è obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore e per alcune categorie di alimenti che ricadono sotto specifiche disposizioni UE: carni bovine carni avicole prodotti ortofrutticoli freschi prodotti ittici freschi miele uova oli vergine ed extra-vergine d oliva Ma in Italia ci sono anche norme nazionali che impongono di dichiarare l origine anche del latte crudo (usato per la produzione del latte fresco) e dei pomodori usati per la produzione della passata

32 L ORIGINE E LA PROVENIENZA L esigenza di precisare l origine o la provenienza di un prodotto alimentare si manifesta principalmente quando: sia previsto dalla legge sia utile per caratterizzare e valorizzare determinati prodotti.

33 L ORIGINE E LA PROVENIENZA Il nuovo Regolamenti stabilisce che tale indicazione sia obbligatoria: nel caso in cui l omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza quando il paese d origine o il luogo di provenienza di un alimento e del suo ingrediente primario (quello che rappresenta almeno il 50 % del prodotto) sono diversi (burro italiano preparato con latte tedesco)

34 L ORIGINE O LA PROVENIENZA Il nuovo regolamento introduce l obbligo (entro aprile 2015) di indicare l origine delle carni (fresche, refrigerate o congelate) dei animali di specie: suina ovina caprina e dei seguenti volatili (galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone), fresche, refrigerate o congelate. Non sono state citate le quaglie

35 NOVITA ORIGINE E PROVENIENZA Nel caso delle carni, le norme, con alcune eccezioni, dispongono che lo Stato membro o paese terzo in cui l animale è stato allevato e macellato, figuri sull etichetta.

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38 L ORIGINE E LA PROVENIENZA La Commissione ha anche in programma di pronunciarsi riguardo alla opportunità di rendere obbligatoria l indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza per i seguenti altri alimenti: I tipi di carne non ancora regolamentati il latte (anche quando usato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari) gli alimenti non trasformati i prodotti a base di un unico ingrediente gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento (primari).

39 L ORIGINE E LA PROVENIENZA Per quanto concerne gli alimenti che indicano o suggeriscono un'origine falsa, le nuove regole stabiliscono criteri per garantire che le indicazioni d'origine volontarie non traggano in inganno i consumatori. Gli operatori che riportano indicazioni relative all'origine del prodotto devono fornire informazioni aggiuntive per consentire ai consumatori di sapere da dove provengono gli ingredienti che caratterizzano l'alimento, e non solo l'ultimo paese in cui questo è stato trasformato.

40 L INIZIO DELLA FINE DEL FALSO Un effetto positivo della nuova etichettatura è sicuramente legato alla tutela delle produzioni Made in Italy, infatti il nuovo testo obbliga ad indicare in etichetta la provenienza degli ingredienti agricoli qualora la descrizione e/o l illustrazione dell alimento possa indurre in errore. Uno dei tipici casi di contraffazione dei prodotti nazionali è proprio quello della bandiera Italiana (o richiami all italianità) apposta su prodotti realizzati in altri Paesi. MADE IN ITALY

41 NOVITA LEGISLAZIONE CONCORRENTE Il regolamento non esclude la possibilità che gli stati membri integrino la legislazione con norme nazionali, nelle parti non soggette a regole comuni. Anzi, addirittura questi potranno imporre (previa autorizzazione della Commissione) ulteriori indicazioni obbligatorie per almeno uno dei seguenti motivi: Protezione della salute pubblica Protezione dei consumatori Prevenzione delle frodi Protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazione d origine controllata e repressione della concorrenza sleale

42 NOVITA PRESCRIZIONI NAZIONALI SU ORIGINE E PROVENIENZA I legislatori nazionali potranno anche introdurre ulteriori prescrizioni sull indicazione di origine o provenienza di alcuni alimenti, quando esista un nesso comprovato tra talune qualità dell alimento e la sua origine o provenienza, senza ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico e discriminare i prodotti realizzati in altri paesi membri. Ma sarà difficile rispettare questo criterio, visto che i prodotti con determinati requisiti di obbligatorietà, esercitano inevitabilmente una maggiore attrazione per i consumatori e, tra l altro, il nesso comprovato tra la qualità dell alimento e la sua origine e provenienza sarebbe già tutelato dai regolamenti sulle indicazioni geografiche (IGP, DOP, STG)

43 INDICAZIONI OBBLIGATORIE QUANTITA NETTA Già previsto dalle norme precedenti. L indicazione non è necessaria per i prodotti soggetti a notevoli perdite di peso (come i salumi o i formaggi che devono subire un processo di stagionatura) che dovranno essere pesati davanti all acquirente Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura deve essere indicato anche il peso sgocciolato dell alimento Una novità: quando l alimento è stato glassato il peso netto dell alimento indicato sull etichetta non include la glassa (liquido di copertura congelato o surgelato)

44 INDICAZIONI OBBLIGATORIE TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE O DATA DI SCADENZA Già prevista dalle norme precedenti, ma con alcune novità La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni porzione individuale preconfezionata e non solo, come fino ad ora, sulla, sulla confezione esterna che contenga più imballi singoli Si introduce l obbligo di indicare la data di eventuale primo congelamento per carni, preparazioni di carne e prodotti ittici non trasformati Quando la durata è vincolata a particolari modalità di conservazione (in frigorifero, in congelatore, ecc.) queste vanno, come sempre, dettagliate.

45 INDICAZIONI OBBLIGATORIE TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE Alcuni prodotti sono ESONERATI da quest obbligo : ortofrutta fresca (comprese patate) che non sia stata sbucciata o tagliata vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti anche da frutti diversi dall uva aceti bevande con un contenuto di alcol di almeno 10 prodotti della panetteria e pasticceria

46 INFORMAZIONI NELLO STESSO CAMPO VISIVO NOVITA Denominazione di vendita, quantità netta e (nel caso) titolo alcolometrico, sono informazioni che vanno collocate in etichetta NELLO STESSO CAMPO VISIVO. La nuova normativa fa decadere l obbligo di riportarvi anche il termine di durabilità del prodotto (data di scadenza o TMC)

47 ISTRUZIONI PER L USO Già previste dalla norma vigente, vanno indicate quando la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento Es. tempi e modi per preparare un alimento surgelato o liofilizzato. Ma anche indicazioni apparentemente banali, quali consumare previa cottura apposte sulla salsiccia o la carne di pollo cruda

48 INDICAZIONI OBBLIGATORIE NOME O RAGIONE SOCIALE L etichetta deve riportare il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore che utilizza il suo nome o la sua ragione sociale per commercializzare il prodotto (o eventualmente dell importatore). Questo soggetto è il responsabile dell immissione in commercio del prodotto e quindi delle relative informazioni. NOVITA Rispetto alla normativa precedente viene meno l obbligo di indicare la sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento (basterà quello della sede legale)

49 TITOLO ALCOLOMETRICO Già previsto dalla normativa vigente: se le bevande contengono più dell 1,2 % di alcol, occorre indicarlo in etichetta

50 LOTTO DI PRODUZIONE il Reg. UE. 1169/2011 non cita il lotto di produzione, ma la sua indicazione permane tra quelle obbligatorie in virtù della direttiva UE n. 91 del dicembre 2011 che prevede l Identificazione delle partite a cui appartiene una derrata alimentare attraverso questo codice 2011: E 2012: M 2013: H 2014: T

51 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE In linea con le disposizioni già vigenti, le informazioni trasmesse dalle etichette (ma anche depliant, locandine, siti internet, ecc) non devono indurre in errore il consumatore attribuendo proprietà di prevenzione, trattamento o guarigione di malattie (proprietà specifiche dei farmaci) Pertanto sono vietate diciture tipo: Un toccasana per il mal di gola su miele e propoli Ottimo contro il raffreddore sul succo di arancia Può contribuire a rafforzare le difese naturali dell organismo

52 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE AUTORIZZATE Fonte di fibre (per alimenti che contengano almeno il 3 g di fibre su 100 g di prodotto) Ad alto contenuto di fibre (6 g su 100 g di prodotto) Senza grassi (meno di 0,5 g x 100 g di prodotto) A basso contenuto di grassi (non più di 3 g per 100 g di prodotto)

53 INDICAZIONI NUTRIZIONALI Esiste un elenco di indicazioni sulla salute autorizzata dall Unione Europea e in continuo aggiornamento. Il Regolamento che comprende tale elenco è il n. 1924/2006 del 20/12/2006 E SULLA SALUTE L obiettivo principale del Regolamento è quello di garantire che queste indicazioni siano chiare e basate su prove scientifiche

54 INDICAZIONI NUTRIZIONALI La dicitura senza zucchero è consentita quando il prodotto contiene meno di 0,5 g di zuccheri per 100 g ( o 100 ml) Un prodotto è, invece, a basso contenuto di zuccheri quando contiene non più di 5 g di zucchero per 100 g o (100 ml) La dicitura senza zuccheri aggiunti può essere utilizzata solo da quei prodotti che non contengono zucchero raffinato o di canna, ma nemmeno altre sostanze dolcificanti (miele, succo concentrato di mele, succo d uva). Quando il prodotto contiene naturalmente zucchero è sempre necessario aggiungere la dicitura contiene naturalmente zuccheri E SULLA SALUTE

55 SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI Il claim senza zuccheri aggiunti è particolarmente rappresentativo delle difficoltà di interpretazione delle norme dettate dalla disposizione comunitaria. L allegato A del regolamento indica le condizioni d uso del claim come segue: l indicazione che all alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti La definizione non sembra porre particolari problemi quando negli ingredienti siano presenti zuccheri (secondo l accezione comune) o mono e disaccaridi secondo il dettato di legge, tecnicamente più corretto. Appare abbastanza evidente il divieto di utilizzare il claim quando siano utilizzati prodotti dotati di proprietà dolcificanti, come, esemplificando, succo d uva o di mela concentrati. Ciò per la semplice ragione che le proprietà dolcificanti sono apportate dai monosaccaridi naturalmente contenuti in questi succhi (glucosio e fruttosio nel caso citato). Più difficoltoso è capire se i dolcificanti rientrino o meno nella definizione prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti rientrino anche i dolcificanti (edulcoranti) che, pur essendo impiegati come funzione dolcificante, non sono zuccheri e non presentano profili nutrizionali e la tendenza è di escluderli dalla categoria.

56 26/1/2013 L anno scorso l antitrust ha sanzionato le aziende Zuegg ed Hero a causa delle etichette ingannevoli apposte su alcune linee di prodotti a base di frutta. Le multe sono state rispettivamente di e euro e i due marchi hanno dovuto provvedere entro 90 giorni a modificare le diciture ingannevoli sui prodotti incriminati. Per quanto riguarda la Zuegg, nel mirino dell Antitrust c era la dicitura Senza Zucchero e Senza Zuccheri Aggiunti, la prima delle quali, secondo la regolamentazione europea, può essere utilizzata soltanto laddove il contenuto di zuccheri non superi il 5% (lo zucchero contenuto nei prodotti incriminati, invece, arrivava a grammi). Altro problema, contestato ad entrambe le aziende è l aver scritto la parola aggiunto, nella frase senza zucchero aggiunto, con caratteri molto più piccoli, fornendo al consumatore un significato ingannevole. Soltanto alla Hero invece, è Stato vietato di utilizzare la parola Diet, in quanto, Sempre secondo normativa europea, è utilizzabile Soltanto per prodotti destinati a un alimentazione Particolare e quindi soggetti a norme specifiche.

57 ACIDI GRASSI TRANS Entro tre anni dall entrata in vigore del Regolamento, la Commissione europea dovrebbe decidere se rendere obbligatoria la dichiarazione della quantità di acidi grassi trans. Per ora non ne è consentita l indicazione, neppure su base volontaria

58 QR code: la nuova frontiera dell informazione al consumatore Stanno aumentando i prodotti alimentari con un QR code (dall inglese quick response code : codice a risposta veloce) sulla confezione. I misteriosi simboli quadrettati sono codici a barre bidimensionali leggibili con uno smartphone o un tablet. Basta inquadrare il codice con la fotocamera del dispositivo mobile e in un attimo si ha accesso al sito dell azienda e ad una ricca serie di informazioni che non potrebbero trovare posto sulla confezione (per esempio la filiera produttiva)

59 LE OCCASIONI MANCATE GLI ALIMENTI NON PREIMBALLATI (CIOE SFUSI O REINCARTATI DALLA GDO) Rimangono purtroppo esclusi dalla quasi totalità delle informazioni obbligatorie (tranne la lista degli allergeni), gli alimenti che la grande distribuzione riduce in porzioni e colloca vicino a quelli confezionati dal produttore (che invece, devono riportare tutte le informazioni previste dalla legge). Il legislatore europeo, infatti, assimila i prodotti non preimballati a quelli sfusi, che non sono obbligati a riportare neppure la data di scadenza (anche se si tratta di deperibili) e rimanda ogni decisione in merito agli Stati membri; quindi, per colmare questa lacuna bisognerà affidarsi alla legislazione nazionale (questo è un po in contraddizione con gli obiettivi generali del Regolamento). Comunque, alcune catene di distribuzione riportano volontariamente le indicazioni più importanti

60 LE OCCASIONI MANCATE LIMITI ALLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE DEGLI STATI MEMBRI Purtroppo, il legislatore europeo non ha escluso la possibilità che gli stati membri introducano norme tecniche ulteriori, rispetto a quelle armonizzate, purché queste non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci. Questo apre la strada a regimi di concorrenza, discriminazioni tra operatori dei diversi Paesi, livelli differenziati di tutela dei consumatori.

61 LE OCCASIONI MANCATE REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE DI TUTTE LE NORME PREGRESSE APPLICABILI A ETICHETTE E PUBBLICITA DEGLI ALIMENTI Il nuovo regolamento consolida in un unico testo le norme di carattere generale applicabili a etichette e pubblicità, etichettatura nutrizionale, allergeni. Mentre le norme relative all informazione commerciale rimangono disperse in centinaia di provvedimenti europei e nazionali, sovrapponendosi e derogando alle regole generali, con la conseguenza di generare dubbi nell interpretazione e incongruenze nell applicazione.

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