La disciplina dei prodotti alimentari
|
|
- Giacinta Lazzari
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Associazione Italiana di Diritto Alimentare La disciplina dei prodotti alimentari Etichettatura, marchi e pubblicità dei prodotti alimentari Le normative europee e nazionali (Stefano Masini) Roma, Cassa Avvocati, ottobre 2010
2 Le informazioni contenute nell etichetta consentono al consumatore di acquistare un prodotto alimentare in modo consapevole e, dal momento in cui circolano, figurando sull imballaggio, provocano effetti rilevanti sul mercato in quanto potrebbero rappresentare uno strumento di discriminazione arbitraria degli scambi tra gli Stati membri.
3 La direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, considerando le differenze esistenti fra le disposizioni legislative degli Stati membri, si è posta, quale primo e necessario obiettivo, quello del ravvicinamento di dette disposizioni per contribuire al funzionamento del mercato comune.
4 A seguito di successive e ripetute modifiche anche sostanziali si è provveduto alla codificazione con la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che fonda la relativa disciplina sulla necessità di informare e tutelare i consumatori.
5 Utile è la lettura del considerando (8): Un etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.
6 Un aspetto da sottolineare riguarda, in proposito, l uso della lingua, posto che occorre contemperare la necessità di protezione del consumatore informandolo della natura, composizione, condizioni di uso e di garanzia del prodotto, con il divieto di creare ostacoli al commercio. Sì che il principio elaborato in giurisprudenza è che sia consentito l uso di una determinata lingua (italiana), ove sia ammesso, del pari, l uso di un altra lingua facilmente compresa.
7 Il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernente l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari oltre a contenere la definizione di etichettatura di prodotto alimentare preconfezionato e di presentazione dei prodotti alimentari e ad elencare le indicazioni che devono essere inserite in adempimento di un obbligo legale di informazione contempla una serie di limiti e divieti che valgono quali indici significativi di interpretazione del messaggio al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore.
8 L etichettatura e le relative modalità di realizzazione, in particolare, non devono: a) indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare (natura, identità, qualità, composizione, origine o provenienza, etc.); b) attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.
9 Tra i principi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare occorre menzionare, per quanto riguarda la tutela degli interesse dei consumatori, quello di non ingannevolezza :...l etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti ( ), compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti ( ) sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.
10 La consapevolezza percettiva che il consumatore si forma attraverso l esame delle informazioni contenute nell etichettatura richiede, pertanto, di attribuire ad ogni singolo prodotto alimentare precise caratteristiche ai fini della identificazione delle qualità obiettive (ed osservabili) e, insieme, di segnalarne il valore d uso in vista della soddisfazione di bisogni e desideri salutistici e nutrizionali.
11 La protezione del consumatore contro pratiche commerciali scorrette si ricostruisce sul piano del sacrificio dell interesse dell affidamento, in quanto ogni erronea (e non veritiera) rappresentazione del prodotto costituisce un attentato alla sicurezza del traffico giuridico.
12 Tenuto conto della diversità delle disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori è stata adottata la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( direttiva sulle pratiche commerciali sleali ).
13 La direttiva si suddivide in due parti: la prima contiene la regolamentazione delle pratiche commerciali sleali; la seconda, prevede l introduzione di una serie di modifiche a provvedimenti già vigenti. Si precisa, in proposito, che la direttiva non riguarda e lascia impregiudicate sia le norme nazionali riguardanti le pratiche commerciali che risultino lesive unicamente di interessi economici dei concorrenti o siano connesse esclusivamente a contratti conclusi tra professionisti, sia le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole (per i professionisti) e di pubblicità comparativa.
14 Sul piano del recepimento sono state, dunque, distinte le disposizioni sulle pratiche commerciali sleali riguardanti i soli rapporti fra professionisti e consumatori e dettate esclusivamente in funzione della protezione degli interessi economici dei consumatori dalle disposizioni relative alla pubblicità ingannevole e comparativa rivolta a tutelare soltanto gli interessi dei professionisti: - d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento CE n. 2006/ d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 Attuazione dell art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
15 Le nuove norme in materia di pratiche commerciali scorrette risultano quindi inserite, sotto il profilo sistematico, nel Titolo III (Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali) del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) (artt ) e trovano applicazione rispetto a qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista prima, durante e dopo un operazione di promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
16 Una pratica commerciale, per poter essere considerata scorretta deve essere contraria alla diligenza professionale non che falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge ovvero, quando sia diretta ad un gruppo determinato di consumatori, del componente medio di tale gruppo.
17 La definizione è poi concretizzata attraverso la specificazione di due categorie di pratiche scorrette, ingannevoli e aggressive, non ché mediante l analitica e puntuale individuazione di singole fattispecie di pratiche considerate, in ogni caso, o ingannevoli o aggressive.
18 Occorre, pertanto, stabilire se la pratica commerciale si presti o meno ad essere inserita in una delle liste nere e, in caso di esclusione, si tratta di verificare se possa essere considerata ingannevole ovvero aggressiva.
19 Per quanto riguarda la pubblicità ingannevole nei confronti dei professionisti e le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145) si osserva che il recepimento delle norme comunitarie è stato operato tenuto conto della versione codificata della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
20 La pubblicità, da intendere come qualsiasi messaggio diffuso nell esercizio di un attività commerciale o professionale, allo scopo di promuovere il trasferimento o la prestazione di servizi, deve essere palese, veritiera e corretta; mentre è riconosciuta ingannevole quando sia idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta e, in quanto tale, possa pregiudicare il comportamento di acquisto ovvero sia idonea a ledere un concorrente.
21 La pubblicità deve essere riconoscibile ed è vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
22 L esibizione o la citazione, a fini promozionali, di un prodotto in un contesto informativo o di intrattenimento devono essere conformi alla disciplina sul product placement attraverso l accertamento di un rapporto di committenza rinvenibile da una serie di indici presuntivi: natura specifica delle inquadrature, relativo carattere ravvicinato o reiterato, leggibilità o riconoscibilità dei marchi commerciali, assenza di concrete esigenze narrative.
23 E opportuno ricordare la particolare disciplina prevista dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sull inquadratura di marchi e prodotti, coerenti con il contesto normativo nei film) e dal d.m. 30 luglio 2004 Modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi nelle scene di un opera cinematografica product placement. La direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l esercizio dell attività televisiva vieta, d altra parte, le comunicazioni commerciali audiovisive occulte e disciplina il legittimo inserimento di prodotti nello svolgimento di programmi televisivi.
24 Anche il marchio è uno strumento essenziale di comunicazione tra le imprese e i consumatori, in quanto consente di operare scelte di acquisto consapevoli attraverso l identificazione dei prodotti. Il marchio è, cioè, un segno distintivo, dato che, contrassegnando un prodotto ed essendo, poi, percepito e memorizzato dai consumatori, consente di distinguere tale prodotto da quelli che hanno un segno diverso.
25 Il marchio, peraltro, quando si combina con altre informazioni desumibili dell etichettatura o dalla pubblicità acquista una funzione più complessa: quella di comunicare un messaggio, spostando l attenzione sulle modalità ed il contesto in cui sia utilizzato al fine di valutare se la comunicazione sia contraria all interesse di concorrenti e consumatori. Si parla di funzione suggestiva, attrattiva o pubblicitaria del marchio e del suo impiego come collettore di clientela.
26 Le fonti della disciplina dei marchi si trovano nelle leggi nazionali, nell ordinamento comunitario e in alcune convenzioni internazionali. In specie, è utile citare: - d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale (artt. 7-28) - regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario.
27 I marchi rientrano nella categoria della proprietà industriale e si acquistano attraverso un procedimento amministrativo di accertamento costitutivo (registrazione) dei requisiti di novità e di capacità distintiva.
28 Il diritto di marchio consiste nella facoltà, da parte del titolare, di farne un uso esclusivo, vietando ai terzi la registrazione e l uso dello stesso segno o di segni interferenti con la sua sfera di rilevanza in base ad un giudizio di confondibilità. Non possono, invece, costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo come quelli costituiti da denominazioni generiche (nomi) di prodotti o da indicazioni descrittive (provenienza geografica).
29 Se il marchio assolve, al presente, una funzione distintiva del prodotto tra gli altri che il consumatore può scegliere sul mercato, in origine esso esplicava una funzione di responsabilità attraverso la garanzia dell osservanza delle regole dell arte richieste agli appartenenti alla corporazione e l uso era obbligatorio. A quella funzione di garanzia di origine, natura o qualità attraverso il rinvio alle regole fissate in un apposito regolamento risponde, diversamente, il marchio collettivo il cui impiego, nel commercio di prodotti alimentari, è assai rilevante in quanto serve a designare la relativa provenienza geografica.
QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto
DettagliOggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.
RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.
DettagliLA PUBBLICITÀ NEL FRANCHISING
LA PUBBLICITÀ NEL FRANCHISING PROF. AVV. ALDO FRIGNANI Professore di diritto privato dell Unione Europea, Università degli studi di Torino Frignani Virano & Associati studio legale, Torino www.studiofrignani.com
DettagliAttuazione dell articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole
Testo aggiornato al 10 dicembre 2007 Decreto legislativo 2 Agosto 2007, n. 145 Gazzetta Ufficiale 6 Settembre 2007, n. 207 Attuazione dell articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliIstituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.
Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine Regolamento. Approvato con deliberazione di C.C.n. 81 del 07/11/2005 1 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 Istituzione del Registro De.C.O.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione
DettagliDiciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I
P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla
DettagliAdditivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura
Corso di formazione sugli additivi alimentari 23 gennaio 2013 I edizione 24 gennaio 2013 II edizione Benevento Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura Antonella Semeraro
DettagliL etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti
L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti SANZIONI Il panorama giurisprudenziale è rappresentato principalmente da: Codice penale D. L.gs n. 109/92
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliAzienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliRegolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione
DettagliRISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici
DettagliAMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE RAPPORTO DI LAVORO 1 Il rapporto individuo azienda si basa su un contratto per lo scambio di una prestazione di lavoro a fronte di un corrispettivo economico retribuzione
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliDiritto dei mezzi di comunicazione. Indice
INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE VI LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ COMMERCIALE ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE PROF. SIMONE OREFICE Indice 1 Premessa ---------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliCodice di Comportamento
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliCircolare N. 43 del 20 Marzo 2015
Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente
DettagliREGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI
DettagliSede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006
Alle Imprese Associate del Settore Alimentazione e Pubblici Esercizi Oggetto: etichettatura alimenti ed indicazione alergeni La piena applicazione del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 ha comportato
DettagliApprofondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari
Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 106 TUB, CONFIDI, AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI PROFESSIONALI
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliCostituire un associazione di volontariato
Costituire un associazione di volontariato Per il Forum Giovani Trieste, 6 maggio 2011 Intervento di Pierpaolo Gregori Francesca Macuz 1 Il Csv Fvg L attività del Csv Fvg Gestire il CSV La Mission del
DettagliNOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA
NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti
DettagliRISOLUZIONE N. 71/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliRegolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE
Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE Approvato con delibera di G.C. n. 10 del 31-12-2011 Indice Articolo 1 Istituzione sito internet comunale 2 Oggetto del regolamento comunale 3
DettagliAncona, 8 marzo 2007 dr. Orazio Olivieri
Ancona, 8 marzo 2007 dr. Orazio Olivieri !" # Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che
DettagliI principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria
I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle
DettagliDomanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.
Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRoma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
DettagliDecreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.
Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
Dettagli(Finalità e ambito di applicazione)
6 15.1.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2003, n. 3/R Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto
DettagliCOMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna
COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,
17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliServizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale
Comune di Monterotondo (RM) Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione S.I.C.E.S. SrL Società
DettagliCOMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
Dettagli3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELL'ELENCO DEI FUNZIONARI INTERNAZIONALI DI CITTADINANZA ITALIANA, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico 1 VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l articolo 132, recante Obbligo a contrarre;
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. 2007/120811 Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati di cui all articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
DettagliCONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1
Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio
DettagliDirezione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale
DettagliINDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it
INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MARCHI COLLETTIVI : AMBITI DI PROTEZIONE E RAPPORTI RECIPROCI Avv. Nicoletta Amadei COS E UN MARCHIO Art. 7. dlgs.30/2005 Oggetto della registrazione 1. Possono costituire oggetto
DettagliNomos Appalti srl Servizio di Consulenza agli Enti Locali
Roma, 12 maggio 2010 Circolare n. 123/2010 Al SIG. PRESIDENTE CONFSERVIZI MARCHE A TUTTI GLI ASSOCIATI AL SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E A TUTTI GLI ALTRI ENTI, AZIENDE E SOCIETA
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliREGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato
DettagliAgenti chimici: il regolamento CLP
Informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Gennaio 2013 Pillole di sicurezza A cura del RSPP e dell Unità Organizzativa a Supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliRegolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011
1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato,
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 DEL
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliLa tutela dei consumatori nella legislazione italiana
La tutela dei consumatori nella legislazione italiana La legislazione italiana ha sempre dato attuazione alle Direttive Comunitarie nel campo della tutela dei consumatori anche se ha riscontrato in passato
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DettagliComune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
Comune di LOMBRIASCO Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI Approvato con D.C.C. n. 5 del 28.02.2008 Art. 1 - oggetto del regolamento
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 30 gennaio 1997, n. 24) IL PRESIDENTE DELLA
DettagliCIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.
DettagliRoma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 03/09/2014 Circolare
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliSCHEMA DI DELIBERAZIONE
Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliNormativa vecchia e nuova a confronto
Normativa vecchia e nuova a confronto D.Lgs. 25-2-2000 n. 84 D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura 1. Definizioni
DettagliCircolare N.34 del 6 Marzo 2014
Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliCittà di Castiglione delle Stiviere
Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale
DettagliFondazione Luca Pacioli
Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta
DettagliMANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliUNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016
Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
Dettagli2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliLe principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014
Bologna, 03 ottobre 2014 Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari Graziella Lasi Resp. Consumer Care, Leg.Alimentare, Nutr, Com. medico-scient. Gruppo GRANAROLO
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliRegolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati
15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,
DettagliCOMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE
DettagliREGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI ALER MILANO
REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI ALER MILANO Ind Pagina 1 di 7 Indice Art. 1 Oggetto...3 Art. 2 Esclusioni...3 Art. 3 Documenti di riferimento...3 Art. 4 Finalità...4 Art. 5 Programmazione delle attività di
DettagliISTITUZIONE DELLA De.Co (Denominazione Comunale)
Allegato A COMUNE DI GUAGNANO Prov. Lecce Regolamento Comunale per LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DI GUAGNANO ISTITUZIONE DELLA De.Co (Denominazione Comunale) Allegato
Dettagli