CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA DIARIA DA RICOVERO E CONVALESCENZA. Sanitas Day

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA DIARIA DA RICOVERO E CONVALESCENZA Sanitas Day Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. MA18N - Ed. 07/2015 Pagina 1 di 6

2 NOTA INFORMATIVA PRODOTTO SANITAS DAY ASSICURAZIONE PER LA DIARIA DA RICOVERO E CONVALESCENZA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: assistenza.clienti@liguriassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad con capitale sociale pari ad i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. DIARIA La somma assicurata per ogni giorno di ricovero o di convalescenza. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO L evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. ISTITUTO DI CURA L istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Pagina 2 di 6

3 IVASS / ISVAP L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non conseguente ad infortunio. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO La permanenza in Istituto di cura con pernottamento. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETÀ LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A * * * Rinnovo e Disdetta: Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La polizza copre le seguenti garanzie: Diaria da ricovero. In caso di ricovero dell Assicurato, la Società corrisponde la diaria prevista dalla combinazione prescelta per ciascun giorno di ricovero, per la durata massima di 365 giorni per sinistro. Diaria da convalescenza e/o gessatura (se prevista dalla combinazione prescelta) La Società corrisponde la diaria prevista per ciascun giorno di convalescenza immediatamente successivo alle dimissioni dall Istituto di cura, a seguito di ricovero indennizzabile a termini di polizza, sempreché tale ricovero sia durato almeno 7 giorni, per un periodo pari ai giorni di degenza con un massimo di 45 giorni per evento. Queste copertura sono soggette a limitazioni come specificato all art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Esclusioni Come specificato all art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione non è operante per i ricoveri dovuti a: a) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere, dalla partecipazione a gare motoristiche ed alle relative prove; b) stato di ubriachezza, alcolismo, tossicodipendenza ed uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci nonché a sieropositività da virus HIV; c) atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; d) conseguenze dirette od indirette di trasformazioni od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, di accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.); e) conseguenze di guerre, insurrezioni; f) conseguenze di movimenti tellurici e/o eruzioni vulcaniche; g) anomalie congenite, difetti fisici esistenti prima della stipulazione della polizza; h) infortuni occorsi anteriormente alla stipulazione della polizza e loro conseguenze; i) malattie esistenti prima dell inizio dell assicurazione e loro conseguenze, salvo che l Assicurato dimostri che non era a conoscenza della malattia e/o dei sintomi ad essa relativi al momento della stipulazione della polizza; j) interventi chirurgici di carattere estetico, salvo quelli necessari per eliminare le conseguenze di infortunio indennizzabile a termini di polizza. Sono inoltre esclusi i ricoveri per cure dimagranti, fisioterapiche e simili; Pagina 3 di 6

4 k) aborti volontari non terapeutici; l) soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura per convalescenza e lungodegenza, in sanatori, in ospedali militari, in ospizi per persone anziane ed in istituti specializzati per la riabilitazione; m) cure dentarie con o senza intervento chirurgico, anche se effettuate in Istituti di cura con ricovero, cure parodontali non derivanti da infortunio, cure implantologiche, protesi dentarie e cure ortodontiche. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni temporali di copertura per alcune prestazioni, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo stesso. Esempio di ricovero per parto non cesareo Diaria pattuita 120 Durata ricovero 8 giorni Massimo previsto fino a 5 giorni di degenza Importo indennizzabile 600,00 ( 120 per 5 giorni) Esempio di convalescenza post ricovero: - Durata del ricovero 5 giorni: nessun indennizzo in quanto il ricovero è durato meno di 7 giorni - Durata del ricovero 10 giorni; periodo di convalescenza post ricovero 15 giorni indennità assicurata per ricovero e post ricovero 100. Per il ricovero vengono indennizzati 10 giorni e altri 10 giorni per il postricovero (diaria corrisposta per un periodo pari ai giorni di ricovero): Indennizzo ricovero + post ricovero pari 2.000,00 (20 giorni x 100,00 ). 4 - Periodi di carenza contrattuale Le garanzie prevedono un periodo iniziale di scopertura (carenza) e, rispetto al momento di effetto dell assicurazione decorrono dalle ore 24.00: del giorno in cui ha effetto l assicurazione per gli infortuni; del 30 giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificato in appresso; del 180 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le conseguenze di stati patologici noti al Contraente o all Assicurato, ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti ovvero curati anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarati dall Assicurato ed accettati dalla Società nonché per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato perché non ancora manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti - secondo giudizio medico - anteriormente a tale data; del 300 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le malattie del puerperio; del 30 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per l aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza, sempreché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a tale data; del 450 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per il parto. Per ulteriori specificazioni si rimanda all art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Esempio di periodo iniziale di scopertura: - Ricovero per soffio al cuore (stati patologico preesistente) avvenuto 5 mesi dopo la stipulazione della polizza: nessun indennizzo in quanto è previsto un periodo iniziale di scopertura di 180 giorni. - Ricovero di 8 giorni per parto naturale avvenuto un anno dopo la stipulazione della polizza: nessun indennizzo in quanto è previsto un periodo iniziale di scopertura di 18 mesi (450 giorni). - Ricovero di 8 giorni per aborto terapeutico avvenuto al 3 mese di gravidanza diaria assicurata 120,00: Si indennizzano 960 ( 120 x 8), in quanto avvenuto dopo i 30 giorni di scopertura iniziale. 5 - Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Come previsto all art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, La Società presta la garanzia nei termini di cui alla presente Polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che pertanto deve comunicare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a tali circostanze, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 6 Aggravamento di rischio Persone non assicurabili Premesso che la Società non avrebbe consentito a prestare l Assicurazione qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, diabete insulinodipendenza, l assicurazione cessa Pagina 4 di 6

5 con il loro manifestarsi e nessun indennizzo viene corrisposto dalla Società, fermo restando il diritto del Contraente al rimborso del premio netto per il periodo non usufruito. 7 - Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Su richiesta del Contraente, il Premio può essere frazionato in rate semestrali : in tal caso, la Società si riserva di applicare un aumento del premio, comunque non superiore al 2,0% sul Premio annuo lordo). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 8 Adeguamento del premio e delle somme assicurate I premi di polizza sono stabiliti in base all età degli Assicurati. Non è prevista alcuna indicizzazione delle prestazioni. 9 Diritto di recesso Come previsto all art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dal Contratto, a mezzo di comunicazione scritta inviata per raccomandata. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso e, qualora sia comunicato entro un periodo inferiore a 90 giorni da tale data, il recesso avrà effetto allo scadere del novantesimo giorno. Se il recesso viene esercitato dal Contraente, può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della spedizione della raccomandata. La Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione dell assicurazione, la parte di premio al netto dell imposta, già pagata e non fruita. Il recesso non può essere esercitato dalle Parti decorsi due anni dalla data di stipulazione del contratto. 10 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 11 Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005 e dell art. 30 comma 2 del Regolamento ISVAP n 35/2010, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. LIGURIA SOCIETA di ASSICURAZIONI S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana Regime fiscale Al contratto si applica sul Premio imponibile l aliquota fiscale vigente al momento della stipula della polizza, pari al 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13 - Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: in caso di sinistro l'assicurato od i suoi aventi causa devono dare avviso scritto alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata, o tempestivamente seguita, da certificazione medica che contenga la diagnosi. Per maggiore dettaglio di veda il disposto di cui all art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pagina 5 di 6

6 14 - Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/ MILANO (MI) Telefax: E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 15 Arbitrato AVVERTENZA: Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro e su causa, natura e conseguenze del ricovero le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, ferma restando la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. E fatto salvo in ogni caso il diritto dell assicurato di ricorrere all Autorità Giudiziaria. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 6 di 6

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