- INCENTIVI E AGEVOLAZIONI terza parte. Scambio sul posto Meccanismo generale. Le principali novità. Ruolo del GSE, del gestore di rete e dell'utente

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1 - INCENTIVI E AGEVOLAZIONI terza parte Scambio sul posto Meccanismo generale Dal 1 gennaio 2009 è attivo il nuovo regime di Scambio sul posto per gli impianti di potenza fino a 200 kw, sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento. A questo nuovo pacchetto si è giunti attraverso due passaggi fondamentali: la delibera 74/08 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto") che detta le regole del nuovo meccanismo; la delibera 1/09 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas, che estende la possibilità di aderire allo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw entrati in esercizio dopo il 31 dicembre Il servizio di scambio sul posto, secondo la definizione dell AEEG, consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata". la delibera 186/09 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas, che modifica alcuni punti del "Testo integrato" relativi alla liquidazione del credito e alla possibilità, per impianti di proprietà di Comuni fino a 20mila abitanti e del Ministero della Difesa, di usufruire di particolari benefici. Gli impianti che hanno attivato lo Scambio sul posto prima del gennaio 2009 sono tenuti a far pervenire al GSE istanza per l iscrizione al nuovo servizio entro il 31 dicembre 2009 (la scadenza precedentemente fissata era il 31 giugno 2009). Le principali novità Il Testo integrato del 2008 va a sostituire la delibera 28/06, che regolava il precedente meccanismo di Scambio sul posto e che riguardava soltanto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Introduce dunque, per la prima volta, lo Scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw. E' operativa dal 1 gennaio La seconda delibera attua precedenti disposizioni normative, estendendo la possibilità di usufruire dello Scambio agli impianti a fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 kw e 200 kw, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre In pratica: gli impianti fino a 20 kw mantengono il loro precedente diritto, indipendentemente dal momento della loro entrata in esercizio. La delibera è operativa dal 1 gennaio Per maggiori dettagli, si consulti la voce Beneficiari, menu di sinistra. Consigliamo inoltre a chi fosse interessato alle incentivazioni per il fotovoltaico di consultare la voce Conto energia nel menu principale della sezione Incentivi e Agevolazioni, dove sono riportate più specifiche informazioni anche sul meccanismo di Scambio sul posto per il Conto energia. Rispetto al funzionamento del nuovo meccanismo, gli elementi più innovativi sono l'introduzione del Contributo in conto scambio, per il quale rimandiamo al menu di sinistra, e le nuove funzioni affidate al GSE. Ruolo del GSE, del gestore di rete e dell'utente Con le nuove regole, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) si configura quale organo preposto a rendere operative le nuove disposizioni, assumendo il ruolo di intermediario tra il sistema elettrico e gli utenti dello Scambio sul posto. 1

2 In precedenza, lo Scambio sul posto era gestito in toto dal gestore di rete, cioè dal soggetto concessionario del servizio di distribuzione a cui è connesso l impianto di produzione di energia elettrica. Tutti coloro che beneficiavano del "vecchio" Scambio sul posto devono quindi fare le necessarie operazioni per regolarizzare la loro posizione presso il GSE. Nota bene: la scadenza per questa nuova iscrizione presso il GSE è stata prorogata al 31 dicembre Vedi Procedure, menu di destra. Nel nuovo meccanismo, si configura una ben definita triangolazione tra GSE, gestore di rete (cioè il distributore di energia competente territorialmente) e utente dello Scambio sul posto. Quest'ultimo ha un contratto con il gestore di rete, grazie al quale si approvvigiona dell'energia che ritira dalla rete, diventando quindi un cliente finale del mercato elettrico (anzi, se non è già in possesso di questo contratto e di una attivazione della fornitura, non può fare richiesta per lo Scambio sul posto). Il GSE stipula con l'utente una convenzione che gli consente di controllare l'energia immessa in rete, e di regolare l erogazione del Contributo in conto scambio (CS) e le tempistiche di erogazione del contributo stesso. GSE e gestore di rete, a loro volta, "dialogano" per via telematica per i necessari controlli dei flussi e relative atttribuzioni amministrative. Compatibilità con altri incentivi Lo Scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il Ritiro dedicato dell energia e con la Tariffa onnicomprensiva, che si configura come una vendita incentivata di energia elettrica. Lo Scambio sul posto risulta invece compatibile con il Conto energia per il fotovoltaico e con i Certificati Verdi. Per approfondire Conto energia, Ritiro dedicato, Tariffa onnicomprensiva e Certificati Verdi, torna al menu della sezione Incentivi e Agevolazioni. Punto di connessione Per attivare lo Scambio sul posto è necessario che le immissioni e i prelievi di elettricità avvengano attraverso un unico punto di connessione e di scambio. Nota bene: nel caso in cui gli impianti siano di proprietà di comuni con popolazione fino a abitanti, che utilizzano l'energia prodotta per coprire i consumi delle utenze di proprietà comunale, non sussiste l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Tale prerogativa vale anche per impianti di proprietà del Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio che in questo caso lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza superiore a 200 kw. Fino a 200 kw, beneficiano dello Scambio sul posto impianti a fonti rinnovabili e cogenerazione Il nuovo Scambio sul posto allarga anche agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, fino a 200 kw di potenza, un meccanismo prima riservato ai soli impianti a fonti rinnovabili. Inoltre, grazie alla delibera AEEG 01/09, per gli impianti a fonti rinnovabili la soglia massima per l'accesso allo Scambio sul posto viene innalzata, da 20 kw a 200 kw. Nota bene. La soglia massima dei 200 kw può essere superata solo nel caso in cui l'impianto o gli impianti siano di proprietà del ministero della Difesa. Possono quindi avvalersi dello Scambio sul posto i seguenti impianti: Impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre

3 Nota bene: gli impianti fino a 20 kw, già previsti dalla precedente normativa, mantengono il loro precedente diritto, indipendentemente dal momento della loro entrata in esercizio. Consigliamo a chi fosse interessato alle incentivazioni per il fotovoltaico di consultare anche la voce Conto energia nella sezione Incentivi e Agevolazioni, dove sono riportate più specifiche informazioni sul meccanismo di Scambio sul posto per il Conto energia. Impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw La cogenerazione è la produzione combinata di elettricità e calore da un unico impianto, realizzata utilizzando una singola fonte di energia. Per approfondire il concetto di "ad alto rendimento", consulta la voce nel menu di destra. Cliente finale o mandatario Secondo il Testo integrato dell'aeeg (delibera 74/08), può avvalersi dello Scambio sul posto chi è titolare, o dispone dell'impianto, ovvero un mandatario del titolare se questo non è cliente finale del mercato elettrico. Molto più praticamente, ciò significa che il GSE può stipulare la convenzione esclusivamente con la persona fisica o giuridica a cui è intestato anche il contratto di fornitura dell'energia "in ingresso". (quello che riceve le bollette). E' infatti indispensabile, per il nuovo meccanismo di compensazione previsto, che i flussi in ingresso e in uscita facciano capo ad una stessa persona fisica o guridica. (vedi Contributo in conto scambio, menu di sinistra) Se il titolare dell'impianto e il cliente finale non coincidono (è il caso, ad esempio delle ESCo, che a loro volta hanno un contratto di erogazione di servizi energetici con un cliente finale), sarà necessario che il titolare dell'impianto dia mandato al soggetto terzo (ESCo), ad esempio, di sottoscrivere per suo conto il regime di Scambio sul posto. In altre parole: l utente dello Scambio deve anche essere la controparte del contratto di acquisto dell energia elettrica. Possono usufruire del servizio di Scambio sul posto anche gli impianti di potenza non superiore a 200 kw, di proprietà di comuni con popolazione fino a abitanti. Gli impianti devono produrre energia per soddisfare i consumi delle utenze comunali, senza obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Discorso analogo anche per impianti di proprietà del Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio che in questo caso lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza superiore a 200 kw. Le nuove regole della compensazione dello Scambio sul posto: il Contributo in conto scambio Prima di approfondire gli elementi economici della nuova disciplina, conviene riassumere -in estrema sintesiche le regole di compensazione dello Scambio sul posto sono così variate: prima si aveva il diritto di prelevare dalla rete gratuitamente un quantitativo di energia pari a quello fornito come eccedenza rispetto ai propri autoconsumi. Ora questo scambio di kwh "alla pari" non avviene più ed è sostituito dalla seguente regola: l'utente paga al proprio fornitore zonale tutti i propri consumi, mentre il GSE calcola -con le modalità che vedremo- un contributo che ristabilisce l'equità dello scambio. La novità più consistente del nuovo meccanismo è dunque l'abbandono della modalità net metering, che nel vecchio sistema veniva utilizzata per il calcolo del saldo tra l energia elettrica immessa e quella prelevata Il net metering (misurazione netta) consisteva nel realizzare un saldo fisico (cioè quantitativo), conteggiato su base annuale, tra l elettricità immessa in rete e quella prelevata. In caso di saldo positivo, veniva assegnato all utente dello Scambio sul posto un credito energetico (in kwh), utilizzabile entro tre anni. Questo meccanismo aveva il difetto principale di assegnare un medesimo valore economico al kwh immesso e a quello prelevato, indipendentemente dai diversi prezzi delle fasce orarie. Il net metering presentava altri svantaggi di tipo tecnico/contabile per il sistema elettrico: non essendo conteggiati i flussi di elettricità collegati allo Scambio sul posto, la ripartizione dei costi dei servizi di rete sulla generalità degli utenti (cioè sulle bollette) risultava sfalsata. Il previsto allargamento dello Scambio agli impianti fino a 200 kw, e dunque un probabile notevole aumento dell'energia scambiata, obbligava ad una più precisa contabilità dei flussi e dei loro valori economici. 3

4 E' dunque stato adottato un sistema di calcolo del saldo di tipo qualitativo, che consente di rispondere alle esigenze espresse dall'autorità per l'energia in termini di trasparenza del mercato e di corretta valorizzazione dei flussi. L'AEEG ha dettato per la nuova disciplina i seguenti principi fondamentali: trasparenza: affinché i bilanci energetici delle reti elettriche possano tenere conto dei totali ammontari di energia elettrica effettivamente immessa e prelevata; corretta valorizzazione economica dell energia elettrica immessa e prelevata, al fine di evitare le compensazioni di uguali quantità di energia elettrica dal valore diverso; evidenza dei costi non sostenuti dagli utenti dello Scambio sul posto che, pertanto, devono essere attribuiti agli altri clienti del sistema elettrico. Il nuovo regime assicura questa nuova modalità di saldo qualitatitivo attraverso il Contributo in conto scambio. Il contributo viene definito dal GSE come un intervento equalizzatore, corrispondente ad un ammontare che garantisce, al più, l equivalenza tra quanto pagato dall utente per l energia elettrica prelevata e il valore dell energia elettrica immessa in rete. La definizione non è semplice: cercando di scioglierne il significato, potremmo dire che il meccanismo di computo garantisce l'equivalenza, cioè la corretta imputazione, dei valori delle partite di energia prelevata e immessa. I criteri di base sono: l'energia immessa in rete viene valutata secondo parametri di mercato, e lo stesso avviene per quella prelevata; rispetto all'energia prelevata (e pagata in bolletta), l'utente non deve farsi carico dei costi di gestione della rete, che gli vengono rimborsati per tutta la quota di energia scambiata. Il contributo è infatti composto da due voci: il Contributo in quota energia e il Contributo in "quota servizi". Vediamo adesso, passaggio per passaggio, come è costruita la logica di questo ragionamento, che si traduce poi in una serie di calcoli per la valutazione del saldo finale ad eventuale credito dell'utente. Contributo in conto scambio: la" quota energia" Primo step: confronto tra le quantità Il GSE riceve dai venditori di energia tutti i dati relativi ai prelievi dell'utente e, dal distributore e gestore di rete, i dati relativi alle immissioni di energia effettuate dall'impianto. L'Autorità per l'energia prescrive che "le imprese di vendita, per ciascun utente dello Scambio, forniscano al GSE, tramite il portale informatico... le misure reali o presunte dell energia elettrica prelevata, utilizzate per la fatturazione in ciascun bimestre e l onere OPR (vedi punto successivo, ndr) in capo all utente dello Scambio espresso in (...)" Ricordiamo che il gestore di rete è il distributore di energia al quale è connesso l'impianto ("persona fisica o giuridica responsabile...della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima"). Per un approfondimento dei ruoli dei diversi soggetti del mercato elettrico, vedi la voce "La struttura del sistema elettrico e del gas" nel menu di destra. E' quindi possibile per il GSE controllare le quantità di energia immessa e di energia prelevata, confrontando le quali è possibile definire la quantità scambiata (che corrisponde sempre al valore inferiore tra i due). Secondo step: le quantità vengono valorizzate e trasformate in valori monetari 4

5 Per quanto riguarda l'energia prelevata, si parte dall'onere sostenuto per l'acquisto di energia, secondo i diversi orari, al netto delle tasse. Da questo valore si detraggono poi i costi relativi ai servizi di rete (le voci che l'autorità e il GSE definiscono come OPR, onere di prelievo). Leggendo attentamente una bolletta elettrica, si vede come prelevare energia dalla rete significhi pagare, oltre al costo puro dell energia, anche una serie di oneri economici relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e generali. Questi oneri possono incidere notevolmente sul prezzo finale dell energia. Questa operazione di pulizia dagli oneri di rete è necessaria perché per effettuare i calcoli del contributo in quota energia si devono paragonare i prezzi che si riferiscono alla sola energia, depurato dagli altri costi. Si ottiene così il "valore pulito" dell'energia acquistata, definito come OE (controvalore onere energia). Per quanto riguarda l'energia immessa, essa viene valorizzata secondo i prezzi di mercato, cioè viene moltiplicata per il suo "prezzo orario zonale". Anche in questo caso si tratta di "valore pulito", quindi confrontabile con il precedente. Questa voce viene definita CEI (controvalore energia immessa). Si ottengono quindi due valori espressi in euro, che stimano le due partite di energia in entrata e in uscita al punto di scambio. Terzo step: i valori monetari a confronto stabiliscono il valore dell'energia scambiata Mettendo a confronto i due valori monetari OE e CEI, si ha implicitamente il valore monetario dell'energia scambiata, che è sempre uguale al minore tra i due valori. Per questa operazione, è ininfluente quale dei due valori sia superiore, perché il risultato non cambia. Se l'energia acquistata vale 80 euro e l'energia ceduta vale 50 euro, l'energia scambiata vale 50 euro. Ma anche se l'energia acquistata vale 50 e l'energia ceduta vale 80, l'energia scambiata è sempre pari a 50 euro. In pratica, con le vecchie regole, l'energia scambiata veniva calcolata in quantità, in kwh. Attraverso l'operazione di valorizzazione, l'energia scambiata viene calcolata in euro. A fronte del fatto che l'utente acquista e paga l'energia che preleva dalla rete, dunque, il GSE gli riconosce un controvalore, il Contributo in quota energia, che è pari al valore dell'energia scambiata. Nel nostro esempio, il Contributo in quota energia è pari a 50 euro. Attenzione: il Contributo in quota energia è un calcolo a sé stante, che il GSE gestisce e liquida separatamente dalla voce seguente, e cioè l'eventuale saldo a favore dell'utente. Quarto step: il calcolo dell'eventuale saldo a favore dell'utente Se il valore dell'energia "scambiata" è sempre uguale nel confronto dei flussi, è invece evidente che essi hanno complessivamente un valore diverso e dunque l'utente può trovarsi ad avere immesso più (valore)energia di quanto (valore)energia abbia prelevato. In questo caso, il GSE calcola un credito a favore del gestore dell'impianto. Quindi: se il valore dell'energia immessa (CEI) è quello che supera il valore dell'energia scambiata, la parte eccedente viene calcolata a credito dell'utente. Se è invece il valore dell'energia acquistata (OE) a superare il valore dell'energia scambiata, non si determina alcun credito a favore dell'utente. Tornando all'esempio precedente: se il valore dell'energia scambiata è 50 euro, e il valore CEI è 80 euro, la differenza tra 80 e 50 euro, cioè 30 euro, sarà l'importo calcolato a credito dell'utente. Ma se, sempre con un valore di energia scambiata 50, il valore OE è 80, non ci sarà alcun credito a favore dell'utente. 5

6 In pratica, quindi, si determina un credito solo quando si è ceduto alla rete più di quanto si è scambiato, con logica identica alla precedente, ma effettuando i conteggi in euro anziché in quantità di kwh. Nota bene: vale la pena di osservare che, rispetto al meccanismo precedente, può verificarsi il caso in cui le quantità cedute alla rete siano superiori alle quantità ritirate, ma le rispettive valorizzazioni siano così diverse (sempre per via dei prezzi di mercato attribuiti) da non far più scattare un saldo a favore dell'utente. Con un esempio semplificato nei numeri (e quindi non realistico), ipotizziamo che sia stato acquistato un quantitativo di 70 kwh e ceduto un quantitativo di 80 kwh. Ma che la valorizzazione dei 70 acquistati sia pari a 50 euro, mentre la valorizzazione degli 80 ceduti sia pari a 40 euro. Il valore dell'energia scambiata è 40 euro (quota base del Contributo), ma il valore dell'energia ritirata è 50: non ci sarà nessun credito per l'utente. Come vengono riconosciuti i saldi a credito Nota bene: gli eventuali saldi a credito non fanno parte del Contributo in conto scambio, ma sono una partita separata, che il GSE gestisce e liquida separatamente. Gli utenti dello Scambio sul posto hanno la possibilità di scegliere tra: la gestione a credito delle eventuali eccedenze per gli anni successivi la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze In una prima fase, la liquidazione monetaria non era consentita se non per la cogenerazione ad alto rendimento. Ma la legge 23 luglio 2009, n. 99 ha allargato tale possibilità anche agli impianti a fonti rinnovabili (o quota di rinnovabili in un impianto ibrido). L'utente, se lo ritiene opportuno, può decidere al momento stesso dell'attivazione dello Scambio sul posto, o anche in anni successiv i l'opzione per la liquidazione monetaria. In caso contrario il credito viene semplicemente riportato agli anni successivi. Per le modalità di richiesta di liquidazione, vedi Procedure Scambio sul posto nel menu di destra. Contributo in conto scambio: la quota servizi Ma il nuovo meccanismo dello Scambio sul posto prevede una ulteriore compensazione. Poiché infatti l'utente paga al proprio fornitore tutti i consumi (e non ha più crediti in kwh), si ritiene che egli non debba subire - per la quota di energia scambiata - l'onere dei servizi di rete. E' corretto infatti considerare che in un meccanismo che si chiama "Scambio sul posto" l'utente non debba pagare il trasporto e l'organizzazione dei flussi in rete, perché è come se producesse e autoconsumasse in loco tutta l energia scambiata. E' chiaro che questa è una facilitazione decisa di principio (è la parte incentivante dello Scambio sul posto) ma non corrisponde alla realtà: infatti si tratta comunque di energia che viaggia in rete, ed è soggetta a tutti gli oneri della sua gestione. Ed è altrettanto evidente che gli oneri non pagati dagli utenti dello Scambio vanno a ripartirsi su tutte le altre bollette. Il GSE calcola quindi un rimborso degli oneri relativi ai servizi, con la seguente logica: Per gli impianti a fonti rinnovabili, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete: - tariffa di trasmissione - tariffa di distribuzione - dispacciamento - oneri generali (componenti A e UC) Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete: - tariffa di trasmissione 6

7 - tariffa di distribuzione - dispacciamento Come viene conteggiata la quota servizi Attraverso i dati ottenuti dall'impresa di vendita, relativi a tutte le componenti variabili dell'energia prelevata dall'utente nel periodo considerato, il GSE calcola il controvalore unitario di queste componenti per ogni kwh acquistato. Tale valore unitario, espresso in centesimi di Euro per kwh, viene definito dall'autorità per l'energia con la sigla CUs (controvalore unitario servizi) ed è ovviamente variabile, perché si riferisce ai costi e alle quantità del periodo esaminato, e cioè il bimestre. Moltiplicando tale valore per la quantità di energia scambiata (primo step del nostro precedente ragionamento) si ottiene l'importo del rimborso per la quota servizi che verrà effettuato dal GSE. Contabilità della liquidazione del Contributo in conto scambio Le due componenti del Contributo in conto scambio vengono saldate direttamente dal GSE con un contributo di acconto erogato trimestralmente, e un conguaglio annuo. Di seguito le indicazioni fornite dallo stesso GSE sul meccanismo amministrativo: Premesso che tecnicamente il GSE può procedere all erogazione del contributo in conto scambio (Cs) solo se: A. le imprese di vendita hanno comunicato: i dati anagrafici e le variazioni mensili dei dati anagrafici; i dati relativi a onere in prelievo periodico/annuo e quantità fatturate; B. i gestori di rete hanno comunicato: i dati anagrafici degli impianti collegati alla propria rete e le variazioni mensili; il dato di misura in prelievo totale mensile; il dato di misura in immissione orario mensile, il GSE procede a calcolare il contributo in conto scambio: di acconto Il contributo in conto scambio di acconto viene erogato trimestralmente sulla base dei dati di misura dell energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento. di conguaglio Il contributo in conto scambio di conguaglio viene erogato annualmente sulla base dei dati di misura dell energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell anno e dell onere in prelievo relativo all anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita. Costi da rimborsare al GSE Originariamente, la delibera 74/08 prevedeva che il GSE ricevesse per ogni impianto in regime di Scambio sul posto (indipendentemente dalla potenza), un contributo annuale di 30 euro, a copertura dei costi amministrativi. La delibera 186/09, modificando la 74/08, ha introdotto tre nuovi scaglioni di prezzo, a seconda delle potenza dell impianto: 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kw 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kw e inferiore o uguale a 20 kw 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kw Si tratta, rispetto allo Scambio sul posto, dell'unica partita a debito dell'utente nei confronti del GSE, che può essere compensata dai crediti accumulati a suo favore. Nota bene. Nei casi in cui i l utente dello scambio sia un Comune con popolazione fino a 20mila residenti oppure il Ministero della Difesa, con una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica 7

8 un contributo aggiuntivo di 4 euro/anno per ogni punto di connessione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione. Pregresso del 2008 Per i "vecchi utenti" dello Scambio sul posto, si poneva il problema di come considerare il saldo (quantitativo) maturato al 31 dicembre I gestori di rete hanno l obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 25 febbraio 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari. Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio del PROCEDURE Possono usufruire del servizio di Scambio sul posto gli impianti di potenza fino a 200 kw, alimentati sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento, Il servizio di Scambio sul posto, secondo la definizione dell AEEG, consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata". Per ulteriori informazioni vedi la voce "Scambio sul posto" nel menu di destra. Gli utenti che intendono avvalersi di questo servizio devono stipulare una convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è una società per azioni controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle Finanze e ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di incentivi e la promozione di campagne di informazione per un consumo sostenibile dell'energia. La stipula della convenzione si effettua attraverso il servizio telematico predisposto dal GSE, a cui si accede collegandosi al suo sito internet. L'operazione si articola in tre fasi distinte: 1. Registrazione al portale informatico del GSE. Per accedere al servizio occorre registrarsi al portale del Gestore inserendo i propri dati anagrafici e i dati specifici del titolare dell'impianto, se questi è diverso dal soggetto che fa richiesta del servizio. Per maggiori informazioni vedi voce corrispondente nel menu di destra. 2. Abilitazione all'applicazione web Scambio sul posto (SSP). Effettuata la registrazione, si accede di nuovo al sistema telematico per fare richiesta di abilitazione all'applicazione web "Scambio sul posto". Tale applicazione consente di gestire le fasi commerciali e amministrative del rapporto di Scambio sul posto. Per maggiori informazioni vedi voce corrispondente nel menu di sinistra. 3. Presentazione dell'istanza di compensazione. Utilizzando l'applicazione web SPP, l'utente presenta al Gestore istanza di compensazione tra i valori delle partite di energia prelevata dalla rete e quella immessa (cioè Contributo in conto scambio). Per maggiori informazioni vedi voce corrispondente nel menu di sinistra. Costi da rimborsare al GSE La Delibera 74/08 dell'autorità, così come modificata dalla 186/09, prevede la corresponsione di un contributo annuale per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi. Ci sono tre diversi scaglioni di prezzo, a seconda delle potenza dell impianto: 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kw 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kw e inferiore o uguale a 20 kw 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kw 8

9 L'accesso al servizio di Scambio sul posto: abilitazione all'applicazione web Per accedere al servizio di Scambio sul posto, una volta effettuata la registrazione al portale del Gestore dei Servizi Energetici, occorre fare richiesta di abilitazione all'uso dell'applicazione web. Essa permette di gestire gli aspetti commerciali e amministrativi del rapporto di Scambio sul posto. Per effettuare la richiesta di abilitazione si accede al portale informatico del GSE (vedi voce "Portale informatico GSE" nel menu di destra) ed effettuare il login con la user id e la password forniti nella fase di registrazione. In caso di smarrimento delle chiavi di accesso al portale informatico, occorre contattare il GSE che provvederà a inviare nuovamente la user id e la password smarriti all'indirizzo di posta elettronica segnalato durante la fase di registrazione al portale. Per contattare il GSE: da telefono fisso da telefono mobile oppure e all'indirizzo di posta elettronica assistenzaportaleapplicativi@gse.it Una volta effettuato il login, si accede ad una pagina che, oltre a presentare l'elenco dei soggetti iscritti, presenta sulla sinistra un elenco di funzioni. Selezionando la funzione "Sottoscrivi applicazioni" il sistema telematico visualizzerà la lista delle applicazioni disponibili. La richiesta di abilitazione viene effettuata selezionando dalla lista l'applicazione desiderata che, nel caso dello Scambio sul posto, è l'applicazione SSP. Dopo aver salvato la selezione effettuata, il sistema telematico memorizza la richiesta e invia una di notifica all'indirizzo che l'utente ha indicato nella fase di registrazione al portale. Nella saranno indicate ulteriori istruzioni per completare la procedura di abilitazione. Dopo la verifica da parte del GSE dei dati forniti dall'utente, verrà inviata una conferma di abilitazione sempre tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica. L'accesso al servizio di Scambio sul posto. La richiesta di convenzione e di compensazione Dopo aver effettuato la registrazione al portale del Gestore dei Servizi Energetici e dopo aver ottenuto l'abilitazione all'uso dell'applicazione Scambio sul posto (SSP), il soggetto che vuole usufruire dell'agevolazione deve presentare l'istanza di compensazione tra i valori delle partite di energia prelevata e valori delle partite di energia immessa. L'istanza viene presentata attraverso l'applicazione web SSP, selezionando la voce "Richiesta convenzione". Si accede alle schede da compilare per presentare l'istanza. La compilazione si effettua per via telematica. Sul sito del GSE è disponibile il manuale d'uso dell'applicazione web SSP, che riporta tutte le informazioni da inserire nelle schede al momento della compilazione (vedi voce "Manuale applicazione web SSP" nel menu di destra). Schematicamente, le schede da compilare sono così definite: 1. Scheda di ammissione: i dati richiesti si riferiscono al tipo di allacciamento alla rete, al numero di impianti connessi al punto di scambio, alla tipologia di contratto di cessione di energia elettrica, alla potenza nominale elettrica dell'impianto. Inoltre viene richiesta l'indicazione del codice POD. Esso permetterà al GSE l'identificazione univoca dell impianto rispetto al quale il gestore di rete invierà i dati del calcolo del contributo in conto scambio (le regole di questo complesso meccanismo sono indicate nelle pagine relative allo Scambio sul posto, vedi menu di destra). Il codice POD (altrimenti detto Numero Presa) è il codice alfanumerico che identifica univocamente un punto di prelievo dell'energia elettrica. E' composto da 14 caratteri, di cui i primi due sono "IT", ed è facilmente reperibile nella prima pagina della bolletta. 2. Scheda dati impianto: come intuibile dalla denominazione della scheda, i dati ivi richiesti si riferiscono all'impianto: ubicazione, potenza, producibilità, ecc. 9

10 3. Dati commerciali: qui bisognerà inserire la data a partire dalla quale si richiede l attivazione del rapporto contrattuale di Scambio sul posto e l impresa di vendita con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica. E' in questa scheda, inoltre, che i titolari di impianti di cogenerazione ad alto rendimento possono optare per la vendita delle eventuali eccedenze (vedi voce "Scambio sul posto" del menu di destra). 4. Referente convenzione: in questa scheda occorrerà inserire i dati di uno o più referenti che il GSE potrà contattare per le comunicazioni generali, per quelle relative alle questioni contrattuali e per i dati relativi alle misure dell'energia elettrica. 5. Dati bancari: sono qui richiesti il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente sul quale si desidera accreditare quanto all'utente spetta rispetto alla compensazione tra i valori delle partite di energia prelevata dalla rete e quella immessa. Una volta attivata l'istanza, attraverso la scheda denominata "Modulistica" è possibile stampare la convenzione. Nota bene: La Convenzione, insieme agli allegati richiesti, deve essere firmata e inviata al GSE, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Dopo l attivazione della convenzione, l'utente potrà stampare anche una copia della convenzione riportante la firma digitalizzata del rappresentante legale del GSE. La liquidazione annuale del credito maturato Una nota preliminare: la "liquidazione delle eventuali eccedenze" nulla ha a che vedere con il Contributo in conto scambio (che a sua volta si compone del Contributo in "quota energia" e del Contributo in "quota servizi"). Poiché la materia è complessa, è indispensabile, per capire questi passaggi, leggere con attenzione i testi relativi allo Scambio sul posto e sul Contributo in conto scambio nella sezione Incentivi. In estrema sintesi, comunque, gli importi relativi alla liquidazione dei crediti eventuali vengono gestiti e liquidati separatamente dal Contributo in conto scambio. La scelta tra credito e liquidazione In sede di convenzione, il titolare dell'impianto dichiara se desidera optare per la "gestione a credito" o per la "liquidazione annuale delle eventuali eccedenze". Nel primo caso, il credito maturato in un certo anno viene riportato a nuovo nell'anno successivo. E' evidente che questa scelta conviene a chi ritiene che nel prossimo futuro utilizzerà maggiori quantità di energia di quella scambiata con la rete. Chi invece desidera regolare anno per anno le eventuali eccedenze a suo favore, opta per la liquidazione. L'opzione "liquidazione" si attiva se la richiesta in tal senso perviene al GSE entro il 31 marzo successivo all'anno da regolare. Le richieste giunte in ritardo si cumuleranno all'eventuale credito dell'anno in corso e saranno liquidate nell'anno successivo. L'applicazione web messa a disposizione dal GSE L'applicazione SSP del GSE, nell elenco degli impianti a disposizione dell utente dello scambio, offre la funzionalità liquidazione eccedenze che permette di operare la scelta. Ci si deve quindi collegare all'applicazione SSP e seguire il percorso Gestione convenzioni > Convenzioni esistenti > Liquidazione eccedenze. Dal febbraio 2010 è possibile richiedere la liquidazione delle eccedenze Il GSE segnala nel suo sito che: 10

11 la scelta avrà effetto sull importo maturato nel 2009 se fatta entro il giorno 31 marzo del 2010; le scelte fatte in data successiva porteranno alla liquidazione del credito, per l ammontare complessivo maturato, nell anno successivo; la scelta avrà effetto per gli anni successivi fino al momento in cui non deciderà di modificare la sua opzione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i riferimenti GSE: Numero verde (da telefono fisso): (dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 18). Numeri da telefono mobile (secondo il proprio piano tariffario): (dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 18). scambiosulposto@gse.it La Risoluzione 13/E 2009 dell'agenzia delle Entrate Il primo gennaio 2009 sono diventati operativi sia il nuovo meccanismo che introduce il Contributo in conto scambio, sia l allargamento agli impianti fino ai 200 kw (entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007). Per maggiori informazioni vedi voce "Scambio sul posto" nel menu di destra. Il 20 gennaio, la Risoluzione 13/E dell Agenzia delle Entrate ha fornito un parere sul trattamento fiscale del Contributo in conto scambio. Esso si riferisce esclusivamente allo Scambio sul posto attuato con impianti fotovoltaici nell ambito del Conto energia, e non fornisce alcun accenno ad impianti alimentati da altre fonti. Sempre in riferimento al fotovoltaico, per gli impianti di taglia superiore ai 20 kw chiarisce che il Contributo, data la natura di conferimento specifico di energia che caratterizza il nuovo meccanismo di Scambio sul posto, è da considerarsi cessione di energia e quindi assoggettato ad Iva e rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Cita la Risoluzione: L'operazione di "Scambio sul posto" - così come costruita dalla menzionata delibera n. 74/08 (immissione in rete dell'energia da parte dell'utente e corresponsione di un contributo da parte di GSE) - viene a configurare, a ben vedere, un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente s'impegna a conferire l'energia autoprodotta a GSE e quest'ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all'utente stesso un importo il contributo in conto scambio che assume natura di corrispettivo. In sostanza - in seguito alle predette modifiche - gli utenti percettori del contributo in conto scambio vengono a configurarsi, in linea generale, come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali.... In pratica anche chi ha un contratto di Scambio sul posto si trova, nel nuovo meccanismo, a vendere tutta l'energia immessa in rete al GSE (e dunque a fatturarla), mentre riceverà dai propri fornitori di energia le fatture corrispondenti a tutti i consumi effettuati. Le due partite si compenseranno secondo le normali logiche dell'iva. Ciò sembrava in contraddizione con il fatto che l eventuale saldo a credito del Contributo in conto scambio non poteva essere liquidato dal GSE al produttore perché la disciplina dello Scambio sul posto per le rinnovabili impediva ogni operazione che potesse essere considerata vendita di energia (e il versamento di un importo si sarebbe configurato automaticamente come vendita). La legge 99/2009, ha modificato questo fondamentale aspetto della disciplina dello Scambio sul posto, sostituendo il comma 2 dell articolo 6 del dlgs 387/2003. Ora "l energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell energia. Problemi in sospeso Mentre la risoluzione 13/E chiarisce gli aspetti fiscali dello Scambio sul posto relativi al Conto energia, (vedi anche voce nel menu di destra) resta irrisolto il trattamento fiscale relativo alle fonti diverse dal fotovoltaico. E comunque assai probabile che venga mantenuta anche per le altre fonti la regola fondamentale che considera gli impianti superiori ai 20 kw sempre operanti come attività commerciale e quindi assoggetta il Contributo all Iva e all imposizione Irpef e Ires. Si tratta però di capire se alcune delle facilitazioni previste per gli impianti fotovoltaici fino ai 20 kw verranno allargate anche alle altre fonti. 11

12 In attesa di queste delucidazioni, rimandiamo alla voce "Regime fiscale Conto energia" presente nel menu di destra per l'analisi delle specifiche indicazioni fornite con la risoluzione 13/E. Per un approfondimento relativo al regime fiscale delle aziende agricole che producono energia, in particolare da biomasse e da fotovoltaico, vedi la voce "Fiscalità imprenditori agricoli" nel menu di destra. FONTE: 12

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