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1 Messaggio 07 febbraio 2011, n Indennità di mobilità in deroga Accordo quadro del Facendo seguito al messaggio n del col quale è stato trasmesso l'accordo quadro del relativo alla prima concessione e proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, si richiamano di seguito alcuni aspetti importanti inerenti il trattamento di mobilità in deroga: 1. possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori dipendenti subordinati licenziati dal da Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori non rientranti nei requisiti d accesso ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di indennità di mobilità ordinaria ed i lavoratori dipendenti subordinati con trattamento ordinario di indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria o TSE esaurito nel periodo compreso tra il e il ; 2. sono destinatari del trattamento in esame i lavoratori con qualifica di operaio - impiegato - quadro - soci lavoratori di cooperative (compresi DPR 602/70) - apprendista - somministrato, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato la cui cessazione sia avvenuta per licenziamento o fattispecie di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del gennaio Sono esclusi i casi di licenziamento per giusta causa; 3. Se il lavoratore chiede il beneficio a seguito di dimissioni per giusta causa potrà accedervi solo se iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93 (accertamento in capo alla RAS); 4. i lavoratori destinatari dei trattamenti di mobilità in deroga devono avere un anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l azienda che li ha licenziati ed un periodo di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortunio e maternità, di almeno 6 mesi. Ai fini del perfezionamento dei requisiti soggettivi dei lavoratori possono essere utilizzati anche i periodi di cocopro (redditi superiori a 5.000,00-) in regime di monocommittenza presso l azienda che licenzia; 5. Le istanze di mobilità in deroga, sia in caso di prima concessione che di proroga, devono essere presentate all'assessorato del Lavoro della R.A.S. e possono essere presentate direttamente dai singoli lavoratori (mediante il mod. MOB/2) o dalle parti sociali (mediante il mod. MOB/1 con allegato l'elenco dei lavoratori interessati); 6. La presentazione dell istanza di prima concessione deve avvenire entro e non oltre 68 gg: - dalla data del licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso se apprendisti; - dalla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria, - dalla data di scadenza dell indennità di mobilità ordinaria/trattamento speciale edilizia. La presentazione dell istanza di proroga per il 2011 deve avvenire entro e non oltre il 23/03/2011; 7. solo successivamente all adozione della determinazione da parte della R.A.S., i lavoratori interessati devono presentare istanza di mobilità in deroga all INPS mediante il mod. DS21 in caso di prima concessione o mediante la dichiarazione di responsabilità e la DID in caso di proroga del trattamento; 8. il lavoratore titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21.

2 Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'inps gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta. 9. il trattamento in prima concessione inizia a decorrere dal 1 gennaio 2011 e comunque non prima: - del giorno successivo alla data di licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso; - del giorno successivo alla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria: - del giorno successivo alla data di scadenza dell indennità di mobilità ordinaria/tse. Il trattamento in proroga inizia a decorrere dal 1 gennaio 2011; 10. Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: - rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale; - ha esaurito il periodo di concessione; - viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - svolge un attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a 8.000,00; - intraprende un attività autonoma; - diventa titolare di pensione diretta; - rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; - non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza ( lavoro congruo); - non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. 11. La misura del trattamento in prima concessione è pari al 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, al netto del contributo del 5,84%. Nel caso di prima concessione successiva alla scadenza della mobilità ordinaria l indennità è pari all importo dell indennità ordinaria percepita a partire dal13 mese. La misura del trattamento in proroga è, invece, ridotta del: - 10% nel caso di prima proroga; - 30% nel caso di seconda proroga; - 40% nel caso di proroghe successive. Si ricorda che la percentuale di riduzione deve essere applicata valutando la situazione del lavoratore per il quale ogni abbattimento opera trascorsi 12 mesi di fruizione del trattamento in deroga nella percentuale di commisurazione immediatamente precedente (msg n del ). In tutti i casi l indennità di mobilità è corrisposta nei limiti dei massimali mensili previsti nell anno di cessazione del rapporto di lavoro.

3 12. la durata del trattamento è prevista dalla Determinazione dirigenziale dell Assessorato regionale del lavoro, formazione sociale, cooperazione e sicurezza sociale. L'indennità non può comunque essere corrisposta oltre il ; 13. il trattamento di mobilità in deroga deve essere sospeso in caso di: - Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Attività di cocopro - Percezione dell indennità di maternità; 14. è incompatibile con - tutti i trattamenti di disoccupazione. - l indennità di maternità. - tutti i trattamenti pensionistici. - attività lavorativa autonoma o dipendente ed è cumulabile con l indennità post sanatoriale TBC; 15. per il 2011, in merito all eventuale compatibilità e/o cumulabilità del trattamento con le prestazioni di lavoro occasionale accessorio già prevista per gli anni 2009 e 2010, si è in attesa di chiarimenti da parte della D.C. Prestazioni a Sostegno del Reddito; 16. per tutta la durata del trattamento è prevista, dietro presentazione di apposita domanda, l erogazione dell Assegno Nucleo Familiare ( ANF) per massimo 26 quote al mese; 17. per il periodo di godimento del trattamento è previsto l accredito della contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e la misura per tutti i trattamenti pensionistici diretti. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE MOBILITA IN DEROGA. 1. la liquidazione e/o reiezione delle domande di mobilità in deroga da parte delle strutture operative può avvenire solo dopo la pubblicazione del messaggio HERMES con il quale questa Direzione Regionale trasmette la determinazione adottata dalla R.A.S. e l esito delle verifiche preventive effettuate dalla stessa Direzione Regionale. 2. per poter liquidare il trattamento è necessario che il lavoratore beneficiario presenti apposita domanda (mediante il mod DS21 in caso di prima concessione o dichiarazione di responsabilità e DID in caso di proroga) nei tempi indicati nel precedente punto in caso di assenza del diritto al trattamento, respingere la domanda con lettera in bianco e completare quest ultima con la seguente dicitura: La S.V. non è presente nell elenco allegato alla determinazione della RAS. Per maggiori informazioni rivolgersi all Assessorato del Lavoro. 4. al fine del corretto monitoraggio del trattamento in questione, si raccomanda il tempestivo inserimento in procedura del codice di intervento specificato nel messaggio di riferimento. Si precisa, infatti, che la rilevazione contabile di detto codice non opera retroattivamente ma solo dal momento dell inserimento dello stesso in procedura. Di seguito si riporta il flusso delle attività per la concessione del trattamento di mobilità in deroga 2011.

4 FLUSSO DELLE ATTIVITA PER LA CONCESSIONE DELLE NUOVE RICHIESTE/PROROGHE DI MOBILITA IN DEROGA 2011 FASE Chi Attività Note Presentazione proposte a) PARTI SOCIALI b) SINGOLI Presentano istanza segnalando all Assessorato regionale del Lavoro - le eventuali situazioni di crisi che necessitano di fare ricorso alla MOBILITA in deroga, utilizzando gli appositi schemi. Preistruttoria ASS.REG.LAVORO Trasmette via , con cadenza settimanale, l elenco dei lavoratori all INPS per il completamento delle informazioni necessarie all esame della richiesta. a) In caso di richiesta delle OO.SS., modello MOB/1 da presentare alla RAS allegando l elenco lavoratori; b) In caso di richiesta del singolo lavoratore, modello MOB/2 da presentare alla RAS e modello DS21/INPS (da presentare all inps) e/o, in caso di proroga, le dichiarazioni di responsabilità e DID presentate dai lavoratori ((da presentare all inps) INPS In caso di singoli richiedenti sarà trasmesso un unico elenco. Integra l elenco sulla base delle risultanze d archivio. Istruttoria Attuazione accordo TAVOLO TECNICO (ASS.REG.LAVORO -DRL-INPS-ITALIA LAVORO ) ITALIA LAVORO ASS.REG.LAVORO Restituisce all Assessorato regionale del Lavoro la scheda integrata e vistata entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. Esamina con cadenza fissa le istanze e ne dichiara l ammissibilità e la legittimità amministrativa e contabile. Qualora non sia possibile assicurare l accesso a questo istituto, propone soluzioni alternative. Predispone il preventivo di spesa. - In caso di richiesta delle OO.SS.: convoca, se trattasi di un numero di lavoratori superiore a 10 per la stessa azienda, le parti per la firma dell accordo istituzionale entro 25 giorni dalla presentazione dell istanza. ASS.REG.LAVORO - In caso di richiesta di singoli lavoratori: trasmette all INPS una Determinazione cumulativa contenente i nominativi dei lavoratori entro 22 giorni dalla presentazione delle istanze. Invia/consegna alle OO.SS., all INPS e alla DRL via una

5 INPS copia del verbale di accordo. Trasmette all Amministrazione Provinciale la lista dei lavoratori beneficiari del trattamento in deroga Riceve la Determinazione dell Assessorato regionale del Lavoro; Riceve le domande e/o le dichiarazioni di responsabilità presentate dai lavoratori Eroga i trattamenti richiesti valutando le eventuali variazioni della situazione soggettiva dei lavoratori registrate negli archivi entro 30 giorni dalla data di completamento della domanda. Comunica all Assessorato regionale del Lavoro, alla DRL gli eventuali motivi ostativi all erogazione sopraggiunti successivamente all esame congiunto Monitora la spesa; ITALIA LAVORO Trasmette periodicamente la rendicontazione della spesa all Assessorato regionale del Lavoro. Provvede al monitoraggio della spesa sostenuta, Provvede al monitoraggio dei lavoratori (1) (1) eventuale attività lavorativa o formativa svolta dal lavoratore nel periodo d intervento Verifica l attuazione dei piani di gestione dell accordo Per quanto non indicato nel presente messaggio, si rimanda alle disposizioni generali inerenti la mobilità e la gestione degli ammortizzatori in deroga.

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