CITTÀ DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA

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1 CITTÀ DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER L APPLIICAZIIONE DELL IISEE AII SERVIIZII PER LA PRIIMA IINFANZIIA & Approvato con deliberazione di C.C. n 43 del Modificato con deliberazione di C.C. n 94 del

2 ART. 1 - I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 1. Il Comune di Arzignano in armonia con la Legge 6 dicembre 1971 n e la Legge Regionale del Veneto 23 aprile 1990 n. 32 e successive modificazioni, ha istituito da tempo il servizio di Asilo nido sia, recentemente, il servizio di Micronido quali servizi socio educativi di interesse pubblico. Entrambi i servizi hanno natura educativa e sono finalizzati al raggiungimento di pari opportunità sociali ed alla prevenzione di situazioni di svantaggio nella prima infanzia. Il presente regolamento, nel perseguire le finalità anzidette, disciplina le tariffe degli utenti del servizio di Asilo nido e di Micronido. In considerazione della funzione di supporto alla famiglia per consentire pari opportunità, la tariffa è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio parte del quale rimane a carico del Comune. Trattandosi di servizi "non destinati alla generalità dei soggetti" ai sensi del D. Lgs n. 109 art.1, e DPCM 7 maggio 1999, n. 221 art. 1, come modificati dai D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, e DPCM 4 aprile 2001, n. 242, la quota di compartecipazione è da suddividere tra i fruitori del servizio secondo i principi di solidarietà e equità sociale, concedendo agevolazioni alle famiglie non in grado di pagare la tariffa intera. ART. 2 - DEFINIZIONE DELLA TARIFFA 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale in materia (L.R. n. 32/90), la Giunta Comunale, nel determinare le modalità di contribuzione al costo del servizio da parte dell utenza, differenzia le rette in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia. 2. La differenziazione della retta di frequenza è calcolata sulla base dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), applicata con riferimento alla composizione del nucleo familiare in modo continuo e lineare per scaglioni a partire dalla tariffa minima fino al raggiungimento della tariffa piena. 3. La tariffa in assenza dei requisiti per ottenere l agevolazione o in caso di mancata presentazione della dichiarazione I.S.E.E. è quindi la tariffa piena. ART. 3 - IL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE 1. Il nucleo familiare convenzionale, individuato in base al DPCM 4 aprile 2001, n. 242 art. 1 bis, è composto dal bambino/a e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base delle evidenze anagrafiche, alla data di presentazione della domanda, nonché tutti quelli considerati a carico del nucleo familiare ai fini IRPEF. Per i servizi di Asilo nido e di Micronido si ritiene peraltro di assumere un concetto di nucleo familiare basato sul criterio della genitorialità a norma dell'art. 3 comma 2 del Dlgs 109/ Sono considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare i coniugi, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, così come previsto dal comma 2 dell'art. 2 del Dlgs 109/98 e dall'art. 1 bis commi 3 e 4 del DPCM 221/ Fanno inoltre parte dello stesso nucleo familiare in cui sono residenti anche i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altri soggetti, come previsto dall'art. 2 comma 2 del Dlgs 109/98 e dall'art 1 bis comma 5 del DPCM 221/ Il nucleo è integrato da: - eventuali soggetti in affidamento familiare alla data di presentazione della domanda a norma dell'art. 1 bis comma 5 del DPCM 221/99 - da entrambi i genitori, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di istanza di separazione, separazione legale, domanda di divorzio, provvedimenti di allontanamento o di esclusione dalla potestà dei figli, abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, a norma dell'art. 1 bis, comma 4 lettere a, b, c, d, e del DPCM 221/ I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; se a carico di più persone si considera la residenza anagrafica, se non risiede con nessuno delle persone di cui è a carico si considera la persona tenuta a fornire gli alimenti o la maggiore misura di essi, a norma dell'art 1 bis, comma 2 del DPCM 221/99. Persone che si trovano in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 223/89 (conventi, case di cura, caserme, carceri, ecc.) formano nucleo familiare a se stante, salvo che debbano essere considerate nel nucleo familiare del coniuge o della persona di cui sono a carico ai fini IRPEF, a norma dell'art. 1 bis, comma 6 del DPCM 221/ Non sono considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare i nonni, gli zii e altri parenti o affini, non a carico ai fini IRPEF, ancorché conviventi e inseriti nel medesimo stato famiglia. Il genitore che ha riconosciuto il figlio, seppur non convivente, è tenuto alla presentazione della dichiarazione I.S.E.E. e concorre alla determinazione della tariffa da applicare. In caso di mancata presentazione verrà applicata la retta massima. 7. Ai fini della valutazione della famiglia nella determinazione dell Indicatore della Situazione Economica si applica la scala di equivalenza di cui alla tabella prevista nel successivo articolo 6. ART. 4 - LA VALUTAZIONE DEL REDDITO 1. L'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) si ottiene sommando per tutti i membri del nucleo familiare di cui al precedente articolo: 2

3 a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo articolo Dalla somma dei valori di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di ,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione. ART. 5 - LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) dei membri del nucleo familiare di cui si ottiene sommando: 1) Patrimonio immobiliare. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà si detrae, fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di ,69 ovvero, entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all articolo 4. 2) Il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari riportati nella seguente tabella: Valori mobiliari Depositi e conti correnti bancari o Postali Titoli di stato Obbligazioni Certificati di deposito e di credito Buoni fruttiferi e assimilati Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani ed esteri Partecipazioni in società Somme di danaro o beni non relative all impresa Come vanno computati Va considerato il saldo contabile attivo al netto degli interessi al 31/12 dell anno precedente la Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la Va considerato il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data 31/12 dell anno precedente la Per le società quotate in borsa si fa riferimento alla relativa quotazione alla borsa valori di Milano il 31/12 dell anno precedente. Per le società non quotate bisogna invece moltiplicare il valore del patrimonio netto aziendale per la quota di partecipazione sempre con riferimento al 31/12 dell anno precedente. Va considerato il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto dal soggetto gestore abilitato anteriormente alla data del 31/12 dell anno precedente la Altri strumenti e rapporti finanziari Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione Va considerato il valore corrente al 31/12 dell anno precedente. Va considerato l importo dei premi complessivamente versati alla data del 31/12 dell anno precedente la domanda, esclusi i contratti di assicurazione per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto. Imprese individuali Va considerato il valore del patrimonio netto alla data del 31/12 dell anno precedente la 3

4 3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare di ciascun membro della famiglia, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari a ,71. ART. 6 - LA SCALA DI EQUIVALENZA 1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito al precedente articolo 3, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/00 e dai successivi regolamenti (D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/01), riportata nella seguente tabella: Tabella 1 numero dei componenti parametro il nucleo familiare 1 1,00 2 1, ,46 5 2,85 Maggiorazioni + 0,35 per ogni ulteriore componente + 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore + 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%. + 0,2 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono tutti attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che svolga attività di lavoro o di impresa. 2. Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/01. ART. 7 - INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 1. L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando il valore ISR del reddito (art. 4) e il 20 % del valore ISP del patrimonio (art. 5). L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), diventa poi il risultato della divisione tra questo ISE e il parametro PSE (art. 6) della scala di equivalenza. 2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) permette di confrontare direttamente i nuclei familiari di composizioni diverse e quindi di determinare i limiti per il pagamento delle tariffe. ART. 8 - ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE 1. Al fine di limitare le agevolazioni tariffarie alle famiglie che ne hanno maggior bisogno e quindi evitare un aumento generalizzato delle tariffe, l Amministrazione Comunale in base all art. 3 del D.Lgs. 130 del 3 maggio 2000 esclude dalla riduzione delle tariffe le famiglie con patrimonio disponibile complessivo superiore al valore indicato nella Tabella Il patrimonio disponibile considerato ai fini della selezione è dato dalla somma del patrimonio immobiliare con esclusione della residenza e del patrimonio mobiliare. ART. 9 - LIMITI PER LE TARIFFE 1. I limiti attuali per le tariffe sono riportati nella tabella 2 in Allegato. 2. Per valori ISEE al di sotto del limite inferiore spetta il pagamento della tariffa minima, per valori superiori al limite superiore è dovuta la tariffa intera. Per valori intermedi la tariffa viene calcolata in scaglioni determinati dal valore ISEE, come riportato nella tabella 3 in allegato, eventualmente corretto in base al criterio aggiuntivo di selezione. ART CONTROLLI DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 1. Spetta al Responsabile del Servizio espletare le funzioni di controllo circa la veridicità delle autocertificazioni rese ed eventualmente procedere all adozione dei relativi provvedimenti previsti in caso di attestazioni non veritiere, ai sensi dell art. 76 del DPR n. 445/ Vengono comunque sottoposte al procedimento di controllo le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate che risultino: a) palesemente inattendibili; 4

5 b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell istanza o precedentemente dichiarati; c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo; d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell Amministrazione Comunale. 3. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del D. Lgs. 135/ L Amministrazione si riserva la facoltà di adottare sanzioni amministrative, fino alla esclusione e perdita del posto all asilo nido, per accertate false dichiarazioni, in particolare se tali dichiarazioni abbiano consentito di accedere al servizio e/o di ottenere agevolazioni, riduzioni od esenzioni. L Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare eventuali abusi o false dichiarazioni alla competente Autorità Giudiziaria. ART DISPOSIZIONI FINALI 1. I valori elencati nell Allegato possono essere modificati, con provvedimento di Giunta Comunale, di anno in anno in funzione della variazione del costo della vita e del rispetto degli equilibri di bilancio. 2. Con l approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la determinazione delle tariffe per i servizi alla Prima Infanzia. 5

6 Allegato al Regolamento Tab. 2. Tariffe Servizio Servizio Tariffa min.- max. RESIDENTI Tariffa min. max. NON RESIDENTI Nido a tempo pieno 174,00/416,00 347,00/479,00 Nido e Micronido a tempo parziale 122,00/291,00 243,00/335,00 Nido a tempo parziale ridotto 104,00/250,00 125,00/287,00 Micronido 155,00/372,00 310,00/427,00 Tab. 3. Limiti graduazione ISEE VALORE ISEE DETERMINAZIONE TARIFFE AGEVOLATE ASILO NIDO TARIFFA DA A Residenti Non Residenti FINO A 7.355,00 174,00 347,00 MINIMA 7.355, ,00 176,00 355, , ,00 192,00 364, , ,00 208,00 372, , ,00 224,00 381, , ,00 240,00 389, , ,00 256,00 398, , ,00 272,00 406, , ,00 288,00 415, , ,00 304,00 423, , ,00 320,00 432, , ,00 336,00 440, , ,00 352,00 449, , ,00 368,00 457, , ,00 384,00 466, , ,00 400,00 474, ,01 OLTRE 416,00 479,00 MASSIMA 6

7 ISEE DETERMINAZIONE TARIFFE AGEVOLATE NIDO E MICRONIDO PART-TIME TARIFFA DA A Residenti Non Residenti FINO A 7.355,00 122,00 243,00 MINIMA 7.355, ,00 123,00 249, , ,00 134,00 255, , ,00 146,00 261, , ,00 157,00 267, , ,00 168,00 273, , ,00 179,00 279, , ,00 190,00 285, , ,00 202,00 291, , ,00 213,00 296, , ,00 224,00 302, , ,00 235,00 308, , ,00 246,00 314, , ,00 258,00 320, , ,00 269,00 326, , ,00 280,00 332, ,01 OLTRE 291,00 335,00 MASSIMA ISEE DETERMINAZIONE TARIFFE AGEVOLATE PART TIME RIDOTTO ASILO NIDO TARIFFA DA A Residenti Non Residenti FINO A 7.355,00 104,00 125,00 MINIMA 7.355, ,00 106,00 213, , ,00 115,00 218, , ,00 125,00 223, , ,00 134,00 229, , ,00 144,00 234, , ,00 154,00 239, , ,00 163,00 244, , ,00 173,00 249, , ,00 182,00 254, , ,00 192,00 259, , ,00 202,00 264, , ,00 211,00 269, , ,00 221,00 274, , ,00 230,00 280, , ,00 240,00 285, ,01 OLTRE 250,00 287,00 MASSIMA 7

8 ISEE DETERMINAZIONE TARIFFE AGEVOLATE MICRONIDO TARIFFA DA A Residenti Non Residenti FINO A 7.355,00 155,00 310,00 MINIMA 7.355, ,00 169,00 317, , ,00 183,00 325, , ,00 197,00 332, , ,00 211,00 340, , ,00 225,00 347, , ,00 239,00 355, , ,00 253,00 362, , ,00 267,00 370, , ,00 281,00 377, , ,00 295,00 385, , ,00 309,00 392, , ,00 323,00 400, , ,00 337,00 407, , ,00 351,00 415, , ,00 365,00 422, ,01 OLTRE 372,00 427,00 MASSIMA Tab. 4. Ulteriore criterio di selezione in base al patrimonio disponibile Limite di patrimonio disponibile oltre il quale si paga la tariffa intera ,00 8

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