Contributi per gli addetti domestici (E24)
|
|
- Michelangelo Nanni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Contributi per gli addetti domestici (E24) I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale e familiare (vale a dire, ad esempio, colf o assistenti alle persone anziane, ma anche altro personale impegnato in lavori domestici) sono deducibili dal reddito complessivo e trovano indicazione nel rigo E24. Ovviamente, a poter fruire di tale deduzione sono i datori di lavoro privati. L importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro, da intendere come limite complessivo a prescindere dal numero dei dipendenti addetti ai servizi domestici per i quali si versano i contributi. Erogazioni liberali per il sostenimento del clero cattolico e altre erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo E25) Nel rigo E25 trovano indicazione le erogazioni liberali in denaro a favore de: l Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l unione italiana chiese cristiane avventiste del 7 giorno; l ente morale assemblee di Dio in Italia; la tavola valdese; l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia Ucebi; la Chiesa Evangelica Luterana in Italia Celi; l Unione Comunità Ebraiche Italiane. È bene sottolineare che nel sistema fiscale non sono previste ulteriori agevolazioni in riferimento alle erogazioni ad altri istituti religiosi. Ad esempio, non sono agevolate sia le erogazioni liberali in denaro a favore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, sia il pagamento dell imposta Coranica. Il limite per ciascuna erogazione è pari a 1.032,91 euro. Le diverse disposizioni prevedono, per la fruizione del beneficio fiscale, il rispetto delle stesse condizioni previste per le erogazioni al sostenimento del clero cattolico, fissate dal decreto ministeriale del 12 dicembre In particolare, è necessario conservare la seguente documentazione: il bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all istituzione religiosa beneficiaria dell erogazione; la quietanza liberatoria rilasciato dallo stesso istituto, dal quale si evinca, tra l altro, il nome del donante e l importo dell erogazione. La raccolta può anche essere demandata ad altri enti, istituti o organizzazioni e in tal caso la quietanza deve indicare la denominazione di chi ha raccolto i fondi; in caso di bonifico bancario, la ricevuta rilasciata dall azienda di credito. Spese mediche per portatori di handicap (rigo E26) Il rigo E26 è destinato all indicazione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap di cui all art. 3 della legge 104/1992 o da loro familiari, pur se il portatore di handicap non è a carico di quest ultimo. Come già illustrato in riferimento ai veicoli per i portatori di handicap, destinatari della previsione sono i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Tale status può essere riconosciuto non soltanto dalla Commissione 1
2 Medica istituita dall art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, ma anche da altre commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l invalidità civile, di lavoro, etc. I grandi invalidi di guerra di cui all articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono sempre considerati portatori di handicap e non devono, dunque, sottoporsi agli accertamenti sanitari da parte delle citate commissioni Mediche, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dai Ministeri competenti. L invalidità può essere attestata anche mediante autocertificazione nella quale il soggetto interessato deve fare riferimento ai precedenti accertamenti sanitari effettuati dai citati organi abilitati al riconoscimento dell invalidità. Nel novero delle spese mediche rientrano anche le spese farmaceutiche (Agenzia delle Entrate circolare n. 55 del 14 giugno 2001, punto 1.2.1), rispetto alle quali bisogna rammentare le nuove disposizioni in materia di certificazione (c.d scontrino parlante), di cui si è detto in riferimento al rigo E1. Le spese di assistenza specifica, invece, sono relative a: l assistenza infermieristica e riabilitativa; il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; il personale con la qualifica di educatore professionale ; il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero la documentazione rilasciata dall istituto di assistenza deve separatamente annotare le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica che sono deducibili, non essendo ammessa la deduzione per altre tipologie di spesa. Infatti, si rammenta che nei confronti dei portatori di handicap si ha diritto alla detrazione del 19% delle spese sostenute nel caso di spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento, compresi i veicoli, e per l acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l autosufficienza e l integrazione. In riferimento a tali spese si rinvia ai chiarimenti dei righi E1, E3 ed E4. Agli stessi approfondimenti, peraltro, deve farsi riferimento nel caso in cui le spese mediche o di assistenza specifica sono oggetto di un rimborso. Brevemente si rammenta che se il rimborso avviene per effetto di polizze assicurative i cui premi non sono deducibili o detraibili, ovvero di polizze i cui premi sono versate da altri (datore di lavoro) concorrendo a formare il reddito di lavoro dipendente, la deduzione può essere comunque fruita. Di contro, non danno diritto ad alcun beneficio le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto o rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. Altri oneri deducibili (rigo E27) Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale (codice 1) Con il codice 1 nel rigo E27 si indicano i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell articolo 9 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni (c.d. fondi doc). La deduzione è riconosciuta fino ad un importo 2
3 massimo di 3.615,20 euro e spetta anche nel caso di contributi versati nell interesse delle persone fiscalmente a carico, ma limitatamente alla parte di contributi non dedotta da quest ultimi. Vale a dire che il contribuente fiscalmente a carico in possesso di un reddito deve anzitutto presentare la propria dichiarazione e dedurre i contributi versati nel suo interesse, fino ovviamente a concorrenza del reddito complessivo e soltanto l ammontare non capiente potrà essere dedotto dal soggetto che lo ha fiscalmente a carico, sempre nel rispetto del limite complessivo di 3.615,20 euro. Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (codice 2) I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, devono essere indicati con il codice 2 e possono essere dedotti nei limiti del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato dal contribuente. Atteso che tutte le ONG sono anche ONLUS, si precisa che la deduzione in commento non è cumulabile sia con la deduzione da indicare con il codice 3, sia con la detrazione prevista per le erogazioni liberali alle ONLUS da riportare nei righi E19-E21. Al fine di fruire dell agevolazione, i soggetti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relative alle erogazioni effettuate. Onlus e terzo settore (codice 3) Con il codice 3 si indicano le erogazioni a favore de: le ONLUS disciplinate dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, comprese le c.d. "ONLUS di diritto" individuate dal comma 8 del medesimo articolo 10 e le "ONLUS parziali" previste dal comma 9 dell'articolo 10 del suddetto decreto; le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383; le Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 8 maggio La deduzione opera nel rispetto di un doppio limite, rappresentato dal 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro annui. L agevolazione in commento, comunque, merita attenzione soprattutto per alcuni vincoli normativi che seppur posti a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni, in caso di inadempimento esplicano effetti anche a carico del soggetto erogatore delle liberalità, che perde il beneficio della deduzione fiscale. Infatti, l ente destinatario dell erogazione deve: adempiere alla corretta tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione; redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. L aspetto particolare, ai fini che interessano, è che l eventuale inadempienza ai predetti obblighi comporta non sono accertamenti in capo agli enti, ma anche la perdita del beneficio in capo ai soggetti erogatori. 3
4 Sul piano operativo, si rammenta che la circolare n. 39 del 2005, ai fini della deduzione, ha previsto che le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Peraltro, la particolarità dell agevolazione in esame consiste anche nella possibilità di effettuare le erogazioni in natura. In tale caso, ai fini del controllo dei limiti di deduzione rileva il valore normale del bene, assunto in base all'articolo 9, comma 3 del Tuir, secondo cui si considera il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In merito, comunque, la citata circolare n. 39 del 2005 precisa che deve essere cura del donante acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori. Infine, si rammenta che vige il divieto di cumulo dell agevolazione in commento, a fronte della medesima erogazione, con altri benefici presenti nell attuale sistema tributario. Erogazioni liberali in denaro a favore di università (codice 4) Il codice 4 è destinato all indicazione delle liberalità erogate a favore dei seguenti soggetti: università; fondazioni universitarie ex articolo 59, comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388, regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n. 254; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici; enti di ricerca privati, sottoposti a vigilanza da parte del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca; Istituto superiore di sanità (ISS); Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); enti parco regionali e nazionali. Le liberalità devono essere effettuate avvalendosi del sistema di pagamento bancario, postale o previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non è invece prevista la possibilità di effettuare erogazioni liberali in natura. Altre deduzioni (codice 5) Trovano indicazione con il codice 5: Canoni, livelli, censi e contributi ai consorzi obbligatori Si indicano con tale codice: i canoni. Trattasi di prestazione periodica, in denaro o in natura, dovuta al proprietario dei terreni per la loro coltivazione o il loro godimento; i livelli. Prestazione annua con l aggiunta di un modico canone; 4
5 censi. Prestazione annua e perpetua che il proprietario del fondo si riserva all atto di alienazione; i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione. Al riguardo, deve osservarsi la partecipazione coattiva al consorzio, non essendo riconosciuta la deducibilità dei contributi versati nel caso di partecipazione volontaria. Altri assegni periodici Trattasi de: gli assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale. Si deduce l importo è fissato nel testamento o nell atto di donazione, regolarmente registrati; gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell articolo 433 c.c., nella misura in cui risultano dal provvedimento dell autorità giudiziaria. Somme assoggettate a tassazione in precedenti periodi L onere deducibile è pari all importo delle somme che, in periodi di imposta precedenti, hanno concorso a formare il reddito complessivo del contribuente e sono state assoggettate a tassazione, e nel corso del periodo di imposta considerato sono state restituite al soggetto erogante. La risoluzione n. 71 del 2008 ha precisato che nel caso di restituzione di importi comprensivi di ritenute: nell ipotesi in cui non siano ancora state restituite le somme al lordo delle ritenute subite, può chiedersi direttamente al sostituto d imposta il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili, che non concorreranno a formare il reddito imponibile; in alternativa, si potrà operare una deduzione (totale o per la parte residua non recuperata dal sostituto), in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui la somma è restituita. Ciò peraltro è possibile anche nell ipotesi in cui la restituzione delle somme al lordo delle ritenute subite sia già avvenuta, qualora non sia ancora decorso l anno e non sia ancora stata presentata la dichiarazione annuale. Qualora, invece, il contribuente, abbia già presentato la dichiarazione, potrà integrare tale dichiarazione dei redditi per far valere gli oneri deducibili. Somme corrisposte a dipendenti che adempiono funzioni elettorali Trattasi degli importi, pari a tre giorni di ferie retribuite, che ai sensi di legge il datore di lavoro (nel caso ovviamente datore di lavoro privato), deve corrispondere ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (presidenti di seggio, scrutatori, segretari) in concomitanza alle elezioni politiche e alle comunali, provinciali e regionali. Indennità per perdita dell avviamento Trattasi dell indennità per perdita dell avviamento che il proprietario di immobili adibiti ad uso commerciale è tenuto a corrispondere al conduttore a seguito della cessata locazione. Procedura d adozione internazionale È deducibile un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Le spese devono essere certificate dall Ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione, il cui elenco è disponibile sul sito 5
6 Secondo l amministrazione finanziaria (circolare 19 maggio 2000, n.101), le spese che possono essere computate ai fini della deduzione sono quelle debitamente documentate riferite all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa nel caso in cui l'adozione sia stata curata da enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore straniero. Non vi rientrano, invece, le spese sostenute per le cosiddette adozioni a distanza (circolare n. 95 del 12 maggio 2000). Infine, la risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004 ha evidenziato che per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e la deduzione spetta a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione, nonché indipendentemente dall'esito della stessa. Inoltre, la procedura di adozione inizia con il conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione, dovendosi operare la deduzione secondo il principio di cassa, anche se la procedura non si è conclusa. L'ente autorizzato deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, anche se sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato. In tal caso, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Non rientrano, invece, nel novero delle spese in commento le relazioni e gli incontri postadottivi non essendo parte della procedura di adozione. Erogazioni a favore del gratuito patrocinio Trattasi delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio gratuito previsto dalla legge n. 217 del Oneri delle società semplici Sempre con il codice 5 possono essere dedotti gli oneri sostenuti dalle società semplici: infatti, il relativo beneficio può essere fruito dai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. In particolare trattasi dei seguenti oneri: le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; i contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi invia di sviluppo; le indennità per perdita di avviamento; l INVIM decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. 6
7 Somme che non dovevano formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato È ammessa la deduzione degli importi che per disposizione di legge non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, e che invece vi hanno concorso. 7
EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali
EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007 2. LE LIBERALITÀ ALLE LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE Per effetto del cosiddetto
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA
DettagliOneri deducibili. Contributi
Oneri deducibili Le spese che costituiscono oneri sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
DettagliEROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE COSA SI PUO DONARE DENARO BENI O SERVIZI IN NATURA COME VERSARE In caso di erogazioni di denaro il donante deve necessariamente
DettagliNORMATIVA RELATIVA ALLE DONAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS
NORMATIVA RELATIVA ALLE DONAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS La Pubblica Assistenza SAN MARCO, al fine di sintetizzare la vigente normativa relativa alle donazioni liberali a favore delle ONLUS, redige
Dettaglil agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DettagliLa fiscalità della sanità integrativa
La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir
DettagliCircolare N. 35 del 4 Marzo 2016
Circolare N. 35 del 4 Marzo 2016 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS effettuate nel 2016: le agevolazioni per le persone fisiche Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, a decorrere
DettagliRoma, 03/08/2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 199 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03/08/2009 OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali. Art. 46 della legge 20 maggio 1985,
DettagliASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS
OGGETTO : AIUTI E AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS Il sistema tributario italiano prevede, per i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di determinate
DettagliARTICOLO 100, DPR 917/1986
ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.
DettagliLegge 80/2005: Guida alla nuova normativa sulle donazioni
Legge 80/2005: Guida alla nuova normativa sulle donazioni Via Napoleone I, 8-37138 Verona Tel. 045 8102419 - Fax 045 8195686 info@csv.verona.it www.csv.verona.it A. Chi può donare Soggetti all Imposta
DettagliAGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS 2 Agevolazioni fiscali per privati e imprese Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle
DettagliErogazioni liberali e raccolta fondi
In che modo è possibile per chi fa una donazione ad una associazione scaricarla dalla dichiarazione dei redditi? Affinché il soggetto che elargisce un erogazione liberale in denaro nei confronti di un
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliDONARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DONARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Legge n. 80 del 2005 (+ DAI VERSI) NORMATIVA SULLE DONAZIONI A cura del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cosenza - Volontà Solidale Questo
DettagliOGGETTO: EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NELLA REGIONE SARDEGNA
Prot. n. F172/RNS Bologna, 23 dicembre 2013 OGGETTO: EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NELLA REGIONE SARDEGNA Con riferimento agli eventi meteorologici
DettagliRoma, 04 marzo 2010 CIRCOLARE N. 4 / 2010
Roma, 04 marzo 2010 CIRCOLARE N. 4 / 2010 e p.c. Agli Iscritti Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo Alle Federazioni locali ed Enti Collegati Agli Enti Centrali Ai Membri del Comitato Amministratore
DettagliRISOLUZIONE - AGENZIA ENTRATE - 28 maggio 2004, n. 77/E
RISOLUZIONE - AGENZIA ENTRATE - 28 maggio 2004, n. 77/E Oggetto: Istanza d interpello XY- Art. 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente l esatta applicazione
DettagliN. CIRCOLARE N. 39/E. Roma, 19 agosto 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
N. CIRCOLARE N. 39/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 agosto 2005 OGGETTO: Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005,
Dettagli2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS
2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti
DettagliGiovani in Associazione
Giovani in Associazione 16 NOVEMBRE 2011 A cura dei Dottori: Piero Cevola Riccardo Petrignani Componenti del Gruppo di Studio Enti No Profit Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
DettagliInformativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: Aiuti e Agevolazioni Fiscali Il sistema tributario italiano prevede, per i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali
DettagliRISOLUZIONE N. 441/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 441/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 novembre 2008 OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite
DettagliLE EROGAZIONI LIBERALI
LE EROGAZIONI LIBERALI a cura della Dott.ssa Simona Gnudi simona.gnudi@studiopascucci.it 1ROMA, 4-5-6 febbraio 2013 Forma di sostentamento cruciale per gli enti che perseguono finalità non lucrative 2ROMA,
DettagliArt-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Alessandria, 15 aprile 2015
Art-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura Alessandria, 15 aprile 2015 1 Art-bonus CREDITO D IMPOSTA di natura temporanea, introdotto dal decreto-legge 31
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliNuova residenza anagrafica. Variazioni stato civile. Coniuge e figli fiscalmente a carico. Altri familiari fiscalmente a carico
Pagina 1 DOCUMENTI ANAGRAFICI In via generale si ricorda che il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella propria dichiarazione
DettagliArt-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura
Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura 1 PREMESSA L art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l 1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto
DettagliArt. 3, legge n. 104/1992
AGEVOLAZIONI PER I DISABILI DETRAZIONE D IMPOSTA PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE E DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati Con alcune recenti risoluzioni,
DettagliCinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari
Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato
DettagliFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE
Dettagliaggiornato al 31 luglio 2014
aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai
DettagliLa certificazione unica CUD
La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare
DettagliCircolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori
Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliCIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014
CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
DettagliSeminario formativo La legge sulle donazioni +DAI-VERSI
Seminario formativo La legge sulle donazioni +DAI-VERSI Una strada tracciata ma ancora da completare Venerdì 2 Dicembre 2005 A cura dell Area Consulenza del Cesvov in collaborazione con Cristina Buzzetti
DettagliRISOLUZIONE N. 160/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate
DettagliFARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA. Fiscalità italiana: poche idee e ben confuse
FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nazione. (Art. 9 della
DettagliMilano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi
!!" " # " " # # # Milano, 6 luglio 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 19/2010: Bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Dettaglipostaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
Dettagli730, Unico 2015 e Studi di settore
730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 22.04.2015 Redditi di lavoro dipendente e assimilati La novità del Bonus Irpef Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel quadro
Dettaglipostaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente
DettagliA) Le Erogazioni liberali (donazioni) effettuate da parte dei commercianti, degli imprenditori individuali e delle società
Come i professionisti, i lavoratori dipendenti, i pensionati, le persone fisiche, i commercianti, gli imprenditori possono aiutare la nostra scuola ottenendo significativi benefici fiscali Marco Grumo
DettagliGENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)
GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime
DettagliLe Erogazioni Liberali e il Cinque per mille
Bergamo 28 giugno 2011 RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE DEGLI ENTI NON PROFIT dott.ssa Lucia Biondi Esperto Commissione Rendicontazione economicofinanziaria e gestione delle aziende non
DettagliNEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009
NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga
DettagliFoglio interno per l informazione agli iscritti
Marzo 2008 In allegato inviamo copia della circolare n. 2/2008 emessa dalla Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo ed avente per oggetto Trattamento fiscale dei contributi
DettagliRISOLUZIONE N. 119/E
RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis
DettagliCome e quando far valere le erogazioni liberali
Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia
Dettaglipostaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente
DettagliQuadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi
Dettagli730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista
730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato
DettagliREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24
INDICE Sezione Prima - INTRODUZIONE INTRODUZIONE...pag. 14 Lo schema del CUD 2009 - Certificazione Unica Dipendenti...» 14 Termini di consegna al dipendente...» 15 Il trattamento dei dati personali...»
DettagliEnti e tributi. Un iniziativa dell Arcidiocesi di Trento
Enti e tributi Un iziativa dell Arcidiocesi di Trento 21/06/2013 Numero 9 Titolo: erogazioni liberali a favore di enti e parrocchie. Stesi: la normativa fiscale favorisce la raccolta di fondi da parte
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliSTUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI
STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 8/2012 OGGETTO: ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - MODELLO UPF 2012 PER L ANNO
DettagliRISOLUZIONE.N. 391/E
RISOLUZIONE.N. 391/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 dicembre 2007 OGGETTO: Fondo Unico Nazionale L.T.C. - Trattamento fiscale dei contributi a carico del datore di lavoro - Detrazione
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliAnno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo
Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 17 22.05.2014 Oneri deducibili I parte Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 La sezione II del quadro RP è destinata ad accogliere
DettagliSOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012
SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con
Dettaglidonare&ricevere Guida rapida alle norme sulla donazione + dai - versi!
Guida rapida alle norme sulla donazione + dai - versi! DONARE AL VOLONTARIATO Vantaggi e opportunità per imprese e persone!l attuale normativa, dopo l approvazione anche della legge Le Organizzazioni di
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 38 del 18 settembre 2012 Novità in materia di detrazioni d imposta per le erogazioni liberali ai partiti politici e alle ONLUS INDICE 1 Premessa... 2 2 Detrazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo
Dettaglibeneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile
8605 beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile DETERMINA 1. di approvare, ai sensi dell art. 8
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliOGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge
DettagliDetrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano
Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio
DettagliNOVITA FISCALI 2015 E PROFILI PREVIDENZIALI DEI COMPENSI NELLE ASD/SSD. Commissione No Profit Dott. Gaetano Strano
NOVITA FISCALI 2015 E PROFILI PREVIDENZIALI DEI COMPENSI NELLE ASD/SSD Commissione No Profit Dott. Gaetano Strano AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI LIBERALITA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliINDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015
INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti
DettagliBONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale
DettagliCircolare N. 161 del 4 Dicembre 2014
Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliHELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,
DettagliLa Certificazione CUD/2014 : le principali novità in sintesi
La Certificazione CUD/2014 : le principali novità in sintesi a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale È stato approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014 Prot.5131-2014
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
DettagliRISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.
RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliPrevAer Fondo Pensione
Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi
DettagliCircolare N.13 del 23 Gennaio 2013. Erogazioni liberali per progetti culturali. Comunicazione entro il 31.01.2013
Circolare N.13 del 23 Gennaio 2013 Erogazioni liberali per progetti culturali. Comunicazione entro il 31.01.2013 Erogazioni liberali per progetti culturali: comunicazione entro il 31.01.2013 Gentile cliente,
DettagliAviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione
Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del
DettagliFinanziaria 2006: misure e provvedimenti inerenti al Terzo Settore
Finanziaria 2006: misure e provvedimenti inerenti al Terzo Settore a cura di Roberta De Pirro - Studio Sciumé e Associati roberta.depirro@sciume.net http://www.sciume.net/ Premessa Dopo un lungo e discusso
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.
RISOLUZIONE N. 284/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi
DettagliArt bonus. (Art. 1 del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014)
Art bonus (Art. 1 del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014) Credito d imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale sostegno
DettagliCOMUNE DI CASSANO VALCUVIA PROVINCIA DI VARESE
COMUNE DI CASSANO VALCUVIA PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ART.1 OGGETTO E RIFERIMENTI Il presente Regolamento disciplina l applicazione
DettagliEROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE FISICHE Cosa si può donare? DENARO AGEVOLAZIONI FISCALI IMPOSTE DIRETTE LE TIPOLOGIE DI RISPARMIO FISCALE SONO: Detrazione d imposta
Dettagli