REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE AI SERVIZI ALLA PERSONA DELL UNIONE RENO GALLIERA
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1 REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE AI SERVIZI ALLA PERSONA DELL UNIONE RENO GALLIERA Approvato con Delibera del Consiglio dell Unione n. 41 del 23/10/2014 Modificato con Delibera del Consiglio dell Unione n. 19 del 30/04/2015
2 INDICE ART. 1- FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE PAG. 3 ART. 2- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RETTE PAG. 3 ART. 3- FREQUENZA DELL EMISSIONE DELLE BOLLETTE, TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO PAG. 3 ART. 4- IMPORTI MINIMI PAG. 5 ART. 5- DEBITORE PRINCIPALE E DEBITORE CORRESPONSABILE PAG. 5 ART. 6- SOGGETTI RESPONSABILI DELLE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PAG. 5 ART. 7- RATEAZIONI DI PAGAMENTO PAG. 6 ART. 8- NOMINA DI MESSI NOTIFICATORI PAG. 7 ART. 9- RIMBORSI PAG. 7 ART. 10- TERMINI DI PRESCRIZIONE PAG. 7 ART. 11- RISCOSSIONE COATTIVA PAG. 7 ART. 11 BIS RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA PAG. 8 ART. 12- AUTOTUTELA PAG. 8 ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE PAG. 9 2
3 ART. 1- FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare riconosciuta dal Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, disciplina in via generale le entrate patrimoniali derivanti dall erogazione dei Servizi alla Persona, che comportano il pagamento di corrispettivi da parte degli utenti, con lo scopo di individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle singole entrate, in osservanza alle disposizioni di cui al Art. 21 del Regolamento di Contabilità dell Unione Reno Galliera. La disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle entrate patrimoniali derivanti dall erogazione di eventuali nuovi servizi che venissero attivati dai Comuni conferitori. ART. 2- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RETTE La determinazione delle tariffe e delle rette dei Servizi alla Persona ha luogo nel rispetto dei tempi, dei criteri e delle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. A tale fine ciascun Responsabile di Settore predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta dell Unione, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova Deliberazione, si intendono prorogate per l esercizio successivo le tariffe e le rette in vigore nell anno in corso. La Giunta dell Unione, in sede di determinazione delle tariffe e delle rette, definisce le eventuali maggiorazioni e/o agevolazioni, differenziazioni, soglie di ISEE per esenzioni e scontistiche nonché eventuali integrazioni da applicare. La Giunta dell Unione ha altresì facoltà di determinare eventuali percentuali di sconto sulle tariffe/rette per gli utenti che intendono attivare il servizio di domiciliazione bancaria o per incentivare l utilizzo di determinate altre forme di pagamento. Ai fini dell applicazione delle eventuali differenziazioni, maggiorazioni e/o agevolazioni, ove previste, sulle rette/tariffe stabilite per la fruizione dei Servizi alla Persona, per l applicazione del presente Regolamento, per utenti residenti si intendono i cittadini residenti presso tutti i Comuni dell Unione Reno Galliera indipendentemente dal Comune dell Unione Reno Galliera in cui viene erogato il servizio. ART. 3- FREQUENZA DELL EMISSIONE DELLE BOLLETTE, TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO L emissione delle bollette e delle fatture per i servizi sotto riportati avviene di norma con la seguente frequenza: Servizio Nido e relativi Servizi integrativi Scuola dell'infanzia Comunale e relativi Servizi integrativi Centro Estivo Nido e Infanzia Centri Estivi Territoriali Frequenza di bollettazione rata unica 3
4 Refezione scolastica Servizi integrativi extrascolastici Trasporti scolastici Centro bambini e genitori Gite scolastiche Podologia Trasporti sociali Vacanze anziani Orti comunali Pasti a domicilio Telesoccorso Canoni di locazione Palestre Ginnastica adulti Nolo sale a prestazione annuale a prestazione Rimane ferma la possibilità di riscuotere i corrispettivi in via anticipata rispetto alla fruizione del servizio, laddove previsto negli atti di approvazione delle tariffe. In caso di attivazione di eventuali e nuovi servizi, sulla base delle caratteristiche degli stessi, saranno applicate le modalità e le frequenze di bollettazione del presente Regolamento. L addebito agli utenti dei corrispettivi dei servizi non dati in concessione a terzi avviene con le seguenti modalità: mediante bollettino MAV bancario/postale; mediante addebito in conto corrente bancario/postale; per cassa con contestuale rilascio di quietanza di pagamento. Il bollettino MAV viene inviato all indirizzo indicato al momento dell iscrizione al servizio o a quello indicato successivamente in caso di variazione. Il pagamento del bollettino MAV può essere effettuato: presso tutti gli sportelli bancari; presso gli Uffici Postali; i siti Internet delle Banche abilitate alla funzionalità di pagamento MAV; in contanti presso i servizi dell Area Servizi alla Persona ove abilitati; mediante POS presso i servizi dell Area Servizi alla Persona ove abilitati; on line mediante apposita autenticazione sul portale dedicato. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata sul bollettino MAV. Il mancato recapito del bollettino di pagamento MAV dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Economico-Dotazionale dell Area Servizi alla Persona come pure eventuali inesattezze riscontrate nei dati riportati sul bollettino In caso di smarrimento del bollettino MAV, può essere richiesto agli Sportelli Socio-Scolastici ubicati sul territorio o al Servizio Economico-Dotazionale il titolo sostitutivo di pagamento. Per attivare la modalità di pagamento tramite addebito in conto corrente bancario/postale, l utente deve compilare l apposito mandato di pagamento diretto (SEPA). Il mandato sarà acquisito nel sistema e sarà attivato il corrispondente servizio di addebito in relazione ai tempi tecnici necessari. 4
5 I pagamenti saranno addebitati sul conto corrente entro la data di scadenza indicata nella lettera di addebito in c/c bancario o postale che viene inviata all utente all indirizzo di posta elettronica comunicato dall utente all atto della sottoscrizione del mandato di addebito. Laddove non sia stato comunicato alcun indirizzo di posta elettronica, non sarà possibile inviare alcuna comunicazione all utente, che avrà riscontro dell avvenuto addebito esclusivamente attraverso gli estratti conto del proprio Istituto di credito. In caso di mancato buon esito dell addebito in conto, verrà emesso sollecito con bollettino MAV il cui mancato pagamento darà luogo all attivazione delle procedure per il recupero forzoso del credito con le modalità indicate nell art.11. I servizi che prevedono un pagamento per cassa con contestuale rilascio di quietanza di pagamento posso essere effettuati: in contanti presso i servizi dell Area Servizi alla Persona ove abilitati; mediante POS presso i servizi dell Area Servizi alla Persona ove abilitati. ART. 4- IMPORTI MINIMI Di norma l Unione non procede all emissione di documenti di riscossione volontaria di importo inferiore ad euro 10; la riscossione di tali importi viene rimandata alla prima scadenza utile successiva, unitamente alla riscossione delle ulteriori somme a debito nel frattempo maturate dall utente. ART. 5- DEBITORE PRINCIPALE E DEBITORE CORRESPONSABILE Quando la legge prevede espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale, si potrà procedere all adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei debitori corresponsabili. L Amministrazione si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitorie principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, eredi, altro genitore, ascendenti e/o discendenti. ART. 6- SOGGETTI RESPONSABILI DELLE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i Responsabili di Settore ai quali sono rispettivamente affidate le entrate nell ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo. Ciascun Servizio dell Area Servizi alla Persona provvede ad inserire nel sistema gestionale tutti i dati necessari per la corretta individuazione del credito: iscrizioni, cessazioni, rinunce, conguagli, sconti, esenzioni, ISEE e quant altro necessario per la corretta determinazione del corrispettivo dovuto. Nel rispetto della frequenza di emissione dei titoli di pagamento di cui all Art.3, ciascun Servizio comunica al Servizio Economico-Dotazionale l avvenuto controllo 5
6 della banca dati preliminare alla fase di bollettazione e propone l avvio della bollettazione. Prima di procedere alla trasmissione dei flussi per la successiva spedizione e recapito delle bollette/fatture agli utenti, il Servizio Economico-Dotazionale elabora una minuta di pre bollettazione che sarà trasmessa al Settore Responsabile della relativa entrata che avrà cura di: controllare che i dati riportati nella minuta siano conformi con quelli desumibili dalla documentazione dimostrativa della ragione del credito, ed entro cinque giorni lavorativi trasmettere riscontro al Servizio Economico-Dotazionale che elabora la minuta e provvede a trasmettere alla Tesoreria il flusso definitivo; accertare mediante Determina dirigenziale le rispettive entrate sulla base della lista di carico che viene allegata all atto di accertamento, quale parte integrante e sostanziale, indicando la voce economica di Bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito. ART. 7- RATEAZIONI DI PAGAMENTO Per consentire al debitore che versi in condizioni di difficoltà economiche di adempiere all obbligo di pagamento delle somme dovute è ammessa la rateazione del debito alle condizioni e nei limiti seguenti: accertamento preventivo delle condizioni di difficoltà che non consentono il pagamento integrale e tempestivo del debito, da effettuarsi sulla base di motivata istanza di rateazione; riconoscimento del beneficio della rateazione a seguito dell istanza quando le condizioni rappresentate nell istanza e/o accertate con istruttoria, anche in forma di colloquio diretto, da parte del Settore Responsabile dell entrata, indichino che la rateazione del credito è beneficio necessario per rendere possibile il recupero dello stesso; cadenza della rata; un numero di rate massimo fino a 12; applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale vigente al momento della concessione del piano di rateazione. Nel caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze stabilite nel piano di rateazione accordato, si procederà con la riscossione coattiva con le modalità indicate nell art.11. Ai sensi delle disposizioni contenute nell art. 26 del D. Lgs. 46/99 e nell art. 19 del D.P.R. 602/73, così come modificati dalla L. 31/2008, la richiesta di rateazione e dilazione per importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative vigenti. 6
7 ART. 8- NOMINA DI MESSI NOTIFICATORI Ove ne ravvisi la necessità, per una migliore e più fluida gestione, per la notifica di solleciti di pagamento, il Responsabile del Settore Staff può nominare, con proprio atto di nomina formale, uno o più messi di notifica ai fini e con le modalità indicate all art. 1 comma 158 della legge 296/2006. Possono essere nominati messi notificatori solo i dipendenti dell Unione appartenenti al Servizio Economico-Dotazionale, inteso quale Servizio competente all emissione del sollecito di pagamento. La notifica in questi casi può essere effettuata solo presso la sede dell Area Servizi alla Persona. ART. 9- RIMBORSI Fatti salvi tutti i casi previsti dall art. 12 (Autotutela) del presente Regolamento, il rimborso di entrate versate e risultate non dovute è disposto dal Responsabile dell entrata su richiesta dell utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell avvenuto pagamento e pervenire entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi per tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. E ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito di pertinenza dello stesso servizio. ART. 10- TERMINI DI PRESCRIZIONE Alle entrate patrimoniali di cui al presente Regolamento si applica il termine prescrizionale di 5 anni previsto dall art.2948 del codice civile. Il termine quinquennale si interrompe anche con il semplice invito al pagamento. ART. 11- RISCOSSIONE COATTIVA Ferma restando la possibilità di attuare la procedura dell ingiunzione di cui al R.D 639/1910, la riscossione coattiva, in regime di proroga normativa, viene gestita dall Agente della Riscossione di cui all art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n.602/73 e successive modificazioni e integrazioni. Periodicamente il Servizio Economico-Dotazionale effettua la ricognizione di crediti non riscossi e invia all utente avvisi bonari che segnalano il mancato pagamento dei corrispettivi emessi. L avviso bonario può essere anche assolto mediante indicazione nelle bollette emesse successivamente, oppure a mezzo e- mail o SMS. Prima di effettuare l iscrizione a ruolo, il Servizio Economico-Dotazionale provvede alla spedizione di un sollecito formale, recante la precisa indicazione del debito originario, degli interessi, delle spese di notifica e dell ulteriore termine assegnato per l adempimento. Il sollecito viene notificato dai messi notificatori, laddove formalmente nominati, o, in alternativa, tramite il servizio postale. 7
8 Decorso inutilmente il termine concesso per il pagamento, viene avviata la procedura della riscossione tramite ruolo. I ruoli vengono formati sulla base di appositi elenchi predisposti dal Servizio Economico-Dotazionale e trasmessi ai Settori Responsabili delle rispettive entrate i quali, entro 30 giorni, provvedono a individuare mediante Determina dirigenziale eventuali partite contenute negli elenchi da non iscrivere a ruolo coattivo per pagamento non dovuto o per i quali il Settore Sociale provvede a riconoscere un contributo economico nei limiti delle risorse economiche di Bilancio, vincolato al pagamento del debito di pari entità. In esito ai controlli effettuati dai Settori Responsabili dell Entrata ed agli eventuali atti adottati, il Servizio Economico-Dotazionale provvede a trasmettere la minuta di ruolo all Agente di riscossione. ART. 11 BIS RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA In caso di opzione verso la forma diretta della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali relative ai Servizi alla Persona, per esigenze di efficienza organizzativa e funzionale, l Ente può servirsi della collaborazione di soggetti terzi in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. Fermo restando quanto già indicato all art. 11 relativamente agli avvisi bonari da inviarsi agli utenti morosi, prima di effettuare la notifica dell ingiunzione fiscale, il Servizio Economico-Dotazionale provvede alla spedizione di un sollecito formale, recante la precisa indicazione del debito originario e dell ulteriore termine assegnato per l adempimento. Decorso inutilmente il termine concesso per il pagamento, viene avviata la procedura della riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910 n. 639 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011. Sono poste a carico del debitore le spese sostenute dall Amministrazione per il recupero del credito nel rispetto del principio del mero ristoro del costo e la cui entità verrà stabilita dalla Giunta dell Unione a norma del combinato disposto dell articolo 42 comma 2 lettera f) e dell articolo 48 del TUEL. Le spese di riscossione da porre a carico del debitore da recuperarsi al momento della riscossione coattiva sono le seguenti: costi amministrativi di produzione, spese postali e di notifica; aggio/compenso per riscossione coattiva, in misura non superiore a quello che la legge riconosce agli Agenti di Riscossione; costi tabellari da Decreto Ministeriale per tutte le operazioni compiute per realizzare le procedure esecutive; interessi legali ed eventuale maggiorazione degli stessi da applicarsi giornalmente in caso di pagamento oltre la scadenza della ingiunzione; eventuali spese per ristoro di costi per attività connesse alla riscossione coattiva; ART. 12- AUTOTUTELA Il Responsabile di Settore al quale compete contabilmente la gestione dell entrata può procedere all annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l illegittimità e/o l errore manifesto e in particolare nelle ipotesi di: doppia imposizione; 8
9 errore di persona; prova di pagamenti regolarmente già eseguiti; sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, esenzioni. ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento in materia ed i vigenti regolamenti in materia nelle Amministrazioni Comunali conferitrici dei Servizi alla Persona per le parti disciplinate dal presente atto. 9
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