TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Sezione Terza udienza del 19 marzo 2009 (ricorso n. 2551/08) Memoria

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1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Sezione Terza udienza del 19 marzo 2009 (ricorso n. 2551/08) Memoria dell Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso la quale domicilia in via Freguglia n.1; contro Associazione La Casa del Consumatore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Crucioli, Giovanni Ferrari e Luca Luparia. * * * La ricorrente impugna la deliberazione 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08 Revisione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica ed il gas 6 novembre 2007, n. 280/07. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni in DIRITTO 1. Premessa. L Autorità definisce le condizioni economiche di ritiro dell energia elettrica prodotta ai sensi degli articoli 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03 e dell articolo 1, comma 41, della legge n. 239/04, da parte del 1

2 Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. (c.d. ritiro dedicato). Oggetto del ritiro è, tra l altro, l energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il c.d. ritiro dedicato è una forma alternativa di vendita dell energia elettrica rispetto al mercato e ai contratti bilaterali, cui può accedere il produttore stipulando un apposita convenzione con il GSE, che è l intermediario commerciale tra i produttori ed il sistema elettrico, rivendendo l energia ritirata sul mercato elettrico. Con delibera 23 febbraio 2005, n. 34/05, l Autorità ha definito modalità e condizioni del ritiro dedicato, tenendo conto della peculiarità degli impianti di dimensioni ridotte alimentati da fonti rinnovabili, caratterizzati da costi di esercizio e manutenzione elevati e da produzioni annue limitate (pochi milioni di KWh annui). In particolare, agli impianti alimentati da fonte idrica di potenza nominale media fino a 1 MW (c.d. mini - idro) e da altre fonti rinnovabili sempre di potenza nominale media fino a 1 MW sono stati riconosciuti prezzi minimi garantiti di ritiro dell energia, applicati sulla base di scaglioni progressivi di produzione, in modo da adeguare tali prezzi ai costi specifici degli impianti di diverse dimensioni. I prezzi minimi garantiti hanno la funzione di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di piccole dimensioni, consentendo la copertura dei costi di esercizio e di manutenzione, anche negli anni caratterizzati da scarsità della fonte rinnovabile e nel caso in cui i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente e non essere remunerativi. La finalità è quella quindi di assicurare, anche ai piccoli impianti che sfruttano risorse rinnovabili marginali, la remunerazione dei costi di produzione, in considerazione dei benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e sviluppo delle risorse residuali che la massimizzazione dell utilizzazione di tali impianti comporta. 2

3 Tali prezzi minimi sono applicati dal GSE, su richiesta del produttore, limitatamente ai primi 2 milioni di kwh di energia elettrica immessa. Per l energia elettrica che eccede tale misura, i prezzi applicati sono pari ai prezzi di ritiro definiti per tutti gli altri aventi diritto al ritiro dedicato. Con delibera 27 dicembre 2006, n. 317, l Autorità ha avviato un procedimento avente ad oggetto l analisi dei costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cui è seguito un Documento per la consultazione 7 febbraio Con la delibera 6 novembre 2007, n. 280, è stata abrogata la delibera n. 34/05, prevedendo che, in esito alle analisi sui costi condotte dall Autorità nell ambito del procedimento avviato con la delibera n. 317/06, con successivi provvedimenti, i prezzi minimi garantiti debbano esse rivisti e differenziati per fonti, a partire dalle fonti per le quali vi sono già dati disponibili. Nelle more della revisione, l articolo 7, commi 4 e 5, della delibera n. 280/07 definisce i prezzi minimi garantiti aggiornando i prezzi in vigore nell anno precedente sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nell ambito del procedimento avviato con la delibera n. 317/06, nel corso dell anno 2008, con riferimento agli impianti idroelettrici di potenza nominale media fino a 1 MW (mini - idro), sono stati acquisiti elementi comprovanti un considerevole incremento dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, che ha notevolmente inciso sui costi di produzione di energia elettrica soprattutto inferiore a kwh annui. I costi di gestione degli impianti mini idro sono risultati superiori ai prezzi medi ottenibili sul mercato. Con delibera 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08, pertanto, l Autorità ha proceduto, in via transitoria, alla revisione dei prezzi minimi garantiti riconosciuti agli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua 3

4 fino a 1MW, rinviando a futuri provvedimenti l eventuale revisione dei prezzi minimi garantiti per gli anni successivi. Per gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, invece, per l anno 2008, non sono stati acquisiti elementi sufficienti a giustificare la revisione dei prezzi minimi garantiti. 2. Sull infondatezza del ricorso La ricorrente deduce l illegittimità della delibera ARG/elt 109/08 per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, in quanto l incremento dei prezzi minimi non sarebbe giustificato dall incremento dei costi di produzione degli impianti idroelettrici minori costi che sarebbero invece diminuiti bensì dalla volontà di incentivare tale produzione, in contrasto con le finalità dell intervento regolatorio. Le censure non meritano di essere accolte, perché inammissibili ed infondate. Sono inammissibili nella parte in cui contengono obiezioni di merito contro la valutazione con cui l Autorità ha ritenuto attendibili gli elementi presentati dalle associazioni dei produttori a prova dell incremento dei costi di produzione degli impianti mini-idro. Tale valutazione, che non è né illogica né irrazionale, non può essere evidentemente sindacata per quanto attiene al merito delle scelte tecnico discrezionali compiute dall Autorità. Sono comunque censure infondate nella parte in cui contestano la legittimità del provvedimento, per difetto di motivazione e istruttoria e contraddittorietà dei presupposti. A fondamento della propria tesi, la ricorrente allega una lettura capziosa ed errata della delibera ARG/elt 109/08, in particolare, nella parte in cui deduce che l aumento dei prezzi minimi garantiti sarebbe stato motivato dall adeguamento all aumento dei prezzi di mercato. 4

5 Dalla lettura della delibera impugnata si evince chiaramente che al 12 Considerato, l Autorità si è limitata a dare conto delle valutazioni effettuate da alcune associazioni di produttori, tra le quali quelle relative all aumento dei prezzi di mercato rispetto ai prezzi minimi garantiti e all aumento dei costi di produzione. È altrettanto evidente, peraltro, che - in coerenza con la revisione dell intero sistema dei prezzi minimi garantiti, avviato con la delibera n. 317/06, fondata sull analisi dei costi di produzione - l Autorità ha assunto come fondamento del suo intervento di ridefinizione dei prezzi minimi il dato relativo all aumento dei costi di esercizio delle mini idro, come chiaramente si legge nel Ritenuto della delibera ARG/elt 109/08. Peraltro, l andamento dei prezzi di mercato rispetto ai prezzi minimi è un utile indice di riferimento della sostenibilità economica delle produzioni idroelettriche degli impianti di piccole dimensioni. Nel caso di specie, i costi di gestione degli impianti mini-idro sono risultati superiori ai prezzi medi ottenibili sul mercato per il Le finalità dell intervento regolatorio sono comunque ampiamente esposte nella parte motiva del provvedimento e non si vede che cosa si sarebbe dovuto dire di più. Lo sfruttamento (sottoutilizzato) delle fonti rinnovabili è un obiettivo ritenuto altamente prioritario dalla Comunità europea (Direttiva 2001/77/CE), in considerazione dell impatto positivo del loro impiego sulla protezione dell ambiente e sullo sviluppo sostenibile. La forma alternativa di vendita dell energia prodotta dalle fonti rinnovabili, di cui all articolo 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, costituita dal c.d. ritiro dedicato è funzionale a favorire un maggiore contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia elettrica nel mercato italiano, anche da parte di produttori di piccola scala. 5

6 Il sistema dei prezzi minimi garantiti, in particolare, ha la finalità di consentire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili anche marginali e residuali, proprio in ragione dei benefici che l utilizzo di tali fonti arrecano, anche laddove le ridotte dimensioni degli impianti e la scarsità delle fonti non consentano una produzione di energia elettrica remunerativa, cioè tale da essere almeno sufficiente a coprire i costi di esercizio e manutenzione dell impianto. I prezzi minimi garantiti consentono la sopravvivenza degli impianti di piccole dimensioni, e non costituiscono un incentivo alla produzione, non essendo finalizzati alla copertura dei costi di investimento. Sono definiti minimi proprio perché hanno la finalità di assicurare l economicità della produzione, qualora il prezzo ottenibile sul mercato sia in media inferiore al livello dei costi sostenuti (elevati) dei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La piccola scala di tali impianti non consente loro di ammortizzare, attraverso la produzione, gli elevati costi fissi di esercizio e di manutenzione. La copertura dei costi di esercizio assicurata da tali prezzi vale peraltro solo per produzioni di modesta quantità, pari ai primi 2 milioni di kwh immessi (cfr.articolo 7, commi 4 e 5, della delibera n. 280/07). È chiaro quindi che, poiché la funzione dei prezzi minimi è sempre stata, sin dalla loro introduzione, quella di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di piccole dimensioni, il valore dei prezzi di ritiro è determinato in funzione dei costi di produzione di tali impianti (e non dell andamento del prezzo di mercato). Con la delibera n. 317/06, è stato avviato un procedimento per analizzare i costi di produzione degli impianti aventi diritto al ritiro dedicato. Nel corso di tale indagine, è stato rilevato per l anno 2008 un aumento dei costi di produzione degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni. 6

7 In coerenza con la finalità istituzionale dei prezzi minimi, l Autorità ha adeguato i prezzi di ritiro dell energia per l anno 2008 all incremento dei costi di produzione dei mini idro. Tale intervento è una logica e ragionevole conseguenza della funzione di tali prezzi, perfettamente consequenziale rispetto alla causa del potere esercitato, che è da sempre quello di sostenere la sopravvivenza di tali imprese e non di incentivarne gli investimenti La delibera ARG/elt 109/08 è stata adottata nell ambito del procedimento avviato con la delibera n. 317/06 di revisione dei prezzi di ritiro, in ragione delle notevoli differenze nella struttura dei costi di produzione esistenti all interno della categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Dall analisi non ancora conclusa dei costi di generazione di tali impianti ammessi al ritiro dedicato ai sensi degli articoli 13 del d.lgs. n. 387/03 e 1, comma 41 della legge n. 239/04, è emersa la necessità di differenziare i prezzi minimi garantiti per fonti, a partire dalle fonti per le quali vi sono già dati disponibili (Punto 6, Ritenuto della delibera n. 280/07). La necessità di rivedere la struttura dei prezzi minimi per gli impianti idroelettrici di potenza inferiore a 1 MW (mini - idro) è stata sottoposta a consultazione con il Documento 7 febbraio Per tali impianti, nel corso del 2008, l Autorità ha acquisito elementi comprovanti la necessità di aggiornare i prezzi minimi di ritiro dell energia. Ai sensi della delibera n. 280/07, sulla base di tali dati già disponibili per gli impianti mini idro, l Autorità ha adottato la delibera ARG/elt 109/08, che peraltro ha un efficacia transitoria e limitata, rinviando a futuri provvedimenti l eventuale revisione dei prezzi minimi garantiti per gli anni successivi. 7

8 Nel corso di tale lungo e complesso iter procedimentale, la società ricorrente non ha mai presentato alcuna osservazione in sede di consultazione. Non si comprende pertanto come possa ora dolersi di un presunto difetto di istruttoria posto che l Autorità non può evidentemente tenere conto di osservazioni mai sottoposte alla sua attenzione La ricorrente lamenta l irretroattività dell aumento della componente tariffaria A3 a partire dal 1 gennaio 2008 e il danno che ne deriverebbe ai consumatori. Anche tale censura non merita di essere accolta. L aggiornamento tariffario della componente A3 opera a partire dal trimestre successivo all entrata in vigore della delibera ARG/elt 109/08. Nessun effetto retroattivo, quindi, si è prodotto sulla componente tariffaria con riguardo ai prezzi minimi praticati nel periodo antecedente all agosto Per quanto riguarda il presunto danno subito dai consumatori, la quantificazione suggerita dalla ricorrente è del tutto priva di riscontri. In verità l impatto della delibera impugnata sulla tariffa è del tutto irrisorio essendo pari a circa 0,00006 euro/kwh (seicento millesimi di euro a KWh) a consumatore. L onere aggiuntivo sopportato dagli utenti è quindi talmente esiguo da non essere nemmeno percepibile dal singolo consumatore. Inoltre, in una comparazione tra gli interessi in gioco, appare di gran lunga prevalente l interesse pubblico (degli stessi consumatori) allo sfruttamento prioritario delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica, in ragione dei benefici in termini di protezione dell ambiente e sviluppo sostenibile che il loro impiego contribuisce a realizzare. P.Q.M. 8

9 si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato, con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese. Milano, Avvocato dello Stato 9

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