COMUNE DI TREVISO - REGOLAMENTI -

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1 COMUNE DI TREVISO - REGOLAMENTI - IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni Art. 1 - Oggetto del regolamento... 1 Art. 2 - Classificazione del Comune... 2 Art. 3 - Tariffe... 2 Art. 4 - Categorie delle località... 2 Art. 5 - Presupposto dell imposta... 2 Art. 6 - Soggetto passivo... 2 Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta... 3 Art. 8 - Dichiarazione... 3 Art. 9 - Pagamento... 4 Art Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti... 4 Art Accertamenti in rettifica e d ufficio... 4 Art Rimborsi... 5 Art Sanzioni... 5 Art Riscossione... 6 Art Funzionario responsabile... 6 Art Pubblicità ordinaria... 6 Art Pubblicità effettuata con veicoli in genere... 7 Art Mezzi pubblicitari gonfiabili... 7 Art Pubblicità sonora... 7 Art Pubblicità effettuata con striscioni... 7 Art Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini.. 7 Art Diritto sulle pubbliche affissioni... 7 Art Riduzioni ed esenzioni... 8 Art Norma finale di rinvio... 8 Art Entrata in vigore... 8 Art Abrogazione di precedenti disposizioni... 8 NOTE:... 9 Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità al Decreto Legislativo , n.507 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto" si 1

2 intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 2 - Classificazione del Comune 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, il Comune di Treviso è classificato di classe terza, a' sensi dell'art. 2 del citato D. Lgs. 507/93. Art. 3 - Tariffe 1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta comunale entro il termine di presentazione del bilancio di previsione di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno. Art. 4 - Categorie delle località 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta in base agli artt.12, 14, 15, commi 1, 3 e 5 del citato D.Lgs.n.507/93, nonché del diritto, le località del territorio comunale sono divise in due categorie: speciale e normale (l allegato 1 al presente regolamento contiene l elenco delle vie comprese nella categoria speciale ). 2. Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale. Art. 5 - Presupposto dell imposta 1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 3. Per esercizio di attività economica, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro, con esclusione delle attività il cui ricavato vada devoluto a scopi di beneficenza. 4. Sono escluse dal presupposto impositivo, ai sensi del richiamato art.5 del D.Lgs.n.507/93, tutte le forme prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico. Art. 6 - Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2

3 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta 1. Ai sensi dell art. 7 del D.Lgs 507/93 l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi pubblicitari riguardanti diversi soggetti, ancorché collocati su un unico mezzo di supporto, qualora diversi siano i soggetti passivi d'imposta. 4. E' considerato unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art.7, comma 5, del D.Lgs.n.507/93, e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie complessiva della minima figura piana geometrica che lo comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli collocati in connessione tra loro, qualora siano funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia. 5. Nel caso di mezzi polifacciali, intendendosi per tali quelli con più di due facce, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Nel caso di mezzi bifacciali, le superfici sono da considerare separatamente; pertanto, l'arrotondamento di cui al comma 2 va effettuato per ciascuna faccia e la maggiorazione per gran formato di cui all'art.12, comma 4, va applicata procedendo al calcolo separato delle due facce del mezzo pubblicitario. 6. Nel caso di Gigantografie l'imposta viene calcolata in base alla superficie complessiva di un autonomo mezzo pubblicitario adibito a pubblicità. Art. 8 - Dichiarazione 1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. L'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo sono conguagliati. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 3

4 4. La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di pubblicità, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata al Servizio Tributario e Tariffario Ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni prima di iniziare la pubblicità anche tramite il servizio postale o tramite P.E.C.(Posta Elettronica Certificata DPR n. 68). 5. Il Servizio Tributario e Tariffario Ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni mantiene aggiornato un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale sono annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi, nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario. Provvede inoltre alla conservazione ordinata e cronologica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con la relativa attestazione di pagamento. Art. 9 - Pagamento 1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.507/93 per anno solare di riferimento cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie previste dal citato decreto il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. 2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con le modalità stabilite. 3. L imposta sulla pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione. L imposta sulla pubblicità annuale deve essere versata entro il 31 gennaio dell anno di riferimento. 4. Qualora gli importi di cui al comma 3 risultino essere superiori al limite fissato dall art. 9 comma 4 del D.Lgs.n.507/93 l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate. 5. L'attestazione di pagamento dell'imposta, effettuata a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune. Art Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti 1. Il pagamento dell'imposta si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti. 2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Comando di Polizia Locale, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivamente affisso. Art Accertamenti in rettifica e d ufficio 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso 4

5 motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Art Rimborsi 1. Il contribuente ha diritto alla restituzione di somme versate a titolo di imposta o di diritto nelle ipotesi di duplicazione o di erroneo calcolo. 2. Inoltre, il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs.n.507/93 e al rimborso di metà del diritto versato nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo. 3. In ogni altro caso il pagamento dell'imposta e del diritto si considerano effettuati a titolo definitivo, dovendosi considerare esaurito il rapporto impositivo. 4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Art Sanzioni 1.Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all art. 8 del D.Lgs.n.507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51, Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 4. La Giunta Comunale con propria delibera fissa i criteri per l applicazione delle sanzioni, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla Legge. 5. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle fissate scadenze, i versamenti dell imposta o del diritto risultante dalla dichiarazione o chi esegue tali 5

6 versamenti ma con un ritardo superiore ai quindici giorni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente pagato. 6. In ogni caso di mancato pagamento il contribuente ha la possibilità di avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso come previsto per Legge. Art Riscossione 1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 2. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale. 3. Il Servizio Tributario e Tariffario Ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni provvede alla conservazione ordinata e cronologica delle situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs.507/93 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Trasmette altresì alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri. 4. La documentazione a carattere contabile di cui al comma 3 del presente articolo e gli ulteriori atti, elenchi e registri che il competente servizio comunale è obbligato a istituire ed aggiornare, in ottemperanza al Decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 1994, recante disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni. Art Funzionario responsabile 1. Il Funzionario Responsabile dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è il Funzionario Responsabile, del Servizio Tributario e Tariffario nominato con deliberazione dalla Giunta Comunale. 2. La funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta e del diritto spetta pertanto al predetto funzionario il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. 3. In caso di sua assenza i poteri da lui esercitati vengono temporaneamente delegati ad altro dipendente appositamente individuato con determina sulla base dell atto di organizzazione del Settore emesso dal competente Dirigente. Art Pubblicità ordinaria 1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, l'imposta è calcolata applicando le tariffe deliberate dal Comune per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 6

7 Art Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal codice della strada. 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Art Mezzi pubblicitari gonfiabili 1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs.n.507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo citato. Art Pubblicità sonora 1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs.n.507/93, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora. Art Pubblicità effettuata con striscioni 1. Per la pubblicità effettuata con gli striscioni che attraversano le strade (nelle postazioni su pali approvate dal Comune) la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria prevista dal D.Lgs.n.507/93 all'art. 12 comma 1. Art Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini 1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa deliberata dal Comune come previsto dall art. 15 comma 4 del D.Lgs.n.507/93. Art Diritto sulle pubbliche affissioni 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è stabilita dal Comune in base all art. 19 del D.Lgs.n.507/ Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato 7

8 contestualmente alla richiesta del servizio. Nel caso di mancato pagamento non si darà seguito all affissione. Art Riduzioni ed esenzioni 1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta e del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. 2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi. 3. Nel caso di patrocinio o partecipazione dagli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto. 4. Dall applicazione della sola imposta comunale sulla pubblicità sono esclusi i mezzi pubblicitari appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs.n.460 del 04/12/97, e regolarmente costituite a norma dello stesso decreto. 5. Dall applicazione della sola imposta comunale sulla pubblicità sono escluse le targhe e mezzi similari dei professionisti che individuano la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 6. L Amministrazione comunale, qualora richieda il sostegno finanziario a soggetti privati per la realizzazione di una manifestazione o iniziativa di interesse per la città, può consentire l inserimento gratuito di loghi e simili, dei soggetti partecipanti, all interno dei mezzi pubblicitari, purché di superficie inferiore ai 300 cmq. Art Norma finale di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs.n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. 2. La classificazione del territorio comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento, già peraltro approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28 febbraio 1994, produce i suoi effetti con decorrenza 1 gennaio Art Abrogazione di precedenti disposizioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento resta abrogato il precedente regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Giunta Municipale d'urgenza n /2749 del , ratificata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n /579 del , ed è abrogato il regolamento vigente approvato con D.C.C /35 del e 8

9 successive modificazioni ed integrazioni. 2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento. NOTE: Settore / Servizio responsabile: Servizio tributario e tariffario Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del Contenuto ultima modifica: Modifiche varie ALLEGATI 9

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