COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2201)3306fin
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2201)3306fin Oggetto : Aiuto di Stato n. N 308/ Italia - Regione Friuli Venezia Giulia LR 12/2001 (DDL 133) "Aiuti all'occupazione dei soggetti disabili" Signor Ministro, 1. Procedimento Con lettera del 10 maggio, protocollata il 14 maggio 2001, con il numero A/33817, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un progetto di regime di aiuti all'occupazione dei disabili nella regione Friuli Venezia Giulia. La Commissione ha chiesto informazioni complementari con lettera del Il è stato inviato un sollecito. Le informazioni sono pervenute con lettera del , protocollata il con il numero A/ Descrizione dettagliata della misura Obiettivo dell'aiuto. S.E. On. Renato RUGGIERO Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique Téléphone: standard 32 (0) Télex: COMEU B Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.
2 Scopo del regime é di favorire l'assunzione dei soggetti disabili e l'adeguamento dei locali e degli strumenti di lavoro secondo i bisogni dei disabili, nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Forma, costi ammissibili, intensità e beneficiari dell'aiuto. Gli aiuti sono accordati sotto forma di: I. sovvenzioni a fondo perduto concesse sulla base dell'articolo 14, comma 4, della legge 68/99 e dell'articolo 12bis, commi 1, 2 e 3, del LR 1/1998 come introdotto dall'articolo 2, comma 1, il DDL n 133; le sovvenzioni consistono in: a) contributi nella percentuale del 50% ed entro il limite massimo di 20 milioni di ITL a fronte di spese per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato ai sensi della vigente legislazione sul collocamento obbligatorio; b) contributi nella percentuale del 50% ed entro il limite massimo di 50 milioni di ITL a fronte di spese per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa dei disabili e di spese per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche atte a favorire la mobilità autonoma dei minorati visivi; c) contributi nella percentuale del 50% ed entro il limite di 100 milioni di ITL a fronte di spese per progetti pilota che prevedano l'inserimento lavorativo di disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi, ovvero l'inserimento in impresa i cui dipendenti siano in prevalenza disabili. II. Fiscalizzazione dei contributi sociali accordata sulla base dell'articolo 13 della legge 68/99 e dell'articolo 12bis, comma 4, della LR 1/1998 come introdotto dall'articolo 2, comma 1, DDL n 133: a) fiscalizzazione totale, per la durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla legge 68/1999, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; la stessa fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali d invalidità; b) fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla legge 68/1999, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); 2
3 c) rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità lavorative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. Queste agevolazioni sono state estese ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/1999, assumono dei disabili. Sono beneficiari i datori di lavoro di cui all'articolo 7 del LR 1/98 quali imprese, e loro consorzi, associazioni, fondazioni, soggetti esercenti libere professioni in forma individuale o associata. Dotazione di bilancio Gli interventi di cui al punto I sono finanziati dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili cui saranno destinati gli importi provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate, previste dalla legge 68/1999, e i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della medesima legge. La dotazione totale è valutata a 1 miliardo di ITL (circa euro). La dotazione totale degli interventi di cui al punto II,che sono finanziati per mezzo del Fondo nazionale é stimata in 12,5 miliardi di ITL (circa 6,5 milioni di euro). Durata Interventi di cui al punto I: Tre anni, conformemente al bilancio dell'agenzia regionale per l'impiego (articolo 5 del DPGR , n. 105 Pres.) e al programma di politica attiva del lavoro adottato annualmente, ai sensi dell'articolo 3 della LR 1/1998 nonché del relativo regolamento di attuazione. Interventi di cui al punto II: Cinque anni, conformemente all'articolo 13, comma 5, della legge 68/1999. Cumulo Le autorità italiane hanno confermato la possibilità di cumulo degli aiuti di cui alle sovvenzioni a fondo perduto (lettere a) e b)), con le misure di cui al punto II del regime (lettera c)). Le autorità italiane hanno comunque confermato che il sostegno complessivo non supererà l'ammontare della spesa effettuata dal datore di lavoro. 3. Valutazione della misura La legge nazionale 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in cui si iscrive il progetto di legge regionale n. 133, fissa gli obblighi e le modalità di assunzione dei soggetti disabili (articoli da 1 a 10); le regole per le convenzioni da stipulare con i datori di lavoro e le cooperative sociali (articoli 11 e 12); le sanzioni, in caso di inadempimento; e le disposizioni finali e transitorie (articoli da 15 a 23). Soltanto gli articoli 13 e 14 prevedono 3
4 degli incentivi, destinati a promuovere l'assunzione di soggetti che soffrono di handicap permanenti fisici o mentali. Le misure di cui all'articolo 13, descritte al precedente punto II, benchè siano indirizzate a tutte le imprese e a tutte le produzioni, non sono tuttavia automatiche e lasciano un margine di manovra sia per quanto riguarda le modalità regionali di applicazione che per la loro gestione diretta. Le sovvenzioni a fondo perduto, accordate in base all'articolo 14, comma 4, della legge 68/99 e all'articolo 12bis, commi 1, 2 e 3, del LR 1/1998 come introdotto dall'articolo 2, comma 1, del DDL n. 133, sono finanziate dal fondo regionale gestito dall'agenzia regionale per l'impiego. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del fondo di finanziamento sono determinati con legge regionale. Le misure previste dagli articoli 13 e 14 sono concesse mediante risorse di Stato oppure comportano riduzione di introito per il bilancio dello Stato. Le modalità di applicazione e l'esistenza di un limite di stanziamento per il Fondo nazionale, la dotazione del quale é oggetto di ripartizione tra le differenti entità regionali, conferiscono a tali disposizioni carattere di selettività. Vi è un'incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri anche se l'eventuale miglioramento della situazione finanziaria delle imprese interessate, a seguito degli aiuti previsti, sembra modesto. Esse ricadono dunque nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità italiane, avendo notificato alla Commissione il progetto d'aiuti prima della sua entrata in vigore, hanno adempiuto agli obblighi ad esse incombenti in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione per tradizione adotta un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti all'occupazione, in particolare quando tali aiuti sono destinati ad incoraggiare le imprese ad assumere persone che incontrano particolari difficoltà d'inserimento nel mercato del lavoro. Tale posizione è giustificata sia a motivo dell'attenuazione del vantaggio finanziario delle imprese, data la minore produttività delle categorie di lavoratori in causa, sia dal fatto che tali lavoratori rischiano di essere esclusi dal mercato del lavoro in assenza di siffatti incentivi per i datori di lavoro. Sebbene gli aiuti a fondo perduto per l'adeguamento dei locali e dei posti di lavoro nonché i progetti pilota per l'integrazione dei disabili non siano, attualmente, contemplati dai vigenti orientamenti in materia di aiuti all'occupazione 1, la misura in questione soddisfa gli obiettivi di non esclusione dei disabili, previsti dalla medesima disciplina. Inoltre, il 2 ottobre la Commissione ha approvato un progetto di regolamento, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato all'occupazione, ai sensi del regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (regolamento 1 GU C 334 del
5 d'esenzione per categoria). Si tratta di un progetto di regolamento d'esenzione degli aiuti all'occupazione che prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'obbligo di previa notificazione degli aiuti all'occupazione dei lavoratori disabili ed in particolare degli aiuti per i costi connessi all'adeguamento dei posti di lavoro e all'adattamento o all'acquisto di attrezzature necessarie per tutta la durata dell'assunzione, a concorrenza dell'importo totale della spesa. L'approvazione di questo progetto di regolamento, che sarà presentato al comitato consultivo per gli aiuti di Stato, evidenzia la posizione della Commissione in materia, anche se per il momento si tratta solo di un progetto di regolamento. Le misure in esame corrispondono alle condizioni previste da detto progetto di regolamento. Le fiscalizzazioni dei contributi sociali e le sovvenzioni a fondo perduto previste da queste misure sono necessarie per stimolare l'assunzione di questa categoria di lavoratori e non sono superiori all'importo necessario a compensare i costi connessi all'assunzione dei disabili mentre, in loro assenza, questi rischiano di essere esclusi dal mercato del lavoro. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la fiscalizzazione degli oneri sociali e le sovvenzioni a fondo perduto concesse sulla base degli articoli 13 e 14 della legge 68/99 e dell'articolo 12bis, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. 1/1998 come introdotto dall'articolo 2, comma 1, del DDL n. 133, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia non alterano le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse. Esse possono quindi essere autorizzate in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 4. Decisione. La Commissione pertanto ha deciso: - di considerare la fiscalizzazione dei contributi sociali e le sovvenzioni a fondo perduto concesse sulla base degli articoli 13 e 14 della legge 68/99 e dell'articolo 12bis, commi 1, 2, 3 e 4, della LR 1/1998 come introdotto dall'articolo 2, comma 1, del DDL n. 133, compatibili con il trattato CE, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Qualora tale lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet Tale domanda dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o via fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo aiuti di Stato Rue Joseph II, 70 B-1049 BRUXELLES 5
6 Fax: ( ) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione 6
Un chiarimento concernente il campo di applicazione del progetto di regime è pervenuto con lettera A/34188 del 9 giugno 2004.
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