Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
|
|
- Cornelio Rossetti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 (Stato 20 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoversi 2 e 3 della legge CPC del 23 giugno ; nella sua veste di datore di lavoro secondo l ordinanza del 25 aprile concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1); in esecuzione dell ordinanza del 25 aprile concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l assegnazione ai piani di previdenza della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA degli impiegati da assicurare, nonché degli stipendi e delle indennità relative allo stipendio. 2 Si applica agli impiegati: a. delle unità amministrative dell Amministrazione federale secondo l articolo 6 dell ordinanza del 25 novembre sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione nella misura in cui dette unità amministrative rientrino nel campo di applicazione dell ordinanza del 3 luglio sul personale federale (OPers), e agli impiegati di dette unità amministrative assunti secondo il diritto delle obbligazioni 6 o appartenenti a una categoria di impiegati secondo l allegato 3 lettere d h; RU RS RS RS RS RS RS 220 1
2 Personale federale b. 7 delle commissioni federali di arbitrato e di ricorso, del Tribunale penale federale e delle unità amministrative subordinategli dal punto di vista amministrativo, dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale; c. occupati all estero dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (personale locale) e per i quali il DFAE è tenuto al versamento di contributi all AVS, d. 8 assunti conformemente all ordinanza del 2 dicembre sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario. Sezione 2: Assegnazione ai piani di previdenza Art. 2 Principio Per l assegnazione ai piani di previdenza si applicano gli articoli 7 OCPC 1 e OCPC 2. Art Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers 11 non menzionate nella presente ordinanza e le indennità secondo l ordinanza del 10 dicembre concernente il versamento di un indennità unica al personale dell Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006 non sono assicurate nei piani di previdenza. Art. 4 Assicurazione nel piano di base e nel piano complementare 1 Gli allegati 1 e 2 designano gli stipendi e le indennità relative allo stipendio assicurati nel piano di base o nel piano complementare 2 L allegato 3 designa le categorie di impiegati assicurati esclusivamente nel piano complementare. 7 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 26 set sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1 nov (RS ). 8 Introdotta dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS ). 9 RS Nuovo testo giusta l art. 5 dell O del 10 dic concernente il versamento di un indennità unica al personale dell Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006, in vigore fino al 31 dic (RS ). 11 RS RS
3 Assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Sezione 3: Casi speciali Art. 5 Accordo sul congedo non pagato 1 Se concede un congedo non pagato, un unità secondo l articolo 1 capoverso 2 conviene in precedenza con l impiegato se e come l assicurazione e l obbligo di contribuzione devono continuare nel piano di base o nel piano complementare. 2 Se è stato convenuto che l obbligo di contribuzione continua, i contributi vengono dedotti dallo stipendio dell impiegato a decorrere dalla fine del congedo. 3 Se il congedo è pagato in parte, i capoversi 1 e 2 sono applicati per analogia alla parte non pagata del congedo. Art. 6 Notifica dello stipendio determinante 1 Se a un impiegato non è versata alcuna indennità di rincaro secondo gli articolo 40 capoversi 1 e 2 o 52a OPers 13 oppure se gli viene diminuito lo stipendio secondo l articolo 56 capoversi 2 e 3 OPers, l unità competente secondo l articolo 1 capoverso 2 notifica a PUBLICA il precedente stipendio determinante, fino a quando l indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto allo stipendio cessa in caso di malattia o di infortunio In caso di scelta di una variante del modello della durata del lavoro secondo l articolo 31 dell ordinanza del DFF del 6 dicembre concernente l ordinanza sul personale federale (O-OPers), l unità competente giusta l articolo 1 capoverso 2 notifica a PUBLICA lo stipendio determinante che corrisponde alla durata normale del tempo di lavoro. 3 In caso di provvedimenti presi nell ambito di ristrutturazioni secondo l articolo 104 OPers, il piano sociale stabilisce le parti dello stipendio determinante che devono essere notificate a PUBLICA. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 7 Esecuzione 1 Le unità secondo l articolo 1 capoverso 2 eseguono la presente ordinanza. 2 La responsabilità per la completezza e l esattezza dei dati scambiati tra le unità secondo l articolo 1 capoverso 2 e PUBLICA è assunta dal servizio che li trasmette. 13 RS Nuovo testo giusta il n. II dell O del 22 dic (RU ). 15 RS
4 Personale federale Art. 8 Diritto previgente: modifica L ordinanza del 30 novembre sulla conversione del sistema salariale è modificata come segue: Art. 3 Abrogato Allegato 2 Abrogato Art. 9 Disposizioni transitorie 1 I premi al merito secondo l Allegato 2 lettera f e i premi di riconoscimento secondo l Allegato 2 lettera h sono assicurati a decorrere dal 1 ottobre Gli impiegati con rapporti d impiego secondo l Allegato 3 lettera a numero 1 sono assicurati nel piano complementare se il rapporto d impiego è stato costituito dopo l entrata in vigore della presente ordinanza. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno RS
5 Assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Allegato 1 17 (art. 4 cpv. 1) Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano di base a. lo stipendio mensile secondo l articolo 36 OPers 18 e lo stipendio mensile degli impiegati della Confederazione di cui all articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA 19, ma al massimo lo stipendio versato dal dipartimento da cui proviene l impiegato. L evoluzione dello stipendio secondo l articolo 39 capoversi 1 5 OPers e gli adeguamenti straordinari di salario secondo l articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo del livello di valutazione A; b. l indennità di residenza secondo l articolo 43 OPers c. l indennità di rincaro secondo l articolo 44 capoverso 2 lettere a e b OPers d. lo stipendio annuo coordinato determinante secondo l articolo 23 capoverso 1 lettera c degli Statuti della CPC del 24 agosto di impiegati che al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55 anno di età (art. 71 cpv. 1 OCPC 1) 17 Aggiornato dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS ). 18 RS RS [RU , RU art. 1] 5
6 Personale federale Allegato 2 21 (art. 4 cpv. 1) Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano complementare a. per gli impiegati secondo l Allegato 3 lettere a e b: 1. lo stipendio versato mensilmente secondo l articolo 36 OPers 22, l evoluzione dello stipendio secondo l articolo 39 capoversi 1 5 OPers e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo del livello di valutazione A 2. l indennità di residenza secondo l articolo 43 OPers 3. l indennità di rincaro secondo l articolo 44 capoverso 2 lettere a e b OPers b. per gli impiegati secondo l Allegato 3 lettere c h: 1. lo stipendio versato mensilmente 2. l indennità di residenza 3. il premio al merito Importo (art. 12 OCPC 2) il 30 % dello stipendio annuo determinante, al massimo però l importo secondo l articolo 12 capoverso 1 OCPC 2 come per la lettera a c. gli stipendi secondo l articolo 38 capoverso 2 OPers come per la lettera a d. lo stipendio determinante che superi il doppio dell importo limite superiore dell articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP), aumentato dell importo secondo l articolo 12 capoverso 1 OCPC 2 e. l indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 capoverso 2 lettera f OPers e secondo l articolo 17 OPers-PRA 24 f. i premi al merito secondo gli articoli 47 e 114 capoverso 2 lettera g OPers, nella misura in cui superino l importo secondo l articolo 14 O-OPers Aggiornato dal n. II dell O del 22 dic (RU ), dal n. I dell O del 22 dic (RU ) e dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS ). 22 RS RS RS
7 Assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA g. le indennità speciali secondo gli articoli 48, 115 lettera e nonché 116a OPers, ad eccezione delle indennità per il lavoro a squadre secondo l articolo 15 O-Opers h. i premi di riconoscimento secondo l articolo 49 OPers i. le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l articolo 50 OPers j. la parte conservata del guadagno assicurato secondo l articolo 25 capoversi 2 e 3 degli statuti della CPC del 24 agosto prima dell entrata in vigore della presente ordinanza (art. 71 cpv. 2 OCPC 1) k. l indennità d impiego secondo l articolo 18 OPers-PRA Importo (art. 12 OCPC 2) l. l indennità di rischio secondo l articolo 19 OPers-PRA m. lo stipendio mensile più alto degli impiegati della Confederazione di cui all articolo 21 capoverso 2 OPers-PRA n. per gli impiegati secondo l allegato 3 lettera i: come per la lettera a 1. lo stipendio mensile, 2. l evoluzione dello stipendio, 3. la compensazione del rincaro secondo l articolo 44 capoverso 2 lettere a b OPers. 25 RS [RU , RU art. 1] 7
8 Personale federale Impiegati assicurati nel piano complementare Allegato 3 27 (art. 4 cpv. 2) a. gli impiegati con i quali è stata convenuta: 1. una limitazione temporale dell impiego dovuta al genere di compiti 2. un tasso d impiego variabile 3. un impiego con interruzioni b. gli impiegati che percepiscono una rendita di invalidità secondo la legge federale del 19 giugno sull assicurazione per l invalidità (casi di integrazione) c. il personale dei servizi di pulizia impiegato irregolarmente d. gli apprendisti secondo la legge federale del 19 aprile sulla formazione professionale (LFPr) che hanno compiuto il 17 anno di età e. le persone con esperienze pratiche secondo l articolo 41 LFPr f. i praticanti delle scuole medie professionali g. gli apprendisti che hanno concluso la formazione e sono disoccupati h. le persone che hanno concluso una formazione universitaria o presso una scuola universitaria professionale e vengono assunte come praticanti i. persone assunte in virtù dell OPers-PRA 30. Fa eccezione il personale di cui all articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA. 27 Aggiornato dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS ). 28 RS [RU , n. I 21, art. 17 cpv. 3, all. n. 4, all. n art. 55 n. 1, art. 25 cpv. 2, all. n. 1, art. 2, n. I 2, all. n. II 2. RU all. n. I 1]. Vedi attualmente l O del 13 dic (RS ). 30 RS
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 Il Consiglio dei PF, visto l articolo
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 22 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Sostituzione
DettagliOrdinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio
Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio (Ordinanza sulla conversione del sistema salariale, OCSS) del 30 novembre 2001
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 maggio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.
DettagliOrdinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale
Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale del 5 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 (Stato 1 luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24
DettagliPiano di base II della Cassa pensioni Posta
Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base II sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
DettagliRegolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie
(RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla
DettagliOrdinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG
Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire del ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione
DettagliOrdinanza sul personale della Confederazione
Ordinanza sul personale della Confederazione (OPers) Modifica del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale della Confederazione (OPers) è modificata
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1
Dettagli(stato al 1 novembre 2012) 12. Indice
Regolamento delle spese per gli assicurati e i beneficiari di rendite della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento delle spese) del 2 febbraio 2008 (stato al novembre 202) 2 Indice Art.
DettagliOrdinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale
DettagliOrdinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) Modifica del 2 ottobre 2007 Approvata dal Consiglio federale il
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici
DettagliRegolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 15 febbraio 2018 Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile
DettagliRegolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della (RPIC) Modifica del 21 maggio 2013 Approvata dal Consiglio federale il 14 giugno 2013 L organo paritetico della (OPC) decreta:
DettagliPiano di base II della Cassa pensioni Posta
Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del Il Consiglio
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del... Il
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 27 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 4 cpv.
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 11a
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre
DettagliOrdinanza sull assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 dicembre 1982 1 sull assicurazione contro gli infortuni
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) 836.21 del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge
DettagliLegge federale sul programma di sgravio 2004
Legge federale sul programma di sgravio 2004 del 17 giugno 2005 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004 1, decreta: I Le leggi
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la
DettagliOrdinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF) Modifica del 7 settembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 settembre 2003 1 sui rapporti
DettagliOrdinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (Ordinanza CPC) del 21 dicembre 1994 (Stato 13 giugno 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 25 novembre 2013 Approvata dal Consiglio dei PF il 26 settembre 2013 Approvata dal Consiglio federale l 8 ottobre
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) Modifica dell 11 dicembre 2008 Approvata dal Consiglio federale
DettagliA Legge federale sul programma di sgravio 2004
A Legge federale sul programma di sgravio 2004 Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004 1, decreta: I Le leggi federali
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre 2017 Approvata
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità degli Svizzeri dell estero
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità degli Svizzeri dell estero (OAF) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della
DettagliPiano complementare I della Cassa pensioni Posta
Piano complementare I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Per le persone assicurate nel piano complementare I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio
DettagliPiano complementare I della Cassa pensioni Posta
Piano complementare I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Stato 1 gennaio 2017 Alle persone assicurate nel piano complementare I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Stato 1 gennaio 2019 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni
DettagliPiano complementare I della Cassa pensioni Posta
Piano complementare I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano complementare I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 24
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF) Modifica del 24 giugno 2013 Il Tribunale federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 agosto 2001 1 sul personale del Tribunale federale è modificata
Dettagli172.222.021 Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1 (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 (Stato 27 febbraio 2007)
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliPiano complementare II della Cassa pensioni Posta
Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Stato 1 gennaio 2017 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 2) Modifica del 25 novembre 2013 Approvata dal Consiglio dei PF il 26 settembre 2013 Approvata dal Consiglio federale l 8 ottobre
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (https://www.admin.ch/gov/it/paginainiziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html)
DettagliPiano complementare II della Cassa pensioni Posta
Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Modifiche del 2 e del 15 settembre 2009 nonché del 20 ottobre 2009 Approvate dal Consiglio federale l 11 novembre 2009 L organo paritetico
DettagliOrdinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi
Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l entrata in vigore della LPers per
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliRegolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 Approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 luglio 2011 Approvate dal Consiglio
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) Modifica del 16 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 maggio 1961
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) approvata dal Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario
Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS) del 25 agosto 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Dipartimento
DettagliRegolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC)
Allegato Ia Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC) del gennaio 0 (Stato gennaio 07) Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto e
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) del 25 aprile 2001 (Stato 27 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Progetto Modifica
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 febbraio 2019 Il Dipartimento federale
DettagliSezione 5a: Divorzio e scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata 35
Art. 21 Cambiamento all interno dell istituto di previdenza 1 Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l assicurato passa da uno all altro, il conteggio è allestito come
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso
DettagliStatuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Statuti di PUBLICA) del 29 agosto 2001 (Stato 18 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 e 27 della legge federale
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (stato al 1 gennaio 2017) Visto l articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006 1 su PUBLICA; visti gli articoli
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliLA MIA CASSA PENSIONE Informazioni per i dipendenti
LA MIA CASSA PENSIONE 2016 Informazioni per i dipendenti 1 GastroSocial la sua cassa pensione L esercizio nel quale lavora è assicurato presso la Cassa pensione GastroSocial. La cassa opera nel rispetto
DettagliOrdinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) del 10 dicembre 2001 (Stato 1 giugno 2004) Il Dipartimento federale delle finanze, visto l articolo 116 capoverso
Dettaglidel 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4, 21b capoverso 1, 21e e 27 capoverso
DettagliOrdinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (OPers-PRA) del 2 dicembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliLa vostra previdenza presso PUBLICA
La vostra previdenza presso PUBLICA Versione ridotta dei Regolamenti di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) e per i professori dei PF
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 1 sugli assegni
Dettagli