Ordinanza dell UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza dell UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro"

Transcript

1 Ordinanza dell UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD) del 30 agosto 1999 L Ufficio federale delle assicurazioni private, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza ha lo scopo di: a. precisare gli obblighi degli istituti di assicurazione giusta il capitolo 2 LRD; b. delimitare il quadro legale per gli organismi di autodisciplina degli istituti di assicurazione privati; c. concretare compiti e misure dell UFAP relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Art. 2 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica: a. agli istituti di assicurazione giusta la legge del 23 giugno sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che esercitano l assicurazione diretta sulla vita oppure offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento; b. agli organismi di autodisciplina degli istituti di assicurazione privati. Art. 3 Istituti di assicurazione con sede in Svizzera 1 L UFAP sorveglia il rispetto da parte degli istituti di assicurazione svizzeri delle prescrizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro nell ambito della loro attività commerciale in Svizzera. 2 In merito ai contratti conclusi con controparti domiciliate nel Principato del Liechtenstein, l UFAP si basa sulle pertinenti prescrizioni di diritto materiale del Principato del Liechtenstein relative al riciclaggio di denaro. RS RS RS

2 Art. 4 Istituti di assicurazione con sede all estero L UFAP vigila affinché gli istituti di assicurazione esteri rispettino nell ambito della loro attività commerciale in Svizzera le prescrizioni svizzere in materia di riciclaggio di denaro. Capitolo 2: Obblighi degli istituti di assicurazione Sezione 1: Identificazione della controparte Art. 5 Importi determinanti L istituto di assicurazione deve identificare la controparte in occasione: a. della conclusione di un contratto individuale di assicurazione sulla vita, se il premio unico o i premi periodici superano l importo di franchi per contratto nell arco di cinque anni; b. di un versamento di premi superiore a franchi su un conto a favore di un assicurazione sulla vita individuale, sempreché non vi sia ancora un contratto assicurativo; c. della vendita di quote di fondi d investimento. Art. 6 Documenti probatori nel caso di persone fisiche 1 L identificazione di una persona fisica avviene in base: a. a un documento di legittimazione ufficiale valido munito di foto e firma, rilasciato da un autorità statale, se tra la controparte e un collaboratore dell istituto di assicurazione vi è contatto diretto; b. a una fotocopia autenticata del passaporto valido o della carta d identità valida, se i rapporti commerciali avvengono senza contatto personale, segnatamente per corrispondenza, telefonicamente o tramite mediatori indipendenti dall istituto di assicurazione. 2 Per collaboratore giusta il capoverso 1 lettera a si intende ogni persona fisica direttamente legata all istituto di assicurazione mediante contratto di lavoro, contratto d impiego di commesso viaggiatore o contratto di agenzia oppure legato indirettamente mediante contratto di agenzia di una terza persona, nella misura in cui tale persona fisica sia attiva a titolo professionale principale per detto istituto di assicurazione. 3 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera b, se la controparte non è domiciliata in Svizzera, occorre apporre una postilla sulla fotocopia del passaporto valido o della carta d identità valida (conformemente alla Convenzione del 5 ottobre che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri). 3 RS

3 Art. 7 Documenti probatori nel caso di persone giuridiche 1 L identificazione di una persona giuridica avviene in base a un estratto del registro di commercio risalente a non oltre tre mesi oppure a un documento equivalente se si tratta di persona non iscritta nel registro di commercio. 2 Sono considerati documenti equivalenti ai sensi del capoverso 1 segnatamente: a. l originale o una fotocopia autenticata degli statuti; b. un esemplare autenticato da un notaio dell atto di fondazione o del contratto di fondazione. 3 Se la persona giuridica ha sede all estero occorre verificare inoltre giusta l articolo 6 l identità della persona fisica rappresentante la persona giuridica. Art. 8 Deroghe 1 L obbligo di identificare la controparte decade: a. nel caso di una modifica del contratto o in occasione della conclusione di un nuovo contratto assicurativo, se l identità della controparte era già stata verificata al momento della conclusione del precedente contratto assicurativo; b. se la controparte è una persona giuridica la cui identità è generalmente nota. Tale è il caso segnatamente se si tratta di una società quotata in borsa; c. se la controparte è già stata identificata in modo equivalente all interno del gruppo di imprese di cui fa parte l istituto di assicurazione; d. se la proposta di assicurazione è stata accettata da un intermediario finanziario soggetto alla LRD e il quale ha verificato l identità della controparte già in occasione di altre operazioni finanziarie. 2 Se rinuncia a verificare l identità della controparte per uno dei motivi di cui al capoverso 1, l istituto di assicurazione indica questo motivo negli atti. Nei casi di cui alcapoverso1lettereced,occorreunireagliattilecopiedeidocumentiutilizzati per la verifica originaria dell identità. Art. 9 Cambiamento dello stipulante Se lo stipulante è sostituito nell ambito di un contratto esistente, occorre verificarne l identità conformemente agli articoli 5 a 8. Sezione 2: Accertamento dell avente economicamente diritto Art. 10 Definizione Sono considerati aventi economicamente diritto: a. la persona che versa effettivamente il premio dal punto di vista economico (finanziatore); b. il beneficiario secondo la polizza assicurativa. 3065

4 Art. 11 Criteri 1 L istituto di assicurazione deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l avente economicamente diritto nel caso in cui la controparte non sia l avente economicamente diritto o vi siano dubbi in merito, segnatamente se: a. la controparte agisce in quanto rappresentante autorizzato di terzi; b. la controparte è una società di sede; c. vi è una crassa discrepanza tra importo assicurativo proposto o versamento effettuato e capacità economica della controparte. 2 Per società di sede ai sensi del capoverso 1 lettera b si intendono, fatto salvo il capoverso 3, società, istituti, fondazioni (comprese le fondazioni di famiglia), trust o fiduciarie che non esercitano nel Paese di sede alcuna attività commerciale o di fabbricazione oppure un altra attività esplicata in forma commerciale. Sono considerate società di sede anche le imprese che non dispongono di propri locali commerciali o di personale proprio oppure che impiegano soltanto personale con compiti amministrativi. 3 Non sono considerate società di sede le persone giuridiche e società con sede in Svizzera il cui scopo è quello di tutelare gli interessi dei membri con misure di autosoccorso o di perseguire essenzialmente scopi di carattere politico, religioso, scientifico, artistico, caritativo, ricreativo o simili, sempreché gli scopi statutari vengano effettivamente perseguiti. Art. 12 Informazioni occorrenti La dichiarazione scritta dell avente economicamente diritto deve fornire informazioni su: a. cognome, nome, indirizzo, domicilio, data di nascita e nazionalità dell avente economicamente diritto, se si tratta di una persona fisica; b. ditta, sede e data di fondazione, se si tratta di una persona giuridica. Se la ditta è iscritta nel registro di commercio, va presentato un estratto del registro di commercio risalente a non oltre tre mesi. Art. 13 Destinatario del pagamento 1 L istituto di assicurazione deve inoltre richiedere allo stipulante una dichiarazione scritta giusta gli articoli 11 e 12 concernente il destinatario del pagamento se il versamento della prestazione assicurativa supera l importo di franchi. 2 L identificazione non è necessaria se il versamento avviene sul conto di una banca soggiacente alla legislazione svizzera sulle banche. 3066

5 Sezione 3: Compiti e misure particolari Art. 14 Rinnovo dell identificazione della controparte o accertamento dell avente economicamente diritto 1 Se nel corso della relazione d affari sorgono dubbi in merito all identità della controparte o dell avente economicamente diritto, l istituto di assicurazione procede nuovamente all identificazione della controparte o all accertamento dell avente economicamente diritto giusta gli articoli 5 a 12. Procede in tal modo segnatamente se sorgono dubbi: a. sull esattezza delle indicazioni in merito all identità della controparte; b. sull identità tra controparte e avente economicamente diritto; c. sulla credibilità della dichiarazione rilasciata dalla controparte in merito all avente economicamente diritto. 2 Nel caso di un assicurazione riscattabile, l istituto di assicurazione deve inoltre accertare nuovamente l avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto. Art. 15 Obbligo speciale di chiarimenti L istituto di assicurazione deve chiarire le circostanze economiche nonché lo scopo della conclusione del contratto assicurativo segnatamente se: a. la controparte intende pagare in contanti un importo superiore a franchi; b. la controparte fa valere motivi di discrezione che vanno oltre la misura usuale nel ramo, segnatamente se esige che il contratto non venga registrato nella banca dati o registrato sotto un nome fittizio o un numero; c. le circostanze economiche dell affare o la situazione degli interessi dell avente diritto non sono comprensibili o plausibili; d. la controparte esige oltre alla polizza assicurativa una dichiarazione di garanzia. Art. 16 Informazioni occorrenti Se si rende necessario un chiarimento particolare secondo l articolo 15, l istituto di assicurazione può richiedere soltanto le informazioni seguenti: a. scopo della stipulazione del contratto; b. origine dei valori patrimoniali depositati; c. attività professionale o economica della parte contraente e dell avente economicamente diritto; d. situazione finanziaria della parte contraente e dell avente economicamente diritto. 3067

6 Art. 17 Obbligo di documentazione L istituto di assicurazione deve allestire i documenti relativi alle conclusioni di assicurazioni e alle identificazioni e ai chiarimenti giusta gli articoli 5 a 16, in modo da consentire a terzi con competenze specifiche segnatamente l UFAP di formarsi, a ogni momento, un giudizio attendibile sul rispetto della LRD e della presente ordinanza da parte dell istituto di assicurazione, nonché di esaminare l identità dell avente diritto e l identificazione dell avente economicamente diritto. Art. 18 Conservazione dei documenti 1 Gli istituti di assicurazione conservano durante almeno dieci anni a contare dalla scadenza o dalla disdetta del contratto assicurativo i documenti seguenti: a. una copia dei documenti sulle conclusioni dei contratti effettuate; b. una copia dei documenti relativi all identificazione della controparte; c. la dichiarazione scritta della controparte giusta gli articoli 11 e 12 della presente ordinanza, nonché giusta l articolo 4 LRD. 2 I dati in relazione a una comunicazione giusta l articolo 9 LRD (informazioni secondo l art. 16) vanno conservati separatamente. Essi vanno distrutti cinque anni dopo la loro comunicazione alle autorità competenti. 3 I documenti vanno conservati in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento soltanto alle persone autorizzate, in modo tale che l istituto di assicurazione possa soddisfare entro il termine imposto eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale. Art. 19 Formalità delle comunicazioni 1 Le comunicazioni giusta l articolo 9 LRD avvengono in forma scritta sul modulo rilasciato dall Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) e trasmesse via telefax o posta A. 2 Gli istituti d assicurazione informano l UFAP delle comunicazioni fatte all Ufficio di comunicazione. Art. 20 Organo responsabile all interno della società per le misure di lotta contro il riciclaggio di denaro Ogni istituto di assicurazione designa un organo responsabile all interno della società che vigili sul rispetto delle prescrizioni della LRD e della presente ordinanza nonché sulla formazione appropriata del personale in merito alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro. 3068

7 Capitolo 3: Organismi di autodisciplina Art. 21 Riconoscimento L UFAP rilascia il riconoscimento agli organismi di autodisciplina, nella misura in cui questi ultimi: a. dispongono di un regolamento; b. vigilano affinché gli istituti di assicurazione affiliati rispettano gli obblighi di cui al capitolo 2. Art. 22 Regolamento 1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento. 2 Il regolamento precisa gli obblighi cui soggiacciono gli istituti di assicurazione affiliati giusta il capitolo 2, e ne regola l esecuzione. Definisce inoltre: a. le condizioni alle quali gli istituti di assicurazione sono ammessi o esclusi dall organismo di autodisciplina; b. le modalità di controllo dell osservanza degli obblighi di diligenza; c. le sanzioni appropriate. La sanzione più severa è la multa di 1 milione di franchi. Art. 23 Registro 1 Gli organismi di autodisciplina tengono un registro degli istituti di assicurazione affiliati (nome, indirizzo e organo interno responsabile dell istituto di assicurazione). 2 Comunicano tale registro come pure ogni sua modifica successiva all UFAP. Art. 24 Obbligo d informare Gli organismi di autodisciplina presentano all UFAP, secondo le sue direttive, un rapporto annuale sulle loro attività. Capitolo 4: Sorveglianza Art. 25 Compiti All UFAP spettano i compiti seguenti: a. approva i regolamenti e ogni modifica successiva emanati dagli organismi di autodisciplina; b. vigila affinché gli organismi di autodisciplina impongano l applicazione di tali regolamenti; 3069

8 c. vigila affinché gli istituti di assicurazione non affiliati a un organismo di autodisciplina rispettino gli obblighi di cui al capitolo 2; d. può effettuare ispezioni in loco. Può affidare i controlli a servizi di revisione. Art. 26 Misure In caso di infrazioni alla presente ordinanza, l UFAP può ricorrere alle misure previste dall articolo 20 LRD oltre a quelle che gli competono giusta la legislazione sulla vigilanza. Art. 27 Obbligo di denuncia L UFAP sporge denuncia conformemente all articolo 21 LRD. Capitolo 5: Disposizioni penali e finali Art. 28 Inosservanza di decisioni L inosservanza di una decisione dell UFAP è sanzionata secondo l articolo 38 LRD in luogo e vece dell articolo 49 LSA. Art. 29 Disposizione transitoria L organismo di autodisciplina dell Associazione svizzera d assicurazioni preposto alla lotta contro il riciclaggio di denaro (OA-ASA) deve adeguare il proprio regolamento alla presente ordinanza entro un anno dall entrata in vigore della stessa. Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre agosto 1999 Ufficio federale delle assicurazioni private: Pfund

(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG-LRD)

(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG-LRD) Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il

Dettagli

Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB) Modifica del 20 dicembre 2007 La Commissione federale

Dettagli

Modifica del xxx L Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ordina :

Modifica del xxx L Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ordina : Ordinanza dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti Ordinanza AdC sul riciclaggio

Dettagli

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Modifica del Avamprogetto del giugno 08 L Assemblea federale

Dettagli

Guida alla gestione degli incarti

Guida alla gestione degli incarti OAD FSA / FSN 05_ Checklist_Incarti 1.1.2016 Guida alla gestione degli incarti I. IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE AL MOMENTO DELL AVVIO DELLA RELAZIONE D AFFARI (ART. 21 29 REGOLAMENTO OAD) A. Persone

Dettagli

Ordinanza dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati

Ordinanza dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati Ordinanza dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati (Ordinanza sul trattamento dei dati AdC LRD, ODati AdC LRD) del 1 luglio 2005 L autorità

Dettagli

Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) 955.01 dell 11 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio

Dettagli

del 24 giugno 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

del 24 giugno 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza

Dettagli

(Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC) del 10 ottobre 2003 (Stato 16 dicembre 2003)

(Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC) del 10 ottobre 2003 (Stato 16 dicembre 2003) Ordinanza dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio

Dettagli

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) 1 del 10 ottobre 1997 (Stato 1 febbraio

Dettagli

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) 955.0 del 10 ottobre 1997 (Stato 6 dicembre 2005) L Assemblea federale

Dettagli

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) 1 del 10 ottobre 1997 (Stato 1 marzo

Dettagli

Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD) del 20 agosto 1998 L autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (autorità

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale

Dettagli

Ordinanza. del 12 novembre 2018 (Stato 1 gennaio 2019)

Ordinanza. del 12 novembre 2018 (Stato 1 gennaio 2019) Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) 1 del 9

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) Modifica

Dettagli

(Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP)

(Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) Ordinanza del DFGP concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente

Dettagli

Circolare 2008/17 Scambio di informazioni OAD/FINMA

Circolare 2008/17 Scambio di informazioni OAD/FINMA Circolare 2008/17 Scambio di informazioni OAD/FINMA Scambio di informazioni tra gli OAD e la FINMA concernenti le affiliazioni, le espulsioni e le uscite di intermediari finanziari Riferimento: Circ.-FINMA

Dettagli

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari [Signature] [QR Code] Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali (Terrorismo e finanziamento del terrorismo) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE

Ordinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE Ordinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE (Ordinanza «e-vent») del 17 ottobre 2018 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Combattiamo il riciclaggio di denaro.

Combattiamo il riciclaggio di denaro. Finanziamento veicoli Combattiamo il riciclaggio di denaro. Opuscolo di istruzioni per la corretta identificazione di persone fisiche e giuridiche da parte dei partner commerciali della Cembra Money Bank.

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30

Dettagli

[Signature] La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell articolo 2 capoverso 2 lettera f LRD.

[Signature] La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell articolo 2 capoverso 2 lettera f LRD. [Signature] [QR Code] Ordinanza del DFGP concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento

Dettagli

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) 1 955.0 del 10 ottobre 1997 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 112

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

Direttiva all esame modulare

Direttiva all esame modulare Direttiva all esame modulare Diritto assicurativo Versione 1.1.017 01.11.016 Seite 1 wgl_1711_direttiva_diritto_assicurazione.docx Obiettivi specifici Il candidato / La candidata è in grado di spiegare

Dettagli

Domanda di accreditamento come partner di vendita di Swiss Life

Domanda di accreditamento come partner di vendita di Swiss Life Domanda di accreditamento come partner di vendita di Swiss Life Richiedente/Impresa me / Ragione sociale Forma giuridica dell'impresa Indirizzo della sede (via, NPA, località) Indirizzo per la corrispondenza

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 3 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Traduzione Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sui fondi d investimento Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998) Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+

Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+ Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+ del 9 dicembre 2011 (Stato 1 settembre 2016) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000 1 sul trattamento di

Dettagli

Legge federale sul contratto d assicurazione

Legge federale sul contratto d assicurazione Legge federale sul contratto d assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2003 1, decreta: I

Dettagli

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio

Dettagli

Concordato sulle imprese di sicurezza

Concordato sulle imprese di sicurezza Concordato sulle imprese di sicurezza del 18 ottobre 1996 Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 17 dicembre 1996 I. In generale Art. 1 Parti concordatarie Sono parti al concordato

Dettagli

dell articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell articolo 17 LRD.

dell articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell articolo 17 LRD. Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro prevenzione del il riciclaggio di denaro e il del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di

Dettagli

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) 1 del 10 ottobre 1997 (Stato 1 gennaio 2019) L Assemblea federale

Dettagli

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto [Signature] [QR Code] Legge federale concernente l attuazione di raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni a fini fiscali del L

Dettagli

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014)

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014) Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014) del 24 novembre 2014 (stato 1 ottobre 2017)

Dettagli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) 741.56 del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA

Dettagli

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ.

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Stralcio di un espressione

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Approvato dalla FINMA il 5 settembre 05 Entrata in vigore il gennaio 06 Regolamento LRD Contenuto

Dettagli

Richiesta di apertura di un conto di risparmio

Richiesta di apertura di un conto di risparmio Dipartimento federale delle finanze DFF P-Nr. KTO-Nr. Richiesta di apertura di un conto di risparmio Viene compilato dalla CRPF Signora Signor I moduli incompleti non possono essere elaborati Richiedente

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) del 3 settembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 104a capoversi 6 e 7 e

Dettagli

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) del 15 ottobre 2008

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per

Dettagli

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) del 15 ottobre 2008

Dettagli

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta: Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) Modifica del 9 dicembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 maggio 2003 1 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Traduzione 1 0.837.951.4 Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Conchiuso il 15 gennaio 1979 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre

Dettagli

Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB 20)

Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) 00 Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB 0) Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB 0) tra l Associazione Svizzera dei Banchieri («ASB») da una parte e

Dettagli

Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE

Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE ANTIRICICLAGGIO NORMATIVA E PROCEDURE Decreto Legislativo 231/2007 D.LGS 231/2077 NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla

Dettagli

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione. Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda Concluso il 12 maggio 2000 Entrato

Dettagli

Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012

Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI Aprile 2015 Spiegazione tecnica Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione

Dettagli

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO VISTA la Legge 15 dicembre 1998, n. 123 Legge in materia di lotta al riciclaggio ed all usura ; VISTA la Legge 26 febbraio 2004,

Dettagli

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A ALLEGATO N. 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle

Dettagli

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 24

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio

Dettagli

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO società cooperativa ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO società cooperativa ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI Mod. 07c-3 - rev.02-06/11/2015 COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO società cooperativa ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI [ ] La Banca Agenzia di ATTESTA CHE - il sig.

Dettagli

Ordinanza sul registro di commercio

Ordinanza sul registro di commercio Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Modifica del 24 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 1937 1 sul registro di commercio è modificata come segue: Perdita

Dettagli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) 741.56 del 3 settembre 2003 (Stato 5 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in nome del Consiglio federale svizzero e il Ministro federale della difesa della Repubblica

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Allegato 2 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento di gestione

Allegato 2 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento di gestione Allegato 2 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim Regolamento di gestione I. BASI Il presente regolamento è emanato in base all articolo 36 capoverso 4 del Regolamento della previdenza

Dettagli