SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 29 maggio 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 123 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 maggio 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio provinciale di Potenza. (14A04070) Pag. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Firenze. (14A04073) Pag. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Potenza. (14A04071) Pag. 2 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell economia e delle finanze DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Limbadi e nomina del commissario straordinario. (14A04072) Pag. 2 DECRETO 23 maggio Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (14A04116) Pag. 4

2 DECRETO 9 maggio Ministero della salute Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva emamectina approvata con regolamento (UE) n. 828/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (14A04065) Pag. 4 DECRETO 9 maggio Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva sedaxane approvata con regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (14A04068) Pag. 6 DECRETO 9 maggio Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluopyram approvata con regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (14A04069) Pag. 7 DECRETO 22 aprile Liquidazione coatta amministrativa della «Eurologis Società cooperativa, in liquidazione», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (14A04062) Pag. 14 DECRETO 24 aprile Liquidazione coatta amministrativa della «Global Gruppo agricoltori Puglia Società agricola cooperativa», in Palagiano e nomina del commissario liquidatore. (14A04063) Pag. 15 DECRETO 24 aprile Liquidazione coatta amministrativa della «Lorant - Società cooperativa», in Tito e nomina del commissario liquidatore. (14A04064) Pag. 16 Presidenza del Consiglio dei Ministri D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 maggio Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 168). (14A04134) Pag. 17 Ministero del lavoro e delle politiche sociali DECRETO 14 febbraio Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n ). (14A04090) Pag. 9 DECRETO 14 febbraio Determinazione, per l anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. (14A04113) Pag. 11 Ministero dello sviluppo economico DECRETO 22 aprile Liquidazione coatta amministrativa della «Performa Società cooperativa - in liquidazione», in San Giorgio di Piano e nomina del commissario liquidatore. (14A04061) Pag. 14 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DETERMINA 28 aprile Agenzia italiana del farmaco Aggiornamento parziale alla determina 27 luglio 2012 concernente l aggiornamento dell elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Morfina). (Determina n. 439). (14A03933) Pag. 18 DETERMINA 30 aprile Decadenza dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Dr. Reddy s» nella confezione flacone sciroppo 0,1% 120 ml, a seguito del mancato rinnovo. (Determina FV n. 131/2014). (14A03931) Pag. 21 II

3 DETERMINA 14 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pheburane (fenilbutirrato di sodio)» ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina DETERMINA 14 maggio Aggiornamento parziale alla determina 27 luglio 2012 concernente l aggiornamento dell elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Surfattante). (Determina n. 457). (14A03932) Pag. 24 n. 463/2014). (14A03927) Pag. 22 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI DETERMINA 14 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Betadine» ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 465/2014). (14A03928) Pag. 23 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ottavo elenco, di cui al punto 3.7 dell allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l effettuazione delle verifiche periodiche di cui all articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n (14A04135) Pag. 26 III

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5 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio provinciale di Potenza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell amministrazione provinciale di Potenza ed il presidente nella persona del sig. Piero Lacorazza; Vista la deliberazione n. 26 del 5 aprile 2014, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del sig. Piero Lacorazza dalla carica di presidente, a seguito dell avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale; Visto l art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta rappresentanza; Visto l art. 1, commi 79 e 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, nel dettare disposizioni derogatorie alla disciplina prevista dall art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014, applicabili alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, stabilisce che i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla propria giunta provinciale, assumono anche le funzioni del consiglio provinciale; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Decreta: Art. 1. Il consiglio provinciale di Potenza è sciolto. Art Il sig. Nicola Rocco Valluzzi, vicepresidente, a far data dal 15 giugno 2014, assume le funzioni del consiglio provinciale, secondo quanto disposto dall art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Dato a Roma, addì 16 maggio 2014 NAPOLITANO Al Presidente della Repubblica A LFANO, Mi ni st ro d e ll i n - terno A LLEGATO Il consiglio provinciale di Potenza è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Piero Lacorazza. In occasione delle consultazioni elettorali del 17 e 18 novembre 2013, il sig. Piero Lacorazza è stato eletto alla carica di consigliere regionale. A seguito della sopravvenuta causa d incompatibilità prevista dall art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio provinciale, con deliberazione n. 26 del 5 aprile 2014, ha dichiarato la decadenza dell amministratore dalla carica di presidente. Secondo quanto disposto dall art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Fino alle nuove elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente e permangono in carica consiglio e giunta. Si è configurata, pertanto, una delle ipotesi previste dall art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale la decadenza del presidente della provincia è causa di scioglimento del consiglio provinciale. In data 8 aprile 2014 è entrata in vigore la legge 7 aprile 2014, n. 56 che, all art. 1, comma 82, nel dettare disposizioni derogatorie alla disciplina prevista dall art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014, applicabili alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, ha stabilito che i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla propria giunta provinciale, assumono anche le funzioni del consiglio provinciale. La decadenza del presidente della provincia di Potenza, avviata in vigenza dell art. 1, comma 325 della legge di stabilità che ha dettato norme transitorie per consentire la riforma organica della rappresentanza locale - deve essere ricondotta alla disciplina di cui al comma 82 citato, che richiama il precedente comma 79, relativo alle modalità di elezione degli organi delle province in scadenza naturale nel Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 1, del TUOEL e dell art. 1, comma 82, della legge n. 7 aprile 2014, n. 56, si sottopone alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Potenza, nella persona del signor Nicola Rocco Valluzzi, già vicepresidente dell ente. Fino al termine della consiliatura, permangono in carica il consiglio provinciale e la giunta. A decorrere dal 15 giugno 2014 il vicepresidente assume i poteri consiliari, affiancato dalla giunta. 14A04070 Roma, 12 maggio 2014 Il Ministro dell interno: ALFANO 1

6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Potenza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Potenza ed il sindaco nella persona del sig. Vito Santarsiero; Vista la deliberazione n. 52 dell 8 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Vito Santarsiero dalla carica di sindaco, a seguito dell avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante Decreta: Il consiglio comunale di Potenza è sciolto. Dato a Roma, addì 16 maggio 2014 NAPOLITANO Al Presidente della Repubblica A LFANO, Mi ni st ro d e ll i n - terno A LLEGATO Il consiglio comunale di Potenza è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vito Santarsiero. In occasione delle consultazioni elettorali del 17 e 18 novembre 2013, il sig. Vito Santarsiero è stato eletto alla carica di consigliere regionale. A seguito della sopravvenuta causa d incompatibilità prevista dall art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 52 dell 8 aprile 2014, ha dichiarato la decadenza dell amministratore dalla carica di sindaco. Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Potenza. 14A04071 Roma, 12 maggio 2014 Il Ministro dell interno: ALFANO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Limbadi e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Limbadi (Vibo Valentia); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) è sciolto. Art. 2. La dott.ssa Lucia Iannuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. 2

7 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi 16 maggio 2014 NAPOLITANO A LFANO, Mi ni st ro d e ll i n - terno estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Decreta: Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Nel consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare. Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell ente in data 11 aprile 2014, hanno determinato l ipotesi dissolutoria dell organo elettivo disciplinata dall art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Anche il sindaco, peraltro, con nota assunta in pari data al protocollo dell ente, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta. Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 aprile 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Iannuzzi. Roma, 12 maggio 2014 Il consiglio comunale di Firenze è sciolto. Dato a Roma, addì 16 maggio 2014 NAPOLITANO Al Presidente della Repubblica A LFANO, Mi ni st ro d e ll i n - terno A LLEGATO Il consiglio comunale di Firenze è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Matteo Renzi. Il citato amministratore, in data 21 febbraio 2014 è stato nominato Presidente del Consiglio dei ministri. 14A04072 Il Ministro dell interno: ALFANO Per l effetto, il consiglio comunale di Firenze, con deliberazione n. 2014/C/00012 del 24 marzo 2014, ai sensi dell art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con la procedura di cui all art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dichiarato la decadenza del sindaco dalla carica elettiva ricoperta. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Firenze ed il sindaco nella persona del dott. Matteo Renzi; Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 2014/C/00012 del 24 marzo 2014, ha dichiarato la decadenza del dott. Matteo Renzi dalla carica di sindaco, a seguito della sopravvenuta nomina a Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Firenze. 14A04073 Roma, 12 maggio 2014 Il Ministro dell interno: ALFANO 3

8 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 maggio Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto n dell 8 maggio 2014, che ha disposto per il 14 maggio 2014 l emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni; Visto l art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ravvisata l esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell area euro; Ritenuto che in applicazione dell art. 4 del menzionato decreto n dell 8 maggio 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall asta relativa all emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2014; Decreta: Per l emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari allo 0,650%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,345. Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente allo 0,403% e all 1,647%. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 14A04116 Roma, 23 maggio 2014 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 maggio Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva emamectina approvata con regolamento (UE) n. 828/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto l art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE ed in particolare l art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; 4

9 Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall art. 80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che successivamente la sostanza attiva emamectina è stata approvata con il Regolamento (UE) n. 828/2013 della commissione, fino al 30 aprile 2024, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Visto l art. 2, par. 1, del Regolamento (UE) n. 828/2013, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva emamectina, alle disposizioni in esso riportate; Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell allegato del Reg. (UE) n. 828/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche; Considerato che l impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva; Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal Regolamento (UE) n. 828/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell art. 80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «Disposizioni specifiche» dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione; Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all art. 29, par. 6 del Reg. n. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall art. 2 par. 2 parte a) del Regolamento (UE) n. 828/2013 della Commissione; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 aprile 2024, termine dell approvazione della sostanza attiva emamectina, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal Regolamento (UE) della Commissione n. 828/2013; Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; Decreta: Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva emamectina, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca dell autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 828/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle «Disposizioni specifiche» dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva emamectina. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all art. 29, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1107/2009. Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2014 Il direttore generale: BORRELLO Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva emamectina ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2024 N. Reg. Prodotto Impresa Affirm Syngenta Italia S.p.a. 14A04065 A LLEGATO 5

10 DECRETO 9 maggio Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva sedaxane approvata con regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto l art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE ed in particolare l art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rídeterminazione delle tariffe relative all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che successivamente la sostanza attiva sedaxane è stata approvata con il regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione, fino al 31 gennaio 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Visto l art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 826/2013, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva sedaxane, alle disposizioni in esso riportate; Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, dì rispettare le condizioni dell allegato del reg. (UE) n. 826/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche; Considerato che in particolare le condizioni di cui all allegato I del regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione hanno stabilito una purezza della sostanza attiva maggiore rispetto a quello presente nei prodotti fitosanitari registrati; Considerato che il Notificante della sostanza attiva ìn questione nonché titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ha presentato una dichiarazione attestante la modifica del livello di purezza della stessa per adeguarsi alle nuove disposizioni stabilite dal regolamento stesso dí approvazione della medesima; Considerato che l Impresa, pertanto, titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva sedaxane; Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fmo al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle disposizioni specifiche dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione; 6

11 Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 31 gennaio 2024, termine dell approvazione della sostanza attiva sedaxane, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 802/2013; Visto il versamento effettuato aì sensi del citato D.M. 28 settembre 2012; Decreta: Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva sedaxane, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca dell autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 826/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva sedaxane. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2014 Il direttore generale: BORRELLO A LLEGATO Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva sedaxane ri-registrati provvisoriamente fino al 31 gennaio N.Reg. Prodotto Impresa Vibrance Gold Syngenta Italia S.p.a. 14A04068 DECRETO 9 maggio Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluopyram approvata con regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto l art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE ed in particolare l art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico; 7

12 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che successivamente la sostanza attiva fluopyram è stata approvata con il regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione, fino al 31 gennaio 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Visto l art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 802/2013, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopyram, alle disposizioni in esso riportate; Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell allegato del reg. (UE) n. 802/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche; Considerato che l Impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva; Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle disposizioni specifiche dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione; Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 31 gennaio 2024, termine dell approvazione della sostanza attiva fluopyram, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 802/2013; Visto il versamento effettuato ai sensi del citato D.M. 28 settembre 2012; Decreta: Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva fluopyram, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca dell autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 802/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle disposizioni specifiche dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva fluopyram. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 9 maggio 2014 Il direttore generale: BORRELLO A LLEGATO Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluopyram ri-registrati provvisoriamente fino al 31 gennaio N.Reg. Prodotto Impresa LUNA PRIVILEGE BAYER CROPSCIENCES S.R.L A04069 LUNA EXPERIENCE BAYER CROPSCIENCES S.R.L. 8

13 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 febbraio Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n ). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione; Visto l art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità; Visto il comma 5 dell art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il comma 5 -bis del medesimo art. 12, introdotto dall art. 1, comma 37, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»; Visto il comma 6 dell art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale: l INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di domande di pensione, l INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; Visto l art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, n del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell art. 12, comma 5 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: è stato concesso il prolungamento dell intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell anno 2011 non sono rientrati nel contingente di unità di cui all art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; è stato autorizzato l Inps ad erogare il prolungamento dell intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, n del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell art. 12, comma 5 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: è stato concesso il prolungamento dell intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n lavoratori che, nell anno 2012, non rientrano nel contingente di unità di cui all articolo di cui all art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. è stato autorizzato l Inps ad erogare il prolungamento dell intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per 9

14 il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visti i risultati del monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per l anno 2013 i lavoratori interessati dal prolungamento dell intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 7888, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per una spesa totale relativa alle mensilità di competenza dell anno 2013 pari a ,00; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, n del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell art. 12, comma 5 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: è stato concesso il prolungamento dell intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell anno 2013 non rientrano nel contingente di unità di cui all articolo di cui all art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall art. 12 del medesimo decreto legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013; è stato autorizzato l Inps ad erogare il prolungamento dell intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Visti i risultati del monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per l anno 2013 i lavoratori interessati dal prolungamento dell intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 7888, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per una spesa totale relativa alle mensilità per l anno 2014 pari ad ,00; Ritenuto di concedere il prolungamento dell intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n del 16 ottobre 2013 per le mensilità residue nell anno 2014 ; Ritenuto, pertanto, di autorizzare l INPS all erogazione del prolungamento dell intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente; Decreta: Art. 1. È concesso il prolungamento dell intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n del 16 ottobre In favore dei lavoratori di cui al comma precedente il prolungamento del sostegno al reddito è concesso limitatamente alle mensilità residue nell anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n del 16 ottobre Art. 2. L Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro ,00, ad erogare il prolungamento dell intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori di cui all art. 1, comma 2, del presente decreto, che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell entrata in vigore del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, limitatamente alle mensilità residue di nell anno Art. 3. Per l anno 2014 gli oneri finanziari derivanti dall applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad ,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro dell economia e delle finanze SACCOMANNI Il Ministro del lavoro e politiche sociali G IOVANNINI Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n A

15 DECRETO 14 febbraio Determinazione, per l anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni ; Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modificato dall art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell andamento economico dell impresa e dei suoi risultati; Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa; Visto l art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede, tra l altro, che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettività di prossimità, lo sgravio contributivo è riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti; Visto l art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello; Visti l art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione; Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 e 27 dicembre 2012 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; Visto l accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello; Considerata l opportunità di avvalersi dei criteri appena citati; Ravvisata l esigenza che, ai fini dell ammissione al beneficio contributivo di cui all art. 1, comma 67, della menzionata legge n. 247 del 2007, come modificato dall art. 4, comma 28, della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività, dell innovazione e dell efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore; Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007; Visti l art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, la lettera c), l art. 15, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 11

16 2013, n. 124, per effetto dei quali, per l anno di competenza 2013, lo stanziamento in misura pari a 650 milioni di euro è stato interamente destinato ad altre finalità; Visto il citato art. 1, comma 249, della legge n. 228 del 2012, che, per l anno 2014, ha ridotto di 43 milioni di euro il Fondo di cui all art. 1, comma 68, della menzionata legge n. 247 del 2007; Visto l art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall anno 2014, lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello si applica con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell anno precedente; Vista la nota dell INPS n. 1334/2014 con la quale l Istituto, sulla base dei dati contabili in suo possesso, ha comunicato che, relativamente all anno 2012, le risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione si sono rivelate congrue; Visto l art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; Visto l art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; Visto l art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 607 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all altra tipologia. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Con riferimento alle somme corrisposte nell anno 2013, sulla retribuzione imponibile di cui all art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1 gennaio 2014, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all art. 1, comma67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n Entro il 30 ottobre dell anno 2014, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può essere rideterminata, per l anno 2014, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. 4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. 5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n

17 6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. 8. Sono escluse dall applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego. 9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Art. 3. Procedure 1. Ai fini dell ammissione allo sgravio di cui all art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall Istituto medesimo. 2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: a) i dati identificativi dell azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro; d) l indicazione dell Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall Istituto di Previdenza. 3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. Art. 4. Modalità di ammissione 1. L ammissione allo sgravio di cui all art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. 2. A tal fine, l Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all art. 1, l INPS, ferma restando l ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell economia e delle finanze. Art. 5. Norme finali 1. Agli oneri derivanti dall applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Centro di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a 607 milioni di euro. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro dell economia e delle finanze SACCOMANNI Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali G IOVANNINI Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n A

18 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 22 aprile Liquidazione coatta amministrativa della «Performa Società cooperativa - in liquidazione», in San Giorgio di Piano e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza del 20 giugno 2013 pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 5 luglio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Performa - Società cooperativa, in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell Associazione di rappresentanza conclusa in data 23 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 15 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, richiede l adozione del provvedimento dì sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Performa Società cooperativa - in liquidazione», con sede in San Giorgio di Piano (Bologna) (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna il 25 febbraio 1962, ivi domiciliato, via Lame n. 46. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 14A04061 Roma, 22 aprile 2014 DECRETO 22 aprile Il Ministro: GUIDI Liquidazione coatta amministrativa della «Eurologis Società cooperativa, in liquidazione», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze dell ispezione straordinaria ministeriale conclusa in data 15 giugno 2013, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 6 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della società cooperativa «Eurologis - Società cooperativa, in liquidazione» aderente alla Confederazione cooperative italiane; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente Regi- 14

19 stro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 17 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 18 febbraio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, propone l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Eurologis Società cooperativa, in liquidazione», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Magri, nato a Parma il 26 luglio 1961, ivi domiciliato, strada Bassa dei Folli n. 56. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 14A04062 Roma, 22 aprile 2014 DECRETO 24 aprile Il Ministro: GUIDI Liquidazione coatta amministrativa della «Global Gruppo agricoltori Puglia Società agricola cooperativa», in Palagiano e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione ministeriale del 28 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della società cooperativa «Global Gruppo agricoltori Puglia - Società agricola cooperativa»; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 3 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, propone l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 15

20 Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Global Gruppo agricoltori Puglia Società agricola cooperativa», con sede in Palagiano (Taranto) (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, ivi domiciliata in via Chiesa n. 3. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 14A04063 Roma, 24 aprile 2014 DECRETO 24 aprile Il Ministro: GUIDI Liquidazione coatta amministrativa della «Lorant - Società cooperativa», in Tito e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 16 luglio 2012 e del mancato accertamento ispettivo del 31 ottobre 2012 contenente la proposta di gestione commissariale per la società «Lorant - Società cooperativa»; Vista l istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art terdecies del codice civile; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 23 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, richiede l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Lorant - Società cooperativa», con sede in Tito (Potenza) (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppemario Pisani, nato a Potenza il 5 luglio 1983, ivi domiciliato in via Appia n. 2/c. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 14A04064 Roma, 24 aprile 2014 Il Ministro: GUIDI 16

21 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 maggio Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 168). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile ; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, per novanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013 è stata estesa di ulteriori novanta giorni; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, con cui lo stanziamento di risorse di cui all articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 è stato integrato di 1,3 milioni di euro; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata di centoventi giorni; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata di sessanta giorni; Vista l ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 recante: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara ; Vista l ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, recante Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara ; Vista l ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 129 del 22 novembre 2013, concernente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell emergenza determinatasi a seguito dell evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013; Vista l ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 138 dell 8 gennaio 2014 concernente Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. ; Visto l articolo 1, comma 347, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha stanziato, per l avvio degli interventi ripristino e messa in sicurezza conseguenti agli eventi di cui trattasi, la somma di euro 5 milioni; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui, per consentire l avvio degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, oggetto di ricognizione ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, è stato disposto un primo stanziamento di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all articolo 1, comma 347, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di impiego del predetto stanziamento di 5 milioni di euro, nelle more del reperimento delle ulteriori risorse di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014 per la realizzazione degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, oggetto di ricognizione ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni; Acquisita l intesa della Regione Toscana; Di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze; Dispone: Art Nell ambito delle attività necessarie al ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e per la messa in sicurezza del territorio in conseguenza dell evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito le province di Lucca e Massa Carrara, il Commissario delegato provvede a destinare le risorse, pari a cinque milioni di euro, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, per il ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative che alla data del sisma siano state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate a causa dei danni prodotti dal citato evento sismico, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. 17

22 2. Il Commissario delegato con proprio provvedimento provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per l assegnazione, anche in via di anticipazione, delle risorse di cui al comma 1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 2014 Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI 14A04134 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DETERMINA 28 aprile AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Aggiornamento parziale alla determina 27 luglio 2012 concernente l aggiornamento dell elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Morfina). (Determina n. 439). IL DIRETTORE GENERALE Vista la determinazione 27 luglio 2012, pubblicata nella G.U. n. 199 del 27 agosto 2012 concernente l aggiornamento dell elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell AIFA nella riunione del 11,12 e 13 marzo 2013 Stralcio Verbale n. 9; Determina: Art. 1. Nell elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente i medicinali che possono essere utilizzati, in ambito pediatrico, per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l allegato P3, relativa all uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci anestetici e farmaci per il dolore, alla voce Morfina: nella colonna: Utilizzo off label che si vuole autorizzare: viene inserita la seguente indicazione: «Trattamento della sindrome da astinenza neonatale (NAS)», come da allegato. Art. 2. L intera lista verrà pubblicata dopo il completamento della revisione dei farmaci in essa contenuti. Art. 3. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile Il direttore generale: PANI

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25 DETERMINA 30 aprile Decadenza dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Dr. Reddy s» nella confezione flacone sciroppo 0,1% 120 ml, a seguito del mancato rinnovo. (Determina FV n. 131/2014). IL DIRIGENTE DELL UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze, recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato; Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell ordinamento del personale dell Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l interazione tra pubblico e privato ; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro Visti Semplici, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1 giugno 2013; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e s.m.i.; Considerato che, in virtù dell art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che, nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell AIC e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato; Considerato che la società Dr. Reddy s S.R.L. ha presentato la domanda di rinnovo del medicinale DOMPERI- DONE DR. REDDY S nella quale ha dichiarato la rinuncia al rinnovo della confezione flacone sciroppo 0,1% 120 ml codice AIC ; Determina: Art Per le considerazioni di cui in premessa, l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale DOM- PERIDONE DR. REDDY S nella confezione flacone sciroppo 0,1% 120 ml codice AIC titolare AIC Dr. Reddy s S.R.L., è decaduta per mancato rinnovo. 2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2014 Il dirigente: PIMPINELLA 14A

26 DETERMINA 14 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pheburane (fenilbutirrato di sodio)» ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 463/2014). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della Salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro Visti Semplici, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata ; Visto l art. 12, comma 3, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189; Visto il decreto con il quale la società Lucane Pharma è stata autorizzata all immissione in commercio del medicinale PHEBURANE (fenilbutirrato di sodio); Vista la domanda con la quale la ditta Lucane Pharma ha chiesto la riclassificazione della confezione da 483 mg/g granulato uso orale flacone di polietilene ad alta densità (HDPE) 174 g 1 flacone + 1 cucchiaio dosatore; Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 06/11/2013; Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 17/12/2013; Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell AIFA adottata su proposta del Direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale PHEBURANE (fenilbutirrato di sodio) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezione 483 mg/g granulato uso orale flacone di polietilene ad alta densità (HDPE) 174 g 1 flacone + 1 cucchiaio dosatore AIC N /E (in base 10) 18XR4T (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 411,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 678,31 Validità del contratto: 24 mesi. 22

27 Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PHEBURANE (fenilbutirrato di sodio)è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) internista, pediatra, neurologo. Art. 3. Condizioni e modalità di impiego Prescrizione del medicinale di cui all allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre Art. 4. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 14A03927 Roma, 14 maggio 2014 DETERMINA 14 maggio Il direttore generale: PANI Riclassificazione del medicinale per uso umano «Betadine» ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 465/2014). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro Visti Semplici, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata ; Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.R.L. è stata autorizzata all immissione in commercio del medicinale BETADINE; 23

28 Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189; Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale BETADINE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezione 10% soluzione cutanea flacone 125 ml; AIC N (in base 10) 18VXJV (in base 32) Classe di rimborsabilità: C. Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BETADINE è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 14A03928 Roma, 14 maggio 2014 Il direttore generale: PANI DETERMINA 14 maggio Aggiornamento parziale alla determina 27 luglio 2012 concernente l aggiornamento dell elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Surfattante). (Determina n. 457). IL DIRETTORE GENERALE Vista la determinazione 27 luglio 2012, pubblicata nella G.U. n. 199 del 27 agosto 2012 concernente l aggiornamento dell elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizi sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell AIFA nella riunione del 5, 6 e 7 giugno 2013 Stralcio Verbale n. 12; Determina: Art. 1. Nell elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente Farmaci con evidenza scientifica a supporto dell uso in pediatria nel trattamento di patologie dell apparato respiratorio, per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate) (Allegato P9), viene inserito il farmaco Surfattante. Nella colonna: Uso off label che si vuole autorizzare: viene inserita la seguente indicazione: «Trattamento della Sindrome di Distress Respiratorio Acuto (ARDS ) del bambino». Art. 2. L intera lista verrà pubblicata dopo il completamento della revisione dei farmaci in essa contenuti. Art. 3. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2014 Il direttore generale: PANI 24

29 14A

30 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Ottavo elenco, di cui al punto 3.7 dell allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l effettuazione delle verifiche periodiche di cui all articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n Si rende noto che, in data 27 maggio 2014, con decreto dirigenziale è stato emanato l ottavo elenco, di cui al punto 3.7 dell allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l effettuazione delle verifiche periodiche di cui all articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n Il suddetto Elenco, in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( ) all interno della sezione Sicurezza nel lavoro. 14A04135 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GU1-123 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 26

31 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. 1,01 ( 0,83 + IVA) RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento. N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

32 * * 1,00

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