Decisione n. 226 del 26 gennaio 2018

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1 Decisione n. 226 del 26 gennaio 2018 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Cons. Avv. D. Morgante Membro Prof. Avv. A. Albanese Membro supplente Prof. Avv. G. Guizzi Membro Avv. G. Afferni Membro Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante nella seduta del 18 dicembre 2017, in relazione al ricorso n. 719, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. FATTO 1. Il Ricorrente lamenta la violazione da parte dell Intermediario degli obblighi informativi sullo stesso incombenti, per non aver fornito le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione della ritenuta sul cd. capital gain. I documenti presentati dall Intermediario, contenenti solo il controvalore presunto dei titoli, non consentirebbero infatti di verificare il prezzo medio di carico e il prezzo medio di vendita, necessari per la determinazione del capital gain o degli accantonamenti delle minusvalenze. A ciò si aggiungerebbe che l Intermediario non avrebbe fornito un rendiconto sulle plus/minusvalenze cumulate in riferimento alle operazioni effettuate negli anni 2009 e Il Ricorrente ha tenuto a precisare che le richieste a questo fine rivolte, in precedenza, all Intermediario erano finalizzate a verificare la corretta applicazione del prelievo sulle transazioni relative agli anni aventi ad oggetto titoli 1

2 quotati; richieste rimaste, tuttavia, sostanzialmente eluse avendo egli ricevuto documentazione non rispondente alle istanze formulate, con conseguente violazione, a suo dire, da parte dell Intermediario degli obblighi di trasparenza e correttezza, avendo omesso informazioni utili a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale. 2. L Intermediario ha precisato che il Ricorrente è titolare di un contratto di deposito dal 3 aprile 2006 e che, già in precedenza, in data 30 gennaio e 18 febbraio 2015, aveva proposto reclami in ordine alla quantificazione di minusvalenze e plusvalenze, a cui era stato dato formale ed esaustivo riscontro in data 31 marzo Ha, inoltre, riferito che con ulteriore lettera ricevuta il 20 aprile 2015 l odierno Ricorrente aveva integrato i precedenti reclami, che sono stati parimenti oggetto di riscontro in data 20 maggio 2015; infine, in data 20 aprile 2015, ancora il Ricorrente presentava una ulteriore richiesta di documentazione, a cui seguiva ulteriore corrispondenza in data 24 luglio e 21 settembre Così richiamata la documentazione rilevante, l Intermediario ha tenuto a definire il perimetro delle doglianze del cliente in termini così sintetizzabili: dal modulo del ricorso si evincerebbe che la domanda concerna la verifica dei criteri per la determinazione del carico fiscale iniziale e in itinere, in relazione a operazioni aventi ad oggetto titoli quotati, in quanto il Ricorrente considera non esaustiva la documentazione consegnata al riguardo dal resistente. Se questo è l oggetto del contendere, l Intermediario ritiene che esso esuli ratione materiae dalle competenze dell ACF, come si evince anche dalla decisione dell ACF n. 6/2017, con la quale il rigetto di ricorso analogo è stato motivato in quanto la censura attiene, infatti, al preteso non corretto adempimento di prestazioni cui la banca è tenuta in virtù di un contratto di deposito titoli cx art cc., mentre - ai sensi della citata norma regolamentare - rientrano nella competenza dell Arbitro esclusivamente le controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nell esercizio delle attività disciplinate dalla parte 11 del TUF. 2

3 Oltre ciò, l Intermediario ha fornito un quadro esaustivo, informativo e documentale, circa i rapporti intercorsi con l odierno Ricorrente in merito all oggetto delle sue doglianze. 3.Nelle deduzioni integrative il Ricorrente ha insistito per l accoglimento del ricorso e per il risarcimento del danno nella misura ritenuta equa, evidenziando in particolare, l infondatezza dell eccezione di incompetenza per materia dell ACF, in quanto il suo ricorso ha ad oggetto la violazione di obblighi informativi e di trasparenza in riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione bancaria, formulata ai sensi dell art. 119 TUB e, pertanto, rientra a suo avviso nell alveo applicativo dell art. 4, comma 1, del Regolamento ACF, stante che L oggetto della richiesta è finalizzato ad ottenere delle legittime e dovute informazioni circa i prezzi di carico e scarico dei titoli acquistati nel periodo indicato nel ricorso e semmai solo in via incidentale a valutare la corretta applicazione dell imposta di capital gain ed eventualmente avviare un giudizio autonomo. Ha, quindi, concluso ribadendo la sua richiesta di risarcimento dei danni, nella misura ritenuta giusta ed equa da parte di questo Collegio. 4. In sede di repliche finali, l Intermediario ha reiterato l eccezione di incompetenza già in precedenza formulata, avendo la doglianza del Ricorrente come oggetto la violazione degli obblighi di trasparenza relativi alla gestione amministrativa e fiscale del contratto di deposito, mentre l attività dell ACF riguarderebbe, a suo dire, la valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di trasparenza ed informativa relativamente alla natura dei titoli e alla loro rischiosità. Ha, poi, nuovamente sottolineato di aver prodotto tutta la documentazione prescritta, in ossequio agli obblighi normativamente previsti, da cui sono ricavabili i dati di carico e compravendita dei titoli, mentre il Ricorrente vorrebbe un dettaglio degli elementi e dei singoli movimenti contabili che hanno portato alla determinazione dei prezzi vorrebbe una perizia che indicasse i vari passaggi che, con le varie operazioni eseguite sui titoli di interesse, ne hanno determinato l odierno valore. Ma una tale richiesta non rientrerebbe negli obblighi imposti alle banche, neppure in relazione alla tenuta amministrativa dei 3

4 titoli: le indicazioni di variazione sono inoltre, tempo per tempo, in occasione delle singole operazioni, calcolate e comunicate nei documenti pubblici delle singole società interessate allo svolgimento di quella determinata operazione. La Banca ha, infine, confermato le proprie richieste, stigmatizzando il carattere generico della domanda del Ricorrente, talmente ampia da configurarsi come una sorta di pesca a strascico, non rientrante negli obblighi previsti per la tenuta del deposito amministrato o per le comunicazioni di trasparenza. DIRITTO Preliminarmente occorre verificare la competenza dell ACF a conoscere dell odierna controversia, stante anche la specifica eccezione in tal senso formulata dal resistente. In proposito va osservato che il Ricorrente lamenta essenzialmente che l Intermediario, eludendo le sue richieste ed inviando documentazione non esaustivamente rispondente alle istanze formulate, avrebbe violato gli obblighi di trasparenza e correttezza, omettendo informazioni necessarie per poter verificare, in ultima istanza, la corretta applicazione della ritenuta sul cd. capital gain. I documenti a tal fine prodotti dall Intermediario non consentirebbero, a suo avviso, di verificare il prezzo medio di carico e il prezzo medio di vendita necessari per la determinazione del capital gain o degli accantonamenti delle minusvalenze. L Intermediario non avrebbe, inoltre, fornito un rendiconto sulle plus/minusvalenze cumulate in riferimento alle operazioni effettuate tra il 2009 e il In sede deduttiva l Intermediario ha, al riguardo, come detto sollevato eccezione di incompetenza in quanto a suo avviso la doglianza riguarderebbe, in buona sostanza, il criterio di applicazione della normativa tributaria che regola l imposta sul capital gain. Tale eccezione sarebbe infondata, invece, per il Ricorrente in quanto l oggetto del ricorso deve essere più correttamente individuato nella violazione degli obblighi informativi in riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione bancaria formulata ai sensi dell art. 119 TUB: ciò consentirebbe, a suo dire, di ricondurre il 4

5 ricorso medesimo nell alveo applicativo dell art. 4, comma 1, del Regolamento ACF. Ciò premesso, ai fini di un corretto inquadramento della questione, va in primo luogo rammentato che ai sensi dell evocato art. 4 del Regolamento ACF, quest ultimo conosce delle controversie fra investitori ed intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF [...]; rientrano nelle attività disciplinate nella parte II del TUF quelle che gli intermediari svolgono quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio nei confronti della clientela. Ciò posto, il ricorso in questione riguarda un contratto di deposito titoli in essere dal 3 aprile 2006 e connesso ad un contratto per la prestazione di servizi di investimento. Come noto, il contratto di deposito rientra tra i contratti bancari e presenta una causa tipica: può avere rilevanza e finalità autonoma - come si evince dal fatto che la disciplina in tema di trasparenza delle operazioni bancarie contempla il servizio di custodia e amministrazione tra quelli a cui la stessa si applica - ma può, come nel caso di specie, rivestire anche una funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d investimento, costituendo un servizio accessorio ( custodia e amministrazione di strumenti finanziarie relative servizi connessi, ex art. 1, comma 6, lett. a, del TUF). In tale ultima ipotesi, pertanto, viene a delinearsi un rapporto contrattuale complesso, in cui assume rilievo il criterio della prevalenza delle finalità (di investimento o meno), previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d Italia del 29 luglio 2009, utilizzato per l individuazione della disciplina di trasparenza - quella recata dal TUB, in alternativa a quella del TUF - applicabile al prodotto composto. Ciò posto, il petitum della presente controversia va riferito alla consegna di una rendicontazione dettagliata a cui l Intermediario sarebbe, a detta del Ricorrente, tenuto. In particolare, dalle evidenze agli atti consta che la richiesta di documentazione, presentata dal Ricorrente in più occasioni e poi rinnovata in sede di ricorso, è stata formulata ai sensi dell art. 119 del TUB. 5

6 Così ricostruita la doglianza e conseguente domanda formulata a questo Collegio, essa non può che essere riferita al solo svolgimento di attività gestionali ed amministrative del contratto di deposito, poste in essere dall intermediario in qualità di sostituto d imposta ed in esecuzione di obblighi su di esso gravanti in forza di norme tributarie che, in quanto tali, esulano dal novero delle attività di cui alla parte II del TUF e, di conseguenza, non possono farsi rientrare nell ambito delle competenze dell ACF. A questo proposito, nelle Decisioni n. 6 del 5 giugno 2017 e n. 8 del 23 giugno 2017, il Collegio ha avuto modo di affrontare questioni analoghe a quelle oggetto della presente controversia affermando, in particolare, che nell ambito di un rapporto contrattuale complesso, in cui alla stipula di un contratto c.d. quadro per la prestazione di servizi di investimento si accompagna la stipula di un contratto di deposito che interviene a disciplinare un particolare profilo del rapporto tra l Intermediario e il proprio cliente, occorre acclarare, anzitutto, quale sia la prestazione di cui il Ricorrente lamenta l inadempimento per definire se l oggetto dell odierno ricorso sia l esecuzione di un obbligazione tipica del contratto di deposito bancario ovvero degli obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento ai sensi della sopra richiamata disposizione regolamentare, essendo solo in quest ultimo caso configurabile la competenza dell ACF. Così ragionando, nel ricorso oggi in esame non pare dubbio che le doglianze oggetto di esame non afferiscano al mancato adempimento da parte dell Intermediario di obblighi strumentali a consentire al cliente di operare consapevolmente in materia di investimenti finanziari, quanto ed esclusivamente all adempimento di concomitanti obblighi previsti dalla normativa tributaria e fiscale che, in quanto tali, non si ritengono riconducibili nell ambito delle competenze dell ACF. 6

7 PQM Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell art. 12, comma 2, lett. b), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 4 maggio Il Presidente Firmato digitalmente da: Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 7

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