Il contenuto del diritto internazionale: il divieto dell uso della forza
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- Lidia Castaldo
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1 Il contenuto del diritto internazionale: il divieto dell uso della forza
2 Considerazioni introduttive L art. 1(1) della Carta delle Nazioni Unite I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale Pace e sicurezza Obbiettivi minimi di qualsiasi collettività organizzata Nozioni non necessariamente coincidenti Pace = assenza di violenza Sicurezza presuppone misure coercitive contro eventuali minacce Punto di convergenza: il divieto generale di uso unilaterale della forza pone le premesse per pace e sicurezza
3 Evoluzione storica La disciplina dell uso della forza fino al XIX secolo Liceità del ricorso alla guerra anche per far valere interessi extra-giuridici Disciplina limitata alle modalità di conduzione delle ostilità (ius in bello) Incompletezza del diritto internazionale rinuncia ad una funzione essenziale di qualsiasi ordinamento giuridico: la garanzia della coesistenza pacifica dei consociati
4 Evoluzione storica I primi tentativi di regolamentazione giuridica del fenomeno nella prima metà del XX secolo La Convenzione Drago-Porter (1907): (tendenziale) divieto di uso della forza per recupero di crediti contrattuali Il Patto della Società delle Nazioni (1919): procedimentalizzazione del ricorso alla guerra Il Patto Briand-Kellog (1928): primo strumento che sancisce, in termini generali, il divieto dell uso della forza ( rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale ) La fine della seconda guerra mondiale L Accordo istitutivo del Tribunale di Norimberga (1945) La guerra come crimine internazionale contro la pace Il divieto generale dell uso della forza internazionale nell art. 2(4) della Carta delle Nazioni Unite
5 La fonte del divieto Pattizia: art. 2(4) della Carta Consuetudinaria Il principio secondo cui l uso unilaterale della forza sarebbe illegittimo è costantemente affermato da tutti gli Stati L uso unilaterale della forza da parte di uno Stato è sempre accompagnato da proteste da parte degli altri Stati Gli Stati che ricorrono unilateralmente alla forza si preoccupano di fornire giustificazioni giuridiche Rispetto al passato l uso unilaterale della forza è molto più circoscritto (abbandono della cd. Gunboat diplomacy) Jus cogens
6 L art. 2(4) della Carta delle Nazioni Unite I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall uso della forza, sia contro l integrità territoriale o l indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite Forza esercitata al di là del territorio dello Stato (non necessariamente contro uno Stato) Eccezione: forza esercitata all interno dello Stato contro corpi di truppa stranieri stanziati lecitamente
7 L art. 2(4) della Carta delle Nazioni Unite I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall uso della forza, sia contro l integrità territoriale o l indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite Vietata anche solo la minaccia della forza
8 L art. 2(4) della Carta delle Nazioni Unite I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall uso della forza, sia contro l integrità territoriale o l indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite Limitazione della portata del divieto? L uso unilaterale della forza è ammissibile se compatibile coi fini delle Nazioni Unite?
9 La forza vietata dall art. 2(4) L art. 2(4) non definisce la portata del suo divieto I chiarimenti offerti dall Assemblea Generale (Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli tra gli Stati e Dichiarazione del 1974 sulla definizione di aggressione) Aggressione diretta (invasione e occupazione militare, bombardamento, blocco dei porti e delle coste) Aggressione indiretta (invio di bande irregolari e messa a disposizione del proprio territorio per attacchi contro il territorio altrui) Rappresaglie armate ad es. bombardamento di un territorio straniero in risposta ad un bombardamento subito Impiego di forze armate stanziate sul territorio di un altro Stato con il suo consenso, in violazione delle condizioni concordate
10 La forza vietata dall art. 2(4) Ipotesi non previste dalle Dichiarazioni del 1970 e del 1974 Interventi a tutela dei propri cittadini all estero Ad es. raid di Israele nell aeroporto di Entebbe in Uganda La posizione favorevole alla liceità: interventi circoscritti che non si pongono in conflitto con l integrità territoriale degli Stati e, più in generale, coi fini delle Nazioni Unite La posizione contraria: illiceità di tali interventi è confermata dalla condanna sistematica della comunità internazionale Uso della forza minoris generis contro il terrorismo Uccisioni mirate (targeted killings) Sequestri di persona (extraordinary renditions) Violazione della sovranità ma non del divieto dell uso della forza
11 La forza vietata dall art. 2(4) E gli attacchi informatici (cd. cyber attacks)? Alcuni esempi L attacco informatico all Estonia nel 2007 (paralisi dei sistemi bancario, di riscossione delle imposte, del trasporto pubblico, etc.) Il danneggiamento delle centrali nucleari iraniane tramite il virus Stuxnet (2010) Il problema: la natura fisica della forza vietata dall art. 2(4) Due posizioni: La natura fisica della forza riguarda i mezzi impiegati => Attacchi informatici esclusi dal divieto La natura fisica della forza riguarda gli effetti => Anche un attacco informatico può ricadere nell ambito del divieto quando produca effetti fisici equivalenti ad un attacco cinetico (ad es. facendo precipitare un aereo)
12 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Codificazione di una preesistente norma di diritto consuetudinario
13 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Cosa si intende per legittima difesa? Reazione armata di uno Stato finalizzata a respingere un attacco armato subito
14 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Due nozioni E consentita la legittima difesa preventiva? Pre-emptive self-defence Solo quando la necessità di agire in legittima difesa sia urgente, irresistibile e non lasci la scelta dei mezzi e il tempo per deliberare (ad es. missile già lanciato, anche se non ancora arrivato a destinazione) Preventive self-defence Reazione preventiva ad attacchi possibili ma ipotetici (cd. Dottrina Bush)
15 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. E consentita la legittima difesa preventiva? Solo come pre-emptive self-defence L art. 51 fa riferimento ad un attacco già sferrato
16 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Legittima difesa collettiva Intervento di uno o più Stati terzi in soccorso dello Stato attaccato Necessario consenso dello Stato attaccato Richiesta di aiuto ad hoc Consenso prestato in un previo accordo (bilaterale o multilaterale)
17 Art. 42(7), Trattato sull Unione europea Qualora uno Stato membro subisca un aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. [...] Obbligo di assistenza con tutti i mezzi in possesso Art. 5, Trattato NATO Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'america settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'atlantico settentrionale. [...] Valutazione discrezionale dello Stato circa le modalità di assistenza
18 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Attacco armato Nozione non coincidente con quella di uso della forza vietato ex art. 2(4) della Carta Violazioni minoris generis del divieto non autorizzano ricorso alla legittima difesa (Corte internazionale di giustizia, Attività militari in Nicaragua, 1986; Piattaforme petrolifere, 2003) Esempi: Fornitura di assistenza logistica a gruppi insurrezionali Incidenti di frontiera Accumulazione di violazioni minoris generis può raggiungere un livello di gravità tale da giustificare legittima difesa (cd. Dottrina dell accumulazione degli eventi)
19 La legittima difesa E possibile invocare la legittima difesa contro attori non statali (ad es. gruppi terroristici)? Nel 2003, l Assemblea Generale delle NU chiese alla Corte internazionale di giustizia un parere sulla conformità al diritto internazionale della barriera difensiva (cd. muro ) costruita da Israele nei territori occupati palestinesi. Tra i vari argomenti adottati da Israele a sostegno della legalità del muro vi era quello secondo cui tale costruzione sarebbe stata intrapresa a fini di legittima difesa contro gli attacchi sferrati dai terroristi palestinesi. La risposta della Corte (cd. Parere sul Muro in Palestina del 2004) L art. 51 della Carta riconosce l'esistenza di un diritto naturale di legittima difesa solo in caso di aggressione armata di uno Stato (e non di un gruppo terroristico) La minaccia terroristica trova origine all interno del territorio controllato da Israele e non dall esterno Irrilevanza dell art. 51 della Carta
20 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Natura temporanea dell uso unilaterale della forza in legittima difesa Centralità del Consiglio di sicurezza nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
21 La legittima difesa Art. 51 Carta delle Nazioni Unite (seconda parte) Le misure prese da Membri nell esercizio di questo diritto di legittima difesa sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Obbligo di notifica al Consiglio di sicurezza Intervento del Consiglio di sicurezza
22 La legittima difesa Necessità Requisiti di legittimità Assenza di alternative pacifiche che consentano il raggiungimento del fine della legittima difesa (vale a dire, respingere l attacco armato) Proporzionalità La forza ammessa è solo quella necessaria a respingere l attacco armato e ripristinare lo status quo ante Immediatezza La forza può essere impiegata solo mentre l attacco è in corso In assenza dei requisiti, l uso della forza sarà a sua volta illecito
23 L intervento umanitario Nozione Intervento militare volto a far cessare le gravi violazioni dei diritti umani compiute da un governo nei confronti degli individui soggetti alla sua sovranità
24 L intervento umanitario La provocazione dell ex Segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan Se l'intervento umanitario è un inaccettabile assalto alla sovranità, allora come dovremmo dare risposte al Ruanda, a Srebrenica, e alle violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani che offendono ogni precetto della nostra comune umanità? Millennium Report, 2000
25 La dottrina della responsabilità di proteggere 2001: Rapporto della International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) 2004: A More Secure World: Our Shared Responsibility (rapporto dell High-Level Panel on Threats, Challenge and Change, istituito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite) 2005: In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All (rapporto del Segretario Generale) 2005: Documento finale del World Summit (par ) 2007: Istituzione dello Special Advisor on the Responsibility to Protect
26 La dottrina della responsabilità di proteggere Nozione di sovranità come responsabilità/dovere oltre che come controllo/potere Contenuto della responsabilità di proteggere: dovere di prevenire (responsibility to prevent) dovere di reagire (responsibility to react) dovere di ricostruire (responsibility to rebuild)
27 Chi è chiamato ad attuare la responsabilità di proteggere? Ogni Stato nei limiti delle aree soggette alla propria sovranità territoriale In funzione suppletiva, la Comunità internazionale Il Consiglio di Sicurezza (anche attraverso l autorizzazione all impiego di misure coercitive) L Assemblea Generale (la ris. Uniting for Peace) Gli altri Stati al di fuori del quadro delle Nazioni Unite? Possibilità prevista nel rapporto del 2001, ma scartata nei documenti successivi
28 Il Regno Unito è autorizzato dal diritto internazionale, in via eccezionale, a prendere misure volte ad alleviare notevoli sofferenze umanitarie. La base giuridica per l uso della forza è l intervento umanitario, il quale richiede che siano soddisfatte tre condizioni: i) Devono esservi prove convincenti, generalmente accettate dalla comunità internazionale nel suo insieme, di una crisi umanitaria estrema su larga scala, tale da richiedere un intervento di soccorso immediato ed urgente; ii) iii) Deve essere oggettivamente chiaro che non vi sono alternative praticabili all uso della forza per salvare vite umane; L uso della forza proposto deve essere necessario e proporzionato all obbiettivo di porre rimedio alle sofferenze umanitarie e deve essere rigorosamente limitato nel tempo e nella portata a quanto richiesto dalla realizzazione di questo obiettivo
29 Applicazione nel caso di specie i) L uso ripetuto di armi chimiche da parte del regime siriano ha provocato innumerevoli vittime, viola gli impresi assunti dalla Siria con la ratificazione della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e costituisce un crimine di guerra ed un crimine contro l umanità. Al regime deve essere impedito di commettere atti di questa natura in futuro ii) iii) Il Consiglio di sicurezza non è stato in grado di intervenire a causa del veto della Russia. Le azioni diplomatiche e militari intraprese dal 2013 non hanno contribuito a ridurre l arsenale chimico di Assad L intervento militare è stato concepito al solo fine di contrastare la catastrofe umanitaria provocata dal regime siriano, colpendo soltanto gli obbiettivi strettamente necessari al suo raggiungimento
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