Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
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- Viviana Borrelli
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1 DG DIFOR - DIFOR 04 - Prot. Uscita N del 28/11/2018 Ministero delle politiche agricole Roma, Alle Regioni e alle Province autonome (vedasi elenco allegato) Al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri Via Giosuè Carducci, ROMA Oggetto: Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali Procedimenti amministrativi ai sensi dell articolo 7 comma 4) della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e degli articoli 9, 11 e 13 del decreto interministeriale 23 ottobre In applicazione dell articolo 7 della L. n. 10/2013 e degli articoli 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, si riportano, di seguito, le indicazioni in ordine alle varie tipologie di intervento su alberi monumentali e le relative procedure amministrative da seguire. Innanzitutto si precisa che: non sono autorizzabili gli interventi di abbattimento o modifica che non sottendono ad una motivazione oggettiva, condivisibile e supportata da valide considerazioni tecniche; sono autorizzabili gli interventi ritenuti necessari per il mantenimento delle condizioni di salute dell albero e per il miglioramento della sua funzionalità, quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, una volta accertata l impossibilità di adottare soluzioni alternative, quelli di eliminazione di alberi morti. Per ciò che attiene la tempistica di intervento, è utile distinguere i soli interventi autorizzabili in: interventi d urgenza: quelli volti all immediata eliminazione dello stato di rischio connesso al cedimento dell albero o di parti di esso; interventi programmabili: si tratta di tutti quegli interventi ritenuti opportuni per il mantenimento della funzionalità e della stabilità dell esemplare monumentale, non strettamente connessi ad uno specifico evento. Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, considerata l esigenza di assicurare la massima cura possibile nei confronti di un bene dall elevata valenza, ma anche di notevole vulnerabilità, si ritiene di dover classificare l attività di gestione in:
2 A) interventi non incisivi o di lieve entità che non costituiscono modifica di chioma o apparato radicale ai sensi dell articolo 7 della legge n. 10/2013 e dell articolo 9 del Decreto del 23 ottobre 2014, né della zona di protezione dell albero. Si tratta di interventi di monitoraggio e di coltivazione, puntuali, distribuiti nel tempo e che si caratterizzano per un basso livello di impatto ma che comunque si rendono necessari per mantenere in efficienza il sistema arboreo: a) analisi visive e valutazioni fitopatologiche e di stabilità effettuate con tecniche non invasive b) controllo dei sistemi di ancoraggio e di consolidamento; c) spollonature alla base del fusto; d) adacquamento di soccorso; e) pacciamatura del suolo con materiali organici; f) ripuliture del sottobosco; g) prelievo di materiali forestali di moltiplicazione; B) interventi incisivi che costituiscono modifica di chioma o apparato radicale ai sensi dell articolo 7 della legge n. 10/2013 e dell articolo 9 del Decreto del 23 ottobre 2014 e che possono incidere sulla zona di protezione dell albero. Sono interventi che si caratterizzano per un impatto variabile a seconda dell intervento e della sua intensità, e che si reputano necessari a fronte di una determinata contingenza. Tra questi il più radicale è l abbattimento per morte o per sopravvenuti danni irrimediabili che, oltre a minare la funzionalità dell albero, si presentano come minaccia per la pubblica incolumità. Sono considerati interventi di modifica: a) valutazione di stabilità effettuata con tecniche invasive; b) interventi di potatura della chioma; c) cura delle ferite; d) interventi di potatura e di cura degli apparati radicali; e) posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio; f) trattamenti fitosanitari sulla chioma e sul fusto; g) trattamenti di miglioramento delle condizioni del suolo; h) concimazioni; i) installazione di sistemi parafulmine; j) posa in opera di steccati e recinzioni; k) realizzazione di percorsi o pavimenti aerati; l) realizzazione di manufatti; m) modifiche del regime idraulico che possono incidere sulla zona di protezione dell albero; n) diradamento di alberi limitrofi all albero monumentale; o) abbattimento. 2
3 Tutto ciò premesso, si ritiene di delineare le seguenti procedure amministrative, da attuarsi in via sperimentale per la durata di un anno: 1) Interventi consentiti e soggetti a regime semplificato di comunicazione di inizio lavori: a) interventi non incisivi e di lieve entità sia su alberi iscritti in elenco sia su alberi censiti ma non iscritti in elenco, così come sopra specificati. Il proprietario o il possessore dell albero monumentale è tenuto a trasmettere entro 15 giorni prima dell intervento e per posta ordinaria o PEC, una comunicazione di inizio lavori al Comune competente per territorio, specificando motivazioni, tipologia e tempistica degli interventi da realizzarsi. La comunicazione sarà inoltrata per conoscenza alla Direzione generale delle foreste - Difor IV, alla struttura regionale competente e al Gruppo/Reparto Carabinieri forestale arealmente competente per il controllo di conformità dell intervento alle procedure previste. Nel caso in cui il proprietario sia il Comune, questo invia comunicazione ai medesimi soggetti. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la comunicazione deve essere inoltrata, oltre che alle strutture amministrativamente competenti, ai Corpi forestali regionali o provinciali competenti delle attività di controllo; b) interventi incisivi d urgenza su alberi iscritti in elenco e su alberi censiti ma non iscritti in elenco, escluso l abbattimento. Il proprietario o il possessore dell albero monumentale è tenuto a trasmettere, per posta ordinaria o PEC, al Comune nonché alla Direzione generale delle foreste Difor IV, alla struttura regionale competente e al Gruppo/Reparto Carabinieri forestale arealmente competente per il controllo di conformità dell intervento alle procedure previste, una comunicazione di inizio lavori, specificando motivazioni, tipologia e tempistica degli interventi da realizzarsi al fine di ridurre i rischi legati all imminente pericolo e allegando chiara documentazione fotografica da cui si possano evincere il danno e gli interventi da effettuarsi. Se si tratta di alberi di proprietà comunale, lo stesso Comune allegherà ordinanza di contingibilità e urgenza. Una volta realizzate le operazioni, il proprietario/possessore dell albero fornirà, tempestivamente e a tutti i soggetti su menzionati, una relazione tecnica descrittiva sugli esiti dell intervento. 2) Interventi di abbattimento soggetti a procedura autorizzativa di urgenza Per gli interventi di abbattimento d urgenza su alberi iscritti in elenco e su alberi censiti ma non iscritti in elenco, il proprietario o il possessore dell albero monumentale è tenuto a trasmettere richiesta di urgente autorizzazione al Comune competente, specificando motivazioni, tipologia e tempistica dell abbattimento finalizzato all eliminazione dei rischi legati all imminente pericolo 3
4 e allegando documentazione fotografica da cui si possano evincere il danno e gli interventi da effettuarsi. Il Comune, una volta ricevuta l istanza di autorizzazione, con tempestività e per PEC inoltrerà richiesta di parere, completa di ogni documentazione acquisita, alla Direzione generale delle foreste Difor IV e per conoscenza alla competente struttura regionale. I soggetti indicati procederanno ad emettere, con tempestività (massimo 3 giorni) e mediante utilizzo di comunicazione via PEC, l una il parere obbligatorio e vincolante, l altra il susseguente atto di autorizzazione. Il provvedimento comunale di autorizzazione viene trasmesso dal Comune alla Direzione generale delle foreste Difor IV, alla competente struttura regionale alla Regione e al Gruppo/Reparto Carabinieri forestale arealmente competente per il controllo di conformità dell intervento alle procedure previste. Una volta realizzate le operazioni di abbattimento, il proprietario/possessore dell albero fornirà, a tutti i soggetti su menzionati, una relazione tecnica descrittiva sugli esiti dell intervento. Nel caso in cui l abbattimento interessi alberi di proprietà comunale, il Comune, allegando ordinanza di contingibilità e urgenza e ogni documentazione utile ad illustrare la condizione di pericolosità, richiederà il parere alla Direzione generale delle foreste - Difor IV, la quale si esprimerà, con tempestività, entro tre giorni. In caso di parere favorevole, la comunicazione di avvenuto abbattimento dovrà essere trasmessa anche a tutti i soggetti su indicati. 3) Interventi programmabili, soggetti ad autorizzazione comunale a seguito di parere della Direzione generale delle foreste Sono soggetti a richiesta di autorizzazione comunale e al previo rilascio del parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale delle foreste Difor IV gli interventi di abbattimento e di sostanziale modifica degli apparati, come su indicati e programmabili, rivolti sia ad alberi iscritti in elenco sia non iscritti ma già censiti. Qualora si ritenga opportuna la redazione di un piano di gestione pluriennale, la cui estensione temporale è consigliata in 5 anni, esso è altresì sottoposto ad autorizzazione da parte del Comune, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale delle foreste Difor IV. Una volta che il piano è stato autorizzato, la realizzazione dei singoli interventi previsti dallo stesso sulla base di un cronoprogramma non è sottoposta ad alcun ulteriore regime di comunicazione o autorizzativo. Il procedimento autorizzativo che si delinea per questa fattispecie, certamente la più comune, è caratterizzato dal seguente svolgimento: 1) il proprietario/possessore dell albero monumentale inoltra istanza di autorizzazione al Comune competente, allegando relazione tecnica specialistica con indicazione delle motivazioni che sottendono all intervento da effettuarsi, descrizione dello stesso e delle 4
5 relative modalità operative, definizione dei tempi di realizzazione ed eventuale cronoprogramma per gli interventi più complessi o dilazionati nel tempo. Nella relazione congruo spazio verrà dato alla rappresentazione fotografica dell albero e degli interventi progettati. Il Comune, entro 10 giorni dalla ricezione dell istanza, con PEC inoltra la stessa, corredata dell intera documentazione, alla Direzione generale delle foreste Difor IV e alla struttura competente della Regione. 2) La Direzione generale delle foreste - Difor IV, entro 20 giorni, con PEC, trasmette il proprio parere al Comune e alla struttura competente della Regione. 3) In caso di sottoscrizione di specifico accordo tra Mipaaft e Regione, la Direzione generale delle foreste - Difor IV, una volta ricevuta la richiesta di parere da parte del Comune, può inoltrare tempestivamente la stessa alla competente struttura regionale per le attività di istruttoria. A seguito di verifica sopralluogo effettuata da propri funzionari tecnici (anche del Servizio fitosanitario regionale se del caso) o da organismi dalla comprovata esperienza e riconosciuta competenza, tale struttura esprime le proprie considerazioni sulla fattibilità e sulla congruità dell intervento, delineando eventuali prescrizioni ai fini di una sua più corretta esecuzione. La relazione verrà trasmessa, con PEC, alla Direzione generale delle foreste - Difor IV entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di parere del Comune. Ricevuta la relazione da parte della Regione, la Direzione generale delle foreste - Difor IV, entro 15 giorni, trasmette con PEC il proprio parere al Comune e alla struttura competente della Regione. La Direzione si riserva la possibilità di richiedere approfondimenti o espletare sopralluoghi di verifica congiunti. 4) Il Comune, acquisito il parere di cui al punto precedente, entro 10 giorni redige il proprio atto autorizzativo o di diniego dell autorizzazione, trasmettendolo al richiedente, alla Direzione generale delle foreste - Difor IV, alla struttura competente della Regione, e ai fini del controllo, al Gruppo/Reparto Carabinieri forestale arealmente competente per il controllo di conformità dell intervento alle procedure previste. 5) Una volta realizzato l intervento, è cura del proprietario/possessore dell albero comunicare l avvenuta realizzazione dello stesso al Comune. Sarà cura di quest ultimo trasmettere la comunicazione di avvenuta realizzazione dell intervento alla Direzione generale delle foreste Difor IV e alla struttura competente della Regione, in modo che sia aggiornata la posizione dell esemplare all interno dell archivio nazionale. 5
6 Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali vigono le previsioni di cui all articolo 8 della L. n. 10/2013 e all articolo 13 del Decreto 23 ottobre 2018, sono invitate a mettere in atto procedure che siano in linea con quanto indicato nella presente circolare, tenendo presente che l autorizzazione comunale non dovrà essere preceduta dal parere della scrivente bensì da quello rilasciato da strutture individuate in ambito regionale/provinciale come competenti. Ai fini dell aggiornamento dell archivio nazionale, le stesse sono invitate a comunicare alla scrivente l effettuazione degli interventi autorizzati con modalità da concordarsi. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell articolo 136, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 42/2004 e seguenti, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l autorizzazione paesaggistica ai sensi dell articolo 146 della suddetta normativa. Tutti i destinatari sono invitati a rendere noti ai Comuni afferenti al proprio territorio i contenuti della presente circolare e a monitorare l andamento dei procedimenti, al fine di suggerire, compiuta la fase di sperimentazione, eventuali correttivi. Specifiche tecniche utili all applicazione della presente circolare saranno contenute nelle Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali, in fase di elaborazione. Si ringrazia per la collaborazione. Il Direttore generale Alessandra Stefani Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del DLgs n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 6
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