LE RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE DEI MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI E DELL UTILIZZATORE: LA SOTTILE LINEA DI DEMARCAZIONE TRA LE DUE
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1 LE RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE DEI MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI E DELL UTILIZZATORE: LA SOTTILE LINEA DI DEMARCAZIONE TRA LE DUE Avv. Neva Monari Avvocati per l Impresa Torino, 08 ottobre 2013 neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 1
2 PRINCIPI GENERALI 2
3 RESPONSABILITA la conseguenza di un comportamento antigiuridico che comporta il dovere per il soggetto cui essa è attribuita di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento. 3
4 QUALI RESPONSABILITÀ? CIVILI PENALI AMMINISTRATIVE 4
5 RESPONSABILITA PENALE AMMINISTRATIVA Personale/Aziendale Personale/Aziendale Possono concorrere 5
6 DIFFERENZE TRA REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO Elemento soggettivo; Afflittività sanzione (sanzione amministrativa è sempre e solo pecuniaria); Autorità Giudicanti. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 6
7 ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO: IL DOLO Art. 43 c.p.: il delitto è doloso o secondo l intenzione quando l evento dannoso o pericoloso. è dall agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 7
8 ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO: LA COLPA Art. 43 c.p.: il delitto è colposo o contro l intenzione quando l evento anche se preveduto non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 8
9 ELEMENTO PSICOLOGICO DELL ILLECITO AMMINISTRATIVO E indifferente che vi sia dolo o colpa, la violazione del precetto previsto dalla legge comporta l irrogazione della sanzione prevista. Art. 3 L. 689/81: Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 9
10 PRINCIPI GENERALI CONCORSO Art. 5 L. 689/81 Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Questo principio, in campo alimentare, potenzialmente può estendere la sanzione a tutti gli operatori della filiera (dal produttore al rivenditore) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 10
11 MATERIALI A CONTATTO: IL COLLEGAMENTO CON LA NORMATIVA DEGLI ALIMENTI neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 11
12 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE MATERIALI A CONTATTO Regolamento CE 1935/2004 Regolamento CE 2023/2006 D.M. 21 marzo 1973 D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, così come modificato dal D.Lgs. 108/92 ALIMENTI Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002 Regolamento CE 852/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento CE 882/2004 del 29 aprile 2004 Legge 30/04/1962 n. 283 D. Lgs. 190/2006 neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 12
13 FINALITA Regolamento CE 1935/2004 art. 1 il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana Regolamento CE 178/2002 art. 1 il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti garantendo al contempo l efficace funzionamento del mercato interno neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 13
14 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE Regolamento CE 1935/2004 art. 3: i materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché in condizioni d impiego normali o prevedibili, esse non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche Regolamento CE 178/2002 art. 14: gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. Gli alimenti sono a rischio: Se sono dannosi per la salute Se sono inadatti al consumo umano Per determinare se un alimento è inadatto al consumo umano occorre accertare se è inaccettabile per il consumo umano in seguito a contaminazione o altri motivi neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 14
15 RINTRACCIABILITÀ Regolamento CE 1935/2004 art. 17: la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi Regolamento CE 178/2002 art. 18: è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 15
16 DPR 777/ È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti: a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica; b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, SANZIONI L. 283/ È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; e)... f)... g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo... neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 16
17 Circolare Ministero Salute 24 gennaio 2006 DGVA-IV/2964 P/I.1.c.c. Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti:responsabilità delle imprese e dell industria alimentare Responsabilità delle imprese del settore materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Responsabilità delle imprese alimentari neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 17
18 UN CASO PRATICO 18
19 CRONISTORIA ITX 7/9/2005: regione Marche comunica al Ministero la presenza di una sostanza estranea nel latte per lattanti; 8/9 Commissione UE attiva, su segnalazione dell Italia, il Sistema rapido di allerta (RITIRO); 16/9 Ministero chiede a ISS dati sulla presenza di ITX in prodotti per l infanzia; 18/11 richiamo alle Regioni sul ritiro dal commercio; neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 19
20 24/11 EFSA comunica che, sulla base dei pochi dati disponibili, la presenza di ITX è da considerarsi indesiderabile, ma non presenta un rischio per la salute, ai livelli riscontrati opinione finale entro marzo /11 Commissione CE- ribadisce la responsabilità delle industrie di assicurare che il cibo prodotto sia sicuro 24/1/2006 circolare Min. Salute: responsabilità delle imprese e dell industria alimentare nel garantire la rintracciabilità ed evitare contaminazioni neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 20
21 7 DICEMBRE: opinione EFSA Dati non pubblicati forniti dalle industrie: 16 latti per infanzia, ITX ug/l 70 altri prodotti (latte UHT, succhi, acqua) 52 positivi (fino a 300ug/L) 18 negativi (< 5 ug/l) Stime di esposizione Tossicità: 3 studi in vitro con dati contradditori, 2 studi in vivo con risultati chiaramente negativi CONCLUSIONE ITX NON È GENOTOSSICO neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 21
22 ATTIVITA DI CONTROLLO 7/12 piano nazionale per succhi di frutta 80 campioni in ER e BZ AUSL e NAS conferiscono un totale di 109 campioni Dopo alcune incertezze iniziali, ARPA ER individua il laboratorio di riferimento a Bologna Messa a punto dei metodi (ISS e alternativi) Standard, reagenti Estrazione liquido/liquido, TLC GC-MS HPLC/flour HPLC-MS-MS neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 22
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