Presidente V. Presidente Assessori. Segretario

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1 8^ legislatura Deliberazione della Giunta n. 1/DDL del 19 gennaio 2010 Presidente V. Presidente Assessori Segretario Giancarlo Franco Renato Giancarlo Marialuisa Oscar Elena Massimo Renzo Sandro Vendemiano Flavio Stefano Antonio Galan Manzato Chisso Conta Coppola De Bona Donazzan Giorgetti Marangon Sandri Sartor Silvestrin Valdegamberi Menetto OGGETTO: Disegno di legge statale di iniziativa regionale Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L Assessore alle politiche sociali Stefano Valdegamberi propone alla Giunta regionale di approvare il disegno di legge statale di iniziativa regionale indicato in oggetto, nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra contenuto e finalità, allegati alla presente deliberazione. LA GIUNTA REGIONALE Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto; Visti gli articoli 121 e 123 della Costituzione; Visto l articolo 38 dello Statuto della Regione; Visto il parere espresso dalla Direzione Affari legislativi; DELIBERA 1. di approvare il disegno di legge statale di iniziativa regionale Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (allegato A) e testo redatto in articoli (allegato B); 2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto alla Presidenza del Consiglio regionale per la prosecuzione dell iter legislativo. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Antonio Menetto IL PRESIDENTE On. dott. Giancarlo Galan Mod. A - Originale

2 giunta regionale 8^ legislatura Dgr n. 1/DDL del 19/01/2010 pag. 1/4 ALLEGATO A RELAZIONE DISEGNO DI LEGGE STATALE DI INIZIATIVA REGIONALE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

3 Allegato A alla Dgr n. 1/DDL del 19/01/2010 pag. 2/4 L affermazione dell universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, non può prescindere dalla necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità, senza discriminazioni, come espressamente riconosciuto nel preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Va ricordato in proposito che il concetto di disabilità assume una valenza fortemente dinamica, in continua evoluzione, poiché essa è il risultato dell interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Infatti, malgrado siano stati adottati vari strumenti ed assunti impegni per l affermazione di tali diritti, permangono ancora numerosi ostacoli alla partecipazione dei disabili alla vita sociale come cittadini eguali. Il percorso intrapreso per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità richiede conseguentemente un costante aggiornamento degli strumenti e delle azioni assunte per l attuazione delle politiche sulla disabilità, anche al fine di assicurare la loro autonomia ed indipendenza individuale, mediante l adozione di misure adeguate a garantire, su base di uguaglianza con gli altri, l accesso all ambiente fisico, ai trasporti, all informazione, ecc. Il diritto all accessibilità, è elevato al rango di principio generale della sopra richiamata Convenzione ONU (art. 3). Sotto questo profilo, l accessibilità si pone come ineliminabile strumento per la concreta attuazione delle finalità stesse della Convenzione, cioè promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Così intesa, l accessibilità costituisce altresì diretto corollario del principio di eguaglianza sostanziale riconosciuto dall art. 3 della nostra Costituzione. In questo scenario normativo generale, alla L. 9 gennaio 1989, n. 13 recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, va riconosciuto il merito di aver introdotto a suo tempo con norme decisamente all avanguardia, importanti e fondamentali misure per l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici. Il quadro evolutivo, connotato da una sempre maggiore attenzione e sensibilità anche internazionale verso la tematica della disabilità, rende peraltro ora manifesta l esigenza di attuare i principi delle Convenzione ONU con una revisione della sopraddetta legge 13/1989, recependo soluzioni e adottando strumenti in grado di assicurare in modo più incisivo alle persone con disabilità il riconoscimento del diritto di eguaglianza sostanziale. Appare cioè indispensabile rinnovare secondo questa nuova logica la valutazione normativa alla base del contemperamento delle ragioni della proprietà con le imprescindibili ragioni di solidarietà sociale tutelate direttamente dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, con scelte di civiltà che privilegino maggiormente la tutela dei diritti dei disabili.

4 Allegato A alla Dgr n. 1/DDL del 19/01/2010 pag. 3/4 Per il perseguimento dei suddetti obiettivi si propone pertanto una modifica dell articolo 2 della L. 13/1989, in tema di innovazioni da apportare nei condomini, potenziando gli strumenti dallo stesso previsti. In linea con il principio di universalità dei diritti dei disabili sancito dalla Convenzione ONU, la prima modifica prevede una novellazione del comma 2 dell articolo 2, allo scopo di estendere la platea dei soggetti legittimati a realizzare le innovazioni dirette ad eliminare talune tipologie di barriere architettoniche nonostante il parere contrario o l inerzia degli altri condomini. Tale legittimazione, infatti, in seguito alla modifica normativa, è riconosciuta in capo a tutti i condomini mentre secondo la disposizione vigente è limitata ai soli soggetti con disabilità. Si propone in secondo luogo di specificare le tipologie di ausili che è possibile installare in relazione all evoluzione della tecnica, includendovi espressamente le piattaforme elevatrici. Ovviamente, anche a seguito di tali innovazioni normative, rimane fermo, in forza del richiamo operato dal successivo comma 3 all articolo 1120, secondo comma, c.c. il limite in base al quale sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. La seconda fondamentale modifica all articolo 2 consiste nell introduzione della possibilità di realizzare le innovazioni anche qualora risulti necessario incidere su cortili interni di proprietà individuale di taluno dei condomini, quando il richiedente è persona con disabilità. Tale innovazione trova copertura nella stessa Costituzione, il cui art. 32, secondo comma, riconosce alla legge la possibilità di introdurre limiti alla proprietà al fine di assicurare la funzione sociale e l accessibilità. Precisamente, a tenore di tale norma costituzionale, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Le sopra descritte modifiche, pur imprimendo una notevole e significativa accelerazione al percorso intrapreso per l attuazione delle politiche sulla disabilità, sono ben lungi dal dare compiuta realizzazione ai principi dalla Convenzione ONU e al principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla nostra Carta costituzionale. La proposta di novellazione rappresenta il tassello di un processo più ampio e ambizioso, di trasformazione culturale e scientifica nell approccio alla disabilità, basato sulla considerazione della persona nella sua interezza e non solo dal punto di vista sanitario, ma anche nella consuetudine delle relazioni sociali quotidiane, secondo la logica propria dell ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), strumento messo a punto dall Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ottenere una classificazione sistematica finalizzata a descrivere le modificazioni dello stato di salute inteso come benessere globale della persona.

5 Allegato A alla Dgr n. 1/DDL del 19/01/2010 pag. 4/4 Questa prospettiva innovativa, infatti, privilegia una valutazione sull insieme dei c.d. fattori contestuali, i quali indicano l influenza positiva o negativa dell ambiente in cui vive la persona, sul funzionamento della persona stessa, al fine di individuare le soluzioni anche normative più idonee a risolvere le problematiche della disabilità. Ne segue la necessità e l auspicio di proseguire nel percorso così intrapreso, implementando sistematicamente la descritta nuova impostazione basata su una concezione più estesa di disabilità e, correlativamente, di stato di salute, dove assumono rilevanza sia il contesto ambientale di riferimento dell individuo, sia i fattori personali tra i quali l ICF annovera l età, il sesso, la classe sociale, ecc.. Infine, in merito alla copertura finanziaria della presente proposta di legge, attesa la sua afferenza a rapporti giuridici intercorrenti tra soggetti privati, si rileva che le disposizioni in commento non comportano alcun onere a carico delle finanze pubbliche.

6 giunta regionale 8^ legislatura Dgr n. 1/DDL del 19/01/2010 pag. 1/2 ALLEGATO B ARTICOLATO DISEGNO DI LEGGE STATALE DI INIZIATIVA REGIONALE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

7 Allegato B alla Dgr n. 1/DDL del 19/01/2010 pag. 2/2 Art. 1 - Modifiche all articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n Il comma 2 dell articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è sostituito dal seguente: 2. In ogni caso, decorsi tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto ai condomini, il condomino richiedente, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, può comunque installare, a proprie spese e fatto salvo quanto previsto al comma 3, strutture mobili e facilmente rimovibili, nonché ulteriori opportuni ausili, quali servoscala o piattaforme elevatrici; il condomino può anche modificare l ampiezza delle porte d ingresso, al fine di rendere più agevole l accesso agli edifici, agli ascensori, alle piattaforme elevatrici e alle rampe dei garages.. 2. Dopo il comma 2 dell articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è inserito il seguente: 2 bis. I soggetti con disabilità certificata possono realizzare le innovazioni di cui al comma 2, anche gravando su cortili interni di proprietà esclusiva di uno o più condomini, nel solo caso in cui la loro installazione non possa avvenire altrimenti, ovvero l accesso alle stesse non possa essere assicurato senza gravare su tali beni..

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