Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, COM(2011) 82 definitivo 2011/0039 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure IT IT

2 RELAZIONE 1. INTRODUZIONE L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha introdotto cambiamenti significativi per quanto concerne l'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione e la conduzione della politica commerciale. Per quanto riguarda appunto l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione il trattato sul funzionamento dell'unione europea (di seguito "il trattato") opera una netta distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione. Le disposizioni del trattato relative agli atti delegati, di cui all'articolo 290, consentono al legislatore di controllare l'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione, attraverso l'esercizio del diritto di revoca della delega e/o del diritto di sollevare obiezioni. Le disposizioni del trattato relative agli atti di esecuzione, di cui all'articolo 291, non accordano al Parlamento europeo e al Consiglio un ruolo di controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Questo controllo può essere esercitato solo dagli Stati membri. È necessario un quadro giuridico che stabilisca le modalità di detto controllo. Per quanto concerne la politica commerciale, il trattato di Lisbona attribuisce al Parlamento europeo il ruolo di colegislatore e la conclusione di accordi richiede la sua approvazione. Il 9 marzo 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1. Uno dei principali obiettivi della proposta è far sì che il controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sia svolto non dal Consiglio o dal Parlamento europeo, ma dagli Stati membri, secondo quanto stabilito dall'articolo 291 del trattato. Nella proposta l'obiettivo è conseguito mediante l'istituzione di procedure (la procedura consultiva e la procedura d'esame) che prevedono il controllo degli atti di esecuzione della Commissione da parte degli Stati membri e l'allineamento automatico 2 delle procedure esistenti istituite a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 3. In tal modo la proposta della Commissione renderà l'esercizio del controllo sugli atti di esecuzione della Commissione nei settori in cui si applicano le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE conforme al disposto dell'articolo 291, che stabilisce che siano gli Stati membri e non i legislatori a esercitare tale controllo. Queste caratteristiche principali sono riprese nel testo della risoluzione legislativa in prima lettura adottata dal Parlamento europeo il 16 dicembre 2010 e negli impegni assunti dal rappresentante del Consiglio con la lettera del 1º dicembre Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dovrebbe entrare in vigore il 1º marzo COM(2010)83 definitivo del , 2010/0051 (COD). Cfr. articolo 10 della proposta della Commissione. GU L 184 del , pag. 23. IT 2 IT

3 Come evidenziato nella proposta della Commissione del 9 marzo , l'adeguamento degli atti di base vigenti, previsto dall'articolo 13 5, non varrà per una serie significativa di atti di base nel campo della politica commerciale comune. A questi atti di base non si applicavano finora le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno Oggetto della presente proposta sono le procedure di controllo o di adozione degli atti contemplate da ventiquattro atti di base relativi alla politica commerciale comune, ai quali in passato non si applicava la decisione 1999/468/CE del Consiglio. Esiste anche un altro atto che in teoria rientrerebbe nel campo di applicazione della presente proposta: il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia nonché dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia 6. Tuttavia in molte lingue ufficiali dell'unione quest'atto non è disponibile. Ne consegue che per modificare l'atto in questione occorre anche che il regolamento sia disponibile nelle versioni linguistiche attualmente mancanti. Invece di procedere in tal senso nell'ambito della presente proposta, si ritiene opportuno procedere alla sostituzione del regolamento. In quella sede la Commissione affronterà le pertinenti questioni decisionali [del resto molto simili a quelle che si pongono in relazione al regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera]. La Commissione intraprenderà le iniziative necessarie non appena possibile. 2. POTERI DEL CONSIGLIO DI MODIFICARE ATTI DELLA COMMISSIONE Dei ventiquattro atti relativi alla politica commerciale comune cui non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio e che rientrano nella presente proposta, venti prevedono l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione, di norma sia pur non esclusivamente misure di salvaguardia o provvisorie, e riconoscono al Consiglio il potere di confermare, modificare o abrogare questi atti a maggioranza qualificata, entro un preciso lasso di tempo. L'elenco degli atti di base oggetto della presente proposta e che contemplano queste procedure è il seguente: regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera 7, regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'islanda 8, regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia 9, Cfr. l'ultimo paragrafo della relazione. La numerazione nella presente proposta riprende quella del regolamento contenuto nella risoluzione legislativa del Parlamento del 16 dicembre GU L 192 del , pag. 14. GU L 300 del , pag GU L 301 del , pag IT 3 IT

4 regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale del commercio 10, regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti 11, regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia 12, come modificato, regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 13, come modificato, regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 14, regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania 15, regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico 16, regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione 17, regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità GU L 171 del , pag GU L 349 del , pag. 71. GU L 309 del , pag. 1. GU L 304 del , pag. 1. GU L 25 del , pag. 16. GU L 65 dell' , pag. 1. GU L 300 del , pag. 1. GU L 348 del , pag. 1. GU L 20 del , pag. 1. IT 4 IT

5 europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra 18, regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 19, regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre , regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni 21, regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea 22, regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi 23, regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni 24, regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione europea 25, regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 26. Dato che questi atti di base non saranno interessati dall'adeguamento degli atti di base vigenti, previsto dalla proposta della Commissione di un regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è opportuno procedere alla modifica di questi atti in modo da assicurare la coerenza tra le procedure decisionali e il nuovo quadro normativo. Nei casi in cui questi atti prevedono il potere del Consiglio di GU L 43 del , pag. 1. GU L 169 del , pag. 1. GU L 211 del , pag. 1. GU L 84 del , pag. 1. GU L 188 del , pag. 93. GU L 185 del , pag. 1. GU L 291 del , pag. 1. GU L 328 del , pag. 1. GU L 343 del , pag. 51. IT 5 IT

6 respingere o modificare una decisione della Commissione a maggioranza qualificata, la Commissione propone il ricorso alla procedura d'esame. 3. RISERVA DI COMPETENZE A FAVORE DEL CONSIGLIO In sedici dei ventiquattro atti di base il Consiglio si è riservato il diritto di adottare misure. Secondo l'avviso della Commissione, questi atti comportano un numero considerevole di competenze di esecuzione, come pure competenze che consentono di integrare o modificare gli atti di base in questione, e riferimenti alla possibilità di avvalersi della base giuridica generale di cui all'articolo 207 (ex 133) del trattato e di abrogare la legislazione in questione. Quanto agli atti che possono essere ritenuti esercizio delle competenze di esecuzione, l'articolo 291 TFUE stabilisce che "in casi specifici debitamente motivati" il Consiglio possa riservarsi le competenze di esecuzione. La Corte di giustizia ha statuito, in relazione a una fattispecie formulata in modo analogo, che "il Consiglio può riservarsi direttamente competenze di esecuzione solamente in casi specifici e tale decisione deve essere motivata in modo circostanziato. Ciò significa che il Consiglio è tenuto a giustificare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell'atto di base da adottare o da modificare, un'eccezione alla regola secondo la quale, nel sistema del Trattato, qualora occorra adottare, a livello comunitario, misure di esecuzione di un atto di base, spetta normalmente alla Commissione esercitare tale competenza." 27 La Commissione ha riesaminato questi atti alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare tenendo conto del ruolo di colegislatore attribuito al Parlamento europeo nel campo della politica commerciale comune. Rileva che nessuno degli atti di base stabilisce in modo circostanziato i motivi per i quali le decisioni dovrebbero essere adottate dal Consiglio piuttosto che dalla Commissione. Considerato che alla Commissione sono già attribuite competenze di esecuzione in materia di politica commerciale comune, per quanto riguarda tra l'altro le misure di difesa commerciale e le misure provvisorie, la Commissione ritiene che questa riserva di competenze vada rivista e allineata alle regole e ai principi generali, relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, da adottare a norma dell'articolo 291, paragrafo 3, del trattato. Mirano al conseguimento di questo risultato le modifiche che la Commissione propone di introdurre negli atti che seguono: regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi, regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'omc (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni, 27 Punti 50 e 51, causa C-257/01, Commissione contro Consiglio [Racc.] 2005 pag. I V. anche causa C-133/06, Parlamento europeo contro Consiglio, [Racc.] 2008 pag. I IT 6 IT

7 regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione, regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni, regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione europea, regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Nei casi in cui le competenze di esecuzione riservate al Consiglio riguardano non già l'adozione di atti di esecuzione, bensì piuttosto l'adozione di modifiche dell'atto di base, la Commissione propone l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione. Mirano al conseguimento di questo risultato le modifiche proposte agli atti che seguono: regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, IT 7 IT

8 regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico. Infine un atto di base stabilisce che il Consiglio adotti una misura sulla base dell'articolo 133 TCE (ora articolo 207 del trattato) e un altro atto di base prevede che il Consiglio abroghi la misura ove si realizzino determinate circostanze. Occorre modificare queste disposizioni in quanto, benché in passato il Consiglio abbia operato una riserva di competenze a suo favore, le misure da adottare a norma di tali disposizioni sarebbero da considerare non già atti delegati o di esecuzione, bensì piuttosto atti di base o loro modifiche disciplinati ora dall'articolo 207 del trattato. Gli atti in questione sono: regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale del commercio, regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'america. 4. ALTRI ADEGUAMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE Vari atti cui si applica il presente regolamento prevedono che, prima di adottare gli atti di esecuzione o prima di procedere in altro modo, la Commissione consulti il comitato. La Commissione ritiene che l'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione debba avvenire sotto il controllo degli Stati membri mediante il ricorso alla procedure di esecuzione o d'esame o che tale adozione debba avvenire senza alcun controllo. Ne consegue che la Commissione propone di sopprimere, in questi atti, le disposizioni che prevedono la consultazione dei comitati competenti ove l'esito della consultazione non abbia effetti giuridici sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione prevede procedure specifiche per l'adozione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi. La Commissione ritiene che nella maggior parte dei casi le procedure contemplate da tale regolamento possano essere attuate rapidamente e in modo efficiente all''interno della cornice temporale attualmente prevista. Tuttavia in circostanze eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, l'applicazione del nuovo regolamento può incidere sulla lunghezza dei tempi necessari all'adozione degli atti di esecuzione. È quindi opportuno adeguare alcuni termini previsti dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea e dal regolamento CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. In particolare è opportuno consentire che, in circostanze eccezionali tenuto IT 8 IT

9 conto della complessità dell'inchiesta, i termini massimi per l'istituzione delle misure provvisorie possano essere estesi, entro otto mesi dall'avviso di apertura, a 12 mesi dall'apertura della medesima. Inoltre è opportuno consentire che, in casi eccezionali tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la durata massima di quest'ultima possa essere estesa, entro nove mesi dall'avviso di apertura, a diciotto mesi in conformità con i pertinenti accordi OMC. Pur nel rispetto del diritto delle parti interessate a essere pienamente informate e a formulare osservazioni sui risultati delle inchieste, è opportuno inoltre adeguare le norme in materia di divulgazione delle informazioni. 5. RAPPORTO CON ALTRE PROPOSTE Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Commissione ha già adottato due proposte inerenti alla politica commerciale comune che, se adottate, modificherebbero atti di base che attribuiscono al Consiglio un potere di controllo sugli atti di esecuzione della Commissione o il potere di adottare di atti di esecuzione. Nella relazione che accompagna ciascuna di queste proposte, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta per la revisione di tutte le pertinenti procedure nel campo della politica commerciale comune e di affrontare quindi la questione delle procedure decisionali su base orizzontale 28. Va inoltre ricordato che la presente proposta riguarda unicamente le procedure decisionali di atti, afferenti alla politica commerciale comune, cui non si applica attualmente la disciplina della decisione 1999/468/CE del Consiglio. Nell'ambito della stessa politica commerciale comune esistono varie procedure decisionali, tra cui alcune negli atti oggetto della presente proposta, alle quali in effetti si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio [tra questi il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011]. Come si legge nella dichiarazione della Commissione che accompagna la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, la Commissione intende procedere a un riesame di questi atti al fine di stabilire se le competenze attribuite alla Commissione rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 290 o dell'articolo 291 del trattato. Se necessario, la Commissione elaborerà rapidamente una proposta di modifica di questi atti per consentire l'adozione di atti delegati. Il fatto che la presente proposta non riguardi le procedure decisionali cui si applica la decisione 1999/468/CE non va interpretato come un riconoscimento implicito da parte della Commissione che queste procedure debbano essere considerate atti di esecuzione disciplinati dall'articolo 291 del trattato. L'adozione della presente proposta e il riesame delle procedure vigenti fondate sulla decisione 1999/468/CE avranno come conseguenza un considerevole numero di modifiche degli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti interessati, la Commissione ha proposto la sostituzione di intere frasi o paragrafi anche nei casi in cui la modifica riguardi in realtà un ridotto numero di parole all'interno di una data frase o paragrafo. Una volta adottate queste 28 Cfr. paragrafo 11 della relazione della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione europea [COM (2010) /36/COD] e sesto paragrafo della relazione della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 [COM (2010) /0140/COD]. IT 9 IT

10 due proposte orizzontali, la Commissione proporrà infine con la massima tempestività la codificazione degli atti. 6. OBIETTIVI GENERALI Nel presentare la presente proposta la Commissione ha inteso tener conto dei cambiamenti che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha apportato al quadro giuridico e all'equilibrio istituzionale. Il fatto di adeguare il controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione al regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione produrrà ulteriori benefici. Consentirà, in particolare, maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, contribuendo in tal modo a una politica commerciale comune più efficace ed efficiente. L'adeguamento delle procedure alle procedure standard renderà più intellegibili le procedure applicabili alla politica commerciale, mentre le disposizioni in materia di trasparenza del regolamento orizzontale renderanno più trasparente la conduzione della politica commerciale. IT 10 IT

11 2011/0039 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti di esecuzione della politica commerciale comune siano adottati dal Consiglio mediante le procedure stabilite dai vari atti giuridici interessati oppure dalla Commissione secondo procedure specifiche e sotto il controllo del Consiglio. A tali procedure non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 29. (2) È opportuno modificare tali regolamenti al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Se del caso, ciò comporterà l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione e l'applicazione di alcune procedure di cui al regolamento (UE) n. [xxxx/2011], del [xx/yy/2011], del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 30. (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera 31, regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'islanda 32, GU L 184 del , pag. 23. GU L GU L 300 del , pag GU L 301 del , pag IT 11 IT

12 regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia 33, regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale del commercio 34, regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi 35, regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti 36, regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'omc (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni 37, regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia 38, regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 39, regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 40, regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia 41, GU L 171 del , pag GU L 349 del , pag. 71. GU L 56 del , pag. 21. GU L 309 del , pag. 1. GU L 201 del , pag. 10. GU L 304 del , pag. 1. GU L 25 del , pag. 16. GU L 65 dell' , pag. 1. GU L 69 del , pag. 8. IT 12 IT

13 regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'america 42, regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania 43, regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico 44, regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione 45, regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra 46, regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia- Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 47, regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre , regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni 49, regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea 50, GU L 110 del , pag. 1. GU L 300 del , pag. 1. GU L 348 del , pag. 1. GU L 20 del , pag. 1. GU L 43 del , pag. 1. GU L 169 del , pag. 1. GU L 211 del , pag. 1. GU L 84 del , pag. 1. IT 13 IT

14 regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi 51, regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni 52, regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione europea 53, regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 54. (4) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, conformemente a quanto contemplato nell'allegato medesimo, all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]. Articolo 2 I riferimenti alle disposizioni degli atti che figurano nell'allegato si intendono fatti a dette disposizioni come adeguate dal presente regolamento. I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni stabilite dal presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti di cui all'allegato qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data: a) la Commissione abbia adottato un atto, oppure GU L 188 del , pag. 93. GU L 185 del , pag. 1. GU L 291 del , pag. 1. GU L 328 del , pag. 1. GU L 343 del , pag. 51. IT 14 IT

15 b) sia prescritta la consultazione a norma di uno dei regolamenti e le consultazioni siano state avviate, oppure c) sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti e la Commissione abbia adottato una tale proposta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [ ] Per il Parlamento europeo Il presidente [ ] Per il Consiglio Il presidente [ ] IT 15 IT

16 ALLEGATO Elenco dei regolamenti che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune, adeguati all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione REGOLAMENTO (CEE) N. 2841/72 DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1972, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA 56 Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2841/72, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 57. Pertanto il regolamento (CEE) n. 2841/72 è così modificato: 1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera qui di seguito denominato accordo in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2." 2. All'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2." 3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda." GU L GU L 300 del , pag GU L IT 16 IT

17 4. È aggiunto il seguente articolo 7: "Articolo 7 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio 58. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [./2011]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso." 2. REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/72 DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1972, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA 59 Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2843/72, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 60. Pertanto il regolamento (CEE) n. 2843/72 è così modificato: 1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'islanda qui di seguito denominato accordo in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25, 25 bis e 27 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2." 2. All'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2." 3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: GU L 84 del , pag. 1. GU L 301 del , pag GU L IT 17 IT

18 "1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda." 4. È aggiunto il seguente articolo 7: Articolo 7 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio 61. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [./2011]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso." 3. REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/73 DEL CONSIGLIO, DEL 25 GIUGNO 1973, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA 62 Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1692/73, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 63. Pertanto il regolamento (CEE) n. 1692/73 è così modificato: 1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia qui di seguito denominato GU L 84 del , pag. 1. GU L 171 del , pag GU L IT 18 IT

19 accordo in merito all'adozione delle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2." 2. All'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2." 3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda." 4. È aggiunto il seguente articolo 7: Articolo 7 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio 64. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [./2011]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso." 64 GU L 84 del , pag. 1. IT 19 IT

20 4. REGOLAMENTO (CE) N. 3286/94 DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 1994, CHE STABILISCE LE PROCEDURE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE AL FINE DI GARANTIRE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA COMUNITÀ NELL'AMBITO DELLE NORME COMMERCIALI INTERNAZIONALI, IN PARTICOLARE DI QUELLE ISTITUITE SOTTO GLI AUSPICI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 65 Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3286/94, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 66. Pertanto il regolamento (CE) n. 3286/94 è così modificato: 1. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato." 2. All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato." 3. L'articolo 7 è così modificato: a) La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Comitato" b) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. a) La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi, in appresso denominato "comitato". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [./2011]. b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]." c) Al paragrafo 2, sono soppresse le prime due frasi. d) I paragrafi 3 e 4 sono soppressi. 4. All'articolo 8, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "1. Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse dell'unione, la Commissione procede come segue:" 5. All'articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: GU L 349 del , pag. 71. GU L IT 20 IT

21 "2. a) La Commissione e gli Stati membri nonché i loro funzionari sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame." 6. L'articolo 11 è così modificato: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)." b) Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "2. a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)." c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato." 7. L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 Procedure decisionali 1. Quando l'unione, a seguito di una denuncia ai sensi degli articoli 3 o 4, o di un ricorso ai sensi dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono prese dalla Commissione. 2. Qualora l'unione, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 12, essa delibera senza IT 21 IT

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