Comune di La Valle Agordina
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- Faustina Angelini
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1 Comune di La Valle Agordina Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
2 CAPO I ART. 1 - PREMESSE 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell impianto di videosorveglianza nel territorio comunale del Comune di La Valle Agordina gestito e impiegato dall Ufficio di Polizia Locale, strutturato anche in forma associata, in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/ Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione dell impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale. 3. Il presente regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. 4. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. ART. 2 - PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI 1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità: a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli del Codice; b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l utilizzazione al minimo dei dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante l utilizzazione di dati anonimi; c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate ponderatamente insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). ART. 3 - DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento s intende:
3 a) per banca di dati, il complesso di dati personali, formatosi presso l Ufficio di Polizia locale e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso impianto/il sistema di videosorveglianza; d) per titolare, il Comune di La Valle Agordina, rappresentato dal Sindaco pro- tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; f) per incaricato, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; g) per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per diffusione, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j) per dato anonimo, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; l) per Codice il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; m) per Garante, l Autorità Garante per la protezione dei dati personali ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivo nel territorio comunale e collegato al video server installato nell Ufficio di Polizia Locale all'interno del Municipio protetto da allarme antintrusione. 2. L impianto di videosorveglianza è composto da un video server per la raccolta, visualizzazione ed eventuale controllo delle immagini video e da un numero variabile di telecamere elencate e tecnicamente descritte nell Allegato A), controllate a distanza e collocate nei punti più sensibili del territorio comunale. 3. La rete delle telecamere può essere ampliata anche con l utilizzo da parte di altri soggetti pubblici e istituzionali nei limiti della compatibilità tecnica del sistema e nell esclusivo perseguimento delle finalità contenute nel presente regolamento. I dati delle videoriprese restano di esclusiva competenza e gestione del Comune di La valle Agordina per le finalità del presente regolamento.
4 ART. 5 -INFORMATIVA 1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa minima come indicato dal Garante. 2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell area ed alle modalità delle riprese, saranno installati più cartelli. 3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità ed all eventuale conservazione. 4. Il Responsabile del trattamento rende nota l attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l eventuale incremento dimensionale degli impianti e l eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale, anche utilizzando il sito internet istituzionale. ART. 6 - FINALITA ISTITUZIONALI DELL IMPIANTO 1. Le finalità perseguite mediante l attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di La Valle Agordina dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti Comunali vigenti. 2. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è finalizzato: a) Tutela del patrimonio pubblico e prevenzione atti di vandalismo, permettendo un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell ordine; b) Ricostruzione della dinamica di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale effettuati nelle ore notturne; c) Attivazione di uno strumento di supporto al sistema di protezione civile; d) Controllo delle aree di conferimento rifiuti e abbandono dei rifiuti sul territorio comunale; e) Tutela della sicurezza urbana. 3 Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competano ad altri organi. E consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all interno o all esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. 4 L Ufficio di Polizia Locale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l utilizzo dell impianto comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti. 5 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali anonimi, rilevati mediante le riprese video, e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell area interessata. L attività di videosorveglianza deve raccogliere solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, evitando riprese dei luoghi di
5 privata dimora o di altri dettagli comunque non rilevanti. La localizzazione e le modalità ripresa delle telecamere andranno quindi stabilite in modo conforme ai criteri generali qui precisati. 6 Le immagini trasmesse e registrate dalle videocamere di sorveglianza sono consultabili solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati, individuati ai sensi dell art. 9 del presente regolamento. Con uno specifico protocollo d intesa, da approvarsi con delibera di giunta nel rispetto delle norme del presente regolamento, è possibile prevedere l accesso da remoto al sistema nell ottica del servizio associato di Polizia locale e alle forze dell ordine. CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI ART. 7 - NOTIFICAZIONE 1. Il Comune di La Valle Agordina nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva all Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice. 2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all invio del presente Regolamento all Autorità garante per la protezione dei dati personali. ART. 8 - TITOLARE 1. Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante visione e registrazione delle immagini a mezzo dell impianto di videosorveglianza, ai sensi è per gli effetti di cui all art. 28 del Codice, è il Comune di La Valle Agordina. 2. Il titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza ed applicazione delle norme vigenti in materia e delle presenti disposizioni regolamentari. ART. 9 - RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 1. Compete al Sindaco con decreto designare il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., dell utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. 2. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche eventualmente incaricate del trattamento dei dati, dell utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione della registrazione. 3. Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.
6 4. Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. 5. I compiti affidati al Responsabile e agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell atto di designazione. 6. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque. La responsabilità della gestione dell impianto, il suo costante controllo sull uso delle immagini inquadrate e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. 7. Il responsabile dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa che possono insistere su aree private e ad elevato rischio di violazione del diritto alla riservatezza, provvedendo al loro oscuramento. Saranno evitate riprese di dettaglio o rivelatrici dei tratti somatici delle persone se non funzionali e strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell Ente. In generale si prevede una risoluzione della ripresa alta nel caso di posizionamento di telecamere atte a verificare il movimento veicolare in funzione di pubblica sicurezza e/o identificazione veicoli e una risoluzione bassa della ripresa per la sicurezza urbana e rifiuti. 8. Gli incaricati sono autorizzati al trattamento dei dati e ad utilizzare gli impianti e consultare le immagini nei limiti di quanto autorizzato nell atto di designazione e, in ogni caso, in modo non eccedente gli scopi perseguiti dall Ente. Nello svolgimento delle funzioni assegnate devono rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal responsabile. ART TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali oggetti di trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 6 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni successivo alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un attività investigativa in corso. 2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all art. 34 del Codice. 3. Il sistema di video sorveglianza è dotato di registro automatico che memorizza accessi e ogni operazione e attività svolta all interno del sistema stesso, inoltre il sistema è programmato in modo da operare la cancellazione automatica dei dati e delle immagini registrate dopo il tempo previsto dal precedente comma 1 let. d).
7 ART MODALITA DI RACCOLTA DEI DATI 1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati dall Amministrazione Comunale. 2. I sistemi di telecamere installate consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, ossia Errore. Il collegamento non è valido. sono collegate al video server installato presso l Ufficio di Polizia Locale. Le immagini verranno registrate in digitale su hard disk presso il video server nell Ufficio di polizia locale, la registrazione è continuativa nel corso delle 24 ore. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. 4. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati. Le eventuali riprese riguardanti le scuole e asili saranno limitate agli orari di chiusura. E vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. 5 L'accesso ad immagini e dati è ammesso per il responsabile e gli incaricati nel limite delle finalità di cui al precedente art. 6, nel limite del tempo ammesso per la conservazione dei dati, solo in caso di effettiva necessità. E' severamente vietato l'accesso a terzi fatto salvo che si tratti di indagini di polizia giudiziaria. 6 Ove dovessero essere rilevati fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, il responsabile o l'incaricato provvederà agli ingrandimenti delle immagini necessarie. Alle immagini possono accedervi soltanto gli organi di Polizia Locale, l'autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria. 7 Previa presenza del responsabile o dei singoli incaricati è ammesso l accesso alla centrale operativa della ditta preventivamente autorizzata per interventi di manutenzione e riparazione. ART OBBLIGHI DEGLI OPERATORI 1. L utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche. 2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di: - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell ambito dello svolgimento delle funzioni assegnate in modo lecito e secondo correttezza;
8 - effettuare la raccolta, l elaborazione e la registrazione dei dati personali, per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui al presente regolamento; - accedere ai dati per il tramite delle credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza. 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, nonché, ove previsto dalla vigente normativa, l avvio degli eventuali procedimenti penali. CAPO III DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI Art DIRITTI DELL INTERESSATO 1. Il diritto di accesso ai dati da parte dell interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dagli Organi di Polizia Giudiziaria e dall Autorità Giudiziaria. 2. In relazione al trattamento dei dati personali l interessato presenta apposita istanza scritta diretta al Responsabile del trattamento, e ha diritto: - di conoscere l esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; - di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta: a) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; l istanza, oltre a presentare i requisiti previsti dalla disciplina della legge 241 del 1990 e del D.P.R. n. 184/2006, deve contenere elementi idonei alla identificazione della telecamera di riferimento, della giornata e ora della ripresa, della persona; - la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l esistenza di giustificati motivi; - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 3. Per le istanze dell interessato, ove non risulti confermata l esistenza di dati che lo riguardano, può essere richiesto un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
9 5. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1 l interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. 6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. 7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente ART CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 1. I dati personali possono essere: - distrutti; - conservati per fini esclusivamente istituzionali dell impianto attivato; - ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti. 2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti e sarà effettuata notifica al Garante. ART. 15 SICUREZZA DEI DATI 1. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, né banche dati o altre periferiche, il video server di archiviazione dei dati è localizzato nell Ufficio di Polizia Locale del Comune di La Valle Agordina protetto da allarme antintrusione. L accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati, mediante un sistema di acceso con password. 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate dall'art, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati alla manutenzione e alla pulizia del locale. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazione di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite. CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
10 ART TUTELA 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n. 196/ In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 9. ART. 17 NORMA DI RINVIO 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 8 aprile 2010 e successive modificazioni. ART. 18 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 1. Compete alla giunta comunale l assunzione dei provvedimenti attuativi di cui all articolo 4 del presente regolamento, l aggiornamento dell elenco dei siti di ripresa, la modificazione della fissazione degli orari delle registrazioni di cui all art. 10, comma 4, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento, che non spetti al titolare o al responsabile. CAPO V ENTRATA IN VIGORE ART ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto Comunale.
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