Convenzione. tra. l Ufficio federale delle assicurazioni sociali Effingerstrasse Berna, di seguito denominato «UFAS», il centro peritale xy,

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1 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Convenzione tra l Ufficio federale delle assicurazioni sociali Effingerstrasse Berna, di seguito denominato «UFAS», e il centro peritale xy, di seguito denominato «il centro peritale», concernente lo svolgimento di perizie mediche pluridisciplinari per la valutazione dei diritti alle prestazioni dell assicurazione invalidità (in virtù dell art. 72 bis OAI)

2 Art. 1 Campo d applicazione materiale e territoriale a) La presente convenzione disciplina l esecuzione e la remunerazione di perizie mediche pluridisciplinari nell assicurazione invalidità (AI). b) La convenzione si applica ai centri peritali che soddisfano i criteri stabiliti dall UFAS per la conclusione di una convenzione tariffale in virtù dell articolo 72 bis capoverso 1 OAI. Art. 2 Parti integranti della convenzione I documenti elencati di seguito sono parte integrante della presente convenzione: a. Allegato 1 Criteri per lo per lo svolgimento di perizie mediche pluridisciplinari per la valutazione dei diritti alle prestazioni dell AI (in virtù dell art. 72 bis OAI) b. Allegato 2 Tariffe c. Allegato 3 Manuale SuisseMED@P Art. 3 Requisiti organizzativi per lo svolgimento di perizie mediche pluridisciplinari a) Per principio i mandati per le perizie pluridisciplinari vengono attribuiti mediante la piattaforma elettronica SuisseMED@P (art. 72 bis cpv. 2 OAI). Fanno eccezione le perizie di controllo che si rendono necessarie entro un termine di tre anni dall ultima perizia pluridisciplinare. b) L esecuzione dei mandati avviene conformemente a quanto descritto nel manuale SuisseMED@P; il centro peritale è tenuto a rispettare le istruzioni tecniche dell amministratore. c) Il centro peritale garantisce che solo le persone autorizzate abbiano accesso alla sezione non pubblica di SuisseMED@P. d) Un gruppo per lo scambio di esperienze costituito da rappresentanti dei centri peritali, degli uffici AI e dell UFAS segue la piattaforma SuisseMED@P per migliorarne e semplificarne l utilizzo e il funzionamento. Il gruppo può attuare direttamente soluzioni elaborate di comune accordo per l adeguamento della piattaforma o il suo utilizzo. e) Se un centro peritale non si attiene a quanto previsto nel mandato (perché elimina o aggiunge una disciplina), ne informa brevemente l ufficio AI motivando la sua decisione nel campo delle comunicazioni di SuisseMED@P. Art. 4 Remunerazione a) I mandati per le perizie pluridisciplinari sono remunerati secondo le tariffe menzionate nell Allegato 2. b) Le spese per i viaggi, il vitto e l alloggio eventualmente necessari per l assicurato sono assunte per principio direttamente dall ufficio AI che ha conferito il mandato. Il centro peritale può fatturare spese di vitto e alloggio anche separatamente, d intesa con l ufficio AI che ha conferito il mandato. c) Il centro peritale fattura separatamente all ufficio AI le spese per i servizi d interpretariato eventualmente necessari, così come esami complementari quali analisi di laboratorio secondo l Elenco delle analisi e radiologie. Se dopo aver consultato gli atti dei mandati accettati il centro peritale ravvisa un rischio particolarmente elevato per la sicurezza e ritiene quindi opportuno adottare misure di sicurezza speciali, d intesa con l ufficio AI può fatturare le spese supplementari che ne derivano. d) Se, senza giustificazione, un assicurato convocato non si presenta per la perizia e non vengono fissati nuovi appuntamenti, per ogni convocazione mancata è versata un indennità per spese pari a 1500 franchi. Se l appuntamento confermato dall assicurato viene annullato meno di 14 giorni prima della data concordata per l esame, è versata un indennità di 750 franchi. Se l appuntamento viene annullato tra 14 e 30 giorni prima della data prevista, l indennità è di 500 franchi. La fattura deve indicare le date degli appuntamenti mancati o annullati e i relativi motivi. Gli assicurati che non si sono presentati a un appuntamento vanno immediatamente segnalati all ufficio AI che ha conferito il mandato. 2

3 e) Se un mandato peritale viene revocato prima che sia eseguita la perizia dell assicurato, a titolo di remunerazione per i lavori preparatori già svolti (studio degli atti) è versata un indennità unica di 1500 franchi per mandato peritale. f) In caso di mandati peritali assortiti di domande sulla causalità poste da assicuratori contro gli infortuni o di responsabilità civile, dal servizio regressi dell AI o dall assicurato, le spese sostenute per rispondere a tali domande possono essere fatturate separatamente ai pertinenti attori summenzionati. Art. 5 Controllo della qualità a) Il centro peritale si impegna a collaborare attivamente per il controllo della qualità. b) La predisposizione del controllo della qualità incombe a un comitato in cui sono rappresentati l AI, i centri peritali e le associazioni di disabili. Una volta istituito, il comitato elabora un regolamento e ulteriori criteri per il controllo della qualità. Il controllo deve riguardare la qualità della struttura, del processo e dei contenuti delle perizie. c) L UFAS esamina le prescrizioni e le condizioni stabilite nella presente convenzione e può anche procedere a controlli sulle perizie eseguite. d) L UFAS ha il diritto di verificare in qualsiasi momento il rispetto della convenzione e di chiedere informazioni in merito. Art. 6 Modalità contrattuali a) In caso di divergenze riguardo alla qualità delle perizie eseguite, l UFAS chiede al centro peritale di esprimere il suo parere. Se il centro peritale e l UFAS non giungono a un accordo, le parti contraenti possono appellarsi al comitato di cui all articolo 5 lettera b. b) Il termine per l allestimento di una perizia è di 130 giorni. Questo termine è calcolato secondo le modalità previste nel manuale SuisseMED@P. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il centro peritale riceve gli atti e scade al momento dell invio della perizia da parte del centro peritale. L ufficio AI interrompe la decorrenza del termine in caso di ritardi non imputabili al centro peritale. Se il centro peritale è in ritardo con oltre il 20 per cento di tutti i mandati aperti, viene automaticamente escluso dalla procedura di attribuzione da SuisseMED@P, fintantoché il numero delle perizie in ritardo non sarà sceso sotto la soglia di tolleranza del 18 per cento. In vista di un eventuale esclusione imminente, il centro peritale interessato può contattare direttamente l UFAS per spiegare i motivi del numero crescente di perizie in ritardo e discutere possibili misure da adottare. Se possono essere fatti valere motivi sufficienti per il ritardo e vengono adottate misure di conseguenza, l UFAS può prevedere un rinvio dell esclusione. c) Se l UFAS constata una deroga alle disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati, ne informa immediatamente per iscritto il centro peritale. Se non è possibile raggiungere un intesa consensuale sui vizi contestati entro un congruo termine, la convenzione può essere disdetta in via eccezionale per iscritto per la fine di un mese civile, osservando un termine di disdetta di sei mesi. d) Conformemente all articolo 27 bis LAI, le controversie tra le parti sono giudicate dal tribunale arbitrale cantonale competente nel luogo in cui il soggetto giuridico responsabile per il centro peritale ha la sua sede sociale. In caso di divergenze di opinioni, le parti si impegnano a cercare di raggiungere un accordo amichevole prima di adire un tribunale. Art. 7 Disdetta a) La presente convenzione può essere disdetta da ciascuna parte per la fine di un mese civile, osservando un termine di disdetta di dodici mesi. b) In caso di disdetta della convenzione, il centro peritale garantisce la chiusura di tutti i casi ancora aperti presso di esso entro il termine convenuto. L eventuale delega dei casi a terzi va concordata con l UFAS. Art. 8 Entrata in vigore 3

4 La presente convenzione entra in vigore a partire dal momento in cui è firmata dal centro peritale. Art. 9 Disposizioni finali a) Eventuali modifiche e integrazioni della presente convenzione e dei suoi allegati sono valide solo se apportate in forma scritta. b) La presente convenzione e gli allegati sono redatti in duplice copia. Ciascuna parte riceve un esemplare firmato della convenzione in versione originale. DDDDDDDD, DDDDDD. Berna,... Il centro peritale Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ambito Assicurazione invalidità Stefan Ritler, vicedirettore 4

5 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Allegato 1 Criteri per lo svolgimento di perizie mediche pluridisciplinari per la valutazione dei diritti alle prestazioni dell AI (in virtù dell art. 72 bis OAI) 5

6 1. Premessa Il centro peritale si impegna a svolgere perizie mediche pluridisciplinari ai sensi dell articolo 72 bis OAI su mandato degli uffici AI cantonali (art. 54 LAI). Tali perizie prevedono almeno tre accertamenti peritali in tre discipline mediche diverse, tra cui in ogni caso la medicina interna/generale. Le perizie comprendono tutti gli accertamenti necessari per disporre di tutti i dati determinanti per la decisione dell AI nella qualità dovuta. In questo contesto, sono considerate l attuale nozione scientifica di malattia, le linee direttive tecniche in uso per le perizie e la giurisprudenza rilevante in materia. Le perizie servono in particolare a: rilevare referti medici e descrivere diagnosi e capacità funzionale; valutare la capacità lavorativa dell assicurato dal punto di vista medico, sulla base dei referti rilevati dai periti, nell attività svolta in precedenza o fino ad allora e in altre attività adattate in funzione dei referti medici; determinare il grado dell incapacità al lavoro in attività alternative ragionevolmente esigibili; fornire informazioni sulle possibilità ragionevolmente esigibili dal punto di vista medico per migliorare la capacità lavorativa (mediante provvedimenti sanitari e professionali e/o mezzi ausiliari) e sulla loro applicabilità nell ottica dell integrazione. 2. Indipendenza dei centri peritali Il centro peritale non è vincolato a direttive né dell UFAS né degli uffici AI e allestisce le perizie secondo scienza e coscienza, sulla base delle conoscenze riconosciute della medicina. Il centro peritale provvede a garantire la sua indipendenza e imparzialità nell esecuzione dei mandati che gli sono stati attribuiti. Il centro peritale dispone, nella misura del possibile, di tutte le discipline necessarie per poter eseguire perizie complete. 3. Requisiti tecnici per lo svolgimento di perizie mediche pluridisciplinari Il centro peritale garantisce che i suoi periti dispongano di una formazione di medico specialista riconosciuta in Svizzera (che può essere conseguita anche all estero). I periti partecipano regolarmente a corsi di aggiornamento in ambito medico-assicurativo e vantano esperienza clinica. Il centro peritale garantisce che i periti stranieri che vi operano conoscano bene i requisiti medico-assicurativi che devono adempiere le perizie commissionate dall assicurazione invalidità svizzera. Il responsabile medico del centro peritale e i periti che vi operano dispongono delle autorizzazioni necessarie per esercitare la loro attività. 4. Requisiti organizzativi per lo svolgimento di perizie mediche pluridisciplinari Il centro peritale dispone dell infrastruttura necessaria, in particolare di locali adeguati per lo svolgimento delle perizie (p. es. accettazione, sala d attesa, sala per gli esami, segreteria, servizi sanitari, locale per il riposo e sala riunioni). Gli esami che vengono effettuati al di fuori della struttura del centro peritale devono essere svolti in locali adeguati. 6

7 Il centro peritale si impegna a partecipare all attribuzione e allo svolgimento della procedura amministrativa mediante la piattaforma SuisseMED@P. Gli esami degli assicurati oggetto di perizie vengono effettuati dai singoli periti nel più breve lasso di tempo possibile, per evitare oneri inutili agli assicurati. 5. Requisiti formali per lo svolgimento di perizie mediche pluridisciplinari Il centro peritale garantisce che i singoli periti collaborino alla formulazione delle conclusioni peritali nel quadro di discussioni consensuali. Il centro peritale garantisce che le perizie siano firmate da tutti i periti coinvolti. Il centro peritale controlla costantemente la qualità delle attività svolte dai suoi periti e delle loro perizie. Per principio sono determinanti i criteri del comitato di cui al punto 6. Il centro peritale garantisce uno svolgimento delle perizie conforme alle prescrizioni del Tribunale federale e alle linee direttive tecniche universalmente riconosciute in materia. L UFAS mette a disposizione del centro peritale le linee direttive tecniche aggiornate e la giurisprudenza più recente del Tribunale federale. Il centro peritale garantisce che gli assicurati oggetto di perizie siano trattati con i dovuti riguardi e che i disabili possano accedere senza ostacoli ai locali. 6. Controllo della qualità Il centro peritale collabora attivamente con l UFAS per la valutazione e il controllo della qualità. La predisposizione del controllo della qualità incombe a un comitato in cui sono rappresentati l AI, i centri peritali e le associazioni di disabili. 7. Rapporti del centro peritale all attenzione dell UFAS Una volta sola o una volta l anno, il centro peritale inoltra all UFAS i documenti elencati di seguito. Un piano aziendale semplice (una sola volta, prima della conclusione del contratto) 1 e un estratto del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Un rapporto annuale contenente indicazioni sui punti seguenti: o istituzione (forma giuridica, soggetto giuridico, partecipazioni, direzione); o organizzazione (organigramma); o direzione medica e amministrativa; o segreteria; o periti operanti per il centro peritale (formazione di medico specialista, autorizzazioni); o attività annuale, in particolare: numero di perizie effettuate con indicazione dei committenti (p. es. uffici AI, tribunali delle assicurazioni, assicuratori privati, privati), rapporto di revisione (se disponibile). Il rapporto annuale va inoltrato entro il 30 giugno dell anno successivo. Aggiornamenti concernenti: o cambiamenti nella direzione medica o amministrativa; 1 7

8 o collaborazione con nuovi periti (formazione di medico specialista, autorizzazioni); o eventi che potrebbero incidere sull attività peritale (p. es. denunce, procedimenti disciplinari). 8

9 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Allegato 2 Tariffe Le seguenti tariffe includono il prezzo della perizia, esclusi i costi supplementari (analisi di laboratorio, radiologie, valutazioni di prestazioni mediche da parte di terzi). Cifra tariffale Prezzo forfettario (IVA incl.) Medicina generale/interna + 2 specialisti CHF Medicina generale/interna + 3 specialisti CHF Medicina generale/interna + 4 specialisti CHF Medicina generale/interna + 5 specialisti CHF Medicina generale/interna + 6 specialisti CHF No shows CHF / / Revoca della perizia CHF Interpretazioni: Una perizia pluridisciplinare dell AI consta di una valutazione globale di medicina generale/interna, di almeno altre due valutazioni specialistiche (perizie parziali) in altre discipline e della determinazione della capacità al lavoro dell assicurato nell attività attuale e in quella adeguata. I neuropsicologi che allestiscono una perizia neuropsicologica per le perizie pluridisciplinari dell AI sono considerati periti parziali (specialisti). La designazione di specialista presuppone l esistenza di un titolo di medico specialista rilasciato dalla FMH (ad eccezione della neuropsicologia). Prestazioni che il centro peritale può fatturare in aggiunta: valutazione della capacità funzionale (VCF), se eseguita da istituzioni riconosciute dalla SAR, secondo la tariffa ufficiale dell AI; costi d interpretariato (cifra tariffale 290.6); esami complementari quali analisi di laboratorio secondo l Elenco delle analisi e radiologie. 9

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