Oggetto: Aiuto di Stato n. N 808/ Lombardia (Italia)
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003) 164 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 808/ Lombardia (Italia) Interventi a sostegno degli allevatori delle aziende avicole colpite da influenza aviaria. Decreto regionale del Signor Ministro, Mi pregio comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure d'aiuto notificate, previste dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 8, cui dà attuazione il decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2000, n. 880, descritte ai paragrafi seguenti. Esse possono pertanto beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. I. PROCEDURA Con lettera del 20 dicembre 2002, protocollata il 23 dicembre 2002, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, le misure di cui all'oggetto. Le autorità competenti hanno inviato informazioni aggiuntive con lettera del , protocollata il II.DESCRIZIONE (i) Le misure d'aiuto La notifica prevede un regime di aiuti contenente le seguenti misure di aiuto: S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio Telefono: centralino (+32-2) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Brussels.
2 a) indennizzo (fino all'80%) per mancato reddito a favore degli avicoltori che hanno dovuto interrompere l'attività per ordine della pubblica autorità perché i loro animali erano colpiti da influenza aviaria e hanno dovuto essere abbattuti per ordine della stessa pubblica autorità; b) indennizzo (fino all'80%) per mancato reddito a favore degli avicoltori che, dopo il completamento del ciclo riproduttivo, della macellazione e della commercializzazione del loro pollame hanno dovuto interrompere l'attività per ordine della pubblica autorità perché, sebbene il loro pollame non fosse colpito dall'influenza, le loro aziende si trovavano in zone di protezione o di sorveglianza 1 e quindi sono stati obbligati, per ordine pubblico, ad interrompere il ciclo di allevamento. ii) tassi d aiuto: Per tutte e due le misure, la notifica prevede un indennizzo fino all'80% del danno massimo ammissibile sofferto dagli allevatori a causa del vuoto sanitario imposto dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia. Vuoto sanitario: secondo le informazioni trasmesse, il vuoto sanitario, ossia il periodo di spopolamento delle aziende destinato a consentire l'eliminazione del virus che causa la malattia, è durato dal 17 dicembre 1999 (data delle ordinanze regionali di sospensione dell'attività di allevamento) o da una data successiva (che coincide o con la data di abbattimento degli animali o con quella di carico per l'invio alla macellazione, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di polizia veterinaria) fino al 20 maggio 2000, il periodo viene a scadenza al termine dell accasamento 2. Massimale del danno: il danno massimo ammissibile e il relativo indennizzo sono calcolati moltiplicando i giorni di vuoto sanitario e di ripopolamento per la redditività statistica giornaliera 3 di ciascuna unità di superficie aziendale con riferimento alle tipologie di allevamento. Il danno massimo che sarà considerato ammissibile è stato fissato sulla base delle seguenti tipologie di allevamento: 1 L'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del , pag. 1) prevede quanto segue Non appena è ufficialmente confermata la presenza dell'influenza aviaria, gli Stati membri si adoperano affinché l'autorità competente delimiti, attorno all'azienda infetta, una zona di protezione di almeno 3 km di raggio, inserita in una zona di sorveglianza di almeno 10 km di raggio. Nel delimitare queste zone si tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi all'influenza aviaria, nonché delle strutture di controllo. 2 A seconda della specie il periodo di accasamento puo durare dai 30 ai 60 giorni. 3 La redditività è determinata sulla base di dati statistici e dei prezzi medi dell'ultimo semestre dell'anno 1999, quali risultano dai bollettini delle competenti Camere di commercio della Regione e, in assenza di questi, con riferimento ai dati trasmessi dall'ismea (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo) per la piazza di Forlì. 2
3 Allevamenti da carne: fino a euro/mq per giorno di fermo (polli, galletti, capponi, faraone, tacchini, anatre ed oche) Allevamenti da carne (quaglie): Allevamenti da riproduzione: fino a euro /posto animale per giorno di fermo fino a euro /mq per giorno di fermo Allevamenti da riproduzione (quaglie): fino a euro/posto animale per giorno di fermo Allevamenti per uova da consumo: (in batteria) Allevamenti per uova da consumo: (a terra) fino a euro /posto animale per giorno di fermo fino a euro /mq per giorno di fermo Allevamenti di svezzatori per carne e pollastre ovaiole: fino a euro /mq per giorno di fermo Tali importi rappresentano la differenza tra il compenso globale, stimato in percentuale sul valore medio di mercato, e le voci di costo di natura esplicita legate all'esercizio dell'attività (costi variabili), quali combustibili, energia elettrica, materiale di disinfezione, farmaci. I produttori riceveranno l aiuto una tantum. La stima degli importi è stata condotta con riferimento al margine lordo ritraibile da un allevatore che svolge autonomamente tutte le fasi dell'allevamento e sulla base di parametri tecnici medi del tipo riportato nelle tabelle seguenti. (a) Per i polli sono state considerate due diverse tipologie di cicli, mentre per i tacchini è stato considerato l'allevamento di capi pesanti. 3
4 Tabella 1. Caratteristiche tecniche degli allevamenti di avicoli da carne Specie Polli leggeri Polli pesanti Media polli Tacchini pesanti Maschi Femmine Media tacchini Durata ciclo settimane Durata vuoto settimane Durata totale settimane Durata ciclo giorni Durata vuoto giorni Durata totale giorni Numero di cicli / anno Peso medio iniziale Peso medio finale Incremento peso Densità kg/m Densità capi/m Mangime (grammi) Indice conversione Mortalità 4% 5% 4.5% 10% 8% 9% Prezzo (ITL/kg) Forlì ultima settimana dicembre Valore medio/capo per indennizzo DM 298 Prezzo (ITL/kg) Forlì media secondo semestre 1999 Valore medio/capo secondo semestre
5 Tabella 2. Determinazione delle "indennità" per gli avicoli da carne (valori calcolati su prezzi medi secondo semestre 1999 Forlì) Specie Polli Polli Media Tacchini pesanti Media leggeri pesanti polli Maschi Femmine tacchini Margine lordo allevamento % Margine lordo/kg calcolato (ITL) Margine lordo/capo calcolato (ITL) Margine lordo/capo/giorno calcolato (ITL) % costi fissi Indennità/capo/giorno costi fissi Margine lordo/m 2 /ciclo calcolato Margine lordo/m 2 /giorno calcolato % costi fissi Indennità totale/m 2 /giorno costi fissi (b) Per l'allevamento dei parents e dei gran parents si è partiti dai costi ("indennizzo") calcolati per gli allevamenti da carne, basandosi sulla proporzione di densità esistente tra le due tipologie e considerando la diversa ripartizione dei costi fissi, direttamente per m 2 di superficie dell'allevamento. Tabella 3. Determinazione delle "indennità" per allevamenti da riproduzione Polli da carne Parents Tacchini maschi Parents Tacchini femmine Parents Valore soccida/m 2 totale capi Densità capi/m Valore soccida/m 2 calcolata giorno % costi fissi Indennità totale/m 2 costi fissi giorno
6 (c) Per le ovaiole si è scelto di utilizzare i parametri correnti di margine lordo e di considerare esclusivamente la mancata produzione di uova. Tabella 4 - Determinazione delle "indennità" per le ovaiole Prezzo medio/100 uova secondo semestre Prezzo medio/uovo secondo semestre Margine lordo allevamento % Valore soccida/uovo calcolata (ITL) 12.1 Numero uova prodotte/anno 280 Valore soccida/anno per ovaiola % costi fissi 60 "Indennità"/ovaiola anno costi fissi "Indennità"/ovaiola giorno costi fissi 5.57 Come indicato, l'indennizzo per mancato reddito, che sarà pagato sotto forma di contributo in conto capitale, coprirà fino all'80% dei costi fissi e del reddito previsto dagli allevatori, determinato sulla base dei calcoli statistici medi sopra riportati. I costi variabili, che sono connessi all'esercizio dell'attività, non verranno compensati. La Commissione ha già accettato tale metodo di calcolo per l aiuto N 248/ (iii) I beneficiari Allevatori avicoli e di fauna selvatica i cui animali sono affetti da influenza aviaria. iv) Durata L aiuto ha durata decennale. La Regione ha assicurato che procederà aiuti annualmente alla revisione dei costi e dei prezzi usati per il calcolo degli aiuti e che, in caso di aumento dei tassi di aiuto, tale aumento verrà comunque comunicato ai servizi della Commissione 5. 4 Decisione della Commissione SG (02) del In genere gli Stati membri non sono più tenuti a notificare sulla base dell articolo 88.3 del Trattato un incremento della dotazione annuale di un programma autorizzato se detto aumento, espresso in euro, non supera il 20% dell'importo annuo iniziale e se si tratta di un programma di durata indeterminata o se l'aumento ha luogo durante il periodo di validità di un programma di durata determinata (cfr Lettera della Commissione agli Stati Membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/ ) 6
7 v) Stanziamento Lo stanziamento destinato alle misure d aiuto notificato è di Euro per i primi tre anni. Tale somma potrebbe aumentare, nel caso di scoppio di una nuova epidemia di influenza aviaria (si veda la nota 5) VALUTAZIONE Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in quanto destinate a diminuire costi che di norma dovrebbero essere a carico del settore agricolo, le misure di aiuto in oggetto offrono a tale settore vantaggi economici che possono falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, dati gli intensi scambi commerciali transfrontalieri esistenti nel settore dell'allevamento avicolo (animali vivi e carne di pollame). Esse possono pertanto essere considerate aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Per i motivi esposti ai paragrafi seguenti si può ritenere che le misure in oggetto soddisfino le condizioni fissate dalla Commissione al punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del ). Esse possono pertanto beneficiare della deroga al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato ed essere considerate compatibili con il mercato comune. Secondo le norme enunciate al punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del ), di norma, per un agricoltore, la perdita di alcuni capi di bestiame a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune a condizione che siano soddisfatti i requisiti fissati ai punti da a degli orientamenti. Si tratta degli aspetti seguenti: (I) la natura della malattia, che dev'essere di interesse per le pubbliche autorità. In particolare la misura d'aiuto deve rientrare in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto ); L'influenza aviaria è una malattia virale del pollame con un alto potenziale di rapida diffusione. Le misure di lotta a questa malattia sono fissate dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio 6. La decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario 6 Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del , pag. 1). 7
8 prevede, all'articolo 3, che la Comunità conceda un contributo finanziario a copertura di certe spese connesse alle epidemie, tra cui quella di influenza aviaria 7. Secondo le informazioni trasmesse, le misure notificate rientrano in un programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione che è obbligatorio a norma di legge. Le principali misure di lotta alla malattia comprendono l'abbattimento degli allevamenti infetti (spopolamento delle aziende infette e delle aziende in cui un collegamento epidemiologico lascia prevedere la presenza dell'infezione) e restrizioni ai movimenti dei volatili detenuti in aziende situate entro una distanza, rispettivamente di tre e dieci chilometri da un'azienda infetta (le cosiddette zone di protezione e di sorveglianza). (II) l'obiettivo della misura dovrebbe avere carattere di prevenzione, di compensazione o combinato (punto ); Le misure notificate hanno natura compensatoria e riguardano: a) un indennizzo per mancato reddito a favore degli avicoltori che hanno dovuto interrompere l'attività per ordine della pubblica autorità perché i loro animali erano colpiti da influenza aviaria e hanno dovuto essere abbattuti per ordine della stessa pubblica autorità; b) un indennizzo per mancato reddito a favore degli avicoltori che, dopo il completamento del ciclo riproduttivo, della macellazione e della commercializzazione del loro pollame, hanno dovuto interrompere l'attività per ordine della pubblica autorità perché, sebbene il loro pollame non fosse colpito dall'influenza, le loro aziende si trovavano in zone di protezione o di sorveglianza e pertanto sono state obbligate, per ordine pubblico, ad interrompere l attività di allevamento. In questo caso pertanto gli animali non sono stati abbattuti per ordine dell'autorità pubblica e il vuoto sanitario di sei mesi è stato imposto agli avicoltori soltanto una volta terminati i cicli riproduttivi in corso (consentendo così la commercializzazione degli animali allevati o della loro carne). Tuttavia, secondo le informazioni trasmesse, il vuoto sanitario di sei mesi imposto dopo la macellazione e commercializzazione degli animali comportava anche per gli avicoltori situati in zone di protezione e di sorveglianza il divieto totale di proseguimento dell'attività durante il periodo in questione e dunque una perdita di reddito per tale periodo come è avvenuto nel caso delle aziende infette di cui alla misura a). (III) la compatibilità della misura con le disposizioni della normativa comunitaria nel settore veterinario (punto ); Le misure di aiuto regionale sono compatibili con le misure di lotta alla malattia fissate dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio e con la decisione della Commissione del 26 luglio 2000 relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione dell influenza aviaria in Italia nel Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del , pag. 19 ). 8 Decisione 2000/510/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste aviaria in Italia nel 1999 (GU L 205 del , pag.13). 8
9 (IV) le spese ammissibili, l'intensità dell'aiuto e le garanzie di non sovraccompensazione (punto ). L'indennizzo per mancato reddito dei beneficiari del presente aiuto tiene conto delle difficoltà insite nel ripopolare le aziende e del vuoto sanitario imposto dalle competenti autorità per consentire l'eradicazione della malattia, e riguarda l'80% del danno massimo ammissibile calcolato secondo la metodologia indicata al punto (i). Cumulo con altre misure di aiuto: Le autorità competenti hanno confermato che non può esservi sovraccompensazione dal cumulo degli aiuti per mancato reddito e degli aiuti eventualmente concessi nel quadro di altre disposizioni nazionali o comunitarie per altri tipi di danni subiti in conseguenza dell'influenza aviaria, poiché i danni coperti sono diversi 9. L aiuto in questione può essere cumulato con i contributi di cui alla legge Regionale 7/2000 (Delibera 283/2000, come modificata dalla Delibera 1517/2000), che prevede la sospensione di 12 mesi dei debiti bancari 10 e un contributo fino al 4% dei debiti contratti dagli allevatori il cui bestiame è affetto da influenza aviaria 11. La Regione ha assicurato che in ogni caso l aiuto non supererà il danno sopportato dagli allevatori. Gli allevatori, infatti, per poter beneficiare del presente regime, dovranno indicare nelle domande di aiuto l ammontare esatto ottenuto con il regime precedente. Tale importo sarà dedotto dall aiuto ricevuto nell ambito del presente schema se il livello massimo di aiuto è stato raggiunto. Inoltre, le autorità competenti hanno assicurato che, per analogia con il punto degli orientamenti, saranno detratte dall'importo dell'aiuto le somme eventualmente percepite a titolo di regimi assicurativi dal beneficiario a copertura delle stesse perdite. altrove. Alla luce delle informazioni di cui sopra e degli impegni formulati dalle autorità nazionali, le misure d'aiuto notificate possono essere pertanto considerate conformi alla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile agli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. DECISIONE Sulla base di quanto precede, e in considerazione degli impegni formulati dallo Stato membro a dare attuazione al regime d'aiuto notificato conformemente alla normativa comunitaria, mi pregio informarla che la Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni alle misure di aiuto di Stato oggetto della notifica di cui sopra, che 9 Secondo le informazioni trasmesse, il valore degli animali macellati a causa dell'infezione è stato compensato con la legge nazionale 218/88 e tale indennizzo è stato cofinanziato dalla Comunità nel quadro delle decisioni 90/424/CEE e 2000/510/CE della Commissione. Tali indennizzi non sono inclusi nella notifica. 10 Le autorità regionali hanno assicurato che tale misura ( la sospensione di 12 mesi dei debiti bancari) non è mai stata attuata. 11 Aiuto approvato con decisione della Commissione SG (00) del
10 possono pertanto beneficiare delle deroghe ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Si ricorda alle autorità regionali il loro impegno a presentare un rapporto annuale sull attuazione dell aiuto in questione. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telecopia al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H Loi 130 5/12816 B-1049 Bruxelles Telecopiatrice n Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 10
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