IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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1 06769, 15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N /2008 Cron Rep. Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 22/01/2015 Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREMONESE RENATA, in qualità di figlia ed erede di CREMONESE CALLISTO, nonche' in qualita' di figlia ed erede di PAINI MARIA, già coniuge di CREMONESE CALLISTO C.F. CRMRNT66H44F964G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO CAROLLO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro
2 IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A. P.I , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BENINCASA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA LOMBARDI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/07/2007 r.g.n. 295/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 Rg /08 - ud. 22/1/2015 causa n eredi Cremonese SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 10/7/07, la corte d'appello di Venezia, confermando la sentenza del tribunale di Vicenza dell'11/3/03, ha rigettato la domanda proposta dagli eredi di Callisto Cremonese volta ad ottenere -dall'ex datore di lavoro di quest'ultimo- il risarcimento del danno subito in ragione di tecnopatia e poi del decesso del lavoratore. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che la malattia professionale -contratta dal de cuius nel periodo dal 1969 al non aveva avuto aggravamento dal 1979, avendo visto stabilizzarsi i relativi postumi, né era stata poi causa del decesso del lavoratore, avvenuto nel 1989, sicché le pretese degli eredi del lavoratore erano prescritte, avendo l'assistito consapevolezza della malattia sin dall'anno 1974 (anno di riconoscimento della malattia professionale da parte dell'inail con costituzione di rendita del 40 e poi del 50%), mentre la richiesta degli eredi era stata effettuata solo nel 2010, ossia undici anni dopo il decesso del lavoratore. 2. Avverso tale sentenza ricorrono gli eredi del lavoratore (moglie e figlia) per due motivi, cui resiste il datore di lavoro con controricorso. 3. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 113, 115 e 116 del codice di rito, 40 e 41 del codice penale, nonché vizio di motivazione della sentenza, in ragione della omessa consulenza tecnica medico legale in appello, dell'erroneo utilizzo delle risultanze della consulenza di primo grado, della mancata ricostruzione dello stato di salute del ricorrente e della mancata considerazione dell'efficienza debilitante che la malattia professionale aveva avuto e dunque della rilevanza concausale della stessa nella morte del lavoratore. 4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell' articolo 2946 del codice civile e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato che la morte del lavoratore era una nuova ed autonoma lesione, atta ad interrompere la prescrizione decennale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE 5.1 motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi: essi sono infondati. 6.1 denunciati vizi di violazione di legge sono oggetto di motivi di ricorso inammissibili, in quanto non precisano in alcun modo in cosa consiste la violazione di legge né sono in alcun modo indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le disposizioni invocate. 7. Questa Corte ha già affermato, infatti, (Sez. U, Sentenza n del 23/09/2013; Sez. 6-5, Ordinanza n. 187 del 08/01/2014; Sez. L, Sentenza n del 08/04/2002), che il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 8. Con riferimento ai dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata, i motivi sono infondati. Il ricorso sostanzialmente mira ad un riesame nel merito della situazione di fatto che ha portato al decesso del lavoratore, riesame che è inammissibile in sede di legittimità. La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e corretta, ha verificato che la morte del lavoratore è dipesa da cause autonome rispetto alla tecnopatia riconosciuta molti anni prima, le cui patologie sono rimaste immutate e non hanno subito aggravamenti da molti anni prima del decesso del lavoratore. 9. Su tale valutazione causale del decesso non possono del resto assumere rilievo le deduzioni del ricorrente in ordine alla incidenza indiretta delle differenti patologie, per aver indebolito le difese dell'organismo del lavoratore ed inciso sui caratteri della malattia sopravvenute, accelerandone il decorso verso l'esito letale. Infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione dell'assenza di prova circa la produzione, a distanza di molti anni, di un effetto pur indiretto delle tecnopatie, deve rilevarsi che il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause
5 antecedenti a semplici occasioni, sicché va escluso un ruolo concausale della malattia professionale in relazione alla morte verificatesi -come accertato dalle sentenze di merito- molti anni dopo, per patologie del tutto autonome e distinte, in alcun modo ricollegabili alla pregressa tecnopatia. 10. Infine, la scelta del giudice di merito di non disporre nuova consulenza rientra nei poteri discrezionali del giudice del lavoro e non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n del 16/07/2003; Sez. 1, Sentenza n del 25/07/2006; Sez. 3, Sentenza n del 08/03/2004). 11. Ne deriva che nella specie, poiché la morte del lavoratore non è configurabile quale sviluppo e conseguenza delle patologie professionali, ma è conseguenza di patologia del tutto autonoma, essa non rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti del datore. 12. L'azione risarcitoria del lavoratore nei confronti del datore di lavoro -peraltro ancorata, in presenza di tutela previdenziale fruita dal lavoratore (che come detto ha beneficiato di rilevante rendita per malattia professionale), alla ricorrenza di vari presupposti nel caso neppure dedotti dalla parte- è soggetta comunque al termine prescrizionale ordinario, che decorre dal momento in cui il lavoratore aveva potuto avere piena consapevolezza della malattia (Sez. L, Sentenza n del 11/09/2007, secondo cui, in tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall'art cod. civ., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile). 13. Nella specie, il lavoratore aveva potuto avere piena consapevolezza della malattia (nel caso si tratta del 1974, anno di riconoscimento della rendita da parte dell'inail). Il termine decennale era quindi già decorso al momento della morte del lavoratore. 14. Il ricorso deve essere per quanto detto rigettato. 15. Le spese seguono la soccombenza. p.q.nn. la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro quattromila per
6 compensi, euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio Il giudice estensore Francesco Buffa Il Preside e Luigi Ma ioce F n Pu ' ariugùidi o in Cancellerie 2 APR 20h ogg i_ il...,..,... Fudzioiiatio duidiartrio 4,02zramerib Adria& GRANATA
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