COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO

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1 COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO CAPITOLATO D ONERI PER COPERTURA ASSICURATIVA (Allegato alla procedura di gara di cui alla Det. U.T. n 128/2013) Oggetto: Richiesta di quotazione responsabilità civile e responsabilità operai Alcune informazioni sul comune: Relativamente al comune di Gonnostramatza abitanti: 945 km gestiti dall Ente: 50 Sinistri ultimi 5 anni: n. 0 Si richiede la quotazione che segue: Rischio di responsabilità civile massimale ,00 Rischio di RCO massimale ,00 Franchigia 500,00 Retribuzioni anno 2011: ,00 Importo del premio a base d asta: 3.500,00 La garanzia comprende i seguenti rischi: a) Proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) b) Proprietà/esercizio di strade, fognature e depuratori di pertinenza. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture; c) Proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant altro attinente; d) Esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per portatori di handicap, compresa refezione e somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente di detto servizio; e) Esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, piscine pubbliche; f) Esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;

2 g) Esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie poliambulatori, impianti sportivi. La garanzia non comprende comunque la R.C. professionale di medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all Assicurato dall esercizio di attività attribuite per legge ad U.S.S.L. A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l esercizio di eventuali case di cura; h) Servizio esazione tributi, contributi e tasse; i) Raccolta, trasporto rifiuti urbani, gestione relativa discariche; j) Proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi escluso però danni derivanti dall esercizio degli stessi; k) Proprietà ed uso di biciclette, veicolo a mano e trazione animale; l) Committente dei lavori edili, stradali e fognature eseguiti dalle ditte appaltatrici; m) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali l Assicurato sia tenuto, eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d appalto. A questo riguardo s intende compresa la responsabilità derivante all Assicurato dalle disposizioni di cui al Dlgs. 494/96, sempreché l Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori; n) Lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori o macchine operatrici semoventi, fermo restando l esclusione dei danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l Assicurato anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza; o) Mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, da cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici; p) Organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni avvenuti all interno di sedi dell Ente o di terzi, ovvero all aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;

3 q) Operazioni di disinfestazione, con l utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all Art. 13 Garanzie comprese automaticamente lettera t; r) Attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle Competenti Autorità. La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificatamente autorizzate dal Contraente/Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge. L assicurazione comprende i danni cagionati: A terzi, derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopradescritte La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla legge 990/1969 e successive modificazioni: Carico e scarico di veicoli rimossi; Traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli. Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopraindicate, con esclusione comunque dei danni necessari e dei danni causati ad automezzi già incidentati. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI La Società si impegna a mantenere indenne l Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti, per quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a sensi di Legge, per capitali, interessi e spese a titolo di risarcimento di danni da lui stesso provocati o da persone delle quali debba rispondere, involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività sopra descritte. L assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) Ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 N e successive modifiche nonché del D.Lgs. 23/02/2000 N.38, D.Lgs. 276/2003 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione; 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 N.1124, D.Lgs. 23/02/2000 N.38 e D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi)

4 cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. Tali risarcimenti saranno liquidati con detrazione dell Importo di 2.500,00, che, quale franchigia assoluta, resterà a carico dell Assicurato. Tanto l Assicurazione RCT quanto l Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 N.222. La validità dell Assicurazione è subordinata alla conduzione che al momento del sinistro l Assicurato sia sostanzialmente in regola con gli obblighi per l Assicurazione di Legge, l Assicurazione è comunque valida anche nel caso in cui l Assicurato, a seguito di inesatte interpretazioni compiute in buona fede delle norme che regolano le Leggi in materia, al momento del sinistro risulti in posizione di irregolarità verso l INAIL. Tanto l Assicurazione RCT quanto l Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 N ESTENSIONI DI GARANZIA 1) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI DIRIGENTI, QUADRI E PREPOSTI, DIPENDENTI L Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile personale derivante ai dirigenti, quadri e preposti, dipendenti per danni involontariamente cagionati e/o ad altri dipendenti in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Restano fermi ed unici i massimali convenuti in Polizza anche nel caso di corresponsabilità di dirigenti, quadri e preposti, dipendenti con l Assicurato e fra di loro. 2) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ A parziale deroga delle Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 1.500,00 per ogni sinistro nel limite del massimale di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. 3) RESPONSABILITÀ CIVILE COLLABORATORI; A deroga delle Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività 4) DANNI DA INCENDIO da incendio fino ad un massimo di ,00; A parziale deroga delle Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute. Queste estensioni di garanzia sono prestate nel limite del massimale per danni a cose con una franchigia assoluta di 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per sinistro per ciascun periodo assicurativo annuo.

5 5) QUALIFICA DI TERZI - DIPENDENTI INAIL ALLì ESTERO QUALIFICA DI TERZI Si pende atto che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è operante per tutti i paesi per i quali l INAIL presta, in forma diretta o indiretta, la propria copertura. - PARTECIPANTI AI LAVORI QUALIFICA DI TERZI A deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene le parti che tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che prendono comunque parte ai lavori formanti oggetto della garanzia sono considerate Terzi agli effetti della presente Polizza (con la sola esclusione dei dipendenti dell Assicurato soggetti all assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro, se subiscono danni in occasione di lavoro o servizio). - DIPENDENTI FUORI SERVIZIO QUALIFICA DI TERZI A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che la garanzia della presente polizza estende la qualifica di Terzi ai dipendenti tutti dell Assicurato, che pur trovandosi nell ambito delle attività aziendali siano franchi di servizio - AMMINISTRATORI QUALIFICA TERZI A parziale deroga delle Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile, vengono considerati Terzi, limitatamente ai danni corporali, gli Amministratori ed i Soci, purché venga accertato che il sinistro non abbia alcun nesso con il rapporto derivante dalla qualifica degli stessi. 6) TERMINI PER IL PAGAMENTO DELE RATE DI PREMIO; Il termine di rispetto di cui all Art. 3 delle Norme che regolano l Assicurazione per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevata da quindici a trenta giorni. 7) TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI; Il termine di rispetto di cui all art. 7 delle Norme che regolano l Assicurazione per la denuncia dei sinistri il periodo previsto nei termini di tre giorni viene elevata a giorni quindici. 8) DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA ; A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per danni a cose che lo stesso abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, scaricate o caricate, nell ambito dei locali o delle aree destinate alle attività istituzionali del Contraente, compresi i danni cagionati ai locali tenuti in locazione e conduzione a qualsiasi titolo dell Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 350,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di ,00 per sinistro. 9) PROPRIETÀ E CONDUZIONI DI FABBRICATI; A parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati ove si svolge l attività assicurata, compresi gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, recinzioni, cancelli ed aree adiacenti. 10) MANUTENZIONE FABBRICATI;

6 A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all Assicurato per danni a Terzi durante lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione inclusi tra questi l ampliamento, la costruzione a nuovo e il ripristino di padiglioni, capannoni, uffici vari (con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali) piazzali, infrastrutture ecc. in cui si svolge l attività dedotta in Polizza purché si tratti di lavori in economia, con l intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a Terzi, la garanzia diviene operante solo per Responsabilità Civile alla Contraente nella sua qualità di committente e ciò anche ai sensi della Legge 494/96. 11) FORO COMPETENTE; Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la Polizza. 12) RESPONSABILITÀ CIVILE MEZZI MECCANICI DEROGA ALL ABILITAZIONE; A deroga delle Condizioni Generali di assicurazione si dà atto che la garanzia è valida anche quando alla guida di mezzi meccanici usati dall assicurata siano addetti dipendenti sprovvisti dell abilitazione prescritta, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 18 anni. 13) ESONERO DICHIARAZIONE VARIANTI DI RISCHIO; L Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare le variazioni di rischio, purché queste rimangano nell ambito dell attività esercitata. In caso di aggravamento di rischio, resta fermo l obbligo della dichiarazione alla Società, ma all Assicurato è accordato un mese di tempo, fermo il disposto dell Art. 5) delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 14) COSE NELL AMBITO DEI LAVORATORI; L Assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi nell ambito dei lavori che possono essere rimosse e non, nonché ai locali ove si effettuano i lavori stessi. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 350,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. 15) RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMMITTENTE EX ART DEL CODICE CIVILE PER DANNI PROVOCATI DA DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI; L Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante all Assicurato a sensi dell Art del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati oppure i leasing. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate solo in quanto gli stessi non siano dipendenti incaricati al servizio del veicolo. 16) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO;

7 A Parziale deroga delle Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esecuzione dei danni da furto. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 350,00 per ogni mezzo danneggiato. 17) DANNI A VEICOLI INGENERE NELL AMBITO DELL AZIENDA; La garanzia comprende i danni cagionati a veicoli di dipendenti e/o di Terzi che si trovano in sosta nell ambito delle località dove si svolge l attività dell Assicurato e di cui il medesimo sia responsabile. Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa di 350,00 per ogni mezzo danneggiato, ferma restando l esecuzione dei danni conseguenti a furto. 18) ESTENSIONI VARIE COMPLEMANTARI La garanzia comprende, relativamente all attività assicurata, tutte le operazioni preliminari, complementari, accessorie, ecc., nessuna esclusa né eccettuata, che si riportano a titolo esemplificativo e non limitativo: a) Gestione di mense aziendali, compresi casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste; qualora la gestione delle mense fosse data in appalto a Terzi. L Assicurazione opera esclusivamente per la Responsabilità imputabile all Assicurato nella sua qualità di committente; b) Organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite aziendali, con esclusione di attività sportive ad ogni livello; c) Esistenza di servizi di sorveglianza anche armata; d) Proprietà di cani da guardia e non; e) Esistenza di servizi medici ed infermieristici siti all interno dell Azienda, compresa la Responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio; f) Proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque istallati, con l intesa che qualora l installazione e/o manutenzione fosse affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell Assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori; l Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose quali sono installate le insegne, i cartelloni e gli striscioni; g) Circolazione ed uso, anche all interno dei complessi assicurati, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore; h) Uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; i) Proprietà ed uso di carrelli elevatori, ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; j) Proprietà ed uso di carrelli elevatori; proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali viene svolta l attività, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici;

8 k) Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni; l) Spargimenti di acqua o rigurgiti di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità di locali dei fabbricati; tale estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 350,00 per sinistro; m) Da attività esercitate nei fabbricati, all infuori di quelle per le quali è stipulata l Assicurazione; n) Lavori di manutenzione e/o riparazione di macchinari e/o impianti inerenti l attività svolta. 19) UBICAZIONI Le garanzie prestate con la presente Polizza valgono per le attività dell Assicurata esercitante anche attraverso fabbriche, magazzini, depositi, uffici, ecc. ovunque ubicati. 20) CORSI STAGE L Assicurazione viene estesa ai danni subiti da studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc. che prestano servizio presso seguito di infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, sempreché dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall Art. 583 del Codice Penale. 21) ESTENSIONE AD APPRENDISTI La garanzia è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, purché non esista regolare denuncia per l Assicurazione obbligatoria di Legge. 22) BUONA FEDE INAIL Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l INAIL dei dipendenti per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti. 23) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE AI SENSI DEL D.L. N. 81/2008 Con riferimento alle condizioni Aggiuntive che prevedono l estensione della Responsabilità personale dei dirigenti, quadri, proposti e dipendenti dell Assicurato, si precisa che la garanzia assicurativa comprende anche la Responsabilità Civile loro derivante dall incarico di responsabile della sicurezza dei lavori sul luogo ai sensi del D.L. N. 626 del 12 Settembre 1994 e/o successive modifiche. 24) DANNI DA INDSIDIA STRADALE I danni da Responsabilità Civile verso Terzi conseguenti ad Insidia Stradale (cattiva e/o errata manutenzione del manto e della pavimentazione stradale gestite dall Ente Contraente) verranno risarciti previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 500,00. Qualora questa attività sia appaltata a Terzi, la presente garanzia deve intendersi inoperante. 25) COMMITTENZA LAVORI; La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato, in qualità di Committente:

9 Per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione; Per danni subiti dagli appaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall articolo 583 del Codice Penale. 26) MALATTIE PROFESSIONALI L Assicurazione di cui all OGGETTO DELL ASSICURAZIONE punto B) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall INAIL. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente estensione di garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell Assicurazione. Il massimale indicato in Polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società; a) Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati del medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. Per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. Per le malattie conseguenti: 2.1 alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; 2.2 alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell Impresa. La presente esclusione 2) cessa di aver effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l Assicurazione in punto di denuncia di sinistri, l Assicurato ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una

10 malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato 27) INQUINAMENTO ACCIDENTALE A deroga dell art. 32 punto k) delle Norme di polizza la garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari. La presente garanzia si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di ,00. 28) LAVORI PRESSO TERZI La garanzia comprende, limitatamente ai lavori installazione e manutenzione, svolti presso terzi, i danni: A cose altrui, derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; Alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse; Da acqua piovana e da agenti atmosferici, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate. Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di ,00 per sinistro. 29) DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere. Sono comunque esclusi i danni da mancato uso e sospensione di servizio. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di ,00. 30) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO La garanzia comprende i danni a cose di terzi, escluse condutture e impianti sotterranei, in conseguenza di cedimento, franamento e assestamento del terreno purché non direttamente derivanti da lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ,00. 31) DANNI ACCADUTI A SEGUITO DI DEMOLIZIONI E SCAVI;

11 Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto. Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% con il minimo di e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ,69. 32) GARANZIA PARCHEGGI; L Assicurazione copre anche i rischi inerenti all esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e incendio, nonché di quelli conseguenti al mancato uso. 33) DANNI SUBITI DA PROFERSSIONISTI E CONSULENTI; Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali: I professionisti e i consulenti dei quali il Contraente/Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte; I dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori seguiti dal Contraente/Assicurato. Purché non subiscano il danno partecipando a lavori per i quali sia richiesta l assicurazione obbligatoria. 34) DANNI DA FURTO; La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 250,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro anno assicurativo di ,00. c:\documents and settings\utente\desktop\ufficio tecnico\word ufficio tecnico\area tecnica\appalti\lavori e servizi\servizi\assicurazioni\anno 2014\capitolati\resp. civile.doc

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